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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 5.2.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1676/2022 R.G. cui è stato riunito il giudizio n. Rg.
511/2023
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , , tutti rappresentati
[...] Parte_13 Parte_14
e difesi dall'avv. Roberta Federici, elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto difensore in Roma via Boezio 6
Ricorrenti
E
, in persona del ope legis rapp.to e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), nei P.IVA_1 cui uffici domicilia alla via A. Diaz, 11
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.3.2022, i ricorrenti , , Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
, , e - premesso di essere dipendenti del Pt_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8
Controparte_3 attualmente inquadrati nella II Area Funzionale del CCNL Comparto Ministeri – profilo professionale di Cancelliere Esperto in servizio presso gli uffici giudiziari di Nola, precedentemente ed in attuazione del CCNL 1998/2001, inquadrati nell'area funzionale B-posizione economica B3, nel profilo professionale di Cancelliere così come previsto dal CCNI del 5.4.2000 – adivano il Tribunale per sentirlo così provvedere:
«1.Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 o in quello in cui tale profilo dovesse confluire per effetto del un nuovo sistema di classificazione del personale che dovesse essere, nelle more, attuato ai sensi dell'art.12 CCNL
Funzioni Centrali 2016-2018 e dei successivi rinnovi contrattuali con decorrenza
1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 1° luglio 2019 o, in ulteriore subordine, dal
1 6 dicembre 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
2.Per l'effetto ordinare al in persona del di inquadrare i Controparte_1 CP_2 ricorrenti nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario
Giudiziario F1 o nel profilo professionale nel quale tali profili dovessero confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che, nelle more, dovesse trovare attuazione ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016-
2018 e successivi rinnovi.
3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale
Funzionario Giudiziario a decorrere dal 1° gennaio 2009 o, in subordine dal 1° luglio 2019 o in ulteriore subordine dal 6 dicembre 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area e condannare il in persona del Ministro p.t. alla Controparte_1 pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), per ciascun ricorrente in € 16.605,38 (periodo 1.1.2009-31.12.2018) oltre a • €1816,94 annue da corrispondere dal 1° gennaio 2019 sino all'effettivo inquadramento nella III° Area funzionale – F1 per i ricorrenti inquadrati nella II° Area – F4 • €1816,94 annue dal 1° gennaio al 28 febbraio 2020 e € 818,59 dal 1° marzo 2020 per i ricorrenti e Pt_2 Pt_7 inquadrati da tale data nella fascia retributiva F5 della II° Area;
4. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2001 e subendi a seguito della perdita di chance per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, condannare il CP_1 convenuto al pagamento, in favore degli istanti, della somma che risulterà più opportuna e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU 5.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici.». Con analogo ricorso dell'1.2.2023, poi assegnato allo scrivente per ragioni di connessione, i ricorrenti , , , , Pt_9 Pt_13 Parte_14 Pt_10 Pt_11
– premesso di essere dipendenti del Pt_12 [...]
inquadrati, dal 1° ottobre 2020, Controparte_3 nell'attuale area Funzionari (CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 – doc.1) ex III°
Area Funzionale del CCNL Comparto Ministeri 2006/2009, precedentemente inquadrati, ai sensi dell'art.25 CCNI Giustizia del 5/04/00 (in attuazione del sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Ministeri
1998/2001 – ) nel profilo professionale di Cancelliere ex Area B – chiedevano di:
«1.Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 ora Ara Funzionari con decorrenza 1° gennaio 2009 o, in
2 subordine, dal 30 giugno 2019 o, in ulteriore subordine, dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e per l'effetto ordinare al
[...]
in persona del Ministro p.t. a rettificare la data di inquadramento Controparte_1 con quella che si riterrà di giustizia.
2. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario ora Area Funzionari a decorrere dal 1° gennaio 2009 o, in subordine dal 30 giugno 2019 o in ulteriore subordine dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area.
3. Per l'effetto condannare il Controparte_1
in persona del Ministro p.t. a corrispondere a ciascun ricorrente il
[...] risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), pari a € 18.515,78 (16.586,75 + 1929,03) oltre all'assegno ad personam pari a € 13.39 mensili da corrispondere dal 1° marzo
2021 (ossia dalla data di adeguamento del trattamento economico nella III°
Area) sino all'acquisizione di future fasce economiche.
4. In subordine, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'assegno ad personam ex art.15 ccnl 2006/2009 a decorrere dall'inquadramento nella III° Area – profilo professionale di Funzionario Giudiziario F1 e per l'effetto condannare il in persona del Ministro p.t. a corrispondere a ciascun Controparte_1 ricorrente, a titolo di assegno ad personam, l'importo mensile di €13.39 a titolo di assegno ad personam dal 1° marzo 2021 sino all'acquisizione della fascia economica superiore;
5. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2009 (o dalla diversa data che si riterrà di giustizia) e subendi a seguito della perdita di chance per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, condannare il CP_1 convenuto al pagamento, in favore degli istanti, della somma e dalla decorrenza che risulterà più opportuna e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU 6. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici.».
Nel merito, rappresentavano che, con il protocollo all. 2 del CCNI 5/4/2000, il aveva assunto l'impegno di coprire tutti i posti vacanti Controparte_1 nella posizione C3 mediante l'indizione di procedure selettive cui avrebbe potuto partecipare il personale delle posizioni C1 e C2 e, successivamente, ulteriori procedure per la copertura dei posti vacanti dell'area B.
Allegavano che le procedure avviate a tal fine erano state annullate dal G.A. e che, sottoscritto il nuovo CCNL 2006/2009, il aveva omesso di dare CP_1 corso alla riqualificazione del personale secondo quanto previsto dall'art. 10 del citato CCNL, così ledendo il diritto di concorrere nella procedura per il
3 passaggio dall'Area B – posizione economica B3 – all'Area C- posizione economica C1.
Soggiungevano che, in data 29.7.2010, era stato sottoscritto il CCNI del che aveva dato attuazione al nuovo sistema di Controparte_1 classificazione dei profili professionali, contravvenendo tuttavia ai criteri fissati a tal fine dall'art. 8 CCNL 2006- 2009. Specificavano che l'inquadramento degli Ufficiali Giudiziari e dei Cancelleri
(nella II° Area per coloro che provenivano dalla ex area B/B3 e B3S, nella III° area per i dipendenti ex area C) – effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 commi 1 e 2 del CCNL 2006- 2009 - doveva avere natura provvisoria.
Deducevano che in tal modo avevano subìto un demansionamento professionale, essendo stati inquadrati nella posizione “ufficiale giudiziario” della seconda area e non nella terza area dei profili professionali delineati dal
CCNI 29.7.2010, tra i quali vi era quello del “funzionario UNEP”. Rilevavano che, a seguito di un nutrito contenzioso nell'ambito del quale la giurisprudenza aveva dichiarato, in maniera pressoché univoca, la nullità del
CCNI 29.7.2010, era stato introdotto l'art. 21 quater DL 83/2015, convertito dalla legge 132/2015, con il quale il era stato Controparte_1 autorizzato ad indire procedure interne destinate a ricondurre, nella III° area, il profilo professionale degli Ufficiali Giudiziari in servizio al 14.11.2009 ed inquadrati nella ex area B. Precisavano che il , con bando n. 7356 del CP_1
19.6.2016, aveva avviato la procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per l'inquadramento nella III° Area Funzionale di 622 funzionari UNEP, nell'ambito della quale i ricorrenti erano risultati idonei;
disposto lo scorrimento parziale della graduatoria (sino alla posizione n. 626) con provvedimento dirigenziale dell'8.8.2018, veniva nelle more sottoscritto un accordo sindacale del 26.4.2017 che prevedeva il diritto alla progressione di area anche per il personale risultato idoneo all'esito della suddetta procedura selettiva. Rappresentavano che, in data 26.7.2019, il aveva indetto un concorso per l'assunzione di 2329 CP_1 funzionari giudiziari, senza prevedere alcuno scorrimento della graduatoria ex art. 21 quater.
Eccepivano l'inadempimento del per: 1) violazione degli artt. 8 e 10 CP_1 del CCNL 2006/2009; 2) violazione dell'art. 21 quater comma 2 dl 83/2015; 3) violazione del decreto ministeriale del 9.11.2017.
Evidenziavano che, se le norme del CCNL 2006/2009 e del CCNI 29.7.2010 non fossero state affette da nullità e le procedure per le riqualificazioni fossero state tempestivamente indette, avrebbero conseguito l'inquadramento nella III°
Area Funzionale sin dal 1° gennaio 2009.
Invocavano dunque il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, da quantificare in base alle differenze stipendiali risultanti tra il trattamento economico riservato al funzionario giudiziario F1 e del danno non patrimoniale da perdita di chances.
4 Si costitutiva in entrambi i giudizi il , eccependo la prescrizione del CP_1 diritto e con articolate argomentazioni l'infondatezza della pretesa.
Attesa la natura documentale, i giudizi sono stati rinviati per la discussione.
Prevista la trattazione cartolare, gli istanti hanno ridotto la domanda, rinunciando all'accertamento per il periodo antecedente al 30.6.2019. All'odierna udienza, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, il giudice, riuniti i giudizi, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La vicenda per cui è causa si colloca in un contesto contraddistinto da una evoluzione contrattuale complessa e articolata, relativa all'inquadramento e alla progressione giuridica ed economica del personale amministrativo del comparto giustizia.
In data 14.9.2007 veniva sottoscritto il nuovo C.C.N.L. Comparto Ministeri
2006/2009 il quale all'art. 6 introduceva un nuovo sistema di classificazione del personale, basato su tre “Aree”: la “Prima Area” comprendente la ex posizione A1, A1S; la “Seconda Area” comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S; la
“Terza Area” comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S.
Ogni Area veniva suddivisa, al proprio interno, in "fasce retributive" con la previsione di "progressioni tra le aree" e di "sviluppi economici all'interno delle aree” (cfr. artt. 12, 13, 17). All'art.10, comma 4, il CCNL 2006-2009 (doc.6) prevedeva che “Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate concordate o attivate sulla base del precedente C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contraddizione integrativa”, salvaguardando così il diritto del ricorrente ad ottenere le progressioni giuridiche programmate dal C.C.N.L. 1998/2001 e, quindi, il suo passaggio alla ex area C ora III° Area prima di procedere all'attuazione degli istituti giuridici ed economici introdotti dal medesimo
C.C.N.L. 2006/2009.
Al successivo comma 6, l'art.10 CCNL 2006-2009, prevedeva altresì che “Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa”.
Tuttavia, non essendo stato previsto alcun termine, parte convenuta non ha dato immediatamente corso alla riqualificazione del personale dell'Amministrazione IZ (mentre vi provvedeva per il personale degli altri dipartimenti) ai sensi del predetto art.10, con conseguente lesione del diritto dei ricorrenti a concorrere per il passaggio dall'Area B - posizione economica
B3 – all'Area C - posizione economica C1.
5 Difatti, il nuovo impegno sottoscritto dal , conseguente a quello del CP_1
2001, non è mai stato portato a termine, anche in virtù della incontestata circostanza per la quale la giurisprudenza di merito dichiarava, in modo pressoché univoco, la nullità del CCNI del 29.7.10 nella parte in cui prevedeva che i profili di cancelliere, contabile ed esperto informatico ed ufficiale giudiziario venissero articolati su aree diverse (“cancelliere” - seconda area - e
“funzionario giudiziario” - terza area), evidenziando l'inerzia del Controparte_1
verso le procedure di riqualificazione giuridica le quali, sebbene
[...] pubblicate nel 2001 ai sensi del CCNI del 5 aprile 2001, non erano state più portate a compimento come previsto dall'art.10 del CCNL Funzioni Centrali 2006/2009. Il Legislatore, data l'inerzia governativa, interveniva con l'art.21 quater D.L. n.83/15 convertito in legge n.132 del 6 agosto 2015, con il quale «al fine di sanare i profili di nullita', per violazione delle disposizioni degli articoli 14
e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri
1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Controparte_1 quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di CP_1 definire i contenziosi giudiziari in corso, il è autorizzato, Controparte_1 nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive».
Con bando n.7355 del 19/9/2016 la convenuta avviava la procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per l'inquadramento nella III° Area di n.1148 Funzionari Giudiziari – F1; procedura alla quale veniva ammesso a partecipare il personale inquadrato nel profilo di Cancelliere in servizio alla data del 14 novembre 2009.
In data 26 aprile 2017 il sottoscriveva un accordo Controparte_1 sindacale con le OO.SS. nel quale all'art.6, lett. g) si assumeva l'impegno di «definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il
30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed
6 idonei all'esito delle procedure selettive avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto
2015, n.132 e del presente accordo»… Il personale dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo in esito alle procedure selettive di cui agli avvisi del 19 settembre 2016, mantiene in ogni caso il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e dall'articolo 21-quater del decreto-legge
27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6.
Ebbene, I ricorrenti , , , , Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6
e hanno acquisito, nelle more del giudizio, l'inquadramento Pt_7 Parte_8 nella III Area Funzionale, con immissione in possesso dall'1.2.2023 (v. doc. n.
18 fasc. nel giudizio più antico). CP_1
Gli altri ricorrenti, invece, risultano inquadrati nella suddetta area dall'1.10.2020.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene di aderire alle motivazioni espresse, ex multis, dal Tribunale di Modena n. 186/24 e dal Tribunale di Venezia n. 96/2023, che quivi si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
«Tanto chiarito, va tuttavia escluso che i ricorrenti avessero diritto alla qualifica di Funzionario Giudiziario fin dall'1.1.2009, come prospettato in ricorso sulla base dell'asserita illegittimità del CCNI 2010 rispetto al CCNL 2006/09.
Invero, anche se il CCNI avesse effettivamente operato in contrasto con il
CCNL facendo confluire, nell'ambito del nuovo sistema di classificazione introdotto per l'appunto dal CCNL 2006/09, il personale inquadrato tra i
Cancellieri in due diversi profili professionali - quello del Cancelliere e quello del
Funzionario Giudiziario -, da ciò non ne potrebbe comunque derivare la sostituzione delle relative previsioni con una statuizione giudiziaria diversa.
Non spetta certo al giudice individuare i profili professionali (si legge su punto in
Cassazione 33395/21: “Le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, del resto, sottratte al sindacato giurisdizionale e lo stesso principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (v. Cass., SU, n. 16038/2010; Cass. n. 10105/2013;
Cass. n. 1241/2016”)) né - tra l'altro in violazione del disposto dell'art. 97 Cost. per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale - inserire i dipendenti pubblici ad una diversa e superiore area funzionale, in assenza di specifiche legittime procedure o di una speciale previsione normativa. Né il
CCNL 2006/2009, o i successivi accordi sindacali, obbligavano il alla CP_1 riattivazione delle procedure selettive in un primo momento promosse sulla base del CCNL anche in relazione ai Cancellieri per il passaggio dall'area B all'area C, che erano state sospese per effetto di provvedimenti giudiziali che le dichiaravano illegittime in quanto contrasto con le previsioni dell'art. 97 Cost..
7 La previsione dell'art. 10 del CCNL 2006/09, secondo cui “Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa” (art. 10, co. 4), riguardava i passaggi all'interno della medesima area e comunque non poteva essere attuata per quelle procedure impostate in violazione dell'art. 97 Cost. né superare il disposto di cui all'art. 24 D.Lgs. 150/09 il quale stabiliva, con efficacia imperativa, che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni pubbliche avrebbero coperto i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, sia pure con riserva non superiore al 50%
a favore del personale interno. Solo con l'art. 21 quater del DL 83/15 il CP_1 convenuto ha assunto un obbligo formale, peraltro privo di specifici riferimenti temporali, di procedere alla riqualificazione dei Cancellieri verso il profilo dei
Funzionari Giudiziari. La norma, convertita in legge 132/15, così stabiliva: “al fine di sanare i profili di nullita', per violazione delle disposizioni degli articoli 14
e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri
1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Controparte_1 quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di CP_1 definire i contenziosi giudiziari in corso, il è autorizzato, Controparte_1 nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno e' fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato
CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie
8 concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilita' esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante Controparte_1 organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti”. Ed in effetti sulla base di questa previsione l'Amministrazione ha indetto una selezione per la progressione professionale dei Cancellieri in relazione a 1.148 posti di Funzionario Giudiziario, con bando del 19.9.2016, al quale hanno partecipato anche i ricorrenti risultando all'esito idonei, anche se collocati in posizioni non utili all'assunzione. Nelle more della conclusione della procedura in questione venne raggiunto un accordo sindacale il 26.4.2017 in base al quale il si impegnava a concludere il processo di attuazione della CP_1 progressione tra le aree dei Cancellieri risultati vincitori ed idonei nelle procedure avviate ex art. 21 quater DL 83/15 entro il 30.6.2019; l'accordo veniva recepito con DM 9.11.2017 (doc. 22 ric.). Successivamente, i vincitori della selezione indetta il 19.9.2016 venivano assunti con provvedimento del
10.11.2017 ed il effettuava scorrimenti della graduatoria degli idonei CP_1 nell'aprile 2018 (per 47 posti), nell'agosto 2018 (per 35 posti), nell'aprile 2019 (per 72 posti), nel dicembre 2019 (per 313 posti) e nell'agosto 2020 (per 739 posti) - come da riepilogo contenuto nelle ultime note del -, e da CP_1 ultimo lo scorrimento in relazione a tutti gli idonei non ancora riqualificati, disposto nell'aprile 2022. In effetti la previsione di un termine esplicito entro il quale concludere le operazioni di riqualificazione previste dal DL 83/15 distingue nettamente l'accordo sindacale in questione rispetto agli accordi sindacali precedenti, escludendo che ad esso possa attribuirsi quella valenza meramente programmatica che si è ritenuto - in linea peraltro con l'orientamento della Corte di Cassazione - per gli accordi posti in essere tra le parti sociali negli anni precedenti. E' vero che le precise tempistiche indicate nell'accordo si accompagnavano alla indicazione della necessità che le progressioni avvenissero nel rispetto dei principi posti dal DL 83/15, e dunque era necessario rispettare la previsione per cui gli accessi dall'interno dovevano essere effettuati in misura eguale rispetto agli accessi dall'esterno, tuttavia nel computo per espressa previsione legislativa dovevano considerati tutte le
9 procedure “disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL” (n.d.r.: il CCNL comparto Ministeri 1998/2001) sicchè oltre alle immissioni in ruolo di personale esterno indicate dall'Amministrazione e poste a base di taluni degli scorrimenti di graduatoria sopra indicati avrebbe dovuto innanzitutto anche l'immissione in ruolo di 739 Funzionari Giudiziari di cui alla mobilità del 18.2.2015 (doc. 38 R.G. 620/22). Sotto altro profilo si conviene peraltro con la difesa dei ricorrenti che lo scorrimento della graduatoria cui l'Amministrazione si era obbligata con l'accordo del 26.4.2017 ed il DM di recepimento 9.11.2017 sarebbe stato rispettoso dei principi dell'art. 21 quater
DL 83/15 anche semplicemente accantonando una corrispondente riserva di posti da coprire tramite immissioni dall'esterno, senza necessità di attendere l'effettiva pubblicazione di bandi di concorso riservati agli esterni o l'attuazione di procedure finalizzate comunque all'assunzione di esterni. Vi è da osservare, a questo proposito, che la stessa procedura selettiva prevista dall'art. 21 quater del DL 83/15 è stata indetta senza attendere l'emissione di un bando di concorso o l'immissione in ruolo di personale esterno. Si rileva comunque che, anche a seguire la tesi del per cui lo scorrimento della graduatoria CP_1 degli idonei della procedura indetta ex art. 21 quater DL 83/15 avrebbe potuto essere attuata solo previa destinazione di corrispondenti posti a personale esterno, ne conseguirebbe comunque il diritto dei ricorrenti allo scorrimento dal
17.7.2019, data di pubblicazione del bando per 2.329 posti di Funzionario
Giudiziario.»
Ancora, sempre in tali termini, si è altresì espresso il Tribunale di Trieste con pronuncia n. 122/2023: «La prospettazione attorea deve essere invece condivisa con riferimento al periodo successivo al 30.6.2019, in ragione del chiaro disposto normativo intervenuto, dall'1.7.2019, a regolare la materia. Va difatti ricordato che con l'art. 21 quater del DL 83/15 sopra riportato, il
[...]
ha assunto l'obbligo, anche se senza indicazione di un termine di Controparte_1 adempimento, di procedere alla riqualificazione dei Cancellieri verso il profilo dei Funzionari Giudiziari. Proprio nell'adempimento di tale obbligo è stata indetta una selezione per la progressione professionale dei Cancellieri in relazione a 1.148 posti di Funzionario, e successivamente, a procedura non ancora conclusa, è intervenuto, l'accordo sindacale del 26.4.2017, poi recepito con DM 9.11.2017 in base al quale il si è impegnato a concludere il CP_1 processo di attuazione della progressione dei cancellieri risultati vincitori ed idonei nelle procedure avviate ex art. 21 quater DL 83/15 entro il 30.6.2019.
Ritiene lo scrivente che la previsione di un termine specifico entro il quale concludere le operazioni di riqualificazione previste dal DL 83/15, impedisca di aderire alle prospettazione del convenuto. CP_1
Nel caso specifico l'accordo non aveva valenza programmatica, ma vincolava il convenuto a scorrere la graduatoria della selezione cui, pacificamente, hanno partecipato le ricorrenti, risultando idonee. Si concorda peraltro, con il Tribunale
10 di Arezzo, il quale nella sentenza nr. 256/2022 resa su identica questione, ha affermato che il mancato scorrimento della graduatoria da parte del CP_1 convenuto entro il 30.6.2019, come stabilito nell'accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., anche in considerazione della circostanza per la quale il resistente, in data 26 luglio 2019, ha CP_1 pubblicato un bando per l'assunzione di 2329 nuovi funzionari giudiziari, senza aver dapprima ottemperato agli impegni di riqualificazione del personale già in servizio.».
In definitiva quindi, per le ragioni sin qui illustrate, consegue il diritto, peraltro già riconosciuto dal convenuto, anche se con successiva decorrenza, delle parti ricorrenti all'attribuzione della qualifica di Funzionario Giudiziario di III Area Funzionale fin dall'1.7.2019.
Il va quindi condannato al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive (in relazione alle quali non si è verificata alcuna prescrizione) maturate a decorrere dalla suddetta data (1.7.2019), da quantificarsi in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva ratione temporis applicabile e pari alla differenza tra il trattamento economico percepito da ciascun ricorrente e quello spettante quale Funzionario F1, sino alla data di effettivo inquadramento nella III Area nel profilo di Funzionario Giudiziario.
Sul punto, i conteggi prodotti dalle parti ricorrenti non sono stati oggetto di specifica contestazione, pertanto la parte resistente deve essere condannata a risarcire il danno patrimoniale cagionato ai ricorrenti nella misura quantificata in atti, con riconoscimento, ove esistente, della differenza stipendiale prevista dall'art.15 CCNL Comparto Ministeri 2006/2009 a titolo di assegno ad personam a decorrere dall'inquadramento nella superiore area. Ciò posto, come visto, gli istanti hanno rinunciato all'accertamento per il periodo pregresso.
In ogni caso su tale aspetto, è possibile richiamare la pronuncia resa dal
Tribunale di Arezzo in data 15.11.2022 a definizione di controversia sovrapponibile a quella odierna: «Deve essere invece rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale occorso in data antecedente al 01.07.2019, in quanto l'art. 21 quater DL n. 83/2015 conv in legge n. 132/2015, norma che nell'intenzione del legislatore è intesa a “sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando Controparte_1
l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato CP_1 soccombente” e a “definire i contenziosi giudiziari in corso”, autorizza il
“nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione Controparte_1 organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione
11 di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001”.
Dal complessivo tenore di detta norma si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, non è previsto l'automatico passaggio o inquadramento degli ufficiali giudiziari o dei cancellieri nella superiore qualifica di “Funzionario”, ma è demandata invece alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare apposite procedure selettive per l'acquisizione della categoria superiore;
procedure peraltro aperte anche agli esterni e non riservate in via esclusiva ai dipendenti già in servizio (art. 21 quater, comma 2).
La norma precisa altresì che “Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 21 quater, “Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3”.
Come giustamente rilevato dalla giurisprudenza di merito che si è già espressa sul punto, “..dal complessivo tenore di detta norma si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, non è previsto l'automatico passaggio o inquadramento degli ufficiali giudiziari nella superiore qualifica di “Funzionario”, ma è demandata invece alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare apposite procedure selettive per l'acquisizione della categoria superiore;
procedure peraltro aperte anche agli esterni e non riservate in via esclusiva ai dipendenti già in servizio” (Cfr. Tribunale di Roma Sentenza
n. 91/2022 pubbl. il 10/01/2022).
Conseguentemente, solo il superamento di procedure selettive, quindi, può comportare l'inserimento – peraltro ex nunc, e non già in modo retroattivo – dei lavoratori nel livello superiore introdotto dal nuovo CCNI del 29/07/2010, e pur sempre nel rispetto delle piante organiche. Il mero riferimento, contenuto nella citata disposizione, a non meglio specificati “profili di nullità” del CCNL in questione, quindi, conferma l'infondatezza della domanda delle parti ricorrenti in relazione al periodo antecedente al 01.07.2019, atteso che risulta in sostanza confermata la non equivalenza delle qualifiche contrattuali e la necessità della previa verifica, mediante apposita procedura selettiva, aperta del resto anche a concorrenti esterni, dei requisiti per l'accesso alla categoria superiore di
Funzionario Giudiziario».
12 Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances.
Invero, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla da tale perdita - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n.
1752/2015, Cass. n. 6489/2017).
Nel caso di specie, invece, nulla è stato dedotto. Del tutto prive di necessarie o sufficienti allegazioni sono le doglianze relative ai danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, genericamente indicati in ricorso.
Alcun ulteriore risarcimento di danno per perdita di chance può essere riconosciuto ai ricorrenti per il periodo precedente, nel quale l'Amministrazione non può ritenersi inadempiente per quanto sopra argomentato.
L'accoglimento parziale e la serialità del contenzioso giustificano la compensazione delle spese nella misura dei due terzi;
per la restante parte, esse poste a carico del e liquidate ex dm 55/14 e ssmmii. CP_1
PQM
Il Tribunale:
- accerta che i ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrati nella III Area
Funzionale, Profilo professionale di Funzionario giudiziario F1, a decorrere dall'1 luglio 2019;
- per l'effetto, condanna il all'attribuzione di tale Controparte_1 superiore inquadramento dalla suindicata data e alla corresponsione del corrispondente trattamento economico;
- condanna inoltre il al pagamento degli arretrati Controparte_1 maturati dall'1 luglio 2019, in misura pari alla differenza tra il trattamento economico dovuto a ciascun ricorrente in base al superiore inquadramento sopra riconosciuto e quello concretamente percepito;
- per l'effetto, condanna il al pagamento dei Controparte_1 seguenti importi:
- € 2820,19 per i ricorrenti e;
Pt_2 Pt_7
€ 5840,10 i ricorrenti , , e Pt_1 Parte_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6
Parte_8
€1929,86 per i ricorrenti , , , , Pt_9 Pt_10 Pt_11 Pt_12 Pt_13 [...]
; Pt_14 con riconoscimento della differenza stipendiale prevista dall'art. 15 CCNL
Comparto Ministeri a titolo di assegno ad personam a decorrere dall'inquadramento nella superiore area per i ricorrenti , , Pt_2 Pt_7
13 , , , , , oltre interessi Pt_9 Pt_10 Pt_11 Pt_12 Pt_13 Parte_14
e rivalutazione monetaria, entro i limiti di legge, dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e condanna il al CP_1 pagamento della residua parte che liquida in € 2.509,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dei ricorrenti per dichiarato anticipo.
Nola, 5.2.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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