Rigetto
Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03052/2026REG.PROV.COLL.
N. 00378/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 378 del 2026, proposto da
Associazione Comunità UE E.T.S., in proprio e quale mandataria di costituendo Rti con la Fondazione UE e la Cooperativa Sociale Consorzio UE, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B42C202086, rappresentata e difesa dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Astuto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Baldassarre in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 4;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
quanto a entrambi gli appelli, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01364/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto dalla IN Società Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il Cons. ER SO e uditi per le parti gli avvocati De Giorgi, in sostituzione dell’avvocato Sticchi Damiani, Pecorilla, in delega dell’avvocato Astuto, e Pignatiello, in sostituzione dell’avvocato Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, l’Associazione Comunità UE Ets impugnava il provvedimento di aggiudicazione in favore della soc. coop. soc. IN dalla gara per l’affidamento del servizio di housing temporaneo indetta dal Comune di Lecce (in forza di finanziamenti Pnrr-Ngeu), quale capofila dell’Ambito territoriale sociale di Lecce, con bando dell’8 novembre 2024.
Deduceva la ricorrente, per quanto di rilievo, la irragionevole attribuzione di punteggi da parte della stazione appaltante (in difetto per la stessa UE e in eccesso per la controinteressata) rispetto ai criteri sub A.1 (relativo alla qualità della struttura organizzativa), A.2 (sulla qualificazione organizzativa), A.4 (esperienze pregresse), B.1 (qualità del progetto), B.2 (capacità di progettazione), B.3 (compartecipazione in strumenti, strutture e attrezzature), B.4 (ulteriori figure professionali o prestazioni), B.5 (strumenti documentativi di gestione), B.6 (creazione di coalizioni locali).
Alcuni degli elementi contestati attenevano poi, nella prospettazione della ricorrente, all’integrazione dei requisiti (per cui l’amministrazione avrebbe dovuto disporre la necessaria esclusione della controinteressta) e non alla valutazione delle offerte.
La IN soc. coop. soc., costituita in resistenza, proponeva a sua volta ricorso incidentale escludente; resistevano inoltre all’impugnativa principale anche il Comune di Lecce e il Ministero del Lavoro.
2. Il Tribunale amministrativo adito respingeva il ricorso principale e relativi motivi aggiunti, ritenendo che le censure impingessero nel merito della valutazione tecnico-discrezionale di competenza della stazione appaltante, non abnormemente esercitata, e che neppure fosse dimostrato al riguardo il superamento della prova di resistenza.
Allo stesso modo, il giudice di primo grado escludeva che gli elementi invocati dalla ricorrente, inerenti ai criteri sub A.1 e A.2, attenessero ai requisiti anziché ai profili valutativi dell’offerta, e che implicassero l’indicazione delle figure professionali applicate alla commessa.
Conseguentemente il Tar dichiarava improcedibile per carenza d’interesse il ricorso incidentale escludente proposto da IN.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la Associazione Comunità UE deducendo:
I) erroneità della sentenza; vizio di giudizio per violazione, falsa interpretazione e applicazione del bando disciplinare di gara e del capitolato speciale; motivazione erronea per falsa presupposizione e valutazione dei motivi di impugnazione; motivazione illogica e apodittica;
II) erroneità della sentenza per errore di giudizio; violazione e falsa interpretazione e applicazione della disciplina speciale di gara; illogicità ed irragionevolezza manifesta nella valutazione degli atti istruttori; motivazione illogica ed apodittica;
III) errore di giudizio sulla statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Resistono al gravame il Comune di Lecce, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e IN, la quale propone a sua volta appello incidentale (cui UE resiste) deducendo le medesime doglianze già dichiarate improcedibili dal Tar, nonché dolendosi della mancata dichiarazione d’irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado.
5. All’udienza pubblica del 2 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata inammissibile l’eccezione di carenza di legittimazione e richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal Ministero del Lavoro: sul punto, la sentenza ha infatti espressamente statuito respingendo la medesima eccezione già sollevata in primo grado dal Ministero, il quale non ha qui proposto impugnazione avverso tale capo decisorio, con conseguente inammissibilità dell’eccezione e richiesta avanzate.
2. Col primo motivo di gravame, parte appellante si duole dell’errore commesso dal Tar nel respingere la doglianza con cui UE aveva dedotto in primo grado la carenza, in capo alla controinteressata, di condizioni specificamente previste dalla lex specialis ai fini della formulazione dell’offerta e qualificazione dell’operatore, erroneamente intese dal giudice di primo grado quali meri elementi rilevanti a fini valutativi.
