Ordinanza cautelare 3 marzo 2021
Sentenza 2 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 03/03/2021, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2021
N. 00117/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Gotzen, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, viale Garibaldi n. 1/i, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
Ministero dell'Interno -OMISSIS-, in persona del Direttore Generale pro tempore , -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore , -OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore , -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del dirigente pro tempore ;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento disciplinare – decreto del -OMISSIS- – -OMISSIS--OMISSIS-/-OMISSIS- in data -OMISSIS-, infliggente all'odierno ricorrente la sanzione disciplinare della “ sospensione dal servizio per la durata di mesi due ”.
nonché della Delibera del -OMISSIS- presso la -OMISSIS- del -OMISSIS-
Unitamente ad ogni altro provvedimento procedimentale, iniziale, finale, presupposto, inerente o conseguente o comunque connesso, rispetto al quale si formula sin d'ora riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il ricorrente sostiene che nel caso di specie si è trattato di un c.d. “ -OMISSIS- ”;
- che in sede di integrazione istruttoria il dott. -OMISSIS- ha affermato “ -OMISSIS- ” e ha concluso che “ -OMISSIS-” (documento n. 30 del ricorrente) ;
- che in sede procedimentale è stata rigettata la richiesta di contro analisi avanzata dal ricorrente;
- che la sanzione impugnata, benché già eseguita, incide sulla possibilità del ricorrente di partecipare a concorsi e di conseguire avanzamenti di grado;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto che per la peculiarità della fattispecie e in particolare in ragione delle differenti conclusioni a cui è giunto l’altro esperto nominato dall’Amministrazione, le spese devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia degli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 maggio 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.