Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02737/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2737 del 2025, proposto da
TI LI, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Chiara Isgrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 2348/2023 in data 6 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa TI SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 2348/2023 in data 6 dicembre 2023, con la quale è stato accertato il diritto dell’interessata all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per un importo complessivo di € 2.500,00, oltre accessori di legge.
L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda giudiziale è fondata.
Il ricorso è stato notificato in data 10 dicembre 2025 e la notifica della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione nella sede legale è avvenuta in data 18 dicembre 2023, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato proposto, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione portata in esecuzione è passata in giudicato, come da attestazione in atti.
Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto gli obblighi derivanti dalla pronuncia sopra indicata.
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 2348/2023 in data 6 dicembre 2023, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, nel successivo termine di giorni sessanta.
Insediatosi, il commissario “ad acta” designato ovvero da questi delegato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Non è, invece, necessario fissare una somma a titolo di penalità per successive violazioni o inosservanze della sentenza, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento della pretesa azionata in tempi ragionevoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie, escluse le penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ed ordina all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, entro il successivo termine di sessanta giorni; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI BU, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
TI SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI SO | NI BU |
IL SEGRETARIO