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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 28/10/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 28.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 343 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Emilio Maiocchi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, in virtù di mandato generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.5.2025, ha adito il Parte_1
Tribunale di Cremona, nel contraddittorio con , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dal Fondo di Garanzia dell' dell'anticipazione della quota di TFR maturato dalla ricorrente nel rapporto intercorso CP_1 con la soc. RY PIS SN DI EL AN & C. (e non versata al Fondo
Pensione Complementare cui era stata destinata dalla ricorrente) nella misura di euro 5.452,55 lordi ovvero dell'altra maggiore o minore somma, per il medesimo titolo, accertata come dovuta a favore del ricorrente in corso di causa;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1 corrispondere alla ricorrente la somma di euro 5.452,55 lordi ovvero l'altra maggiore o minore, accertata come dovuta dal Giudice in corso di causa;
oltre rivalutazione e interessi, come per legge, dall'1.7.2023 o dall'altra decorrenza accertata secondo legge in corso di causa – al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore avv. Emilio Maiocchi che si dichiara antistatario.”.
Costituendosi in giudizio , ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione CP_1 attiva, ripercorrendo l'iter motivazionale delle sentenze della Corte di Cassazione richiamate da parte ricorrente (Cass. sent. n. 18477 del 28 giugno 2023; n. 7193 del 18 marzo 2024; n. 11198 del
26 aprile 2024), ha contestato le pretese attoree in quanto infondate e ha concluso per il rigetto del ricorso.
********************
In fatto, per quanto di interesse, va evidenziato che: il Tribunale di Lodi con sentenza n. 29 del 4.4.2024 dichiarava la liquidazione giudiziale della società Mary Poppin's s.n.c. di AR
RA & C. (vd. doc. 1 fasc. ric.), presso cui il ricorrente aveva prestato attività di lavoro subordinato dal 22.2.2016 al 30.6.2023 (vd. docc. 2 e 3 fasc. ric.); in data 27.5.2024 il ricorrente proponeva domanda di ammissione al passivo della società in liquidazione giudiziale (doc. 2 fasc. ric.); in data 10.7.2024 il ricorrente veniva ammesso allo stato passivo con privilegio dei crediti pretesi a titolo di retribuzioni (pari a euro 4.435,39 lordi) e a titolo di TFR (pari a euro 5.452,55 lordi), quota di TFR destinata al fondo di previdenza complementare Vera Vita s.p.a. ma non versata dal datore di lavoro (vd. docc. 3 e 4 fsc. ric.); in data 1.10.2024 il ricorrente proponeva domanda CP_ all' quale gestore del Fondo di Garanzia, volta alla percezione della quota di TFR destinata ma non versata al fondo di previdenza complementare (vd. docc. 5 e 6 fasc. ric.); la domanda amministrativa del ricorrente veniva respinta con provvedimento del 5.2.2025, confermato dal
Comitato Provinciale nella delibera del 29.4.2025 su ricorso amministrativo del ricorrente (vd. docc. 7, 8 e 9 fasc. ric.).
Ciò posto e passando all'esame del merito, a fondamento del rigetto delle domande amministrative e delle argomentazioni esposte nel presente giudizio, ha sostenuto che, nella CP_1 fattispecie, non sussistono spazi di intervento del Fondo di Garanzia ex lege 297/82, art. 2 perché la quota di TFR destinata al fondo di previdenza complementare avrebbe natura “contributiva”. Secondo la tesi di , il ricorrente avrebbe dovuto, piuttosto, presentare domanda di intervento CP_1 del Fondo di previdenza complementare ex art. 5 d.lgs. n. 80/1992, al quale la quota di TFR non versata dal datore era destinata dietro sua indicazione.
menziona altresì il messaggio n. 2837/2014, secondo cui, di regola, l'unico soggetto CP_1 CP_1 legittimato a presentare richiesta di pagamento diretto, in caso di incapienza contributiva, è il datore di lavoro (attraverso apposito servizio telematico) e solo nel caso eccezionale in cui il datore sia sottoposto a procedura concorsuale e il responsabile della procedura manifesti (anche implicitamente) il suo rifiuto, allora anche il lavoratore può presentare la richiesta.
Come già statuito dal Tribunale di Lodi nella sentenza n. 45/2025 (pronunciatosi su una questione analoga a quella oggetto di questo giudizio con motivazioni pienamente condivisibili, che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.) la tesi dell' è infondata alla luce del recente CP_1 orientamento della giurisprudenza di legittimità – menzionato da parte ricorrente (vd. docc. 10, 11 e
12 fasc. ric.) – secondo cui: “il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento”
(vd. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 28/06/2023, n. 18477; in senso conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/03/2024, n. 7193, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 26/04/2024, n. 11198 e Cass. civ, Sez. lavoro, Ord., 16/04/2025, n. 10082).
Secondo il già menzionato orientamento più recente, nel caso in cui non sussista una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare – nella specie assente, non essendo allegata dalle parti né emergente dall'atto di adesione al fondo, dal quale risulta, piuttosto, uno schema assimilabile alla delegazione di pagamento (cfr. doc. 4 fasc. ric.) – il lavoratore abbia destinato la quota di TFR al Fondo di previdenza complementare e il datore di lavoro sia rimasto inadempiente omettendo il versamento della quota al fondo – entrambe circostanze incontroverse tra le parti in causa – la quota di TFR mantiene la sua natura “retributiva”, proprio perché il datore di lavoro ne ha omesso il versamento (nella fase di attuazione della originaria disposizione di pagamento) al fondo di destinazione indicato dal lavoratore (Vera Vita s.p.a.), e dunque non gli è stata impressa – come sarebbe avvenuto se fosse stata versata – una differente natura “contributiva”.
Si tratta di un credito, comprovato dall'ammissione al passivo con privilegio del 10.7.2024 (cfr. doc. 3 fasc. ric.), che, a cagione del mancato versamento e, dunque, in ragione della natura di
“retribuzione rimasta accantonata” nell'impresa datrice, mantiene la sua natura retributiva e resta nel patrimonio del lavoratore, il quale può infatti azionarlo (come in effetti ha fatto) nei confronti del debitore/datore di lavoro Mary Poppin's s.n.c. di AR RA & C. (sottoposto a procedura concorsuale).
Detto in altri termini, considerato che la disposizione di pagamento in favore del fondo non è stata adempiuta dal datore di lavoro, allora il TFR trattenuto dal datore di lavoro presso di sé conserva la natura di retribuzione differita non corrisposta, perché è solo al momento attuativo del vincolo di destinazione (e nella fase successiva di erogazione della prestazione da parte del fondo di previdenza), che le somme acquistano natura previdenziale, per effetto dell'adempimento del datore di lavoro.
Ne discende che il lavoratore ha diritto di azionare il credito retributivo al TFR, rimasto presso il datore di lavoro, nei confronti di quale gestore del diverso Fondo di Garanzia per il CP_1 pagamento del TFR ex art. 2 della L. n. 297 del 29 maggio 1982 (fondo differente da quello previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 80/1992, che attiene all'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti a fondi di previdenza complementare ed opera in diversa fattispecie come funzione integrativa della pensione), non esistendo una disposizione che lo obblighi a rivolgersi in modo esclusivo al diverso Fondo di previdenza complementare cui ha aderito.
Al ricorrere nel caso in esame dei presupposti dell'art. 2 del d.lgs. n. 297/1982 (stato di insolvenza del datore di lavoro, omesso pagamento del TFR, stato passivo dichiarato esecutivo) e con detrazione delle somme eventualmente corrisposte, non si vede cosa possa ostacolare il ricorrente
(unico legittimato attivo a seguito dello scioglimento del rapporto di mandato in cui si esplica la delegazione di pagamento) dal rivolgersi a , quale gestore del Fondo di Garanzia. CP_1
In conclusione, l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di CP_1 euro 5.452,55 lordi a titolo di quota di TFR, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (vedi l'art. 16, comma 6, della legge 412/1991) dal maturato (1.7.2023) al saldo.
Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti a motivo della sussistenza di non univoci indirizzi giurisprudenziali e per la novità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a corrispondere ad CP_1 Parte_1 la somma di euro 5.452,55 lordi, oltre la maggior somma tra interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria dal maturato (1.7.2023) al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Cremona, 28.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 28.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 343 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Emilio Maiocchi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, in virtù di mandato generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.5.2025, ha adito il Parte_1
Tribunale di Cremona, nel contraddittorio con , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dal Fondo di Garanzia dell' dell'anticipazione della quota di TFR maturato dalla ricorrente nel rapporto intercorso CP_1 con la soc. RY PIS SN DI EL AN & C. (e non versata al Fondo
Pensione Complementare cui era stata destinata dalla ricorrente) nella misura di euro 5.452,55 lordi ovvero dell'altra maggiore o minore somma, per il medesimo titolo, accertata come dovuta a favore del ricorrente in corso di causa;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1 corrispondere alla ricorrente la somma di euro 5.452,55 lordi ovvero l'altra maggiore o minore, accertata come dovuta dal Giudice in corso di causa;
oltre rivalutazione e interessi, come per legge, dall'1.7.2023 o dall'altra decorrenza accertata secondo legge in corso di causa – al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore avv. Emilio Maiocchi che si dichiara antistatario.”.
Costituendosi in giudizio , ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione CP_1 attiva, ripercorrendo l'iter motivazionale delle sentenze della Corte di Cassazione richiamate da parte ricorrente (Cass. sent. n. 18477 del 28 giugno 2023; n. 7193 del 18 marzo 2024; n. 11198 del
26 aprile 2024), ha contestato le pretese attoree in quanto infondate e ha concluso per il rigetto del ricorso.
********************
In fatto, per quanto di interesse, va evidenziato che: il Tribunale di Lodi con sentenza n. 29 del 4.4.2024 dichiarava la liquidazione giudiziale della società Mary Poppin's s.n.c. di AR
RA & C. (vd. doc. 1 fasc. ric.), presso cui il ricorrente aveva prestato attività di lavoro subordinato dal 22.2.2016 al 30.6.2023 (vd. docc. 2 e 3 fasc. ric.); in data 27.5.2024 il ricorrente proponeva domanda di ammissione al passivo della società in liquidazione giudiziale (doc. 2 fasc. ric.); in data 10.7.2024 il ricorrente veniva ammesso allo stato passivo con privilegio dei crediti pretesi a titolo di retribuzioni (pari a euro 4.435,39 lordi) e a titolo di TFR (pari a euro 5.452,55 lordi), quota di TFR destinata al fondo di previdenza complementare Vera Vita s.p.a. ma non versata dal datore di lavoro (vd. docc. 3 e 4 fsc. ric.); in data 1.10.2024 il ricorrente proponeva domanda CP_ all' quale gestore del Fondo di Garanzia, volta alla percezione della quota di TFR destinata ma non versata al fondo di previdenza complementare (vd. docc. 5 e 6 fasc. ric.); la domanda amministrativa del ricorrente veniva respinta con provvedimento del 5.2.2025, confermato dal
Comitato Provinciale nella delibera del 29.4.2025 su ricorso amministrativo del ricorrente (vd. docc. 7, 8 e 9 fasc. ric.).
Ciò posto e passando all'esame del merito, a fondamento del rigetto delle domande amministrative e delle argomentazioni esposte nel presente giudizio, ha sostenuto che, nella CP_1 fattispecie, non sussistono spazi di intervento del Fondo di Garanzia ex lege 297/82, art. 2 perché la quota di TFR destinata al fondo di previdenza complementare avrebbe natura “contributiva”. Secondo la tesi di , il ricorrente avrebbe dovuto, piuttosto, presentare domanda di intervento CP_1 del Fondo di previdenza complementare ex art. 5 d.lgs. n. 80/1992, al quale la quota di TFR non versata dal datore era destinata dietro sua indicazione.
menziona altresì il messaggio n. 2837/2014, secondo cui, di regola, l'unico soggetto CP_1 CP_1 legittimato a presentare richiesta di pagamento diretto, in caso di incapienza contributiva, è il datore di lavoro (attraverso apposito servizio telematico) e solo nel caso eccezionale in cui il datore sia sottoposto a procedura concorsuale e il responsabile della procedura manifesti (anche implicitamente) il suo rifiuto, allora anche il lavoratore può presentare la richiesta.
