CASS
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2024, n. 41460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41460 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZI OV AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 8) anche agli effetti civili perché il fatto non è più previsto come reato e di trasmettere gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello;
lette le conclusioni della parte civile, avv. Marco Zancani, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, allegando nota-spese; lette le conclusioni del difensore, avv. Roberto Lassini, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi presentati. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Parma, con sentenza del 17 novembre 2017, aveva condannato l'imputato OV AR ZI per i capi 1), 2), 4), 7) e 8) Penale Sent. Sez. 6 Num. 41460 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 17/10/2024 dell'imputazione alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, Comune di Parma, e alla confisca di 900.000 euro in ordine al capo 2), mentre lo aveva assolto per il reato di cui al capo 3) perché il fatto non sussiste e dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati dei capi 5) e 6) della rubrica, perché estinti per prescrizione. La Corte di Bologna, sul gravame dell'imputato, in parziale riforma della suddetta sentenza, dichiarava la nullità della sentenza limitatamente al reato di cui al capo 1) e l'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 2), 4), 7) e 8), nonché la riduzione della provvisionale in favore della parte civile, confermando nel resto. In particolare, per quel che interessa in questa sede, all'imputato erano stati contestati i seguenti reati commessi in qualità di Comandante della Polizia municipale di Parma: - corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. (capo 2), per aver ricevuto somme di danaro e capi di abbigliamento per svolgere in favore di un investigatore privato accertamenti su precedenti penali e visure camerali;
- peculato di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen. (capo 4), per aver utilizzato l'auto di servizio per fini privati;
- truffa di cui all'art. 640 cod. pen. (capo 7), per aver falsamente attestato la sua presenza in ufficio, procurandosi indebitamente emolumenti stipendiai e benefit;
- abuso d'ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. (capo 8), per aver, su richiesta del titolare di un esercizio commerciale, avvisato due assistenti della polizia municipale a rientrare immediatamente in sede, così impedendo a costoro di procedere al programmato controllo nei confronti del predetto per occupazione del suolo pubblico. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Roberto Lassini, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 76, 78 e 122 cod. proc. pen. e alle modalità di costituzione della parte civile. La Corte di appello ha fornito un'erronea risposta alla censura difensiva sulla regolare costituzione della parte civile, nella specie avvenuta a mezzo di sostituto processuale, privo di procura speciale della persona offesa. 2 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso al ricorrente. Anche in tal caso la risposta della Corte di appello è erronea, in quanto ha ritenuto sufficiente che i decreti autorizzativi dessero atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero. I decreti si limitavano a richiamare le informative di polizia giudiziaria e motivavano con formule di stile. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 500 e 515 cod. proc. pen. per la illegittima acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari da AC. Per i capi 2) e 4) è stato utilizzato il verbale di interrogatorio di AC, al di fuori dei casi previsti dall'art. 500 cod. proc. pen. (l'ordinanza di primo grado non spiega le ragioni per la sua acquisizione). Nella sentenza di primo grado c'è un mero accenno ad un incontro tra l'imputato e il predetto per accordarsi sulla dichiarazione da rendere in Tribunale, verosimilmente in cambio di qualche utilità. Peraltro, di tale circostanza non vi è alcun riscontro. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 578 cod. proc. pen. per aver complessivamente rivalutato la responsabilità del ricorrente, nonostante l'estinzione dei reati per prescrizione. La Corte di appello, nonostante la prescrizione dei residui capi di imputazione, si è addentrata nell'esame. della penale responsabilità del ricorrente, non considerando quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 182 del 2021 in merito all'art. 578 cod. pen. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata motivazione sulla responsabilità civile. In ogni caso la motivazione sulla condanna civile del ricorrente è carente o gravemente viziata. Non viene spiegato per il capo 2) quale sia il danno subito dal Comune dalla condotta di accesso agli archivi informatici non nella sua disponibilità. Risulta in ogni caso neppure chiara l'esistenza del patto illecito (in senso contrario vi sono la testimonianza del AC e le captazioni). Anche per il reato di peculato d'uso di cui al capo 4), la Corte territoriale non chiarisce quale sia il danno per l'amministrazione comunale (si veda l'atto di appello e le ragioni non considerate dalla Corte di appello, la testimonianza dell'assicuratore, l'analisi delle celle telefoniche, in ordine alle ragioni di ufficio della presenza del ricorrente in Monza). L'analisi del capo 7) non ha considerato la differente natura dell'ipotetico illecito civilistico, che il ricorrente non aveva un orario fisso di lavoro e che era 3 comunque la segretaria di sua iniziativa ad attestare la presenza in ufficio del ricorrente. Non risulta infine provato a fini civilistici il reato sub capo 8). 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto di giurisdizione del giudice penale, all'art. 7 I. n. 7 del 2001 e all'art. 51 d.lgs. n. 174 del 2016, all'art. 185 cod. pen., difetto di motivazione sull'errata quantificazione del danno. La pretesa risarcitoria è stata basata sulla gravissima lesione all'immagine della parte civile, mentre il danno patrimoniale è attestato su soli euro 1.275 euro. La Corte di appello non spiega come sia pervenuta a quantificare in 30.000 euro la provvisionale. Va anche rilevata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sul danno all'immagine (cfr. Sezioni unite, Corte dei Conti n. 10 del 2003). Sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 2023 che ha ritenuta legittima questa competenza dei giudici contabili, una volta dichiarato prescritto il reato. 2.7. Quanto alle spese di lite, l'art. 541 cod. proc. pen. consente la totale o parziale compensazione delle spese di lite e le ragioni esposte dai motivi che precedono giustificano certamente la totale compensazione. 3. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi. 3.1. Con riguardo alle intercettazioni, si pone all'attenzione anche sulla sentenza Corte EDU n. 7286 del 2023, la quale ha affermato la contrarietà all'art. 8 CEDU del decreto autorizzativo di intercettazioni telefoniche privo di motivazione. L'accoglimento della dedotta eccezione priva di base probatoria la stessa indagine penale, ancor prima dell'intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli ed ancora prima della già insufficiente tenuta complessiva del quadro accusatorio. 3.3. Quanto all'inutilizzabilità dell'interrogatorio di AC, nel caso di specie non vi sono elementi e circostante che permettano di dire, con la necessaria precisione e significatività, che a lui fosse stata promessa o offerta alcuna utilità, venendo ciò desunto dal Giudice di primo grado e non aggiungendo alcunché al riguardo la sentenza di appello gravata. Mancando il detto verbale, la già insufficiente connotazione indiziaria a carico del ricorrente, assumerebbe i caratteri del c.d. "deserto probatorio". 3.4. In ordine alla violazione dell'art. 578 cod. proc. pen., la sentenza qui censurata viola la presunzione di innocenza, come declinata altresì nell'ordinamento convenzionale della giurisprudenza della CEDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'U.E. Infatti, con riferimento a tutti i capi di 4 imputazione sopravvissuti e quindi quelli sub 2), 4), 7) e 8), la Corte Territoriale ha limitato la propria analisi alla valutazione della rilevanza penale delle condotte ascritte al ricorrente, non andando oltre alla valutazione della ricorrenza degli elementi tipici dei reati contestati, su ciò basando la condanna risarcitoria profferita, nulla accertando e conseguentemente motivando rispetto ai requisiti degli illeciti civili ritenuti sussistenti. 3.5. Quanto al vizio di motivazione, si ribadiscono le censure sul punto avanzate, e anche a voler considerare la apparente motivazione, in ordine al capo 7), non risulta provato e neppure enunciato che nella determinazione dello stipendio corrisposto dal Comune di Parma al ricorrente ricadessero "buoni pasto"; generica è l'affermazione che il ricorrente non avrebbe avuto diritto ad incassare "emolumenti percepiti"; manca ogni motivazione sulla configurazione dell'illecito ex art. 2043 cod. civ. (la natura contra legem della condotta posta in essere). Ed anche il capo di imputazione sub 8), in disparte a quanto sarà dedotto per la intervenuta aboliti° criminis, prevale la genericità ovvero la totale mancanza di motivazione. Così parimenti per le imputazioni sub 2) e 4): quanto al capo sub 2) i Giudici d'appello si limitano a richiamare concetti penalistici ed altrettanto fanno con riguardo al capo 4), oltretutto senza considerare i fini istituzionali della trasferta;
la richiesta risarcitoria conseguente al reato sub capo 2) non trova alcun argomento a sostegno nella sentenza d'appello, non spiegando in cosa consiste il danno subito dal Comune di Parma conseguente all'accesso ad archivi informatici non nella sua disponibilità (il ruolo ricoperto all'epoca dei fatti dall'odierno ricorrente non aveva a che fare né con gli accertamenti richiesti dal AC, né con quanto avrebbe fatto il Carabiniere conoscente); con riferimento al capo sub 4) di imputazione, la sentenza gravata non spiega la sussistenza o meno di danni in capo all'amministrazione comunale di Parma (l'automobile di cui trattasi sarebbe comunque stata utilizzata in quel giorno attenzionato dalla Procura). Passando al capo sub 7), la Corte Territoriale omette del tutto di considerare la natura dell'ipotetico illecito civilistico, utilizzando esclusivamente parametri penalistici e senza spiegare perché la ritenuta condotta in capo al ricorrente si debba considerare in chiave civilistica alla stregua di un vero e proprio inadempimento contrattuale. 3.6. Quanto al capo di imputazione sub 8), va rilevata l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio con la legge n.114 del 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, che comporta necessariamente la revoca del capo della sentenza relativo agli interessi civili (così Sezioni Unite del 2016 n.46688). 3.7. Quanto al difetto di giurisdizione e all'errata quantificazione del danno in favore della parte civile costituita, la quasi totalità della pretesa risarcitoria è 5 fondata, erroneamente, sul danno all'immagine del Comune di Parma e tradendo questo criterio, la Corte di appello ha ridotto ad euro 30.000 la provvisionale una volta eliminata la condanna civile per il capo 1). Si richiamano le pronunce in tema di giurisdizione sul danno all'immagine del Comune. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le parti private hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei limiti che saranno di seguito precisati, risultando per il resto privo di fondamento e in larga parte anche inammissibile. 2. Preliminarmente va rilevato che la legge n. 114 del 202 ha abrogato l'art. 323 cod. pen. e pertanto i fatti contestati al capo 8) non sono più previsti dalla legge come reato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento a tale reato e la revoca delle relative statuizioni civili. 3. Tutti i restanti motivi non meritano accoglimento. 4. Il primo motivo, relativo alle modalità di costituzione della parte civile, è meramente reiterativo della analoga questione sollevata con l'appello e non si confronta realmente con la risposta fornita dalla Corte di appello, che ha fatto buon governo dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte. Va infatti rammentato che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272169). Nella specie, la Corte di appello ha rilevato che tale facoltà era stata espressamente conferita dalla parte civile nella procura speciale. 6 5. Generico è il secondo motivo relativo agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen., in quanto non allega la rilevanza della questione della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Non compete infatti alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244328). Parimenti generico è il motivo nuovo. 6. Alle stesse conclusioni deve addivenirsi per il terzo motivo relativo alla illegittima acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari da AC. Considerato viepiù che è la stessa Corte di appello a definire tale atto irrilevante nella ricostruzione del fatto ascritto al ricorrente. La stessa causa di inammissibilità travolge anche il motivo nuovo, con il quale solo assertivamente e in modo aspecifico il ricorrente definisce tale atto essenziale per la tenuta probatoria. 7. Il quarto motivo è infondato. Con la recente sentenza n. 36208 del 28/03/2024, ricorrente Moscuzza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto la questione di diritto controversa circa l'interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen., operata dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 182 del 2021. La Corte costituzionale, nell'esaminare l'ambito della cognizione del giudice penale di appello in presenza della sopravvenuta prescrizione del reato e dell'azione civile, ha precisato che «il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile e nient'affatto la responsabilità penale dell'imputato, ormai prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione». Si era posta pertanto la questione interpretativa se in base a tale pronuncia risultasse precluso al giudice di appello penale, al maturare del termine di prescrizione del reato, l'accertamento "a favore" dell'imputato dei presupposti per l'assoluzione nel merito nei termini nei quali era stato, invece, ammesso da Sez. U, n. 35490 del 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244273. Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti 7 statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito". In definitiva, il Supremo Collegio ha ribadito il principio consacrato in Sez. U, Tettamanti, che assicura la più ampia tutela del diritto di difesa, ritenendo che esso non può ritenersi in contrasto con la tutela della presunzione di innocenza. E' invece la tesi contraria, propugnata dal ricorrente, ad incorrere nel paradosso di negare, in virtù del principio di presunta innocenza, la possibilità per il giudice di valutare i presupposti dell'assoluzione nel merito, che rappresenta l'obiettivo primario del diritto di difesa. L'intervento della Consulta ha posto dunque come punto fermo soltanto, che alla pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., non possa accompagnarsi, secondo una lettura convenzionalmente orientata della disposizione, l'affermazione, sia pur incidentale, della responsabilità penale dell'autore del danno. Le considerazioni che precedono rendono infondate anche le censure declinate nel motivo aggiunto. 8. Generiche e precluse sono le censure versate nel quinto motivo. Invero il ricorrente non si correla alla risposta fornita dalla Corte di appello, finendo in larga parte per proporre doglianze aspecifiche e di merito. Per il capo 2) la Corte di appello puntualmente ha richiamato le fonti di prova dell'accordo corruttivo (cfr. pagg. 56-59) e ha affrontato la tesi difensiva (anche in ordine alla spendita della sua qualità e dei suoi poteri nel fare mercimonio delle informazioni consegnate al privato investigatore, cfr. pag. 61). Parimenti si osserva per il capo 4) (peculato d'uso per la trasferta fatta dal ricorrente per incontrare l'investigatore privato per le finalità dell'illecito accordo corruttivo): anche in tal caso la Corte territoriale ha rigorosamente disatteso la tesi difensiva (cfr. pag. 61), qui meramente riproposta. Quanto al reato di truffa di cui al capo 7), il ricorrente, da un lato, ripropone le argomentazioni già affrontate nel paragrafo che precede, e, dall'altro, si limita a reiterare le censure versate nell'appello senza considerare realmente la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 62-63) che ha affrontato le medesime questioni (orario di lavoro;
prova delle assenze;
inserimenti manuali degli orari di servizio) con motivazione adeguata e non manifestamente illogica. L'inammissibilità del predetto motivo si riflette sui motivi nuovi (art. 585, coma 4, cod. proc. pen.). 8 9. Infondata è anche la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario per l'accertamento del danno all'immagine della pubblica amministrazione. La sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 16 giugno 2023, citata dal ricorrente, ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, I. n. 97 del 27 marzo 2001 - nella parte in cui non consente alla procura regionale contabile di attivare il giudizio di responsabilità anche nei confronti di colui per il quale, in sede penale, è stata affermata la prescrizione di un delitto contro la pubblica amministrazione. La Consulta ha ritenuto non fondate le censure di illegittimità costituzionale in quanto non si presentava irragionevole la differenziazione di tutele, che si possono attuare a livello legislativo, anche mediante forme di protezione dell'immagine dell'amministrazione pubblica, a fronte di condotte dei dipendenti, specificamente tipizzate, meno pregnanti rispetto a quelle assicurate alla persona fisica. Si è rilevato che la pronuncia di estinzione del reato presuppone soltanto la mancanza di cause "evidenti" per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato: la pronuncia di estinzione non risulta, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito. Diverso è il caso in esame, in cui il giudice penale non si è arrestato alla sola constatazione della mancanza della prova della non colpevolezza, ma ha dovuto accertare i presupposti dell'illecito civile. Quindi la suddetta sentenza non ha inciso affatto sulla dominante esegesi di questa Corte in ordine al sistema del cd. doppio binario (Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017, Rv. 271568), che consente la coesistenza dell'azione risarcitoria proposta dalla pubblica amministrazione danneggiata dinanzi al giudice ordinario e dell'azione per danno erariale a iniziativa del pubblico ministero contabile, dando luogo alla duplicità e, quindi, alla concorrenza delle due azioni, a tutela degli interessi delle amministrazioni pubbliche danneggiate da soggetti legati alle stesse da un rapporto di servizio. Tale concorrenza di azioni non pone un'interferenza tra giurisdizioni, bensì un'interferenza tra giudizi, tra loro indipendenti nonché caratterizzati da diversi regimi sostanziali e processuali, e si giustifica per la diversità degli interessi tutelati dall'azione di responsabilità amministrativa rispetto all'azione di responsabilità civile. Mentre la prima, proposta dalla Procura contabile, è diretta a perseguire l'interesse pubblico generale al buon andamento della pubblica amministrazione, la seconda, esercitata dalla singola amministrazione, tende al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e compensativa (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 281031). Il 9 sistema del c.d. doppio binario trova il suo fondamento nell'art. 24, comma 1, della Costituzione e nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: impedisce la compressione della legittimazione processuale delle persone giuridiche pubbliche, le quali, non potendo trovare una tutela diretta nel processo contabile, rivolgono le loro istanze risarcitorie al giudice ordinario. La giurisprudenza della Corte dei conti si è conformata al sistema del c.d. doppio binario (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 21 settembre 2022, n. 611), riconoscendo, in considerazione della totale autonomia tra le giurisdizioni civile e contabile, la possibilità per l'amministrazione, danneggiata da una condotta illecita di un soggetto con cui intrattiene un rapporto di servizio, di chiedere il ristoro del danno patito avvalendosi non solo del "binario" della responsabilità amministrativa, ma anche di quello dell'azione di responsabilità civile dinanzi al giudice ordinario. Inoltre, tale giurisprudenza non esclude la possibilità che, esaurito uno dei "binari", l'amministrazione possa percorrere il "binario" concorrente. Infatti, nel sistema del c.d. doppio binario, la condanna al risarcimento del danno in sede civile o penale non impedisce l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, per il medesimo fatto, diretta al recupero di quella parte del danno erariale che il giudice ordinario non abbia posto a carico del convenuto;
al contempo, il recupero parziale del credito in sede erariale non esclude l'esercizio dell'azione di responsabilità dinanzi al giudice ordinario per la restituzione degli importi residui. L'unico limite, in caso di vaglio dello stesso illecito da parte dei due giudici, è costituito dal divieto di una duplicazione risarcitoria a fronte di una sentenza definitiva pienamente satisfattiva, ossia a seguito di un giudicato in sede civile o penale che copra l'intero danno patito dalla pubblica amministrazione, che farebbe venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio contabile. Per le suddette ragioni infondato è anche il motivo aggiunto sul punto. 10. Quanto alla quantificazione della provvisionale, il motivo è precluso. Secondo un principio largamente condiviso, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722; Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio;
da ultimo, tra tante, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773). 10 E' appena il caso di aggiungere che la Corte di appello, nel quantificare la provvisionale in 30.000 euro, ha comunque indicato (pagg. 68-69 della sentenza impugnata), prima la consistenza del danno da risarcire in separata sede civile (nel quale certo risultava il danno patrimoniale e anche il "rilevantissimo danno non patrimoniale" arrecato al Comune come "pregiudizio alla credibilità dell'ente verso i consociati" e anche all'interno dello stesso ente comunale) e poi i fattori presi in considerazione per la stima (la pluralità di condotte illecite e i diversificati ambiti in cui le stesse hanno riverberato i loro effetti pregiudizievoli). Stante la provvisorietà della statuizione e la sua quantificazione sin dal primo grado in misura comunque inferiore al danno da liquidarsi in sede civile (cfr. pag. 102 della sentenza di primo grado), quanto osservato al § 2 non determina conseguenze dirette sulla entità della somma complessivamente stabilita. 11. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 8) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato con la revoca delle relative statuizioni civili. Nel resto il ricorso va invece rigettato. L'accoglimento, sia pur parziale, dei motivi di ricorso, giustifica la compensazione delle spese nei confronti della parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 8) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e revoca le relative statuizioni civili. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso i2,7/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 8) anche agli effetti civili perché il fatto non è più previsto come reato e di trasmettere gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello;
