Ordinanza cautelare 19 aprile 2025
Decreto collegiale 13 novembre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/04/2026, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02793/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01615/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasqualina Daniela Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Acerra, via Pio La Torre 10;
contro
Comune di Mondragone, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Dell’intimazione di pagamento del Comune di Mondragone Area III Responsabile -OMISSIS-, Registro Ufficiale -OMISSIS- del 06/03/24 notificato alla ricorrente in data 09/03/2024 e per la disapplicazione della Determina n. -OMISSIS- del 12/11/2020 del Comune di Mondragone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, Intimazione di pagamento - Registro Ufficiale: -OMISSIS- - del 06 marzo 2024, per la somma di € 24.398,83 richiesta per recupero spese di abbattimento di un immobile abusivo sito in Mondragone alla Località Stercolilli conseguente alla ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
A fondamento del ricorso si deduce che la pretesa creditoria non aveva fondamento alcuno dal momento che l’immobile non era stato abbattuto, insistendo sul terreno di proprietà ricorrente, sebbene in condizioni di abbandonato ed in strato di degrado.
Il Comune di Mondragone non è si costituito in giudizio.
All’esito della fase camerale con ordinanza n. 742 del 17 aprile 2025 la domanda cautelare è stata accolta.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Come già evidenziato in fase cautelare, motivazione da cui non vi ragione di discostarsi in fase di merito «ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il Comune può procedere all’abbattimento con spese a carico dei responsabili dell’abuso, ma la norma suppone che per esecutare i responsabili l’abbattimento sia prima materialmente eseguito»; inoltre, si è evidenziato che «agli atti risultano foto che ritraggono il rustico di un immobile ancora presente sul fondo e che tale circostanza non è stata smentita dal Comune che pure regolarmente intimato, non si è costituito».
In altri termini, in assenza di un’eseguita attività di demolizione in danno di cui l’ingiunzione di pagamento si presenta come recupero delle spese sostenute dalla parte pubblica, tale pretesa si presenta priva di causa e quindi illegittima.
Deve essere definitivamente confermata l’ammissione di parte ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese seguono la soccombenza con condanna del Comune di Mondragone al relativo pagamento in favore dell’Erario nella misura di €2.000,00(duemila/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata ingiunzione. Condanna il Comune di Mondragone al pagamento delle spese processuali in favore dell’Erario nella misura complessiva di €2.000,00(duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO