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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 859/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6757/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 22847541-1147876 TRIB.CONSORTILI 2020
- INGIUNZIONE PAG n. 22847541-1147876 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 21 ottobre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento nr.22748541 notificatole ad iniziativa di Area s.r.l. nell'interesse del CBIBSC ed avente ad oggetto il mancato paga1mento di contributi consortili per gli anni 2020 e 2021; e deduceva :
la illegittimità dell'intimazione per infondatezza della pretesa azionata e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Ritualmente notificato l'atto introduttivo, si costituiva l'Agente per la riscossione dava atto dell'avvenuto annullamento giudiziale del titolo posto a fondamento del precetto/intimazione opposto e della adesione alla decisone da parte dell'Ente creditore.
concludendo per la declaratoria di estinzione con integrale compensazione delle spese di lite.
All'esito della fissata camera di consiglio il giudice formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va immediatamente dichiarata l'estinzione del giudizio per essere venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti, sia in ordine alla pretesa principale che in ordine alla pretesa sulle spese di giudizio.
La condotta processuale tenuta dalle parti – del tutto assenti alla discussione - depone inequivocabilmente in tal senso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti del Consorzio ut supra e nei confroti della s.r.l. Area ut supra così provvede: Dichiara estinto il giudizio, Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6757/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 22847541-1147876 TRIB.CONSORTILI 2020
- INGIUNZIONE PAG n. 22847541-1147876 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 21 ottobre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento nr.22748541 notificatole ad iniziativa di Area s.r.l. nell'interesse del CBIBSC ed avente ad oggetto il mancato paga1mento di contributi consortili per gli anni 2020 e 2021; e deduceva :
la illegittimità dell'intimazione per infondatezza della pretesa azionata e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Ritualmente notificato l'atto introduttivo, si costituiva l'Agente per la riscossione dava atto dell'avvenuto annullamento giudiziale del titolo posto a fondamento del precetto/intimazione opposto e della adesione alla decisone da parte dell'Ente creditore.
concludendo per la declaratoria di estinzione con integrale compensazione delle spese di lite.
All'esito della fissata camera di consiglio il giudice formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va immediatamente dichiarata l'estinzione del giudizio per essere venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti, sia in ordine alla pretesa principale che in ordine alla pretesa sulle spese di giudizio.
La condotta processuale tenuta dalle parti – del tutto assenti alla discussione - depone inequivocabilmente in tal senso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti del Consorzio ut supra e nei confroti della s.r.l. Area ut supra così provvede: Dichiara estinto il giudizio, Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado