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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 17 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4145/2024 R.G., avente ad oggetto ”Usucapione” e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Baldassarre, Parte_1
- Ricorrente – contro rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Cataldini, CP_1
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, evocava Parte_1
in giudizio onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e CP_1 dichiarare che il sig. a posseduto pubblicamente, pacificamente, liberamente Parte_1
e ininterrottamente, uti dominus, per oltre un ventennio, il bene immobile di seguito specificatamente indicato e, per l'effetto, dichiararlo proprietario per intervenuta usucapione acquisitiva del seguente immobile: - civile abitazione sita nel comune di Soleto (LE), alla via
Roma n.13/15 piano 1, censito al Catasto al foglio 20, particella 712, sub. 3, cat. A/3, classe
3, consistenza 5,5 vani, superficie 86 m/2 (totale escluse aree scoperte: 82 m/2); Per l'effetto ordinare al Conservatore dei registri Immobiliari di Lecce la trascrizione della emananda ordinanza/sentenza ed al titolare dell'Ufficio tecnico Erariale di provvedere alle seguenti volture, con esonero di responsabilità; Il tutto con distrazione di spese in favore del sottoscritto Procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.12.2024 si costituiva
[...]
al fine di impugnare e contestare in toto l'atto introduttivo del giudizio e chiedere CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità del presente giudizio per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, per tutte le ragioni di cui in premessa;
B) Accertare che
[...]
non ha partecipato al primo incontro di mediazione obbligatoria senza giustificato Pt_1
motivo e, per l'effetto, condannarlo alla sanzione del doppio del contributo unificato e segnatamente, al pagamento in favore dell'esponente di una somma equitativamente determinata, ex art. 12– bis, D.lgs 28/2010; C) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del giudizio perché è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda;
D) Sempre in via preliminare, accertare
e dichiarare che nel presente giudizio non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies cpc disponendo, per l'effetto, la prosecuzione del processo con rito ordinario, ex art. 281 duodecies, c.1, cpc;
E) Per la male augurata ipotesi di trattazione nel merito, tanto in via sommaria che con rito ordinario, rigettare la domanda perché infondata
e pretestuosa in fatto e in diritto e così dichiarare che non sussistono le condizione in base alla quale l'attore possa usucapire la quota di proprietà di sull'immobile di CP_1 cui in premessa;
F) Condannare , anche in conseguenza di quanto domandato Parte_1
ai punti A) e B) di queste Conclusioni, al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art.
96 c.p.c. , da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
F) Vittoria di spese e compensi.”.
Con provvedimento del 30.09.2025 si invitava la difesa del ricorrente a produrre in atti la procura alle liti richiamata nell'Istanza di Mediazione depositata da in Parte_1
data 28.07.2020 presso il Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione “Aprile Group
s.r.l.”.
Ritenuto opportuno delibare, preliminarmente, sull'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sollevata dalla difesa di con provvedimento del 22.10.2025, veniva fissata l'odierna CP_1
udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
§§§§§§§§§§§ L'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dalla difesa di CP_1
in quanto fondata, merita accoglimento.
In primis, questo giudice osserva che parte ricorrente, sebbene formalmente invitata, con provvedimento del 30.09.2025, a produrre in atti la procura alle liti richiamata nell'istanza di mediazione di cui innanzi, non ha provveduto, ad oggi, ad effettuare tale produzione documentale.
Nella fattispecie in esame, il tentativo di mediazione obbligatoria instaurato ad iniziativa di , alla data della prima convocazione stabilita al 28.09.2021, non Parte_1
si svolgeva perché il ricorrente non compariva di persona ed il proprio difensore, presente in sua vece, non era munito di valida procura e/o delega.
Pertanto, come si legge nel relativo verbale del 28.09.2021, il mediatore dichiarava improcedibile il procedimento di mediazione (cfr. doc. in atti).
Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale, il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione.
Si rileva che l'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati e che, quindi, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, tuttavia, non può sottacersi che la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. Di tal guisa, la Suprema Corte, rileva che
“In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri.”. Dunque, atteso che la legge non lo esclude, deve ritenersi ammissibile che la parte che, “per sua scelta o per impossibilità” non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire dal proprio difensore, purché gli conferisca tale potere mediante una procura speciale sostanziale “avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.”, con la conseguenza che siffatto potere non può essere conferito al difensore con la procura da questi autenticata. Dunque, se la parte sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
La Suprema Corte conclude tale pronuncia enunciando, quindi, i seguenti principi di diritto: “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. Lgs. n. 28 del 2010
e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
”, tuttavia, “nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
” e “la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.” (Cass., 27/03/2019,
n. 8473. In senso conforme: Cass., 05/07/2019, n. 18068; e Cass., 16/09/2019, n. 23003).
Con la sentenza del n. 7981 del 03.06.2020 il Tribunale di Roma, Sez. V, nel richiamare espressamente il dovere delle parti di presenziare personalmente alla mediazione, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale, si rileva che “deve ritenersi preferibile la presenza personale della parte, ovvero possibile anche quella del difensore purché sia munito di procura speciale a termini di cui agli orientamenti della Corte di Legittimità e purché siano almeno sussistenti ed evidenziate le ragioni per la mancata comparizione personale della parte, tenuto conto che il procedimento di mediazione è stato congegnato proprio al fine di scongiurare le liti giudiziarie e consentire mediante il confronto personale delle parti il reperimento di soluzioni alternative al conflitto.”.
Diversamente opinando, non avrebbe senso prevedere un onere di attività informativa a cura del mediatore in sede di primo incontro se non a beneficio della parte personalmente comparsa, dovendosi presumere che il difensore, in quanto mediatore di diritto e titolare a sua volta degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3 nei confronti del cliente, non necessita chiaramente di alcuna ulteriore delucidazione sulla funzione e modalità di svolgimento della mediazione.”, in tal guisa concludendo nel senso che “nulla osta a che la parte rilasci un'apposita procura speciale a terzi o allo stesso avvocato, conferendo a costoro poteri di rappresentanza sostanziale da esercitare in seno al procedimento di mediazione.”, aderendo, quindi, al principio già statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 8473/2019.
Più specificamente, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7689/2023 ha ribadito il principio secondo cui “In materia di mediazione obbligatoria, la procura speciale sostanziale rilasciata all'avvocato, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel presente giudizio, è idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte.
La ratio è da rinvenirsi nel fatto che l'attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti – innanzi al mediatore – un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia. Ebbene tale condizione non può ritenersi soddisfatta dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell'informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo – quale è appunto il procedimento di mediazione (cfr. Cassazione n. 8473/2019).
Orbene, alla luce di quanto evidenziato, rileva questo giudice che, nel caso di specie, non vi è prova in atti del fatto che all'atto della mediazione l'avvocato difensore della parte attrice fosse stato validamente delegato alla partecipazione alle attività di mediazione, ovvero autorizzato a rappresentare lo stesso;
da qui, è fatto obblio alla scrivente, dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta da . Parte_1
Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte resistente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così dispone:
• Dichiara l'improcedibilità del presente giudizio;
• Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 1.700,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
• Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Lecce, 17 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi