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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/08/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO NN, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel.
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2162/2024 del Ruolo Generale degli affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 337 ter c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in TO NN (NA) alla Via Simonetti n°36, presso lo studio dell'Avv. Roberta Annarita Cuomo, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di TO NN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, depositate in sostituzione dell'udienza del
22.04.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di recepire gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
Il P.M., in data 19.05.2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, e hanno dedotto Parte_2 Parte_1 di aver intrapreso una relazione sentimentale more uxorio dalla quale sono nate tre figlie: Per_1 nata il [...] a [...], nata il [...] a [...] e nata il [...] Persona_2 Per_3
a Pompei;
che la loro incompatibilità caratteriale rendeva impossibile il prosieguo della convivenza, tanto che gli stessi erano pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle predette figlie minori.
In ordine alla condizione economico patrimoniale delle parti, in ricorso le stesse dichiaravano che il IG. svolge la professione di operaio con reddito annuo che oscilla sui 23.000 € lordi, mentre Pt_2 la RA svolge la professione di casalinga e non percepisce alcun reddito. Parte_1
Inoltre, in costanza di convivenza, la famiglia ha avuto residenza abituale presso l'unità immobiliare sita in Trecase alla Via Vagnola n°63.
DeIGnato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 12.02.2025,
a tale udienza, stante l'impossibilità a comparire del IG. a causa di un infortunio, si Pt_2 disponeva il rinvio alla successiva udienza del 22.04.2025, sostituita per concorde volontà delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le suddette note scritte, il difensore delle parti chiedeva il recepimento degli accordi raggiunti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio.
Il P.M. in data 19.05.2025, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento delle minori, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse degli stessi;
il regime delle visite soddisfa il diritto delle minori a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO NN, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto presentato da e , così provvede: Parte_2 Parte_1
1. prende atto degli accordi intervenuti tra nata a [...] il Parte_1
05.10.1983 e nato a [...] il [...], e dispone che il regime Parte_2 di affidamento delle minori ( nata il [...] a [...], nata il Per_1 Persona_2
11.02.2013 a Pompei e nata il [...] a [...]), i tempi e modi di permanenza delle Per_3 stesse presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
A. Affidare le figlie in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
B. Le figlie avranno residenza abituale presso la casa familiare sita in Trecase alla Via Vagnola
n°63, dove continueranno a vivere con la RA , e quindi con collocamento prevalente Parte_1 presso la madre;
C. Il IG corrisponderà a titolo di mantenimento delle figlie la somma di euro 600,00 Pt_2 mensili, da versarsi mensilmente sul conto della IG.ra . Tale somma sarà sottoposta a Parte_1 rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai;
D. Per espresso accordo tra le parti, il IG. continuerà a beneficiare nella misura del 100% Pt_2 dell'importo dell'assegno familiare che gli sarà riconosciuto mensilmente in busta-paga e che corrisponderà alla IG.ra in uno all'assegno di mantenimento;
Parte_1
E. Le figlie minori rimarranno affidate ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza delle stesse presso l'unità abitativa detenuta dalla madre. In virtù del suddetto affidamento condiviso, tutte le decisioni ordinarie e straordinarie relative alla salute, alla istruzione ed alla educazione delle figlie minori saranno adottate di comune accordo tra i genitori, i quali si impegnano fin d'ora a tenere in massimo conto le eIGenze, le aspirazioni e le inclinazioni naturali delle stesse;
con la sola eccezione delle decisioni urgenti ed indifferibili relative alla salute delle ragazze, le quali potranno essere prese dai genitori disgiuntamente, ogni qual volta le ragazze si trovino, di fatto, presso di loro e non sia possibile comunicare l'urgenza all'altro genitore. I genitori si impegnano, in ogni caso, a concordare tra loro le visite mediche delle figlie e a presenziare alle stesse. I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i loro eventuali spostamenti in altre località al fine di poter rendere edotte le minori;
F. Il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi alla settimana e precisamente il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Il padre, in ogni caso, potrà esercitare il diritto di visita rispetto alle figlie ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre ed avuto riguardo degli impegni scolastici, parascolastici e ludici delle minori;
- quanto ai fine settimana, il padre potrà tenere con sé le minori due fine settimana al mese a settimane alterne e, precisamente, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica. Il padre, in ogni caso, potrà esercitare il diritto di visita rispetto alle figlie ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e tenendo assolutamente riguardo agli impegni scolastici, parascolastici, sportivi e ludici delle minori;
- Quanto alle vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e/o agosto da definirsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
uguale periodo di vacanza, durante l'estate, le minori trascorreranno con la madre con interruzione del diritto di visita paterno. Le parti si impegnano a comunicare il luogo dove trascorreranno le vacanze ed a garantire sempre i contatti telefonici con l'altro genitore. - Quanto alle festività natalizie e pasquali: per le festività natalizie le minori trascorreranno dal giorno del 24 al giorno 27 dicembre con la madre ed dal giorno 28 dicembre al 1 gennaio e per gli anni successivi sarà invertito l'ordine; per le festività pasquali, le minori trascorreranno il fine settimana della domenica delle palme col padre mentre il fine settimana della domenica di Pasqua e Pasquetta con la madre.
Negli anni successivi tale ordine sarà invertito. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della madre e previo accordo telefonico tra i coniugi;
- le ricorrenze dei compleanni e degli onomastici saranno festeggiati dai genitori insieme con le figlie. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della madre e previo accordo telefonico tra i coniugi;
- Tutte le altre festività in calendario (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dalle minori alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della madre e previo accordo telefonico tra i coniugi;
- ciascun genitore trascorrerà con le figlie il giorno del proprio onomastico, compleanno e festa del papà o della mamma. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della madre e previo accordo telefonico tra i genitori;
- i genitori si cureranno, in ogni caso, di far conservare alle minori rapporti frequenti e costanti, in maniera pressoché paritaria, con i nonni, sia materni che paterni;
- il padre potrà comunicare, telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo, con le figlie anche quotidianamente;
- il padre sarà informato, a cura della madre, sulle condizioni di salute delle figlie nonché su ogni altro problema riguardante le stesse. In ogni caso il padre potrà fare visita alle figlie, se dovessero essere ammalate, presso l'unità abitativa della madre, previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con le eIGenze di quest'ultima;
G. a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, il IG. corrisponderà la Pt_2 somma di € 600,00 (cinquecento/00), oltre assegni familiari, a far data dal deposito del presente ricorso. L'importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla RA , a far data dal deposito del presente ricorso entro il 10 di ogni mese, tale somma sarà Parte_1 sottoposta a rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai;
H. oltre l'assegno di mantenimento per le figlie, il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese obbligatorie straordinarie: spese medico-sanitarie: a) trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal medico di base, ivi compresi i tickets sanitari e spese farmaceutiche con prescrizione medica, b) spese oculistiche, protesiche e terapeutiche;
c) spese odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento;
spese scolastiche: a) rette, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi compresa l'università pubblica;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento/ che comportino un costo massimo di € 100,00; d) abbonamento trasporto pubblico;
spese extrascolastiche: a) attività sportive, artistiche (ad esempio musica o danza), scoutistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spesse accessorie, oneri di trasferta, ritiri estivi e tornei di categoria;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente. Le suddette spese non saranno anticipate dal coniuge presso cui risiedono le figlie ma richieste tutte le volte in cui nascerà l'eIGenza e saranno opportunamente giustificate con i relativi documenti di spesa anche al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali;
I. per quanto attiene alle spese straordinarie non obbligatorie (spese medico-sanitarie: a) cure ortodontiche;
b) cure termali;
c) cure fisioterapiche;
d) cure non convenzionali;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private nonché corsi di specializzazione e master;
c) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche: a) attività sportive e artistiche in aggiunta a quella principale relativamente ai costi per le iscrizioni, attrezzature, spese accessorie e oneri di trasferta;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto), il padre contribuirà nella misura del 50%.
Le suddette spese dovranno essere previamente concordate e autorizzate tra i genitori nonché giustificate mediante i relativi documenti di spesa al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali;
J. dà atto che le parti concordano che sono vietate le compensazioni tra le somme dovute per le spese e l'assegno mensile di mantenimento;
K. la IG.ra provvederà altresì al pagamento delle utenze domestiche (quali gas e Parte_1 riscaldamento, energia elettrica, acqua, rifiuti, tv, telefono e tributi comunali, ecc) nella misura del
100% gravanti sull'appartamento in cui risiederà la stessa con le proprie figlie tranne per quanto concerne l'utenza idrica;
L. le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, ma ciascuno di essi non potrà portare con sé le minori all'estero senza il consenso dell'altro;
M. le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in TO NN, nella camera di conIGlio del 16.07.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO NN, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel.
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2162/2024 del Ruolo Generale degli affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 337 ter c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in TO NN (NA) alla Via Simonetti n°36, presso lo studio dell'Avv. Roberta Annarita Cuomo, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di TO NN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, depositate in sostituzione dell'udienza del
22.04.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di recepire gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
Il P.M., in data 19.05.2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, e hanno dedotto Parte_2 Parte_1 di aver intrapreso una relazione sentimentale more uxorio dalla quale sono nate tre figlie: Per_1 nata il [...] a [...], nata il [...] a [...] e nata il [...] Persona_2 Per_3
a Pompei;
che la loro incompatibilità caratteriale rendeva impossibile il prosieguo della convivenza, tanto che gli stessi erano pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle predette figlie minori.
In ordine alla condizione economico patrimoniale delle parti, in ricorso le stesse dichiaravano che il IG. svolge la professione di operaio con reddito annuo che oscilla sui 23.000 € lordi, mentre Pt_2 la RA svolge la professione di casalinga e non percepisce alcun reddito. Parte_1
Inoltre, in costanza di convivenza, la famiglia ha avuto residenza abituale presso l'unità immobiliare sita in Trecase alla Via Vagnola n°63.
DeIGnato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 12.02.2025,
a tale udienza, stante l'impossibilità a comparire del IG. a causa di un infortunio, si Pt_2 disponeva il rinvio alla successiva udienza del 22.04.2025, sostituita per concorde volontà delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le suddette note scritte, il difensore delle parti chiedeva il recepimento degli accordi raggiunti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori e il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio.
Il P.M. in data 19.05.2025, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento delle minori, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse degli stessi;
il regime delle visite soddisfa il diritto delle minori a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO NN, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto presentato da e , così provvede: Parte_2 Parte_1
1. prende atto degli accordi intervenuti tra nata a [...] il Parte_1
05.10.1983 e nato a [...] il [...], e dispone che il regime Parte_2 di affidamento delle minori ( nata il [...] a [...], nata il Per_1 Persona_2
11.02.2013 a Pompei e nata il [...] a [...]), i tempi e modi di permanenza delle Per_3 stesse presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
A. Affidare le figlie in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
B. Le figlie avranno residenza abituale presso la casa familiare sita in Trecase alla Via Vagnola
n°63, dove continueranno a vivere con la RA , e quindi con collocamento prevalente Parte_1 presso la madre;
C. Il IG corrisponderà a titolo di mantenimento delle figlie la somma di euro 600,00 Pt_2 mensili, da versarsi mensilmente sul conto della IG.ra . Tale somma sarà sottoposta a Parte_1 rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai;
D. Per espresso accordo tra le parti, il IG. continuerà a beneficiare nella misura del 100% Pt_2 dell'importo dell'assegno familiare che gli sarà riconosciuto mensilmente in busta-paga e che corrisponderà alla IG.ra in uno all'assegno di mantenimento;
Parte_1
E. Le figlie minori rimarranno affidate ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza delle stesse presso l'unità abitativa detenuta dalla madre. In virtù del suddetto affidamento condiviso, tutte le decisioni ordinarie e straordinarie relative alla salute, alla istruzione ed alla educazione delle figlie minori saranno adottate di comune accordo tra i genitori, i quali si impegnano fin d'ora a tenere in massimo conto le eIGenze, le aspirazioni e le inclinazioni naturali delle stesse;
con la sola eccezione delle decisioni urgenti ed indifferibili relative alla salute delle ragazze, le quali potranno essere prese dai genitori disgiuntamente, ogni qual volta le ragazze si trovino, di fatto, presso di loro e non sia possibile comunicare l'urgenza all'altro genitore. I genitori si impegnano, in ogni caso, a concordare tra loro le visite mediche delle figlie e a presenziare alle stesse. I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i loro eventuali spostamenti in altre località al fine di poter rendere edotte le minori;
F. Il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi alla settimana e precisamente il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Il padre, in ogni caso, potrà esercitare il diritto di visita rispetto alle figlie ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre ed avuto riguardo degli impegni scolastici, parascolastici e ludici delle minori;
- quanto ai fine settimana, il padre potrà tenere con sé le minori due fine settimana al mese a settimane alterne e, precisamente, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica. Il padre, in ogni caso, potrà esercitare il diritto di visita rispetto alle figlie ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e tenendo assolutamente riguardo agli impegni scolastici, parascolastici, sportivi e ludici delle minori;
- Quanto alle vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e/o agosto da definirsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
uguale periodo di vacanza, durante l'estate, le minori trascorreranno con la madre con interruzione del diritto di visita paterno. Le parti si impegnano a comunicare il luogo dove trascorreranno le vacanze ed a garantire sempre i contatti telefonici con l'altro genitore. - Quanto alle festività natalizie e pasquali: per le festività natalizie le minori trascorreranno dal giorno del 24 al giorno 27 dicembre con la madre ed dal giorno 28 dicembre al 1 gennaio e per gli anni successivi sarà invertito l'ordine; per le festività pasquali, le minori trascorreranno il fine settimana della domenica delle palme col padre mentre il fine settimana della domenica di Pasqua e Pasquetta con la madre.
Negli anni successivi tale ordine sarà invertito. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della madre e previo accordo telefonico tra i coniugi;
- le ricorrenze dei compleanni e degli onomastici saranno festeggiati dai genitori insieme con le figlie. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della madre e previo accordo telefonico tra i coniugi;
- Tutte le altre festività in calendario (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dalle minori alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della madre e previo accordo telefonico tra i coniugi;
- ciascun genitore trascorrerà con le figlie il giorno del proprio onomastico, compleanno e festa del papà o della mamma. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della madre e previo accordo telefonico tra i genitori;
- i genitori si cureranno, in ogni caso, di far conservare alle minori rapporti frequenti e costanti, in maniera pressoché paritaria, con i nonni, sia materni che paterni;
- il padre potrà comunicare, telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo, con le figlie anche quotidianamente;
- il padre sarà informato, a cura della madre, sulle condizioni di salute delle figlie nonché su ogni altro problema riguardante le stesse. In ogni caso il padre potrà fare visita alle figlie, se dovessero essere ammalate, presso l'unità abitativa della madre, previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con le eIGenze di quest'ultima;
G. a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, il IG. corrisponderà la Pt_2 somma di € 600,00 (cinquecento/00), oltre assegni familiari, a far data dal deposito del presente ricorso. L'importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla RA , a far data dal deposito del presente ricorso entro il 10 di ogni mese, tale somma sarà Parte_1 sottoposta a rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai;
H. oltre l'assegno di mantenimento per le figlie, il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese obbligatorie straordinarie: spese medico-sanitarie: a) trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal medico di base, ivi compresi i tickets sanitari e spese farmaceutiche con prescrizione medica, b) spese oculistiche, protesiche e terapeutiche;
c) spese odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento;
spese scolastiche: a) rette, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi compresa l'università pubblica;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento/ che comportino un costo massimo di € 100,00; d) abbonamento trasporto pubblico;
spese extrascolastiche: a) attività sportive, artistiche (ad esempio musica o danza), scoutistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spesse accessorie, oneri di trasferta, ritiri estivi e tornei di categoria;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente. Le suddette spese non saranno anticipate dal coniuge presso cui risiedono le figlie ma richieste tutte le volte in cui nascerà l'eIGenza e saranno opportunamente giustificate con i relativi documenti di spesa anche al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali;
I. per quanto attiene alle spese straordinarie non obbligatorie (spese medico-sanitarie: a) cure ortodontiche;
b) cure termali;
c) cure fisioterapiche;
d) cure non convenzionali;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private nonché corsi di specializzazione e master;
c) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche: a) attività sportive e artistiche in aggiunta a quella principale relativamente ai costi per le iscrizioni, attrezzature, spese accessorie e oneri di trasferta;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto), il padre contribuirà nella misura del 50%.
Le suddette spese dovranno essere previamente concordate e autorizzate tra i genitori nonché giustificate mediante i relativi documenti di spesa al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali;
J. dà atto che le parti concordano che sono vietate le compensazioni tra le somme dovute per le spese e l'assegno mensile di mantenimento;
K. la IG.ra provvederà altresì al pagamento delle utenze domestiche (quali gas e Parte_1 riscaldamento, energia elettrica, acqua, rifiuti, tv, telefono e tributi comunali, ecc) nella misura del
100% gravanti sull'appartamento in cui risiederà la stessa con le proprie figlie tranne per quanto concerne l'utenza idrica;
L. le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, ma ciascuno di essi non potrà portare con sé le minori all'estero senza il consenso dell'altro;
M. le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in TO NN, nella camera di conIGlio del 16.07.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato