CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TU IN nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte di cassazione di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere MA Grazia TT;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che conclude per l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore, avvocato Fabio Nicola De Feo, in sostituzione dell'avvocato RT ST Sisto, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. TU IN, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso ex art 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Seconda sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione di beni culturali appartenenti allo stato emessa dal tribunale di Trani il 21/06/2016 2. Il ricorso presenta un unico motivo, con il quale si deduce l'errore di fatto commesso dalla Suprema Corte con riferimento alla fattispecie di reato contestata e in particolare al perimetro della imputazione, in relazione al disposto sequestro e conseguente confisca, avendo i giudici di merito esteso la misura ablativa a tutti i beni rinvenuti, senza distinzione tra quelli denunciati e non in sede di inventariazione da parte della Sovrintendenza, ed avendo la Corte di cassazione ritenuto che l'imputazione 'si riferisse a tutti i beni indicati nel verbale di sequestro. Penale Sent. Sez. 6 Num. 138 Anno 2026 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 27/11/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280). L'errore di fatto rilevabile in sede di ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen, è quindi solo quello che sia decisivo, nel senso di avere condotto a una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se lo stesso errore non fosse stato commesso (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004-01). 2. Nel caso in esame, le doglianze formulate dal ricorrente non prospettano alcun errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, nell'accezione sopra specificata, bensì una valutazione giuridica che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, non è censurabile con il rimedio attivato;
vero è ,infatti, che, come direttamente affermato nel ricorso, la difesa aveva eccepito la illegittima 'estensione' dei beni sottoposti a sequestro sia davanti ai giudici di merito che in sede di ricorso per cassazione, anche attraverso l'esibizione, nel giudizio di merito, e l'allegazione al ricorso per cassazione, della nota del ministero per i beni culturali della Puglia-Taranto datata 15/10/1996 già acquisita in sede di indagine, avente ad oggetto "notifica collezione privata ai sensi della L. 1089/1939" posta a base dell'asserito 'errore di fatto' dedotto con l'odierno ricorso. 3. Nella sentenza della Corte di cassazione oggetto del ricorso, si precisa infatti che 'l'imputazione si riferisce a tutti i beni indicati nel verbale di sequestro, in quanto l'espressione " in particolare" ripetuta per ben due volte nel corpo dell'imputazione vuole introdurre una precisazione nell'ambito del più ampio compendio sequestrato e non limitare la contestazione alla detenzione dei reperti non denunciati in sede di inventariazione da parte della Sovrintendenza'. 4. Ne discende che, nel caso in esame, non si è verificato il richiesto errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni, bensì una attenta valutazione, sia pur contraria alle tesi della ricorrente, non sindacabile attraverso il rimedio proposto. 5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali;
in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che 2 non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA Gr TT Anr riscuolo
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che conclude per l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore, avvocato Fabio Nicola De Feo, in sostituzione dell'avvocato RT ST Sisto, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. TU IN, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso ex art 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Seconda sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione di beni culturali appartenenti allo stato emessa dal tribunale di Trani il 21/06/2016 2. Il ricorso presenta un unico motivo, con il quale si deduce l'errore di fatto commesso dalla Suprema Corte con riferimento alla fattispecie di reato contestata e in particolare al perimetro della imputazione, in relazione al disposto sequestro e conseguente confisca, avendo i giudici di merito esteso la misura ablativa a tutti i beni rinvenuti, senza distinzione tra quelli denunciati e non in sede di inventariazione da parte della Sovrintendenza, ed avendo la Corte di cassazione ritenuto che l'imputazione 'si riferisse a tutti i beni indicati nel verbale di sequestro. Penale Sent. Sez. 6 Num. 138 Anno 2026 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 27/11/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280). L'errore di fatto rilevabile in sede di ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen, è quindi solo quello che sia decisivo, nel senso di avere condotto a una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se lo stesso errore non fosse stato commesso (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004-01). 2. Nel caso in esame, le doglianze formulate dal ricorrente non prospettano alcun errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, nell'accezione sopra specificata, bensì una valutazione giuridica che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, non è censurabile con il rimedio attivato;
vero è ,infatti, che, come direttamente affermato nel ricorso, la difesa aveva eccepito la illegittima 'estensione' dei beni sottoposti a sequestro sia davanti ai giudici di merito che in sede di ricorso per cassazione, anche attraverso l'esibizione, nel giudizio di merito, e l'allegazione al ricorso per cassazione, della nota del ministero per i beni culturali della Puglia-Taranto datata 15/10/1996 già acquisita in sede di indagine, avente ad oggetto "notifica collezione privata ai sensi della L. 1089/1939" posta a base dell'asserito 'errore di fatto' dedotto con l'odierno ricorso. 3. Nella sentenza della Corte di cassazione oggetto del ricorso, si precisa infatti che 'l'imputazione si riferisce a tutti i beni indicati nel verbale di sequestro, in quanto l'espressione " in particolare" ripetuta per ben due volte nel corpo dell'imputazione vuole introdurre una precisazione nell'ambito del più ampio compendio sequestrato e non limitare la contestazione alla detenzione dei reperti non denunciati in sede di inventariazione da parte della Sovrintendenza'. 4. Ne discende che, nel caso in esame, non si è verificato il richiesto errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni, bensì una attenta valutazione, sia pur contraria alle tesi della ricorrente, non sindacabile attraverso il rimedio proposto. 5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali;
in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che 2 non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA Gr TT Anr riscuolo