Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3052
CS
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2026

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  • Rigettato
    Irregolare attribuzione punteggi e mancata esclusione controinteressata

    Il Collegio ritiene che le figure professionali richieste costituissero un impegno per la fase esecutiva e non un requisito a pena di esclusione in fase di gara. L'offerta della controinteressata è stata ritenuta valutabile nei termini previsti dalla lex specialis.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della prova di resistenza

    Superata la censura nel merito relativa alla sussistenza dei requisiti, la questione della prova di resistenza diviene irrilevante.

  • Rigettato
    Vizi nella valutazione dei criteri A.1, A.2 e B.4

    Le valutazioni della commissione rientrano nella discrezionalità tecnica e non appaiono manifestamente irragionevoli o illogiche. Le offerte sono state valutate in coerenza con i criteri stabiliti e la lex specialis, considerando che l'indicazione nominativa delle figure professionali non era richiesta in fase di gara.

  • Rigettato
    Erronea condanna alle spese

    Il motivo è respinto in conseguenza del rigetto dei motivi di appello principali.

  • Improcedibile
    Appello incidentale per tardività ricorso primo grado e medesime doglianze

    L'appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse a seguito del rigetto dell'appello principale.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha esaminato un ricorso in appello proposto dall'Associazione Comunità Emmanuel E.T.S. avverso una sentenza del TAR Puglia, sezione Lecce, che aveva respinto il ricorso principale dell'associazione medesima. L'oggetto della controversia originaria riguardava l'aggiudicazione di una gara indetta dal Comune di Lecce per l'affidamento del servizio di housing temporaneo, finanziato con fondi PNRR-NGEU, aggiudicata alla società cooperativa sociale Rinascita. L'associazione Emmanuel aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione deducendo, tra l'altro, l'irragionevole attribuzione di punteggi da parte della stazione appaltante, sia in difetto per sé che in eccesso per la controinteressata, con riferimento a diversi criteri di valutazione (qualità della struttura organizzativa, qualificazione organizzativa, esperienze pregresse, qualità del progetto, capacità di progettazione, compartecipazione in strumenti e figure professionali aggiuntive, strumenti documentativi di gestione, creazione di coalizioni locali). Alcune censure riguardavano, inoltre, la presunta integrazione dei requisiti da parte della controinteressata, che avrebbe dovuto comportare la sua esclusione. La Rinascita aveva proposto ricorso incidentale escludente, mentre il Comune di Lecce e il Ministero del Lavoro si erano costituiti in resistenza. Il TAR aveva respinto il ricorso principale, ritenendo che le censure attenessero al merito della valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante e che non fosse stata dimostrata la prova di resistenza. Il ricorso incidentale era stato dichiarato improcedibile per carenza d'interesse. L'appellante principale contestava l'erroneità della sentenza del TAR, lamentando la violazione e falsa applicazione della disciplina di gara e del capitolato speciale, nonché una motivazione illogica e apodittica, e contestava altresì la statuizione sulle spese. La Rinascita, costituendosi, proponeva appello incidentale riproponendo le doglianze già dichiarate improcedibili e lamentando la mancata dichiarazione di irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dal Ministero del Lavoro, non avendo quest'ultimo proposto impugnazione avverso la statuizione del TAR sul punto. Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo di appello principale, ritenendo non condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui la Rinascita avrebbe dovuto indicare nominativamente le figure professionali destinate al servizio a pena di esclusione. Il Consiglio ha interpretato la lex specialis nel senso che le figure professionali richieste costituivano un impegno all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 36/2023, e non un requisito da specificare dettagliatamente in fase di offerta, salvo l'impegno a garantirne la presenza e la successiva comunicazione all'avvio del servizio. Pertanto, l'offerta della Rinascita non era da ritenersi carente sotto tale profilo. Di conseguenza, le deduzioni relative alla prova di resistenza sono state ritenute assorbite. Il secondo motivo di appello, relativo alla valutazione dei criteri di merito, è stato anch'esso respinto. Il Consiglio ha ribadito che l'apprezzamento delle offerte rientra nella sfera tecnico-discrezionale della commissione, insindacabile se non in casi di manifesta irragionevolezza o illogicità. Le valutazioni espresse dalla commissione in merito ai criteri A.1 (Qualità della struttura organizzativa), A.2 (Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro) e B.4 (Compartecipazione con figure professionali aggiuntive) sono state ritenute non manifestamente irragionevoli, pur potendo essere opinabili, e non tali da giustificare l'esclusione o una decurtazione significativa del punteggio attribuito alla Rinascita, anche in comparazione con l'offerta dell'Emmanuel. Le censure si sono risolte nella prospettazione di una diversa valutazione soggettiva da parte dell'appellante. Il terzo motivo, relativo alle spese processuali, è stato respinto in conseguenza del rigetto dei motivi di merito. In conclusione, l'appello principale è stato respinto e l'appello incidentale dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3052
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3052
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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