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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11600/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/10/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. DI MARCO ANGELA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 27/05/2023 in TARCENTO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di TARCENTO (UD) al numero 1, parte 2, serie A, anno 2023;
- dato atto che dall'unione è nato (il 03/05/2022), minore;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 27/05/2023, in TARCENTO (UD), con
[...]
atto trascritto presso il comune di TARCENTO (UD) al n. 1, Parte 2, Serie A, anno 2023, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dà atto che la casa di abitazione familiare, di proprietà esclusiva del sig.
[...]
sita a Tarcento in Via Gino Urli 45, rimarrà nella disponibilità dello stesso Parte_1
sig. Parte_1
3) Dà atto che la sig.ra si è già trasferita presso l'abitazione presa in Parte_3
locazione nel Comune di Tarcento in Piazza Mercato n. 1, adatta per sé e per i due figli.
4) Dispone che il figlio minore rimanga affidato in maniera condivisa a entrambi i Per_1
genitori; la collocazione prevalente sarà presso l'abitazione materna.
5) Dà atto che la responsabilità sul figlio minorenne resta attribuita a entrambi per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse relative alla sua educazione, istruzione e salute, che dovranno pertanto essere assunte di comune accordo nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Sino al raggiungimento della maggiore età di , per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria Per_1
amministrazione, la responsabilità competerà, invece, separatamente al genitore presso il quale lo stesso si troverà in quel periodo.
6) Dispone che il padre, che durante la settimana, a causa dell'attività che svolge, parte da casa alle 5 del mattino e esce dal lavoro alle 14, vada ogni giorno, a parte il giorno di riposo della madre, a prendere il figlio all'uscita dell'asilo nido e lo tenga con sé Per_1
presso la sua abitazione a Tarcento a cena a giorni alterni;
la madre, al rientro dal lavoro lo passerà a prendere per portarlo a dormire presso la propria abitazione e portarlo all'asilo nido la mattina dopo. Quando il bambino cenerà con la mamma, farà merenda con il papà e la madre lo prenderà dopo le 17. Dispone che ogni venerdì, dall'uscita dal nido sino al sabato pomeriggio stia con il papà; la mamma passerà a prenderlo al Per_1
2 rientro dal lavoro nel tardo pomeriggio. Dispone, altresì, che trascorra una Per_1
domenica con la mamma ed una con il papà fino a dopo cena, il padre lo accompagnerà presso l'abitazione materna. Le giornate e gli orari saranno suscettibili di modifica sulla base degli impegni lavorativi della sig.ra o in base a diversi accordi di volta in volta Pt_2
presi dai genitori. Dà atto che i ricorrenti si sono accordati affinché ogni eventuale modifica sia concordata in tempo utile per permettere una diversa organizzazione da parte dell'altro genitore.
7) Dispone che il figlio minorenne trascorra, inoltre, con ciascun genitore il 50% delle Per_1
vacanze natalizie e pasquali, alternando con il padre e la madre, di anno in anno, il giorno di Natale, di Capodanno e Pasqua (nel senso che il genitore che trascorrerà il Natale con non terrà il minore con sé a Capodanno e il giorno di Pasqua, alternando le festività Per_1
l'anno successivo), nonché il giorno del compleanno del rispettivo genitore, salvo esigenze particolari da comunicare entro 30 giorni prima all'altro genitore al fine di poter concordare la relativa modifica.
8) Dispone che ciascuno dei genitori trascorra con il figlio due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
dà atto che i genitori dichiarano che, stabiliti i rispettivi periodi di vacanza, gli stessi non saranno modificabili, se non per reali esigenze impreviste ed eccezionali. Dà atto che le parti concordano che il genitore che avrà intenzione di trascorrere il periodo di vacanza all'estero o comunque fuori regione lo comunicherà, preventivamente all'altro 30 giorni prima della partenza;
concordano, inoltre, che l'altro genitore indicherà con precisione luogo e indirizzo del luogo di vacanza.
9) Dispone che il padre versi alla moglie, a titolo di attuale contributo al mantenimento ordinario del figlio, un assegno di complessivi € 300,00 mensili, assegno da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal 1.1.2026, mediante accredito entro il 15 di ogni mese su conto corrente bancario che verrà indicato dalla sig.ra ; Pt_2 laddove il versamento dell'assegno mensile avvenga tramite contanti la sig.ra si Pt_2
impegna a rilasciare quietanza scritta del pagamento ricevuto, anche nel caso si tratti di rimborso della quota di spese straordinarie. Dà atto che i coniugi concordano che l'assegno unico verrà richiesto all'INPS e percepito integralmente dalla madre. Dà atto che il padre, inoltre, si impegna a pagare integralmente la retta mensile, pari a € 130,00 al mese, per permettere la frequentazione dell'asilo nido di Tarcento da parte del figlio
3 sino al prossimo mese di settembre 2025, mese a partire dal quale il figlio Per_1
frequenterà la scuola materna, che non prevede il versamento di retta mensile. Il padre si impegna a pagare i buoni mensa per i pranzi che il figlio consumerà alla scuola materna.
10) Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, concordate o necessarie, per la cui classificazione le parti adottano l'elenco dell'"Osservatorio Nazionale per il Diritto di Famiglia anno 2015", allegato al ricorso e facente parte integrante dello stesso. Dà atto che i coniugi concordano che dovrà essere preventivamente concordata ogni spesa straordinaria che comporti un esborso complessivo superiore a € 150,00. Il versamento della propria quota avverrà, tramite bonifico, a favore del genitore che ha anticipato la spesa straordinaria entro il mese in cui il genitore creditore avrà effettuato la richiesta tramite WhatsApp all'altro. I coniugi si impegnano a rendere disponibile all'altro la copia del documento di spesa relativo.
11) Dà atto che i coniugi si danno reciprocamente assenso all'espatrio e a inserire nel proprio passaporto i figli;
i coniugi altresì rilasciano autorizzazione l'uno all'altro a richiedere la carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
12) Nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi che si dichiarano allo stato economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13) Le spese del presente giudizio sono interamente a carico del sig. come da Parte_1
accordi delle parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARCENTO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2023.
Udine, li 13/02/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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