Come già statuito dal Tribunale di Lodi nella sentenza n. 45/2025 (pronunciatosi su una questione analoga a quella oggetto di questo giudizio con motivazioni pienamente condivisibili, che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.) la tesi dell' è infondata alla luce del recente CP_1 orientamento della giurisprudenza di legittimità – menzionato da parte ricorrente (vd. docc. 10, 11 e
12 fasc. ric.) – secondo cui: “il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento”
(vd. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 28/06/2023, n. 18477; in senso conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/03/2024, n. 7193, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 26/04/2024, n. 11198 e Cass. civ, Sez. lavoro, Ord., 16/04/2025, n. 10082).
Secondo il già menzionato orientamento più recente, nel caso in cui non sussista una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare – nella specie assente, non essendo allegata dalle parti né emergente dall'atto di adesione al fondo, dal quale risulta, piuttosto, uno schema assimilabile alla delegazione di pagamento (cfr. doc. 4 fasc. ric.) – il lavoratore abbia destinato la quota di TFR al Fondo di previdenza complementare e il datore di lavoro sia rimasto inadempiente omettendo il versamento della quota al fondo – entrambe circostanze incontroverse tra le parti in causa – la quota di TFR mantiene la sua natura “retributiva”, proprio perché il datore di lavoro ne ha omesso il versamento (nella fase di attuazione della originaria disposizione di pagamento) al fondo di destinazione indicato dal lavoratore (Vera Vita s.p.a.), e dunque non gli è stata impressa – come sarebbe avvenuto se fosse stata versata – una differente natura “contributiva”.
Si tratta di un credito, comprovato dall'ammissione al passivo con privilegio del 10.7.2024 (cfr. doc. 3 fasc. ric.), che, a cagione del mancato versamento e, dunque, in ragione della natura di
“retribuzione rimasta accantonata” nell'impresa datrice, mantiene la sua natura retributiva e resta nel patrimonio del lavoratore, il quale può infatti azionarlo (come in effetti ha fatto) nei confronti del debitore/datore di lavoro Mary Poppin's s.n.c. di AR RA & C. (sottoposto a procedura concorsuale).
Detto in altri termini, considerato che la disposizione di pagamento in favore del fondo non è stata adempiuta dal datore di lavoro, allora il TFR trattenuto dal datore di lavoro presso di sé conserva la natura di retribuzione differita non corrisposta, perché è solo al momento attuativo del vincolo di destinazione (e nella fase successiva di erogazione della prestazione da parte del fondo di previdenza), che le somme acquistano natura previdenziale, per effetto dell'adempimento del datore di lavoro.
Ne discende che il lavoratore ha diritto di azionare il credito retributivo al TFR, rimasto presso il datore di lavoro, nei confronti di quale gestore del diverso Fondo di Garanzia per il CP_1 pagamento del TFR ex art. 2 della L. n. 297 del 29 maggio 1982 (fondo differente da quello previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 80/1992, che attiene all'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti a fondi di previdenza complementare ed opera in diversa fattispecie come funzione integrativa della pensione), non esistendo una disposizione che lo obblighi a rivolgersi in modo esclusivo al diverso Fondo di previdenza complementare cui ha aderito.
Al ricorrere nel caso in esame dei presupposti dell'art. 2 del d.lgs. n. 297/1982 (stato di insolvenza del datore di lavoro, omesso pagamento del TFR, stato passivo dichiarato esecutivo) e con detrazione delle somme eventualmente corrisposte, non si vede cosa possa ostacolare il ricorrente
(unico legittimato attivo a seguito dello scioglimento del rapporto di mandato in cui si esplica la delegazione di pagamento) dal rivolgersi a , quale gestore del Fondo di Garanzia. CP_1
In conclusione, l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di CP_1 euro 5.452,55 lordi a titolo di quota di TFR, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (vedi l'art. 16, comma 6, della legge 412/1991) dal maturato (1.7.2023) al saldo.
Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti a motivo della sussistenza di non univoci indirizzi giurisprudenziali e per la novità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a corrispondere ad CP_1 Parte_1 la somma di euro 5.452,55 lordi, oltre la maggior somma tra interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria dal maturato (1.7.2023) al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Cremona, 28.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino