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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7286/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7286/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
GIANNI SPINAPOLICE, giusta procura in atti;
attore contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. RAFFAELE TEDONE, dall'Avv. DOMENICO LONGO e dall'Avv. ILARIA DE LEONARDIS, giusta procura in atti;
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO SCIPPA, giusta procura in atti;
convenute
Controparte_3
[...] convenute contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_3 deducendo: 1) di essere dipendente di 2) che nel 1995 la
[...] CP_1
pagina 1 di 7 Banca IT Romagnolo S.p.A., successivamente oggi Controparte_4 ha pignorato presso quale datore di lavoro, i crediti vantati Controparte_2 CP_1 nei suoi confronti;
3) che nell'ambito della procedura esecutiva n. 2395/1995 R.G.Es. hanno spiegato intervento la oggi Parte_2 Parte_3
e IT oggi 4) che con ordinanza
[...] Parte_4 Controparte_2 del 8.4.2003 il G.E., definendo la procedura esecutiva, ha determinato: in € 4.888,57, oltre a € 951,39 per spese di giudizio, il credito vantato dal creditore pignorante, in € 8.668,14, oltre a € 951,39 per spese di giudizio, il credito di (oggi Parte_2
, in € 5.155.25, oltre 951,39 per spese di giudizio, il Controparte_3 credito di Banco IT IT S.p.A. (oggi ; 5) che i suddetti Controparte_2 creditori non hanno notificato l'ordinanza di assegnazione del 8.4.2003 e, se l'hanno fatto, non hanno mai richiesto a quale terzo obbligato, il pagamento delle CP_1 somme dovute con le modalità stabilite dal G.E.; 6) che, in mancanza della notifica del titolo esecutivo e dell'indicazione dei riferimenti bancari necessari al pagamento, ha continuato e continua ad accantonare inutilmente le somme;
7) che il CP_1 credito dei creditori è prescritto, non essendo mai stata notificata al terzo pignorato l'ordinanza di assegnazione delle somme e non avendo nessuno dei creditori richiesto il pagamento delle somme;
8) che a far tempo dalla notifica del CP_1 pignoramento (22.11.1995), ha accantonato, sino ad agosto 2018, la somma di € 19.967,89; 9) di avere un interesse diretto a far valere l'intervenuta prescrizione del credito nei confronti del terzo pignorato, anche a fronte dell'inerzia di quest'ultimo, essendo rimasto proprietario delle somme accantonate sino a che non si realizzi, in concreto, il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore;
10) che dopo CP_1 oltre 10 anni dalla pronuncia della ordinanza di assegnazione delle somme, quando i crediti vantati erano già prescritti, ha eseguito dei pagamenti in favore di
[...] e di per rispettivi € 1.427,87 e € 612,00. Controparte_3 Controparte_5
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di: accertare che ha accantonato, dal gennaio 2003 al settembre 2018, la somma di € CP_1 19.967,89; accertare l'importo effettivo di tutte le somme accantonate da CP_1 dalla data di notifica del pignoramento (22.11.1995) sino alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, contenendo tale importo entro il limite di € 26.000,00; accertare e dare atto che i crediti vantati dai creditori sono prescritti;
dichiarare che non essendovi più tenuto, ha corrisposto a CP_1 Controparte_3 e a la somma di € 1.424,87 e di € 612,00, allorché il
[...] Controparte_3 credito era prescritto;
ordinare a la restituzione di tutte le somme accantonate CP_1 e che accantonerà, entro il limite di € 26.000,00. Vinte le spese. Si è costituito che ha contestato ogni avversa difesa, eccependo che altri CP_1 creditori, diversi dalle odierne convenute, hanno avviato procedure esecutive in danno dell'attore e hanno notificato 3 ordinanze di assegnazione, precedenti a quella del 8.4.2003; che, soltanto dopo aver attuato dette ordinanze, si è potuto dar seguito a quella del 8.4.2003, notificata il 5.6.2003; di aver pertanto proceduto agli accantonamenti solo fino al mese di settembre 1998 e, successivamente, dal mese di agosto 2013; che solo ha richiesto il pagamento Controparte_3 pagina 2 di 7 fornendo indicazioni in ordine alle modalità e di aver pertanto pagato la somma di € 694,05; di aver accantonato, dalla data del pignoramento fino a ottobre 1998, la somma complessiva di € 2.082,15; che a oggi risultano accantonate le somme di € 1.388,10, oltre € 8.823,64 da agosto 2013 a dicembre 2018; che il credito non può considerarsi prescritto in quanto poteva essere esercitato dai creditori solo successivamente all'attuazione delle precedenti ordinanze di assegnazione;
che, per effetto della ordinanza di assegnazione del 8.4.2003, vi è stata una successione a titolo particolare del credito dall'attore in favore dei creditori sicché il primo è privo di legittimazione attiva rispetto all'eccepita prescrizione. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda;
vinte le spese.
Si è costituita che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva Controparte_2 dell'attore e ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per e per Controparte_3 Controparte_3 sicché all'udienza del 19.3.2019 ne è stata dichiarata la contumacia. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del 7.10.2024 all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Va anzitutto dato atto che in data 4.1.2023 il procuratore di parte attrice ha depositato una rinuncia “ai sensi dell'art. 306 c.p.c. all'azione promossa e ai diritti fatti valere nei confronti di e in data 17.1.2023 la convenuta Controparte_2 Controparte_2 ha a sua volta depositato una dichiarazione con la quale ha dichiarato di accettare “la rinuncia agli atti e all'azione ex art. 306 c.p.c.”, con compensazione delle spese. Invitato a rendere chiarimenti (cfr. ord. 19.6.2024), il procuratore di parte attrice ha dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti di (cfr. verb. ud. Controparte_2 7.10.2024) e di aver depositato la procura speciale all'uopo rilasciatagli dall'attore (cfr. nota di deposito del 1.7.2024). Orbene, rileva questo Giudice che la rinuncia formulata dall'attore, anche a seguito dei chiarimenti resi da quest'ultimo, deve effettivamente intendersi come rinuncia all'azione nei confronti di vale a dire alla pretesa fatta valere nei Controparte_2 confronti di quest'ultima. Come noto, la rinuncia all'azione va distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio, in quanto quest'ultima, perché abbia efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dall'art. 306 c.p.c., mentre la rinuncia all'azione, che integra un atto di disposizione del diritto in contesa (nel caso di specie validamente compiuto mediante il conferimento all'avvocato del mandato specifico: cfr. Cass. n. 28146/2013), prescinde dall'accettazione della parte. Quanto ai suoi effetti, la rinuncia così formulata estingue l'azione e determina pertanto la cessazione della materia del contendere tra l'attore e Controparte_2
Venendo dunque alle domande proposte nei confronti delle restanti parti convenute, va anzitutto rilevata l'inammissibilità di quelle sub 2), 5) e 9) articolate da parte attrice nelle note di trattazione scritta del 27.2.2024, siccome proposte per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni e, come tali, tardive. pagina 3 di 7 Quanto alle residue domande tempestivamente formulate, esse sono infondate e vanno dunque rigettate per i motivi che seguono (esaminati prioritariamente, in ossequio al principio della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette: cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. n.
24883/2008; 21266/2007; 11356/2006).
Parte attrice ha dedotto che, essendo decorso il termine ordinario di prescrizione senza che sia stata notificata l'ordinanza di assegnazione del 8.4.2003, resa a definizione della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (R.G.Es. n. 2359/1995) o comunque senza che sia stata avanzata dai creditori qualsivoglia richiesta di pagamento delle somme accantonate dal terzo, il credito conseguito da costoro nell'ambito della suddetta procedura si sarebbe estinto. Pertanto, l' CP_1
(terzo pignorato) non sarebbe più tenuto ad effettuare pagamenti nei confronti dei suddetti creditori assegnatari, con conseguente liberazione dal vincolo e diritto alla restituzione delle somme accantonate.
Premesso che è documentalmente provata la notifica, nei confronti del terzo pignorato, dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 8.4.2003 (cfr. doc. 4 fasc.
, mette conto osservare che secondo pacifici principi giurisprudenziali “il CP_1 termine di prescrizione del credito pignorato non decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo) e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato;
la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di regola, dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza)” (cfr. Cass.
16607/2021; 6170/2020).
Tale principio deve tuttavia essere contemperato con altro principio, affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale “in tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione. Peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., cioè pro solvendo, non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi,
pagina 4 di 7 integra una “datio in solutum” condizionata al pagamento integrale” (cfr. Cass. n. 25946/2007; 1544/2006; 4494/2001). L'assegnazione al creditore del credito del debitore verso il terzo realizza, dunque, una cessione del credito in luogo dell'adempimento, con efficacia pro solvendo, attuata forzatamente attraverso il provvedimento giudiziale. La fattispecie è quindi riconducibile a quella più generale disciplinata dall'art. 1198 c.c., alla quale può attingersi in mancanza di una disciplina specificamente dettata per l'assegnazione del credito in sede esecutiva (seppure, come visto, la datio in solutum non avvenga sulla base di un accordo delle parti, bensì forzatamente).
Ne deriva che:
- in forza della cessione del credito del terzo al creditore non si verifica “la immediata liberazione del debitore originario, che consegue solo alla realizzazione del credito ceduto”;
- si realizza piuttosto “l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito”; la posizione del debitore esecutato, dunque, diviene sussidiaria rispetto al vincolo costituitosi tra creditore assegnatario e terzo;
- in particolare, “il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario”, vertendosi in ipotesi di vera e propria “impossibilità giuridica di chiedere l'adempimento del debito originario al debitore che ha effettuato la cessio pro solvendo, se prima non sia stato escusso infruttuosamente il debitore ceduto” (cfr. Cass. n. 6558/2005; 3469/2007). Se così è, deve allora ritenersi che la prescrizione del debito originario decorra soltanto dal momento in cui il creditore ha infruttuosamente escusso il debitore ceduto, in quanto prima di tale momento il debito originario non risulta esigibile e, così, il relativo diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Nel caso di specie, dunque, il debito originario è entrato in una fase di quiescenza a seguito della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (e della cessio pro solvendo dalla stessa prodotta), con conseguente impossibilità giuridica per il creditore di chiederne l'adempimento, se non prima di avere inutilmente escusso il terzo debitore ceduto (fatto che non risulta essersi mai verificato).
Né può dichiararsi prescritto il diritto di credito vantato dai creditori nei confronti del terzo esecutato in forza dell'ordinanza di assegnazione. Va infatti osservato – sotto altra angolazione rispetto a quella poc'anzi esposta – che l'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura esecutiva mobiliare avente ad oggetto crediti (pignoramento presso terzi), determina il trasferimento coattivo del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo a favore del creditore pignorante/assegnatario. Essa cioè determina una modifica soggettiva, autoritativa, dal lato attivo del rapporto obbligatorio di cui al credito oggetto di pignoramento. Ne consegue che, per effetto dell'ordinanza di assegnazione, il credito assegnato non ha più come parte dal lato attivo il debitore esecutato, nella veste di creditore, ma ad pagina 5 di 7 esso succede il creditore pignorante/assegnatario, mentre resta fermo il debitore originario ovvero il terzo pignorato, con conseguente estromissione dal rapporto obbligatorio del debitore esecutato (cfr. ex multis Cass. 1544/2006).
Nel caso che ricorre, il debitore esecutato nella procedura di pignoramento di crediti e quindi titolare dal lato attivo del credito pignorato è l'odierno attore, mentre a seguito dell'ordinanza di assegnazione a esso sono subentrate nella posizione di creditori le Banche convenute. Il debitore esecutato, pertanto, quale parte estromessa del credito assegnato e non più titolare della relativa posizione creditoria, non ha interesse ad agire, ed in particolare ad eccepire la prescrizione in quanto non più titolare della relativa situazione soggettiva attiva. L'assegnazione ai creditori del credito del debitore verso il terzo realizza invero una successione nel rapporto obbligatorio dal lato attivo, nel senso che all'originario creditore viene forzatamente sostituito il creditore procedente. In altri termini, il debitore non può ritenersi parte del rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore (cessionario) e terzo (ceduto) e, per tale motivo, nemmeno può ritenersi legittimato ad eccepire la prescrizione del diritto di credito vantato dal creditore nei confronti del terzo, trattandosi di un diritto di credito rispetto al quale, in forza della ordinanza di assegnazione, egli è oramai estraneo (cfr. Trib. Avellino,
27/04/2022). Sarà semmai il terzo a poter sollevare l'eccezione di prescrizione nei confronti del creditore che agisca per il pagamento del credito, trattandosi di parti del medesimo rapporto obbligatorio. E, a ben vedere, nei casi affrontati dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 16607/2021 e 6170/2020) l'eccezione di prescrizione era stata sollevata proprio dal terzo pignorato nei confronti del creditore assegnatario.
Né può ritenersi che il debitore, pur estraneo al rapporto obbligatorio tra creditore e terzo pignorato, abbia interesse ad eccepire la prescrizione ai sensi dell'art. 2939 c.c., in base al quale la prescrizione può essere opposta da chiunque vi abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere. Va infatti osservato che non può ravvisarsi un interesse, concreto e attuale, dell'attore a eccepire la prescrizione non eccepita dal terzo, posto che l'adempimento del terzo ha l'effetto di estinguere, altresì, il debito nei confronti della banca (che, come già osservato, non può ritenersi estinto per prescrizione); dunque un effetto vantaggioso per lo stesso attore (cfr. Trib. Padova, 24/10/2023).
A ciò si aggiunga una considerazione, di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui. L'attore intende infatti far accertare, con l'azione di mero accertamento, l'estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione. È ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.), nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi pagina 6 di 7 alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento (sul punto, cfr. Cass. n. 22946/2016). In definitiva, le domande attoree non possono ritenersi fondate e vanno pertanto respinte, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese di lite – nei rapporti tra l'attore e – vengono interamente Controparte_2 compensate, tenuto conto dell'accordo intervenuto sul punto tra le parti (cfr. nota di deposito di del 17.1.2023). Controparte_2 Quanto ai rapporti tra l'attore e esse seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) CP_1
e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda – come indicato in citazione – i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
Nulla sulle spese nei confronti di e di Controparte_3 CP_3
stante la loro contumacia.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) DICHIARA cessata la materia del contendere tra l'attore e CP_2 per rinuncia all'azione;
[...]
b) RIGETTA le domande proposte nei confronti degli altri convenuti;
c) COMPENSA integralmente le spese di lite tra l'attore e Controparte_2
d) CONDANNA l'attore al pagamento, in favore di delle spese di CP_1 lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
e) sulle spese nei confronti delle convenute contumaci. CP_6
Foggia, 24.1.2025
Il Giudice Antonella Cea
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7286/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
GIANNI SPINAPOLICE, giusta procura in atti;
attore contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. RAFFAELE TEDONE, dall'Avv. DOMENICO LONGO e dall'Avv. ILARIA DE LEONARDIS, giusta procura in atti;
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO SCIPPA, giusta procura in atti;
convenute
Controparte_3
[...] convenute contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_3 deducendo: 1) di essere dipendente di 2) che nel 1995 la
[...] CP_1
pagina 1 di 7 Banca IT Romagnolo S.p.A., successivamente oggi Controparte_4 ha pignorato presso quale datore di lavoro, i crediti vantati Controparte_2 CP_1 nei suoi confronti;
3) che nell'ambito della procedura esecutiva n. 2395/1995 R.G.Es. hanno spiegato intervento la oggi Parte_2 Parte_3
e IT oggi 4) che con ordinanza
[...] Parte_4 Controparte_2 del 8.4.2003 il G.E., definendo la procedura esecutiva, ha determinato: in € 4.888,57, oltre a € 951,39 per spese di giudizio, il credito vantato dal creditore pignorante, in € 8.668,14, oltre a € 951,39 per spese di giudizio, il credito di (oggi Parte_2
, in € 5.155.25, oltre 951,39 per spese di giudizio, il Controparte_3 credito di Banco IT IT S.p.A. (oggi ; 5) che i suddetti Controparte_2 creditori non hanno notificato l'ordinanza di assegnazione del 8.4.2003 e, se l'hanno fatto, non hanno mai richiesto a quale terzo obbligato, il pagamento delle CP_1 somme dovute con le modalità stabilite dal G.E.; 6) che, in mancanza della notifica del titolo esecutivo e dell'indicazione dei riferimenti bancari necessari al pagamento, ha continuato e continua ad accantonare inutilmente le somme;
7) che il CP_1 credito dei creditori è prescritto, non essendo mai stata notificata al terzo pignorato l'ordinanza di assegnazione delle somme e non avendo nessuno dei creditori richiesto il pagamento delle somme;
8) che a far tempo dalla notifica del CP_1 pignoramento (22.11.1995), ha accantonato, sino ad agosto 2018, la somma di € 19.967,89; 9) di avere un interesse diretto a far valere l'intervenuta prescrizione del credito nei confronti del terzo pignorato, anche a fronte dell'inerzia di quest'ultimo, essendo rimasto proprietario delle somme accantonate sino a che non si realizzi, in concreto, il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore;
10) che dopo CP_1 oltre 10 anni dalla pronuncia della ordinanza di assegnazione delle somme, quando i crediti vantati erano già prescritti, ha eseguito dei pagamenti in favore di
[...] e di per rispettivi € 1.427,87 e € 612,00. Controparte_3 Controparte_5
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di: accertare che ha accantonato, dal gennaio 2003 al settembre 2018, la somma di € CP_1 19.967,89; accertare l'importo effettivo di tutte le somme accantonate da CP_1 dalla data di notifica del pignoramento (22.11.1995) sino alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, contenendo tale importo entro il limite di € 26.000,00; accertare e dare atto che i crediti vantati dai creditori sono prescritti;
dichiarare che non essendovi più tenuto, ha corrisposto a CP_1 Controparte_3 e a la somma di € 1.424,87 e di € 612,00, allorché il
[...] Controparte_3 credito era prescritto;
ordinare a la restituzione di tutte le somme accantonate CP_1 e che accantonerà, entro il limite di € 26.000,00. Vinte le spese. Si è costituito che ha contestato ogni avversa difesa, eccependo che altri CP_1 creditori, diversi dalle odierne convenute, hanno avviato procedure esecutive in danno dell'attore e hanno notificato 3 ordinanze di assegnazione, precedenti a quella del 8.4.2003; che, soltanto dopo aver attuato dette ordinanze, si è potuto dar seguito a quella del 8.4.2003, notificata il 5.6.2003; di aver pertanto proceduto agli accantonamenti solo fino al mese di settembre 1998 e, successivamente, dal mese di agosto 2013; che solo ha richiesto il pagamento Controparte_3 pagina 2 di 7 fornendo indicazioni in ordine alle modalità e di aver pertanto pagato la somma di € 694,05; di aver accantonato, dalla data del pignoramento fino a ottobre 1998, la somma complessiva di € 2.082,15; che a oggi risultano accantonate le somme di € 1.388,10, oltre € 8.823,64 da agosto 2013 a dicembre 2018; che il credito non può considerarsi prescritto in quanto poteva essere esercitato dai creditori solo successivamente all'attuazione delle precedenti ordinanze di assegnazione;
che, per effetto della ordinanza di assegnazione del 8.4.2003, vi è stata una successione a titolo particolare del credito dall'attore in favore dei creditori sicché il primo è privo di legittimazione attiva rispetto all'eccepita prescrizione. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda;
vinte le spese.
Si è costituita che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva Controparte_2 dell'attore e ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per e per Controparte_3 Controparte_3 sicché all'udienza del 19.3.2019 ne è stata dichiarata la contumacia. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del 7.10.2024 all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Va anzitutto dato atto che in data 4.1.2023 il procuratore di parte attrice ha depositato una rinuncia “ai sensi dell'art. 306 c.p.c. all'azione promossa e ai diritti fatti valere nei confronti di e in data 17.1.2023 la convenuta Controparte_2 Controparte_2 ha a sua volta depositato una dichiarazione con la quale ha dichiarato di accettare “la rinuncia agli atti e all'azione ex art. 306 c.p.c.”, con compensazione delle spese. Invitato a rendere chiarimenti (cfr. ord. 19.6.2024), il procuratore di parte attrice ha dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti di (cfr. verb. ud. Controparte_2 7.10.2024) e di aver depositato la procura speciale all'uopo rilasciatagli dall'attore (cfr. nota di deposito del 1.7.2024). Orbene, rileva questo Giudice che la rinuncia formulata dall'attore, anche a seguito dei chiarimenti resi da quest'ultimo, deve effettivamente intendersi come rinuncia all'azione nei confronti di vale a dire alla pretesa fatta valere nei Controparte_2 confronti di quest'ultima. Come noto, la rinuncia all'azione va distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio, in quanto quest'ultima, perché abbia efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dall'art. 306 c.p.c., mentre la rinuncia all'azione, che integra un atto di disposizione del diritto in contesa (nel caso di specie validamente compiuto mediante il conferimento all'avvocato del mandato specifico: cfr. Cass. n. 28146/2013), prescinde dall'accettazione della parte. Quanto ai suoi effetti, la rinuncia così formulata estingue l'azione e determina pertanto la cessazione della materia del contendere tra l'attore e Controparte_2
Venendo dunque alle domande proposte nei confronti delle restanti parti convenute, va anzitutto rilevata l'inammissibilità di quelle sub 2), 5) e 9) articolate da parte attrice nelle note di trattazione scritta del 27.2.2024, siccome proposte per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni e, come tali, tardive. pagina 3 di 7 Quanto alle residue domande tempestivamente formulate, esse sono infondate e vanno dunque rigettate per i motivi che seguono (esaminati prioritariamente, in ossequio al principio della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette: cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. n.
24883/2008; 21266/2007; 11356/2006).
Parte attrice ha dedotto che, essendo decorso il termine ordinario di prescrizione senza che sia stata notificata l'ordinanza di assegnazione del 8.4.2003, resa a definizione della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (R.G.Es. n. 2359/1995) o comunque senza che sia stata avanzata dai creditori qualsivoglia richiesta di pagamento delle somme accantonate dal terzo, il credito conseguito da costoro nell'ambito della suddetta procedura si sarebbe estinto. Pertanto, l' CP_1
(terzo pignorato) non sarebbe più tenuto ad effettuare pagamenti nei confronti dei suddetti creditori assegnatari, con conseguente liberazione dal vincolo e diritto alla restituzione delle somme accantonate.
Premesso che è documentalmente provata la notifica, nei confronti del terzo pignorato, dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 8.4.2003 (cfr. doc. 4 fasc.
, mette conto osservare che secondo pacifici principi giurisprudenziali “il CP_1 termine di prescrizione del credito pignorato non decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo) e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato;
la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di regola, dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza)” (cfr. Cass.
16607/2021; 6170/2020).
Tale principio deve tuttavia essere contemperato con altro principio, affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale “in tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione. Peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., cioè pro solvendo, non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi,
pagina 4 di 7 integra una “datio in solutum” condizionata al pagamento integrale” (cfr. Cass. n. 25946/2007; 1544/2006; 4494/2001). L'assegnazione al creditore del credito del debitore verso il terzo realizza, dunque, una cessione del credito in luogo dell'adempimento, con efficacia pro solvendo, attuata forzatamente attraverso il provvedimento giudiziale. La fattispecie è quindi riconducibile a quella più generale disciplinata dall'art. 1198 c.c., alla quale può attingersi in mancanza di una disciplina specificamente dettata per l'assegnazione del credito in sede esecutiva (seppure, come visto, la datio in solutum non avvenga sulla base di un accordo delle parti, bensì forzatamente).
Ne deriva che:
- in forza della cessione del credito del terzo al creditore non si verifica “la immediata liberazione del debitore originario, che consegue solo alla realizzazione del credito ceduto”;
- si realizza piuttosto “l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito”; la posizione del debitore esecutato, dunque, diviene sussidiaria rispetto al vincolo costituitosi tra creditore assegnatario e terzo;
- in particolare, “il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario”, vertendosi in ipotesi di vera e propria “impossibilità giuridica di chiedere l'adempimento del debito originario al debitore che ha effettuato la cessio pro solvendo, se prima non sia stato escusso infruttuosamente il debitore ceduto” (cfr. Cass. n. 6558/2005; 3469/2007). Se così è, deve allora ritenersi che la prescrizione del debito originario decorra soltanto dal momento in cui il creditore ha infruttuosamente escusso il debitore ceduto, in quanto prima di tale momento il debito originario non risulta esigibile e, così, il relativo diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Nel caso di specie, dunque, il debito originario è entrato in una fase di quiescenza a seguito della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (e della cessio pro solvendo dalla stessa prodotta), con conseguente impossibilità giuridica per il creditore di chiederne l'adempimento, se non prima di avere inutilmente escusso il terzo debitore ceduto (fatto che non risulta essersi mai verificato).
Né può dichiararsi prescritto il diritto di credito vantato dai creditori nei confronti del terzo esecutato in forza dell'ordinanza di assegnazione. Va infatti osservato – sotto altra angolazione rispetto a quella poc'anzi esposta – che l'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura esecutiva mobiliare avente ad oggetto crediti (pignoramento presso terzi), determina il trasferimento coattivo del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo a favore del creditore pignorante/assegnatario. Essa cioè determina una modifica soggettiva, autoritativa, dal lato attivo del rapporto obbligatorio di cui al credito oggetto di pignoramento. Ne consegue che, per effetto dell'ordinanza di assegnazione, il credito assegnato non ha più come parte dal lato attivo il debitore esecutato, nella veste di creditore, ma ad pagina 5 di 7 esso succede il creditore pignorante/assegnatario, mentre resta fermo il debitore originario ovvero il terzo pignorato, con conseguente estromissione dal rapporto obbligatorio del debitore esecutato (cfr. ex multis Cass. 1544/2006).
Nel caso che ricorre, il debitore esecutato nella procedura di pignoramento di crediti e quindi titolare dal lato attivo del credito pignorato è l'odierno attore, mentre a seguito dell'ordinanza di assegnazione a esso sono subentrate nella posizione di creditori le Banche convenute. Il debitore esecutato, pertanto, quale parte estromessa del credito assegnato e non più titolare della relativa posizione creditoria, non ha interesse ad agire, ed in particolare ad eccepire la prescrizione in quanto non più titolare della relativa situazione soggettiva attiva. L'assegnazione ai creditori del credito del debitore verso il terzo realizza invero una successione nel rapporto obbligatorio dal lato attivo, nel senso che all'originario creditore viene forzatamente sostituito il creditore procedente. In altri termini, il debitore non può ritenersi parte del rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore (cessionario) e terzo (ceduto) e, per tale motivo, nemmeno può ritenersi legittimato ad eccepire la prescrizione del diritto di credito vantato dal creditore nei confronti del terzo, trattandosi di un diritto di credito rispetto al quale, in forza della ordinanza di assegnazione, egli è oramai estraneo (cfr. Trib. Avellino,
27/04/2022). Sarà semmai il terzo a poter sollevare l'eccezione di prescrizione nei confronti del creditore che agisca per il pagamento del credito, trattandosi di parti del medesimo rapporto obbligatorio. E, a ben vedere, nei casi affrontati dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 16607/2021 e 6170/2020) l'eccezione di prescrizione era stata sollevata proprio dal terzo pignorato nei confronti del creditore assegnatario.
Né può ritenersi che il debitore, pur estraneo al rapporto obbligatorio tra creditore e terzo pignorato, abbia interesse ad eccepire la prescrizione ai sensi dell'art. 2939 c.c., in base al quale la prescrizione può essere opposta da chiunque vi abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere. Va infatti osservato che non può ravvisarsi un interesse, concreto e attuale, dell'attore a eccepire la prescrizione non eccepita dal terzo, posto che l'adempimento del terzo ha l'effetto di estinguere, altresì, il debito nei confronti della banca (che, come già osservato, non può ritenersi estinto per prescrizione); dunque un effetto vantaggioso per lo stesso attore (cfr. Trib. Padova, 24/10/2023).
A ciò si aggiunga una considerazione, di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui. L'attore intende infatti far accertare, con l'azione di mero accertamento, l'estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione. È ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.), nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi pagina 6 di 7 alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento (sul punto, cfr. Cass. n. 22946/2016). In definitiva, le domande attoree non possono ritenersi fondate e vanno pertanto respinte, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese di lite – nei rapporti tra l'attore e – vengono interamente Controparte_2 compensate, tenuto conto dell'accordo intervenuto sul punto tra le parti (cfr. nota di deposito di del 17.1.2023). Controparte_2 Quanto ai rapporti tra l'attore e esse seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) CP_1
e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda – come indicato in citazione – i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
Nulla sulle spese nei confronti di e di Controparte_3 CP_3
stante la loro contumacia.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) DICHIARA cessata la materia del contendere tra l'attore e CP_2 per rinuncia all'azione;
[...]
b) RIGETTA le domande proposte nei confronti degli altri convenuti;
c) COMPENSA integralmente le spese di lite tra l'attore e Controparte_2
d) CONDANNA l'attore al pagamento, in favore di delle spese di CP_1 lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
e) sulle spese nei confronti delle convenute contumaci. CP_6
Foggia, 24.1.2025
Il Giudice Antonella Cea
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