lette le conclusioni della parte civile, avv. Marco Zancani, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, allegando nota-spese; lette le conclusioni del difensore, avv. Roberto Lassini, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi presentati. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Parma, con sentenza del 17 novembre 2017, aveva condannato l'imputato OV AR ZI per i capi 1), 2), 4), 7) e 8) Penale Sent. Sez. 6 Num. 41460 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 17/10/2024 dell'imputazione alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, Comune di Parma, e alla confisca di 900.000 euro in ordine al capo 2), mentre lo aveva assolto per il reato di cui al capo 3) perché il fatto non sussiste e dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati dei capi 5) e 6) della rubrica, perché estinti per prescrizione. La Corte di Bologna, sul gravame dell'imputato, in parziale riforma della suddetta sentenza, dichiarava la nullità della sentenza limitatamente al reato di cui al capo 1) e l'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 2), 4), 7) e 8), nonché la riduzione della provvisionale in favore della parte civile, confermando nel resto. In particolare, per quel che interessa in questa sede, all'imputato erano stati contestati i seguenti reati commessi in qualità di Comandante della Polizia municipale di Parma: - corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. (capo 2), per aver ricevuto somme di danaro e capi di abbigliamento per svolgere in favore di un investigatore privato accertamenti su precedenti penali e visure camerali;
- peculato di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen. (capo 4), per aver utilizzato l'auto di servizio per fini privati;
- truffa di cui all'art. 640 cod. pen. (capo 7), per aver falsamente attestato la sua presenza in ufficio, procurandosi indebitamente emolumenti stipendiai e benefit;
- abuso d'ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. (capo 8), per aver, su richiesta del titolare di un esercizio commerciale, avvisato due assistenti della polizia municipale a rientrare immediatamente in sede, così impedendo a costoro di procedere al programmato controllo nei confronti del predetto per occupazione del suolo pubblico. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Roberto Lassini, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 76, 78 e 122 cod. proc. pen. e alle modalità di costituzione della parte civile. La Corte di appello ha fornito un'erronea risposta alla censura difensiva sulla regolare costituzione della parte civile, nella specie avvenuta a mezzo di sostituto processuale, privo di procura speciale della persona offesa. 2 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso al ricorrente. Anche in tal caso la risposta della Corte di appello è erronea, in quanto ha ritenuto sufficiente che i decreti autorizzativi dessero atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero. I decreti si limitavano a richiamare le informative di polizia giudiziaria e motivavano con formule di stile. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 500 e 515 cod. proc. pen. per la illegittima acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari da AC. Per i capi 2) e 4) è stato utilizzato il verbale di interrogatorio di AC, al di fuori dei casi previsti dall'art. 500 cod. proc. pen. (l'ordinanza di primo grado non spiega le ragioni per la sua acquisizione). Nella sentenza di primo grado c'è un mero accenno ad un incontro tra l'imputato e il predetto per accordarsi sulla dichiarazione da rendere in Tribunale, verosimilmente in cambio di qualche utilità. Peraltro, di tale circostanza non vi è alcun riscontro. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 578 cod. proc. pen. per aver complessivamente rivalutato la responsabilità del ricorrente, nonostante l'estinzione dei reati per prescrizione. La Corte di appello, nonostante la prescrizione dei residui capi di imputazione, si è addentrata nell'esame. della penale responsabilità del ricorrente, non considerando quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 182 del 2021 in merito all'art. 578 cod. pen. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata motivazione sulla responsabilità civile. In ogni caso la motivazione sulla condanna civile del ricorrente è carente o gravemente viziata. Non viene spiegato per il capo 2) quale sia il danno subito dal Comune dalla condotta di accesso agli archivi informatici non nella sua disponibilità. Risulta in ogni caso neppure chiara l'esistenza del patto illecito (in senso contrario vi sono la testimonianza del AC e le captazioni). Anche per il reato di peculato d'uso di cui al capo 4), la Corte territoriale non chiarisce quale sia il danno per l'amministrazione comunale (si veda l'atto di appello e le ragioni non considerate dalla Corte di appello, la testimonianza dell'assicuratore, l'analisi delle celle telefoniche, in ordine alle ragioni di ufficio della presenza del ricorrente in Monza). L'analisi del capo 7) non ha considerato la differente natura dell'ipotetico illecito civilistico, che il ricorrente non aveva un orario fisso di lavoro e che era 3 comunque la segretaria di sua iniziativa ad attestare la presenza in ufficio del ricorrente. Non risulta infine provato a fini civilistici il reato sub capo 8). 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto di giurisdizione del giudice penale, all'art. 7 I. n. 7 del 2001 e all'art. 51 d.lgs. n. 174 del 2016, all'art. 185 cod. pen., difetto di motivazione sull'errata quantificazione del danno. La pretesa risarcitoria è stata basata sulla gravissima lesione all'immagine della parte civile, mentre il danno patrimoniale è attestato su soli euro 1.275 euro. La Corte di appello non spiega come sia pervenuta a quantificare in 30.000 euro la provvisionale. Va anche rilevata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sul danno all'immagine (cfr. Sezioni unite, Corte dei Conti n. 10 del 2003). Sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 2023 che ha ritenuta legittima questa competenza dei giudici contabili, una volta dichiarato prescritto il reato. 2.7. Quanto alle spese di lite, l'art. 541 cod. proc. pen. consente la totale o parziale compensazione delle spese di lite e le ragioni esposte dai motivi che precedono giustificano certamente la totale compensazione. 3. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi. 3.1. Con riguardo alle intercettazioni, si pone all'attenzione anche sulla sentenza Corte EDU n. 7286 del 2023, la quale ha affermato la contrarietà all'art. 8 CEDU del decreto autorizzativo di intercettazioni telefoniche privo di motivazione. L'accoglimento della dedotta eccezione priva di base probatoria la stessa indagine penale, ancor prima dell'intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli ed ancora prima della già insufficiente tenuta complessiva del quadro accusatorio. 3.3. Quanto all'inutilizzabilità dell'interrogatorio di AC, nel caso di specie non vi sono elementi e circostante che permettano di dire, con la necessaria precisione e significatività, che a lui fosse stata promessa o offerta alcuna utilità, venendo ciò desunto dal Giudice di primo grado e non aggiungendo alcunché al riguardo la sentenza di appello gravata. Mancando il detto verbale, la già insufficiente connotazione indiziaria a carico del ricorrente, assumerebbe i caratteri del c.d. "deserto probatorio". 3.4. In ordine alla violazione dell'art. 578 cod. proc. pen., la sentenza qui censurata viola la presunzione di innocenza, come declinata altresì nell'ordinamento convenzionale della giurisprudenza della CEDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'U.E. Infatti, con riferimento a tutti i capi di 4 imputazione sopravvissuti e quindi quelli sub 2), 4), 7) e 8), la Corte Territoriale ha limitato la propria analisi alla valutazione della rilevanza penale delle condotte ascritte al ricorrente, non andando oltre alla valutazione della ricorrenza degli elementi tipici dei reati contestati, su ciò basando la condanna risarcitoria profferita, nulla accertando e conseguentemente motivando rispetto ai requisiti degli illeciti civili ritenuti sussistenti. 3.5. Quanto al vizio di motivazione, si ribadiscono le censure sul punto avanzate, e anche a voler considerare la apparente motivazione, in ordine al capo 7), non risulta provato e neppure enunciato che nella determinazione dello stipendio corrisposto dal Comune di Parma al ricorrente ricadessero "buoni pasto"; generica è l'affermazione che il ricorrente non avrebbe avuto diritto ad incassare "emolumenti percepiti"; manca ogni motivazione sulla configurazione dell'illecito ex art. 2043 cod. civ. (la natura contra legem della condotta posta in essere). Ed anche il capo di imputazione sub 8), in disparte a quanto sarà dedotto per la intervenuta aboliti° criminis, prevale la genericità ovvero la totale mancanza di motivazione. Così parimenti per le imputazioni sub 2) e 4): quanto al capo sub 2) i Giudici d'appello si limitano a richiamare concetti penalistici ed altrettanto fanno con riguardo al capo 4), oltretutto senza considerare i fini istituzionali della trasferta;
la richiesta risarcitoria conseguente al reato sub capo 2) non trova alcun argomento a sostegno nella sentenza d'appello, non spiegando in cosa consiste il danno subito dal Comune di Parma conseguente all'accesso ad archivi informatici non nella sua disponibilità (il ruolo ricoperto all'epoca dei fatti dall'odierno ricorrente non aveva a che fare né con gli accertamenti richiesti dal AC, né con quanto avrebbe fatto il Carabiniere conoscente); con riferimento al capo sub 4) di imputazione, la sentenza gravata non spiega la sussistenza o meno di danni in capo all'amministrazione comunale di Parma (l'automobile di cui trattasi sarebbe comunque stata utilizzata in quel giorno attenzionato dalla Procura). Passando al capo sub 7), la Corte Territoriale omette del tutto di considerare la natura dell'ipotetico illecito civilistico, utilizzando esclusivamente parametri penalistici e senza spiegare perché la ritenuta condotta in capo al ricorrente si debba considerare in chiave civilistica alla stregua di un vero e proprio inadempimento contrattuale. 3.6. Quanto al capo di imputazione sub 8), va rilevata l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio con la legge n.114 del 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, che comporta necessariamente la revoca del capo della sentenza relativo agli interessi civili (così Sezioni Unite del 2016 n.46688). 3.7. Quanto al difetto di giurisdizione e all'errata quantificazione del danno in favore della parte civile costituita, la quasi totalità della pretesa risarcitoria è 5 fondata, erroneamente, sul danno all'immagine del Comune di Parma e tradendo questo criterio, la Corte di appello ha ridotto ad euro 30.000 la provvisionale una volta eliminata la condanna civile per il capo 1). Si richiamano le pronunce in tema di giurisdizione sul danno all'immagine del Comune. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le parti private hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei limiti che saranno di seguito precisati, risultando per il resto privo di fondamento e in larga parte anche inammissibile. 2. Preliminarmente va rilevato che la legge n. 114 del 202 ha abrogato l'art. 323 cod. pen. e pertanto i fatti contestati al capo 8) non sono più previsti dalla legge come reato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento a tale reato e la revoca delle relative statuizioni civili. 3. Tutti i restanti motivi non meritano accoglimento. 4. Il primo motivo, relativo alle modalità di costituzione della parte civile, è meramente reiterativo della analoga questione sollevata con l'appello e non si confronta realmente con la risposta fornita dalla Corte di appello, che ha fatto buon governo dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte. Va infatti rammentato che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272169). Nella specie, la Corte di appello ha rilevato che tale facoltà era stata espressamente conferita dalla parte civile nella procura speciale. 6 5. Generico è il secondo motivo relativo agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen., in quanto non allega la rilevanza della questione della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Non compete infatti alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244328). Parimenti generico è il motivo nuovo. 6. Alle stesse conclusioni deve addivenirsi per il terzo motivo relativo alla illegittima acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari da AC. Considerato viepiù che è la stessa Corte di appello a definire tale atto irrilevante nella ricostruzione del fatto ascritto al ricorrente. La stessa causa di inammissibilità travolge anche il motivo nuovo, con il quale solo assertivamente e in modo aspecifico il ricorrente definisce tale atto essenziale per la tenuta probatoria. 7. Il quarto motivo è infondato. Con la recente sentenza n. 36208 del 28/03/2024, ricorrente Moscuzza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto la questione di diritto controversa circa l'interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen., operata dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 182 del 2021. La Corte costituzionale, nell'esaminare l'ambito della cognizione del giudice penale di appello in presenza della sopravvenuta prescrizione del reato e dell'azione civile, ha precisato che «il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile e nient'affatto la responsabilità penale dell'imputato, ormai prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione». Si era posta pertanto la questione interpretativa se in base a tale pronuncia risultasse precluso al giudice di appello penale, al maturare del termine di prescrizione del reato, l'accertamento "a favore" dell'imputato dei presupposti per l'assoluzione nel merito nei termini nei quali era stato, invece, ammesso da Sez. U, n. 35490 del 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244273. Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti 7 statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito". In definitiva, il Supremo Collegio ha ribadito il principio consacrato in Sez. U, Tettamanti, che assicura la più ampia tutela del diritto di difesa, ritenendo che esso non può ritenersi in contrasto con la tutela della presunzione di innocenza. E' invece la tesi contraria, propugnata dal ricorrente, ad incorrere nel paradosso di negare, in virtù del principio di presunta innocenza, la possibilità per il giudice di valutare i presupposti dell'assoluzione nel merito, che rappresenta l'obiettivo primario del diritto di difesa. L'intervento della Consulta ha posto dunque come punto fermo soltanto, che alla pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., non possa accompagnarsi, secondo una lettura convenzionalmente orientata della disposizione, l'affermazione, sia pur incidentale, della responsabilità penale dell'autore del danno. Le considerazioni che precedono rendono infondate anche le censure declinate nel motivo aggiunto. 8. Generiche e precluse sono le censure versate nel quinto motivo. Invero il ricorrente non si correla alla risposta fornita dalla Corte di appello, finendo in larga parte per proporre doglianze aspecifiche e di merito. Per il capo 2) la Corte di appello puntualmente ha richiamato le fonti di prova dell'accordo corruttivo (cfr. pagg. 56-59) e ha affrontato la tesi difensiva (anche in ordine alla spendita della sua qualità e dei suoi poteri nel fare mercimonio delle informazioni consegnate al privato investigatore, cfr. pag. 61). Parimenti si osserva per il capo 4) (peculato d'uso per la trasferta fatta dal ricorrente per incontrare l'investigatore privato per le finalità dell'illecito accordo corruttivo): anche in tal caso la Corte territoriale ha rigorosamente disatteso la tesi difensiva (cfr. pag. 61), qui meramente riproposta. Quanto al reato di truffa di cui al capo 7), il ricorrente, da un lato, ripropone le argomentazioni già affrontate nel paragrafo che precede, e, dall'altro, si limita a reiterare le censure versate nell'appello senza considerare realmente la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 62-63) che ha affrontato le medesime questioni (orario di lavoro;
prova delle assenze;
inserimenti manuali degli orari di servizio) con motivazione adeguata e non manifestamente illogica. L'inammissibilità del predetto motivo si riflette sui motivi nuovi (art. 585, coma 4, cod. proc. pen.). 8 9. Infondata è anche la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario per l'accertamento del danno all'immagine della pubblica amministrazione. La sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 16 giugno 2023, citata dal ricorrente, ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, I. n. 97 del 27 marzo 2001 - nella parte in cui non consente alla procura regionale contabile di attivare il giudizio di responsabilità anche nei confronti di colui per il quale, in sede penale, è stata affermata la prescrizione di un delitto contro la pubblica amministrazione. La Consulta ha ritenuto non fondate le censure di illegittimità costituzionale in quanto non si presentava irragionevole la differenziazione di tutele, che si possono attuare a livello legislativo, anche mediante forme di protezione dell'immagine dell'amministrazione pubblica, a fronte di condotte dei dipendenti, specificamente tipizzate, meno pregnanti rispetto a quelle assicurate alla persona fisica. Si è rilevato che la pronuncia di estinzione del reato presuppone soltanto la mancanza di cause "evidenti" per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato: la pronuncia di estinzione non risulta, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito. Diverso è il caso in esame, in cui il giudice penale non si è arrestato alla sola constatazione della mancanza della prova della non colpevolezza, ma ha dovuto accertare i presupposti dell'illecito civile. Quindi la suddetta sentenza non ha inciso affatto sulla dominante esegesi di questa Corte in ordine al sistema del cd. doppio binario (Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017, Rv. 271568), che consente la coesistenza dell'azione risarcitoria proposta dalla pubblica amministrazione danneggiata dinanzi al giudice ordinario e dell'azione per danno erariale a iniziativa del pubblico ministero contabile, dando luogo alla duplicità e, quindi, alla concorrenza delle due azioni, a tutela degli interessi delle amministrazioni pubbliche danneggiate da soggetti legati alle stesse da un rapporto di servizio. Tale concorrenza di azioni non pone un'interferenza tra giurisdizioni, bensì un'interferenza tra giudizi, tra loro indipendenti nonché caratterizzati da diversi regimi sostanziali e processuali, e si giustifica per la diversità degli interessi tutelati dall'azione di responsabilità amministrativa rispetto all'azione di responsabilità civile. Mentre la prima, proposta dalla Procura contabile, è diretta a perseguire l'interesse pubblico generale al buon andamento della pubblica amministrazione, la seconda, esercitata dalla singola amministrazione, tende al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e compensativa (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 281031). Il 9 sistema del c.d. doppio binario trova il suo fondamento nell'art. 24, comma 1, della Costituzione e nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: impedisce la compressione della legittimazione processuale delle persone giuridiche pubbliche, le quali, non potendo trovare una tutela diretta nel processo contabile, rivolgono le loro istanze risarcitorie al giudice ordinario. La giurisprudenza della Corte dei conti si è conformata al sistema del c.d. doppio binario (Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 21 settembre 2022, n. 611), riconoscendo, in considerazione della totale autonomia tra le giurisdizioni civile e contabile, la possibilità per l'amministrazione, danneggiata da una condotta illecita di un soggetto con cui intrattiene un rapporto di servizio, di chiedere il ristoro del danno patito avvalendosi non solo del "binario" della responsabilità amministrativa, ma anche di quello dell'azione di responsabilità civile dinanzi al giudice ordinario. Inoltre, tale giurisprudenza non esclude la possibilità che, esaurito uno dei "binari", l'amministrazione possa percorrere il "binario" concorrente. Infatti, nel sistema del c.d. doppio binario, la condanna al risarcimento del danno in sede civile o penale non impedisce l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, per il medesimo fatto, diretta al recupero di quella parte del danno erariale che il giudice ordinario non abbia posto a carico del convenuto;
al contempo, il recupero parziale del credito in sede erariale non esclude l'esercizio dell'azione di responsabilità dinanzi al giudice ordinario per la restituzione degli importi residui. L'unico limite, in caso di vaglio dello stesso illecito da parte dei due giudici, è costituito dal divieto di una duplicazione risarcitoria a fronte di una sentenza definitiva pienamente satisfattiva, ossia a seguito di un giudicato in sede civile o penale che copra l'intero danno patito dalla pubblica amministrazione, che farebbe venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio contabile. Per le suddette ragioni infondato è anche il motivo aggiunto sul punto. 10. Quanto alla quantificazione della provvisionale, il motivo è precluso. Secondo un principio largamente condiviso, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722; Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio;
da ultimo, tra tante, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773). 10 E' appena il caso di aggiungere che la Corte di appello, nel quantificare la provvisionale in 30.000 euro, ha comunque indicato (pagg. 68-69 della sentenza impugnata), prima la consistenza del danno da risarcire in separata sede civile (nel quale certo risultava il danno patrimoniale e anche il "rilevantissimo danno non patrimoniale" arrecato al Comune come "pregiudizio alla credibilità dell'ente verso i consociati" e anche all'interno dello stesso ente comunale) e poi i fattori presi in considerazione per la stima (la pluralità di condotte illecite e i diversificati ambiti in cui le stesse hanno riverberato i loro effetti pregiudizievoli). Stante la provvisorietà della statuizione e la sua quantificazione sin dal primo grado in misura comunque inferiore al danno da liquidarsi in sede civile (cfr. pag. 102 della sentenza di primo grado), quanto osservato al § 2 non determina conseguenze dirette sulla entità della somma complessivamente stabilita. 11. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 8) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato con la revoca delle relative statuizioni civili. Nel resto il ricorso va invece rigettato. L'accoglimento, sia pur parziale, dei motivi di ricorso, giustifica la compensazione delle spese nei confronti della parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 8) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e revoca le relative statuizioni civili. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso i2,7/10/2024.