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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1796 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia SPESSATO
e
IA TI, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Manola FRANCHETTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“A) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
04.04.1992 in Comune di Grisignano (VI) tra la Sig.ra ZZ TI e il Sig.
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1
Grisignano di CC (VI) al N. 4, Parte 2, Serie A, Anno 1992, ordinando
all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le relative annotazioni.
B) La casa coniugale in comproprietà tra le parti e sita in Camisano Vicentino
(VI), Via Tiepolo, 1, con gli arredi e corredi ivi presenti, continuerà ad essere
assegnata alla Sig.ra ZZ che qui continuerà a vivere con il figlio . I Per_1
Sigg. ZZ e si impegnano a vendere l'immobile una volta concluso Pt_1
il pagamento del mutuo, sempre che la Sig.ra ZZ possa contare su una
situazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato o comunque
migliorativa rispetto alla situazione precaria odierna. Le parti danno atto che
ad oggi il Sig. ha versato 15 rate di mutuo in più rispetto alla Sig.ra Pt_1
ZZ e di questo si terrà conto al momento della suddivisione del ricavato
della vendita dell'immobile.
C) I Sigg. ZZ e continueranno a sostenere il mutuo acceso sulla Pt_1
casa familiare al 50%: il Sig. provvederà mensilmente a versare la Pt_1
somma di 303,50 € mediante bonifico a favore della Sig.ra ZZ entro il 25
di ogni mese. La Sig.ra ZZ provvederà quindi al pagamento della rata di
607,00 € entro la data di scadenza;
D) Il Sig. potrà stare con o comunque essere il punto di Pt_1 Per_1
2 riferimento del figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattina (o pomeriggio
nel caso in cui il Sig. debba lavorare il sabato mattina) alla domenica Pt_1
sera, in casa o fuori casa, secondo le preferenze che il ragazzo indicherà,
provvedendo alla cena del sabato e della domenica. Nel caso in cui Per_1
decidesse nei giorni di spettanza del papà di cenare con lui a casa, la Signora
ZZ, debitamente informata, provvederà a lasciare padre e figlio a casa soli.
Qualora uno dei due genitori nei giorni di spettanza non potesse stare con
e anche l'altro genitore non potesse, sarà cura del genitore di Per_1
spettanza di quel giorno individuare una persona di fiducia affinché rimanga
con il figlio o sia comunque per lui disponibile, sostenendo al 100% l'eventuale
spesa. Il padre potrà trascorrere con il figlio quindici giorni (anche non
consecutivi) durante le vacanze estive, periodo da concordare tra i genitori
entro il 31 maggio di ogni anno in relazione alle esigenze di lavoro e personali
di entrambi e, comunque, sempre nel rispetto delle esigenze e delle attitudini
personali del figlio. Durante le vacanze natalizie e pasquali il padre potrà
trascorrere con il figlio rispettivamente sette giorni e tre giorni con eventuale
pernotto, alternando con la mamma i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo così come per tutte le altre festività annuali. Anche per le
vacanze estive, natalizie, pasquali e le altre festività il papà potrà trascorrere
il tempo con in casa o fuori casa, secondo le preferenze che il ragazzo Per_1
indicherà, o comunque sarà per lui disponibile nel tempo di sua spettanza. Nel
caso in cui fosse impossibilitato, dovrà individuare una persona di fiducia che
rimanga con il figlio o sia comunque per lui disponibile e di cui dovrà sostenere
3 interamente l'eventuale spesa.
E) Il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1
la somma mensile di 250,00 € entro il 15 di ciascun mese. Le spese Per_1
straordinarie necessarie per , compresa quella prevista per la Per_1
psicologa, saranno sostenute attingendo dall'indennità del ragazzo: tuttavia,
qualora l'indennità non fosse sufficiente per coprire tutte le spese, i genitori
concorreranno alla copertura nella misura del 50% ciascuno.
F) Le parti si impegnano a versare l'intero importo dell'assegno unico al figlio
. Persona_2
G) I Sigg. ZZ e , in seguito al conseguimento da parte del figlio Pt_1
della patente di guida, si obbligano ad acquistare nella misura del 50%
ciascuno un'autovettura con il cambio automatico per , vettura che i Per_1
genitori dovranno individuare e scegliere di comune accordo. Fino al momento
in cui non avrà una sua entrata lavorativa, essi provvederanno altresì Per_1
nella misura del 50% ciascuno al pagamento di bollo e assicurazione dell'auto.
Quando avrà una sua entrata lavorativa tali spese saranno a suo Per_1
carico.
H) Le parti non avanzano alcuna reciproca richiesta economica a titolo di
mantenimento, riconoscendo l'autosufficienza di ciascuno”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Grisignano di
CC (VI) in data 4/04/1992.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 4/08/2021 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle
5 parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_1
mensile di euro 250,00; le spese straordinarie necessarie per , Per_1
compresa quella prevista per la psicologa, saranno sostenute attingendo dall'indennità del ragazzo: tuttavia, qualora l'indennità non fosse sufficiente per coprire tutte le spese, i genitori concorreranno alla copertura nella misura del
50% ciascuno;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Camisano Vicentino (VI), Via Tiepolo n. 1, in favore di IA TI,
quale genitore convivente con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
6 - le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da IA TI in Grisignano di CC (VI) il 4/04/1992 Parte_1
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Grisignano di CC (VI) al n. 4, parte II, serie A, anno 1992;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1796 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia SPESSATO
e
IA TI, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Manola FRANCHETTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“A) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
04.04.1992 in Comune di Grisignano (VI) tra la Sig.ra ZZ TI e il Sig.
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1
Grisignano di CC (VI) al N. 4, Parte 2, Serie A, Anno 1992, ordinando
all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le relative annotazioni.
B) La casa coniugale in comproprietà tra le parti e sita in Camisano Vicentino
(VI), Via Tiepolo, 1, con gli arredi e corredi ivi presenti, continuerà ad essere
assegnata alla Sig.ra ZZ che qui continuerà a vivere con il figlio . I Per_1
Sigg. ZZ e si impegnano a vendere l'immobile una volta concluso Pt_1
il pagamento del mutuo, sempre che la Sig.ra ZZ possa contare su una
situazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato o comunque
migliorativa rispetto alla situazione precaria odierna. Le parti danno atto che
ad oggi il Sig. ha versato 15 rate di mutuo in più rispetto alla Sig.ra Pt_1
ZZ e di questo si terrà conto al momento della suddivisione del ricavato
della vendita dell'immobile.
C) I Sigg. ZZ e continueranno a sostenere il mutuo acceso sulla Pt_1
casa familiare al 50%: il Sig. provvederà mensilmente a versare la Pt_1
somma di 303,50 € mediante bonifico a favore della Sig.ra ZZ entro il 25
di ogni mese. La Sig.ra ZZ provvederà quindi al pagamento della rata di
607,00 € entro la data di scadenza;
D) Il Sig. potrà stare con o comunque essere il punto di Pt_1 Per_1
2 riferimento del figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattina (o pomeriggio
nel caso in cui il Sig. debba lavorare il sabato mattina) alla domenica Pt_1
sera, in casa o fuori casa, secondo le preferenze che il ragazzo indicherà,
provvedendo alla cena del sabato e della domenica. Nel caso in cui Per_1
decidesse nei giorni di spettanza del papà di cenare con lui a casa, la Signora
ZZ, debitamente informata, provvederà a lasciare padre e figlio a casa soli.
Qualora uno dei due genitori nei giorni di spettanza non potesse stare con
e anche l'altro genitore non potesse, sarà cura del genitore di Per_1
spettanza di quel giorno individuare una persona di fiducia affinché rimanga
con il figlio o sia comunque per lui disponibile, sostenendo al 100% l'eventuale
spesa. Il padre potrà trascorrere con il figlio quindici giorni (anche non
consecutivi) durante le vacanze estive, periodo da concordare tra i genitori
entro il 31 maggio di ogni anno in relazione alle esigenze di lavoro e personali
di entrambi e, comunque, sempre nel rispetto delle esigenze e delle attitudini
personali del figlio. Durante le vacanze natalizie e pasquali il padre potrà
trascorrere con il figlio rispettivamente sette giorni e tre giorni con eventuale
pernotto, alternando con la mamma i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo così come per tutte le altre festività annuali. Anche per le
vacanze estive, natalizie, pasquali e le altre festività il papà potrà trascorrere
il tempo con in casa o fuori casa, secondo le preferenze che il ragazzo Per_1
indicherà, o comunque sarà per lui disponibile nel tempo di sua spettanza. Nel
caso in cui fosse impossibilitato, dovrà individuare una persona di fiducia che
rimanga con il figlio o sia comunque per lui disponibile e di cui dovrà sostenere
3 interamente l'eventuale spesa.
E) Il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1
la somma mensile di 250,00 € entro il 15 di ciascun mese. Le spese Per_1
straordinarie necessarie per , compresa quella prevista per la Per_1
psicologa, saranno sostenute attingendo dall'indennità del ragazzo: tuttavia,
qualora l'indennità non fosse sufficiente per coprire tutte le spese, i genitori
concorreranno alla copertura nella misura del 50% ciascuno.
F) Le parti si impegnano a versare l'intero importo dell'assegno unico al figlio
. Persona_2
G) I Sigg. ZZ e , in seguito al conseguimento da parte del figlio Pt_1
della patente di guida, si obbligano ad acquistare nella misura del 50%
ciascuno un'autovettura con il cambio automatico per , vettura che i Per_1
genitori dovranno individuare e scegliere di comune accordo. Fino al momento
in cui non avrà una sua entrata lavorativa, essi provvederanno altresì Per_1
nella misura del 50% ciascuno al pagamento di bollo e assicurazione dell'auto.
Quando avrà una sua entrata lavorativa tali spese saranno a suo Per_1
carico.
H) Le parti non avanzano alcuna reciproca richiesta economica a titolo di
mantenimento, riconoscendo l'autosufficienza di ciascuno”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Grisignano di
CC (VI) in data 4/04/1992.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 4/08/2021 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle
5 parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_1
mensile di euro 250,00; le spese straordinarie necessarie per , Per_1
compresa quella prevista per la psicologa, saranno sostenute attingendo dall'indennità del ragazzo: tuttavia, qualora l'indennità non fosse sufficiente per coprire tutte le spese, i genitori concorreranno alla copertura nella misura del
50% ciascuno;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Camisano Vicentino (VI), Via Tiepolo n. 1, in favore di IA TI,
quale genitore convivente con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
6 - le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da IA TI in Grisignano di CC (VI) il 4/04/1992 Parte_1
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Grisignano di CC (VI) al n. 4, parte II, serie A, anno 1992;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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