Ordinanza presidenziale 21 ottobre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luigi Salice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura - U.T.G. di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti emesso nei confronti del ricorrente in data 20 ottobre 2023;
- del decreto n. -OMISSIS- del 12 settembre 2023, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile ad uso caccia n. -OMISSIS- rilasciatagli in data 23 luglio 2019 con validità fino al 22 luglio 2024;
- nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti amministrativi sopra richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa CA PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- chiede annullarsi, previa sospensiva, il provvedimento del Questore di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 14 settembre 2023, recante la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, e il decreto del Prefetto di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 20 ottobre 2023, recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
I provvedimenti in questione sono stati adottati su proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, che ha segnalato l’intervento di una pattuglia dell'Aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, in data 7 agosto 2023, presso l'abitazione di residenza del -OMISSIS- per una lite di questi con il figlio, da poco rientrato in casa in stato di alterazione alcoolica, lite durante la quale, per difendersi dal figlio, il -OMISSIS- lo aveva colpito con un badile.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di -OMISSIS- e la Questura di -OMISSIS-, instando per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024, il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Con deposito del 17 novembre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha prodotto agli atti del giudizio il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21 novembre 2023, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha annullato in autotutela il decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, in ragione del mancato esame delle deduzioni difensive dell’interessato, per mero errore materiale, annunciando la riapertura del procedimento.
Con memoria del 23 gennaio 2026, il ricorrente ha precisato che, dopo l’annullamento in autotutela del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, la Prefettura di -OMISSIS- ha riaperto il procedimento e ha disposto la sua audizione, senza tuttavia adottare alcun ulteriore provvedimento inibitorio; e che nessun procedimento penale è stato avviato nei suoi confronti. Ha aggiunto, poi, di aver trasferito la residenza presso altra abitazione, diversa da quella del figlio. Chiede che tali circostanze siano valutate ai fini del sindacato di legittimità della revoca questorile.
Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In limine litis , il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per quanto attiene all’impugnazione del decreto prefettizio prot. -OMISSIS- del 20 ottobre 2023, che è stato annullato in autotutela dalla Prefettura di -OMISSIS- con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21 novembre 2023.
Venendo al merito, per quanto concerne la disamina delle doglianze relative all’impugnazione del decreto questorile prot. -OMISSIS- del 14 settembre 2023, il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto: I. “ Sull’illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati. Eccesso di potere per insufficienza, erroneità e/o carenza di istruttoria ”; II. “ Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 9 della Legge n. 241/1990 ”; III. “ Illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati. Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti - illogicità manifesta ”.
Il ricorrente deduce che il provvedimento questorile gravato è fondato sulla sola segnalazione proveniente dal Comando provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, relativa all’intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile per una lite tra lui e il figlio, senza ulteriore attività istruttoria a supporto della prognosi di pericolo di abuso delle armi. Lamenta che l’Autorità di pubblica sicurezza non si sarebbe nemmeno pronunciata sulla sua richiesta di audizione personale, con ciò dovendosi ritenere violata la partecipazione procedimentale.
Rappresenta, poi, che l’episodio su cui si fonda il provvedimento questorile è sorto in un contesto familiare particolare, e precisamente a causa dell’aggressione subita dal figlio - con problemi di dipendenza da alcool e stupefacenti -, che rientrato in casa in stato di alterazione alcoolica lo aveva aggredito; ragion per cui egli è stato costretto a difendersi, senza tuttavia utilizzare le armi legalmente custodite. Si tratterebbe di un fatto isolato, non idoneo a sorreggere la prognosi di pericolo di abuso delle armi.
Lamenta, inoltre, che la nota del Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS- del 10 agosto 2023 farebbe riferimento anche a suoi precedenti penali risalenti nel tempo, da ritenersi inconferenti, in quanto non hanno impedito nel tempo il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Come già anticipato in punto di fatto, poi, con memoria del 23 gennaio 2026 il ricorrente ha precisato che, dopo l’annullamento in autotutela del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, la riapertura del procedimento e la sua audizione, la Prefettura non ha adottato nei suoi confronti alcun ulteriore provvedimento inibitorio, né è mai stato avviato a suo carico un procedimento penale; ha, poi, aggiunto di aver trasferito la residenza presso altra abitazione lontana dal figlio, chiedendo al Tribunale che di queste circostanze si tenga conto nel sindacato di legittimità della revoca questorile.
A giudizio del Collegio il ricorso è in parte qua infondato per le ragioni che innanzi si illustrano.
Giova preliminarmente delineare il quadro normativo di riferimento.
La materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli articoli 11 e 43 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
In tale materia il Legislatore ha affidato all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 dicembre 2023, n. 10618).
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della Legge 18 aprile 1975 n. 110.
La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter , 22 settembre 2023, n. 14137).
La Corte costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993 n. 440, ha affermato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse.
Sempre la Corte costituzionale ha precisato che dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti (cfr. Corte costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440).
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, la Corte costituzionale ha aggiunto, nella sentenza 20 marzo 2019, n. 109, che « deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ».
La giurisprudenza amministrativa, riprendendo i principi espressi dalla Corte costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisca oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738).
Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Stralcio, 10 novembre 2023, n. 16800).
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738).
L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi, da condursi attraverso un giudizio prognostico ex ante in concreto, fondato su criteri di tipo probabilistico da cui inferire la probabilità che in una prospettiva diacronica tale abuso non si realizzi.
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la prognosi inferenziale compiuta dalla Questura di -OMISSIS- resista al vaglio di questo Giudice.
Nel caso in esame, a ben vedere, la valutazione negativa di affidabilità del ricorrente circa l’uso corretto delle armi e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia sono state legittimamente ancorate a fatti che giustificano la prognosi di possibile abuso dell’arma.
Il provvedimento questorile, infatti, dà atto della « nota n. -OMISSIS- del 10/08/2023 del Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS-, indirizzata sia alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che alla Questura di -OMISSIS-, con la quale ha avanzato la proposta di emissione del decreto di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti nei confronti di -OMISSIS- », precisando che « con la nota sopra citata il Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS- ha segnalato che il 07/08/2023, una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di --OMISSIS- è intervenuta presso l'abitazione di -OMISSIS-, ubicata a -OMISSIS- località -OMISSIS-, per una accesa lite avvenuta tra quest'ultimo ed il figlio cinquantenne convivente -OMISSIS-, che era rincasato in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche; (...) dalla lite generatasi tra i due uomini ne scaturiva una colluttazione ed al culmine della stessa -OMISSIS-, allo scopo di difendersi, colpiva il figlio con un bastone/badile; (...) dalle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda ed assunte dai militari intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, è stato rilevato che l'episodio narrato non era unico ed isolato, ma circostanza costituente una serie di altri litigi, senza eventi lesivi, protratti nel tempo, sempre originati dalla smodata assunzione di bevande alcoliche da parte di -OMISSIS-, tra l'altro già condannato nel 1994 per illecita detenzione di sostanze stupefacenti oltre la modica quantità (...)».
Orbene, il provvedimento questorile fotografa una situazione di grave conflittualità familiare, non isolata ed episodica, ma protratta nel tempo e sicuramente aggravata dalla situazione di utilizzo di sostanze alcooliche e stupefacenti da parte del figlio del -OMISSIS-.
Tale situazione di conflittualità familiare è da sola sufficiente a sorreggere la prognosi di abuso delle armi, tenuto conto della verosimile probabilità che, nella degenerazione dei dissidi familiari, la disponibilità di armi possa condurre ad esiti irreversibili.
Osserva il Collegio che in materia di detenzione delle armi si assiste ad un innalzamento della soglia di tutela della pubblica incolumità al livello di pericolo di abuso delle armi, che legittima l’adozione di provvedimenti inibitori laddove sia possibile esprimere una prognosi di inaffidabilità del richiedente fondata sul criterio del “più probabile che non”.
Orbene, il quadro indiziario descritto nella gravata revoca e, in particolare, la sussistenza di una grave situazione di conflittualità familiare con il figlio, assuntore di sostanze alcooliche e stupefacenti, ben possono fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità del ricorrente, teso a valorizzare le potenzialità degenerative che l’autorizzazione all’uso di armi può avere in presenza di conflitti o diverbi familiari, soprattutto nell’eventualità di esacerbazione dei dissidi.
Sono irrilevanti la circostanza che la Prefettura di -OMISSIS- abbia annullato in autotutela il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti (peraltro solo per un vizio istruttorio di carattere formale) e il fatto che il ricorrente abbia poi trasferito la propria residenza in abitazione diversa da quella del figlio, trattandosi di fatti sopravvenuti, come tali non idonei ad inficiare la validità del provvedimento impugnato. Tali circostanze, in realtà, possono essere eventualmente prospettate alla Questura di -OMISSIS- al fine di ottenere un riesame della posizione del -OMISSIS-, ma solo con effetti ex nunc .
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento all’impugnazione del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, e in parte deve essere rigettato con riferimento all’impugnazione del decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento all’impugnazione del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti;
- lo rigetta nella parte in cui è impugnato il decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
CA PE, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA PE | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.