Segnatamente, a tenore degli artt. 6.3 del disciplinare e 11 del Capitolato speciale, i concorrenti avevano l’obbligo di dichiarare a pena di esclusione, in sede di presentazione dell’offerta, il possesso dei requisiti speciali prescritti, fra cui quello di possedere le figure professionali per l’espletamento del servizio offerto come richieste e dettagliate dall’art. 11 CSA.
Né si rinvengono clausole, nella lex specialis , tali da consentire di degradare i requisiti speciali descritti a meri parametri valutativi: nella specie, ben coesisterebbero i due profili ( i.e. , condizioni di ammissibilità dell’offerta e parametri di valutazione del merito tecnico) riconducibili appunto alle figure professionali componenti la struttura organizzative, neppure degradabili a meri requisiti di esecuzione.
In tale prospettiva, l’offerta della IN risultava irrimediabilmente carente, limitandosi a generici riferimenti all’attività aziendale svolta, senza alcun elemento descrittivo della proposta progettuale, e, segnatamente, senza fornire indicazione delle figure professionali destinate al servizio né descrizione del relativo profilo professionale, delle relative qualificazioni, dei ruoli, funzioni e modalità di coordinamento.
In tale contesto, anche a voler ritenere che tali figure rilevino a fini valutativi, in realtà l’offerta per come confezionata sarebbe in radice non valutabile, stante appunto l’omessa indicazione delle figure professionali, nei termini suindicati.
Sotto altro profilo, erroneo e decentrato sarebbe il riferimento della sentenza alla necessaria cd. “prova di resistenza”, che incombe in realtà su chi critichi l’aggiudicazione in ordine al merito dei punteggi, e non già su chi - come, nella specie, UE - lamenti la mancata soddisfazione di un requisito previsto a pena di esclusione.
2.1. Il motivo non è condivisibile.
2.1.1. Occorre premettere che l’art. 6.3 del disciplinare di gara indicava fra i “ requisiti di capacità tecnico-professionale ” (subito dopo indicati, peraltro, quali requisiti di “ capacità economica e finanziaria ”), sub lett. b) , la “ presenza delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio come dettagliatamente specificate all’art. 11 del CSA ”.
Tale ultima disposizione, relativa al “ Personale ”, prevedeva a sua volta: “ In sede di esecuzione del contratto, così come stabilito dall’art. 113 del D. Lgs 36/2023, l’aggiudicatario deve realizzare le prestazioni oggetto del presente affidamento attraverso un’équipe multidisciplinare composta da ” le figure professionali successivamente elencate e descritte, le quali pure dovevano “ essere in possesso dei […] titoli ed esperienze ” specificati.
Al contempo il medesimo art. 11, successivamente all’elencazione e descrizione delle figure professionali prescritte, indicava che “ In sede di presentazione dell’offerta tecnica l’operatore economico dovrà specificare la composizione dell’équipe ”.
Ritiene il Collegio che la interpretazione letterale e sistematica complessiva delle disposizioni ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ. (pacificamente applicabili nell’interpretare la lex specialis di gara: inter multis , Cons. Stato, V, 11 marzo 2024, n. 2334; 23 maggio 2023, n. 5114 e richiami ivi ), in una agli altri elementi utili all’interpretazione ricavabili dalla disciplina della lex specialis nel suo complesso, conduca a concludere nel senso che non occorresse fornire in sede di gara, sotto pena di esclusione, i nominativi, curricula od altri elementi diversi da quelli esposti da IN in ordine alle figure professionali destinate alle attività da svolgere.
Da un lato, infatti, l’art. 11 del Capitolato evocava le figure professionali dell’ equipe in relazione alla “ sede di esecuzione del contratto ”, richiamando espressamente l’art. 113 d.lgs. n. 36 del 2023 che riguarda appunto i « Requisiti per l’esecuzione dell’appalto », e che prevede al secondo comma, semplicemente, che « In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari » (cfr. in generale, per la collocazione di tali requisiti di esecuzione nell’ambito della normativa europea, segnatamente in riferimento all’art. 70 dir. 2014/24/UE, Cgue, 8 luglio 2021, causa C-295/20).
Dall’altro lo stesso art. 6.3 del disciplinare prescrive la “ presenza ” delle “ figure professionali richieste per l’espletamento del servizio come dettagliatamente specificate all’art. 11 del CSA ”, con ciò esigendo appunto la dotazione delle stesse da parte dell’operatore (in termini di figure professionali ascrivibili alle categorie e titoli indicati dall’art. 11 del Capitolato, appunto, già richiamate peraltro dall’art. 2, pag. 10 s. del disciplinare), ma non anche la loro indicazione nominativa o specifica descrizione curriculare.
Del che emerge peraltro conferma anche dal tenore del modello di domanda predisposto dalla stazione appaltante, in cui era richiesto al concorrente, in relazione a tale elemento, di dichiarare quanto segue: “ di impegnarsi sin d’ora a garantire, come garantisce, la presenza delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio, come specificate all’art. 11 del Capitolato Speciale ”, in termini sostanzialmente coerenti con il dettato dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, sopra richiamato.
Analogamente, l’art. 15, lett. f) , del Capitolato, prevedeva che l’operatore dovesse comunicare “ all’avvio del Servizio […] l’elenco del personale da impiegare, ivi incluso il nominativo del Coordinatore, professionalmente qualificato, in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato e rispondente alle specifiche richieste di profilo professionale (ruolo e inquadramento contrattuale) ”.
Alla luce di ciò, dunque, ancorché formalmente assimilate dalla lex specialis ai “ requisiti di capacità tecnico-professionale ”, le figure professionali previste formavano oggetto a ben vedere di un impegno del concorrente (che doveva, appunto, garantirne la presenza, come richiesta dal suddetto art. 6.3) ai fini del loro impiego in fase esecutiva (in linea, si ripete, col disposto dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023): di qui l’assenza di previsioni (e della necessità) di una loro indicazione nominativa (o altrimenti dettagliata, nei sensi invocati dall’appellante) in fase di gara.
In tale prospettiva, anche la previsione dell’art. 11 del Capitolato che richiede “ In sede di presentazione dell’offerta tecnica ” di “ specificare la composizione dell’équipe ”, letta in termini coerenti col resto dell’impianto regolatorio risultante dalla lex specialis , relativi richiami ed allegati, va intesa come riferita appunto alle figure (cioè tipologie ) professionali designate dal concorrente e componenti l’ equipe , non già ai nominativi e curricula dei singoli professionisti prescelti.
Il che è peraltro coerente anche con la disciplina sui criteri valutativi di cui all’art. 18.1 del disciplinare, che non contempla l’attribuzione di specifici punteggi in funzione dell’ equipe in sé, di cui al citato art. 6.3, lett. b) , qui in rilievo ( i.e. , l’ equipe composta dalle figure professionali “ richieste per l’espletamento del servizio ”, dunque figure necessarie , come “ dettagliatamente specificate dall’art. 11 del CSA ”), rispetto ai suoi singoli (nominativi) componenti o corrispondenti curricula .
Il tutto si completava, sul piano probatorio, con la richiesta al concorrente aggiudicatario, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6.3 del disciplinare, di “ produrre [la] documentazione sui requisiti speciali ” “ Al momento della comprova dei requisiti al proposto aggiudicatario ”.
Alla luce di ciò, il motivo di censura non è dunque condivisibile, basandosi su un assunto ( i.e. , la necessaria indicazione nominativa e specifica nei sensi suesposti, in sede di partecipazione, delle figure professionali da impiegare) non condivisibile, alla luce del complessivo tenore della lex specialis , da interpretare nei termini sopra chiariti.
Del resto, IN nella specie dichiarava espressamente, in sede di domanda, “ di impegnarsi sin d’ora a garantire, come garanti [va] , la presenza delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio, come specificate all’art. 11 del Capitolato Speciale ”, figure che poi elencava esplicitamente, in offerta, nelle loro categorie o qualifiche professionali e numero di ore (cfr. la relazione tecnica, in particolare sub par. B.4).
Quanto sin qui osservato è assorbente ai fini del rigetto della doglianza, non più rilevando - superata la censura nel merito, nei sensi suindicati - le deduzioni svolte da parte appellante in ordine alla (non necessità della) dimostrazione del superamento della prova di resistenza.
3. Col secondo motivo di censura, l’appellante si duole dell’errore commesso dal Tar nel richiamare la mancata “prova di resistenza” fornita da UE ai fini del rigetto delle doglianze in relazione alla valutazione delle offerte, quando in realtà, in presenza di criteri di valutazione di natura discrezionale rimessi all’amministrazione, detta prova di resistenza s’intenderebbe superata di per sé se le risultanze della gara non consentano di escludere che la ricorrente, attraverso una diversa valutazione dell’offerta alla luce dei vizi denunciati, possa divenire aggiudicataria.
Nella specie, avendo l’interessata contestato il punteggio con riferimento a molteplici criteri, anche relativi alla stessa redazione e valutabilità del progetto tecnico, alcuna prova di resistenza sarebbe occorsa ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Nel merito, quanto al criterio valutativo sub A.1, relativo alla “Qualità della struttura organizzativa”, l’offerta tecnica della controinteressata non fornirebbe alcun elemento concreto in ordine alla proposta progettuale e alla struttura organizzativa (con relativa qualificazione professionale di ogni singola figura) dedicata al servizio oggetto della proposta progettuale.
Al contrario, UE avrebbe prodotto una descrizione analitica della struttura organizzativa destinata al servizio, enucleandone le figure professionali e relativa qualificazione ed attività da svolgere.
Il che imporrebbe di concludere per la non valutabilità od esclusione dell’offerta di IN, cui irragionevolmente veniva invece attribuito un punteggio pari a 0,62 (e valutazione “più che sufficiente”) per il criterio.
Allo stesso modo, in relazione al criterio sub A.2 (inerente agli “Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro applicati al servizio oggetto dell’appalto”), la proposta della controinteressata sarebbe priva di riferimenti al servizio oggetto di gara, mancando anche l’indicazione delle figure professionali impiegate.
Di contro, l’offerta UE, oltre a descrivere il modello organizzativo dei servizi e attività proposte, forniva le dettagliate e indispensabili informazioni sulla equipe coinvolta, inclusi nominativi, qualifiche professionali e curricula .
Ancora, quanto al criterio sub B.4 (su “ Compartecipazione da parte del gestore in termini di offerta di ulteriori figure professionali o prestazioni ”), la commissione sarebbe incorsa in macroscopico vizio nel non avvedersi che l’offerta di IN non soddisfaceva quanto prescritto dall’art. 11 del Capitolato in ordine alla dotazione minima indispensabile per il servizio, omettendo di specificare il possesso dei requisiti culturali e professionali indispensabili all’esecuzione.
Per questo la stessa andava esclusa o, comunque, ritenuta non valutabile.
Complessivamente, deriverebbe dai vizi denunciati la necessaria esclusione dell’offerta di IN ovvero, sottraendo i punteggi attribuiti in relazione ai suddetti criteri, una decurtazione di almeno 28 punti alla stessa.
3.1. Il motivo non è condivisibile.
3.1.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ l’apprezzamento delle offerte e l’attribuzione alle stesse del punteggio rientra nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ” ( inter multis , Cons. Stato, V, 27 giugno 2025, n. 5600; 1 ottobre 2024, n. 7877; 14 febbraio 2024, n. 1501; 20 ottobre 2023, n. 9126; 10 luglio 2024, n. 6191; analogamente cfr., fra le tante, Id., 14 febbraio 2024, n. 1501; 24 maggio 2022, n. 4112; 12 novembre 2020, n. 6969; 20 ottobre 2020, n. 6335; IV, 22 giugno 2020, n. 3970; 18 novembre 2021, n. 7715; III, 9 giugno 2020, n. 3694; 21 novembre 2018, n. 6572; V, 25 marzo 2021, n. 2524; 20 febbraio 2020, n. 1292; 3 ottobre 2019, n. 6625; 8 gennaio 2019, n. 173; 22 ottobre 2018, n. 6026; 15 marzo 2016, n. 1027; 11 dicembre 2015, n. 5655).
Nella specie, i rilievi svolti dall’appellante non sono tali da manifestare profili di macroscopica erroneità o illogicità nelle valutazioni espresse dall’amministrazione.
Occorre premettere, al riguardo, che l’art. 18.1 del disciplinare di gara prevedeva ai fini della valutazione tecnica due differenti categorie di criteri: da un lato quelli ( sub “ A ”) inerenti alla “ Qualità organizzativa ”, dall’altro quelli ( sub “ B ”) relativi alla “ Qualità del servizio ”.
3.1.1.1. Tanto premesso, quanto al criterio sub A.1, lo stesso atteneva a ben vedere alla “ Qualità della struttura organizzativa (Ruoli, funzioni, rapporti) ”, nell’ambito appunto della “ Qualità organizzativa ” espressa dal singolo concorrente.
Si tratta di un criterio che - anche per necessaria coerente lettura sistematica col successivo criterio sub B.1 (“ Qualità del progetto ”, per cui l’art. 16 richiedeva “ Relazione Tecnico - descrittiva, debitamente firmata digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente, inerente la struttura, il modello di gestione proposto e la metodica di impostazione delle attività ”) - va riferito alla struttura organizzativa generale dell’impresa, e cioè l’apparato strutturale di cui la stessa possa complessivamente disporre in funzione della commessa.
Alla luce di ciò, non si appalesa manifestamente irragionevole la valutazione espressa al riguardo dall’amministrazione (in termini di “ più che sufficiente ”, associata a un coefficiente medio, da riparametrare, pari a 0,62 su 1, a fronte del giudizio per cui “ la ditta propone una organizzazione nei ruoli e nelle funzioni ritenuta esauriente ”) sulla relazione tecnica di IN, che, coerentemente con il tenore e la ratio del criterio valutativo, fornisce una illustrazione generale della struttura organizzativa, indicando, fra l’altro, le caratteristiche del gruppo direttivo, dello staff amministrativo, della composizione del team multidisciplinare complessivo, delle categorie di servizi svolti e territori di loro prestazione, delle collaborazioni intraprese con enti pubblici e privati.
Di qui l’assenza di ragioni per poter ritenere fondate le censure volte all’esclusione dell’offerta o alla sua (manifestamente irragionevole) valutazione nella misura sopra indicata, superiore a quella di UE, rispetto alla quale la commissione riteneva che “ La Ditta nella proposta non [avesse] approfondito in modo chiaro la struttura organizzativa interna con ruoli e funzioni soffermandosi su aspetti specifici del servizio ”, assegnando un coefficiente di 0,25, a fronte di una relazione effettivamente incentrata prevalentemente sul servizio in sé; ciò che, negli ampi spazi di discrezionalità tecnica rimessi all’amministrazione, costituisce un giudizio (come di regola, opinabile, ma) non macroscopicamente abnorme od irragionevole.
3.1.1.2. Analoghe considerazioni valgono in relazione al criterio sub A.2, inerente sempre alla “ Qualità organizzativa ”, in termini di “ Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro applicati al servizio oggetto dell’appalto ”.
Anche in questo caso, a fronte di un criterio inerente non già al “ progetto ” in sé, bensì ai (generali) “ Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro applicati al servizio oggetto dell’appalto ”, e cioè alla tipologia di servizio interessata, non può ritenersi manifestamente irragionevole la valutazione “ più che sufficiente ” (coefficiente pari a 0,62 su 1) espressa dalla commissione nei confronti di Rinnova a fronte di una relazione che dava conto, ad es., delle modalità organizzative generali del lavoro, in termini di programmazione e pianificazione, verifica del lavoro, condivisione delle difficoltà e dei risultati, previsione di piani di verifiche periodiche sull’attuazione del programma di esecuzione del servizio, formazione del personale.
Allo stesso modo, non si ravvisano ragioni di (manifestamente illogica od erronea) sproporzione, in termini comparativi, rispetto alla valutazione dell’offerta della UE per il medesimo criterio con analoga valutazione “ più che sufficiente ” (associata a un coefficiente pari a 0,57) e giudizio in termini di “ strumenti organizzativi di lavoro trattati in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale ”, osservando che “ La soluzione presentata risponde in maniera più che sufficiente a quanto richiesto particolare attenzione è stata posta sui seguenti strumenti: un protocollo di accesso e un regolamento interno ”.
Né rileva, come già posto in risalto, che mancasse nell’offerta di IN l’indicazione nominativa delle figure professionali coinvolte, come detto non necessaria a fini partecipativi, e che di per sé - nel quadro dell’apprezzamento ampiamente discrezionale rimesso all’amministrazione a fini valutativi - non consente di ravvisare ragioni di macroscopica inattendibilità o irragionevolezza nelle valutazioni dell’amministrazione, tanto più alla luce del fatto che il criterio atteneva, come osservato, agli strumenti organizzativi generali, come “applicati” al servizio.
In tale contesto, la censura si risolve dunque nel prospettare una propria, opinabile, valutazione, di per sé inidonea a inficiare quella non manifestamente illogica od erronea espressa dalla commissione giudicatrice.
3.1.1.3. Anche sul criterio sub B.4 (“ Compartecipazione da parte del soggetto gestore in termini di offerta di ulteriori prestazioni, differenti dai beni strumentali, e/o figure professionali aggiuntive professionalmente qualificate e idonee, rispetto a quelle previste dal capitolato speciale d’appalto, con espressa e chiara indicazione di quantità, qualità e tipologia della prestazione migliorativa e/o figure professionali richieste per l’espletamento della stessa ”), a fronte degli elementi di valutazione espressi dall’amministrazione per l’offerta di IN (“ La ditta arricchisce la proposta con figure aggiuntive e potenziando il monte ore assegnato e previsto dal servizio ”, con valutazione “ più che buona ” e attribuzione di coefficiente di 0,87) la valutazione non si appalesa di suo manifestamente illogica od erronea a mente delle doglianze formulate dalla ricorrente, né, di nuovo, è condivisibile l’assunto per cui IN non avrebbe adeguatamente indicato le figure rientranti nella dotazione minima indispensabile prescritta dalla lex specialis (su cui cfr. retro , sub § 2 ss.).
Al riguardo, IN effettivamente offre un monte ore aggiuntivo per ciascuna delle figure professionali già richieste dal Capitolato, oltre a quattro specificate figure professionali aggiuntive: in tale contesto, l’apprezzamento espresso dall’amministrazione rappresenta un (opinabile, ma non implausibile) giudizio, del quale le censure di parte ricorrente non forniscono mirata dimostrazione circa la sussistenza di ragioni di macroscopica illogicità ed erroneità, risolvendosi nel prospettare una propria diversa opinione valutativa in favore di UE.
Né è condivisibile l’assunto per cui l’offerta sarebbe da escludere, o non valutabile in parte qua , in assenza di indicazione dettagliata delle risorse professionali (anche aggiuntive) offerte: ad un lato, infatti, l’art. 6.3, lett. b) , del disciplinare si richiama alle sole figure professionali “ richieste ” “ come dettagliatamente specificate ” all’art. 11 del Capitolato, facendo riferimento dunque ai componenti necessari del team (ciò comunque nei termini suesposti, cioè senza che ne fosse necessaria la loro indicazione nominativa: retro , sub § 2 ss.); dall’altro, il medesimo art. 11 invocato dall’appellante, subito dopo aver previsto che “ In sede di presentazione di offerta tecnica, l’operatore economico, dovrà specificare la composizione dell’équipe ” si limita a disporre che “ Lo stesso potrà prevedere ” la presenza di “ ulteriori figure aggiuntive ”, quale offerta migliorativa rispetto a quelle indicate, “ al fine di qualificare ulteriormente il servizio in oggetto (es. Operatore sociale, Psichiatra, Operatore socio-sanitario, Avvocato, Medico, Infermiere) ”, con il che rendendo palese che dette risorse erano appunto “ ulteriori ” rispetto alla composizione dell’ equipe obbligatoria, e senza che, di nuovo, ne fosse prevista un’indicazione nominativa.
Quanto sin qui osservato è assorbente ai fini del rigetto della doglianza, non rilevando - superata la censura nel merito, nei sensi suindicati - le deduzioni inerenti alla prova di resistenza.
4. Col terzo motivo, parte appellante si duole dell’intervenuta condanna alle spese di lite di UE, da ritenere erronea in conseguenza dell’erroneità del suo presupposto, e cioè del rigetto del ricorso e motivi aggiunti in primo grado; di guisa che la (richiesta) riforma delle suddette statuizioni di rigetto dovrebbe comportare la conseguente condanna dell’amministrazione e della controinteressata alle spese di primo (oltreché di secondo) grado.
4.1. Il motivo va respinto, in conseguenza del rigetto dei superiori, al cui accoglimento la stessa appellante collega il presente, in un contesto in cui del resto il giudice di primo grado ha disposto la condanna alle spese (peraltro compensandole con il Ministero del Lavoro) a fronte della chiara (e correttamente ritenuta) soccombenza della ricorrente, in linea con il principio posto dall’art. 91, comma 1, Cod. proc. civ.
5. In conclusione, per le suesposte ragioni l’appello principale va respinto.
5.1. Segue a tale rigetto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dell’appello incidentale, stante il consolidamento dell’aggiudicazione in favore dell’appellante incidentale.
5.2. La particolarità della fattispecie e la complessità di alcune delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
OL IO CO TT, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
ER SO, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER SO | OL IO CO TT |
IL SEGRETARIO