Sentenza 25 novembre 2021
Massime • 1
In tema di circostanze aggravanti, non possono considerarsi legittimamente contestate in fatto e ritenute in sentenza le circostanze necessariamente caratterizzate da profili valutativi, ove questi ultimi non siano esplicitati nell'imputazione. (Fattispecie di accesso, da parte di un carabiniere, alla banca dati delle Forze di polizia per finalità personali, in cui la Corte ha annullato "in parte qua" la sentenza di condanna, ritenendo non contestata l'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen., poiché l'imputazione non faceva riferimento a tale norma, né indicava in base a quali elementi il sistema violato dovesse essere qualificato "di interesse pubblico", ma si limitava al mero richiamo alla " banca dati delle Forze di Polizia").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2021, n. 7541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7541 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
Testo completo
CORTE DI CASSAZIONE 0754 1-22 V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA MAR 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA Carmela Lanzuise In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: STEFANO PALLA Sent. n. sez. 3008/2021 Presidente UP 25/11/2021 ROSA PEZZULLO R.G.N. 27589/2021 ROSSELLA CATENA PAOLA BORRELLI GIOVANNI FRANCOLINI -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ RA nato il [...] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO DI VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 marzo 2021 (dep. il 27 aprile 2021) la Corte di appello di Venezia, a seguito del gravame interposto nell'interesse di NK ZZ, ha confermato la pronuncia in data 18 maggio 2016 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Venezia, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto aggravato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, lo aveva condannato alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali (ed aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile RI RO).
1 -All'imputato che prestava servizio quale Carabiniere è stato contestato di essersi introdotto per finalità private nel sistema informativo dalla banca dati delle Forze di polizia, in particolare, per scaricare visure relative a veicoli di proprietà dell'ex coniuge della propria convivente (il menzionato RI RO), che sono poi state prodotte in un procedimento civile.
2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando con un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti - di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) - la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), indicate negli artt. 604, comma 2, 522, commi 1 e 2, 178, comma 1, lett. b), e 179 cod. proc. pen., poiché è stata ritenuta contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 615-ter, comma 3, cod pen., per esser stato commesso il fatto con riguardo a un sistema di interesse pubblico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei termini che seguono, e deve essere accolto;
e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
1. Il ricorrente ha dedotto che i Giudici di merito avrebbero ritenuto, in maniera erronea, che sia stata ritualmente contestata in fatto la commissione del reato in relazione a un sistema di interesse pubblico, aggravante di cui la Corte territoriale ha ravvisato gli estremi, in quanto: si tratta di una circostanza che include componenti valutative (nel caso di specie, - correlata pure al fatto che l'imputato non ha fatto accesso - mediante le credenziali di cui disponeva legittimamente come Carabiniere - all'intero sistema informatico delle Forze di polizia, ma soltanto alla banca dati ACI per effettuare visure relative a taluni veicoli) in relazione alla quale, come chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 01), non è sufficiente la mera contestazione in fatto;
- dunque, si è determinata la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 522 cod. proc. pen.); - il vizio costituirebbe una violazione delle disposizioni relative all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e, pertanto, integrerebbe una nullità assoluta insanabile e rilevabile del giudice in ogni stato e grado del procedimento.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte - chiamate a pronunciarsi sulla ritualità della contestazione, con riferimento al delitto falso in atto pubblico, dell'ipotesi aggravata prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen. hanno chiarito, più in generale, che «l'ammissibilità della - contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, 2 sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 -01). Più in particolare: -la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato>>; - con riguardo, invece, «alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, [...] le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative», la cui sussistenza è anzitutto oggetto della valutazione compiuta [...] dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio»; ed «ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale»; ragion per cui «la necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa;
non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie» (ivi). In breve, nel caso in cui gli elementi costitutivi di una circostanza aggravante siano caratterizzati da profili valutativi che non sono esplicitati nell'imputazione, la medesima circostanza - che non può essere contestata in fatto non può in effetti ritenersi contestata>> all'imputato (ivi; cfr. pure, sempre alla luce di quanto chiarito da Sez. U. n. 24906/2019, cit., Sez. 5, n. 33523 del 20/06/2019, Atia, Rv. 276590 - 01, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 5-bis, cod. pen.; Sez. 5, n. 49142 del 30/09/2019, Zhelyazkov, Rv. 278052 - 01, in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 617- quinquies, comma 2, cod. pen., in relazione art. 617-quater, comma 4, cod. pen.). E la sentenza di condanna, che ravvisi una circostanza aggravante mai contestata, in parte qua è pronunciata in violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e, dunque, proprio nella parte relativa a tale statuizione è affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., annoverata dall'art. 179 cod. proc. pen. tra le figure di nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Sez. 2, n. 11953 del 29/01/2014, D'Alba, Rv. 258067 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, - Papandrea, Rv. 280748-01). 3 3. Occorre, allora, avere riguardo alla circostanza aggravante cui inerisce la censura difensiva, ossia la commissione dell'accesso abusivo con riguardo a un sistema informatico di interesse pubblico (art. 615-ter, comma 3, cod. pen.). Ebbene, la qualificazione di un sistema informatico come sistema di interesse pubblico richiede componenti valutative, tanto che questa Corte ha già rilevato come siano stati dibattuti i criteri per identificarlo, e come essi debbano essere individuati «anche sulla scorta delle indicazioni di fonte comunitaria», avendo riguardo all'interesse dell'attività, indipendentemente dal soggetto che la espleta o al quale l'attività stessa è istituzionalmente collegata» per individuare, pure nell'ambito di attività poste in essere da soggetti privati, quelle di rilievo pubblicistico» (Sez. 5, n. 10121 del 18/12/2014 - dep. 2015, Vasilev, Rv. 262610 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 1934 del 13/12/2010 - dep. 2011, Grimaldi, Rv. 249049 - 01). Pertanto, la circostanza in discorso, non menzionata nel capo di imputazione - che ha indicato, quali norme violate l'«art. 615-ter co. 1) e 2) n. 1 c.p.» e, per quel che qui rileva, si è limitato ad ascrivere all'imputato di essersi introdotto abusivamente nel sistema informatico della "banca dati delle Forze di Polizia">> e che non può essere ritualmente contestata in fatto, nella specie non può ritenersi contestata. Per effetto dell'esclusione di detta aggravante, il termine massimo di prescrizione del reato in imputazione, «accertato in data 20 e 23 aprile 2012», punito con la pena detentiva massima di cinque anni reclusione (cfr. art. 615-ter, comma 2, cod. pen.), deve essere individuato in sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.); e, pur tenendosi conto della sospensione di esso (a seguito del differimento dell'udienza preliminare da 3 dicembre 2015 al 10 dicembre 2015, per adesione del difensore all'astensione indetta dagli Organismi di categoria), è spirato successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado (in data 18 maggio 2016) e anteriormente a quella di appello (resa il 30 marzo 2021). Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25/11/2021. Il Presidente Stefano Palla a Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Giovanni Francolini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in ragione dell'impedimento dell'estensore - secondo la vigente normativa emergenziale sanitaria - a raggiungere l'Ufficio (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.). 4