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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 700/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. US LI Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. OR IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 700/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 22
ottobre 2025
OGGETTO: d a
Contratti bancari con il patrocinio dell'avv. Maggioni Andrea Parte_1
(deposito bancario, etc) APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 già , con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2
dell'avv. Stringhini Sergio
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Botti Controparte_3
UR
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 9 giugno 2023,
n. 1269/2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…ogni contraria istanza disattesa, accogliere il presente appello per tutti i
motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza
n. 1269/2023 resa dal Tribunale di Bergamo, … così giudicare:
NEL MERITO:
Accertato e dichiarato il grave inadempimento della convenuta
[...]
(già per le causali di cui in Controparte_1 Controparte_4
narrativa, per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in favore della
pari ad € 45.000,00=, od alla minor misura ritenuta di Parte_1
giustizia, oltre interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
a far data dalla domanda giudiziale, ed oltre € 14.869,00= annui, od alla
minor somma ritenuta di giustizia a titolo di lucro cessante, entrambe le voci
dal 10 aprile 2017 fino al saldo effettivo, al netto delle somme versate in
adempimento della sentenza impugnata.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che era a conoscenza delle modalità di acquisto di veicoli mediante
assegno circolare da parte della 2. Vero che in data 03- Parte_1
04-17, in occasione del ritiro dell'assegno circolare per cui è causa, la
comunicava che la consegna dell'assegno al beneficiario Parte_1
2 sarebbe avvenuta in data 10-04-2017, allorquando si sarebbe dovuta
perfezionare la compravendita?
3. Vero che in data 21-02-17, in occasione del ritiro dell'assegno circolare
n. 60601/720003645009 dell'importo di € 44.500,00= emesso in favore della
di , la comunicava che la CP_5 Controparte_6 Pt_1 Parte_1
consegna dell'assegno al beneficiario sarebbe avvenuta in data 27-02-2017
al momento del perfezionamento della compravendita, come da documento
che mi si rammostra (Doc. 17) Assegno e documenti compravendita
)? CP_5
4. Vero che solo in data 10-04-2017 comunicavo alla che Parte_1
l'assegno circolare per cui è causa era stato incassato in data 05-04-2017?
Si indicano quali testimoni:
- Signor presso filiale di Bulciago, sita in Testimone_1 CP_2
Bulciago, Via Don Davide Canali 33/35;
- Signora presso filiale di Bulciago sita in Testimone_2 CP_2
Bulciago, Via Don Davide Canali 33/35.
B) Ove ritenuto necessario, disporsi CTU contabile volta a quantificare
l'ammontare della perdita o mancato guadagno subita dalla Parte_1
[...]
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di causa del primo grado e del presente
giudizio”.
Dell'appellata Controparte_1
3 “…richiamate espressamente tutte le domande, richieste, deduzioni ed
eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, contestate tutte le domande,
eccezioni e richieste di parte appellante, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- respingere l'appello formulato da nei confronti di Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto per tutti i Controparte_1
motivi esposti in narrativa,
- confermare la sentenza n. 1269/2023 emessa in data 05.06.23 dal Tribunale
di Bergamo, dott.ssa Raffaella Di Matteo, pubblicata il 09.06.2023 e
notificata il 14.06.23;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ci si oppone all'ammissione della prova per testi, essendo i capitoli di prova
così come formulati inammissibili in quanto espressi in modo generico e, in
ogni caso, relativi a circostanze irrilevanti ai fini della decisione;
- ci si oppone all'ammissione della CTU richiesta, che, contrariamente alla
finalità della consulenza tecnica stessa, risulterebbe esplorativa e tendente a
supplire la carenza delle allegazioni probatorie attoree (secondo
l'orientamento giurisprudenziale costante) la consulenza tecnica d'ufficio è
identificabile come esplorativa
- quindi non ammissibile
- nei casi in cui sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o
richiesta ai fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non
4 provati (Cass., sez. I, 05.07.2007, n. 15219).
- con espressa riserva di ogni facoltà di legge;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale interamente rifusi”.
Dell'appellata Controparte_3
“…, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente nel miglior modo l'appello promosso da
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
confermando, quanto alla posizione processuale di Controparte_7
l'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n.1269/23 in data
05.06.2023 pubblicata in data 09.06.2023 con il conseguente rigetto di ogni
domanda nei confronti dello stesso e ciò - posto che Controparte_7
nessuna domanda è stata in realtà assunta nei confronti della deducente
appellata - unicamente nel caso in cui la Corte ritenesse di non dover aderire
all'eccezione pregiudiziale sul punto da questa difesa avanzata.
IN OGNI CASO:
- Spese di lite e competenze professionali interamente rifuse anche per il
presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_2
5 per aver pagato un assegno circolare falso ad un soggetto diverso dal reale beneficiario e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno emergente,
pari ad € 45.000,00, e del lucro cessante, quantificato in € 14.869,00, pari alla reddittività che la somma avrebbe potuto generare mediante impiego nell'attività d'impresa.
1.1. Costituendosi in giudizio chiedeva in via principale il Controparte_2
rigetto delle domande attoree;
in via subordinata la dichiarazione ex art. 1227
c.c. del concorso di colpa dell'attrice e, per l'effetto, la diminuzione del risarcimento del danno del 50%, avendo inviato tramite Parte_1
whatsapp la foto dell'assegno ad uno sconosciuto contattato via internet,
consentendogli così di ricavarne agevolmente la cd. “code line”. Inoltre,
eccepiva che l'assegno era stato presentato all'incasso mediante la procedura
check truncation e che, pertanto, competeva all'istituto bancario che l'ha negoziato ( da essa chiamata in causa), accertare l'identità Controparte_7
e la legittimazione del beneficiario.
2. A seguito della chiamata in causa, si costituiva in giudizio CP_7
chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei propri confronti.
[...]
In qualità di negoziatrice dell'assegno, eccepiva di aver adempiuto all'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. mediante la corretta identificazione del prenditore nella persona di il quale era titolare di un Persona_1
c/c presso la banca dal 2012, e non avendo riscontrato anomalie sul titolo.
3. Con sentenza n. 1269/2023 pubblicata in data 9 giugno 2023, il Tribunale
di Bergamo ha accertato la pari e concorrente responsabilità di CP_8
[...
[...] e (già , in base agli artt. 43 Legge
[...] Controparte_1 CP_2
Assegni, 1218 e 1227 co. 1 c.c., nella causazione del danno derivato dalla negoziazione di un titolo clonato ha condannato la banca al pagamento in favore della società della somma di € 22.500,00 oltre interessi al tasso legale
ex art. 1284 co. 1 c.c. dal 19 maggio 2017 al saldo.
3.1. Il Tribunale ha ritenuto connotata da colpa la condotta di CP_2
poiché la scelta di utilizzare la procedura di check truncation comporta
[...]
l'assunzione di un rischio in termini di sicurezza: accettare di pagare un assegno senza disporne materialmente significa omettere una verifica materiale del titolo stesso.
Del pari, il Tribunale ha ritenuto sussistere la concorrente colpa del legale rappresentante della società attrice in quanto ha inviato attraverso whatsapp
la foto dell'assegno ad un soggetto sconosciuto, contattato su internet,
permettendogli di ricavare i dati per clonarlo, in assenza di diligenza e di rispetto delle elementari regole di prudenza e cautela, ed ha, così, agevolato la commissione della truffa.
Ha, perciò, riconosciuto ex art. 1227 c.c. in pari misura il concorso colposo di attrice e convenuta e condannato la prima al pagamento della metà
dell'importo recato dall'assegno circolari, pari ad € 22.500,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 primo comma cod.civ. dal 19 maggio 2017 al saldo..
Ha, invece, respinto la domanda di risarcimento del lucro cessante per mancanza di prova, essendo i calcoli svolti dal perito di parte attrice privi di
7 riscontri documentali per poter verificare i dati utilizzati.
3.2. Ha rigettato anche la domanda formulata da nei Controparte_2
confronti della terza chiamata in quanto ha ritenuto che la banca negoziatrice abbia provato di aver adempiuto agli obblighi su di sé gravanti.
Ha rilevato che il portatore dell'assegno era cliente della banca dal 18 luglio
2012 e il rapporto contrattuale era intrattenuto in modo regolare;
sicché è
stato correttamente adempiuto l'obbligo di identificare il beneficiario dell'assegno. Inoltre, il Giudice non ha riscontrato profili di negligenza in capo alla negoziatrice, in quanto, qualora questa avesse chiesto la trasmissione materiale del titolo, dal suo esame non sarebbero emersi evidenti segni di contraffazione o alterazione, come affermato dalla stessa
Controparte_2
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di cinque motivi.
3. Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 Controparte_7
chiedendo entrambe il rigetto del gravame.
4. All'udienza del 21 gennaio 2024, il Consigliere Istruttore ha concesso i termini per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. fino al 21 ottobre
2025 e all'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta che l'invio della foto del titolo
8 tramite whatsapp abbia fornito un apporto causale al verificarsi dell'evento dannoso, considerato che, nel caso di specie, il pagamento dell'assegno falso
è imputabile unicamente all'“omessa indicazione del beneficiario nel flusso
informativo”.
Ribadisce che l'assegno falso in questione non era identico all'originale,
recando il nome di un beneficiario diverso e che l'invio della foto del titolo non ha permesso la riproduzione di un assegno identico a quello clonato,
indicando l'originale quale nome del beneficiario , mentre Persona_2
quello falsificato Persona_1
Evidenzia che il regolamento di Banca d'Italia del 22 marzo 2016 prevede che la banca negoziatrice trasmetta al trattario o all'emittente il nome del beneficiario del titolo, diversamente da quanto avvenuto in specie, ove tale controllo avrebbe fatto emergere l'anomalia. Da ciò deriverebbe l'integrale o prevalente responsabilità della banca.
1.1. Il motivo è infondato.
Le questioni oggetto di gravame, ossia la negoziazione di assegni bancari di traenza non trasferibili passibili di contraffazione da parte di soggetti terzi diversi dai reali beneficiari e gli eventuali profili di responsabilità ravvisabili in capo alla banca trattaria, sono stati più volte sottoposti all'attenzione della
Corte di Cassazione, la quale si è espressa sul punto (Cass. civ., Sez. 1, ord.
n. 38119/2022), richiamando i principi di diritto oggetto della sentenza a
Sezioni Unite n. 12478/2018: <
volte, ribadito che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione dell'art. 43 della c.d. legge assegni, l'incasso di un
9 assegno munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (Cass., S.U., n. 14712/2007; Cass.,
S.U., n. 12477/2018). Ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2,
(c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2,
(ex multis Cass., n. 12477/2018; Cass., n. 13969/2022). È, pertanto, erronea l'affermazione, da parte del giudice del merito, che la banca è in ogni caso responsabile ex art. 43, comma 2, l.a., e ciò a prescindere dall'elemento della colpa nella identificazione del prenditore che ha incassato abusivamente il titolo (Cass., n. 3649/2021)…>>.
1.2. Il Tribunale ha correttamente riconosciuto il concorso di colpa in egual misura tra e la banca emittente l'assegno sulla base delle Parte_1
seguenti considerazioni: <
condotta tenuta dal legale rappresentante della società attrice che, in modo del tutto imprudente, ha inviato tramite Whatsapp la fotografia dell'assegno
10 ad una persona sconosciuta e con cui erano intercorsi meri contatti via
Internet in vista dell'acquisto di un'automobile. Deve ormai ritenersi di conoscenza diffusa e comune, soprattutto per un soggetto che, come l'odierna attrice, svolge attività di impresa, la prevedibilità dei rischi connessi all'invio a soggetti sconosciuti di una foto da cui poter estrarre tutti i dati per poter clonare un assegno. La evidente mancanza di ordinaria cautela da parte dell'odierna attrice, il cui legale rappresentante ha agito con contegno incauto perché poco accorto e non conforme ad elementari regole di prudenza e cautela nella fase delle trattative, ha dunque agevolato la truffa commessa a suo danno>>.
In effetti, ferma la concretizzazione del rischio derivante dalla tipologia di procedura intrapresa che ha determinato il riconoscimento della colpa in capo alla banca convenuta, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la trasmissione della foto dell'assegno a soggetto sconosciuto tramite whatsapp,
in base all'accertamento svolto dal Tribunale non attinto dal motivo di gravame, costituisce la condicio sine qua non dell'evento dannoso.
L'invio della fotografia ha permesso di ricavare gli elementi identificativi del titolo, la cd. “code line”, consentendone così la clonazione.
Si tratta, con evidenza, dell'antecedente fattuale indispensabile nella serie causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso, ossia la clonazione dell'assegno e poi il suo incasso da parte di un soggetto diverso dall'originario beneficiario.
Va ricordato che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
11 - anche officiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, tanto più ove la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele,
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
Infatti, la citata norma trova applicazione <
attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo>> (Cass. S.U. n. 9769/2020).
Il fatto colposo cui fa riferimento la norma comprende qualsiasi condotta negligente o imprudente che abbia costituito causa concorrente dell'evento e cioè abbia avuto efficacia causale concorrente nella determinazione del danno.
Nel caso di specie va confermata la valutazione operata dal Tribunale di contrarietà della condotta ai canoni di diligenza e prudenza tanto più sulla base della considerazione che essa è stata compiuta da parte di società di capitali, dedita all'attività imprenditoriale di compravendita di auto.
Pertanto, va confermato l'accertamento del concorso colposo, ai sensi dell'art. 1227 co. 1, dell'appellante; la circostanza della negoziazione dell'assegno circolare falsificato da parte di soggetto diverso dal beneficiario non elide la rilevanza concausale del comportamento colposo del traente che ne costituisce, anzi, l'antecedente necessario non neutralizzato dalla 12 condotta colposa dell'istituto bancario (già accertata dal Tribunale con statuizione su cui si è formato il giudicato c.d. interno); tale condotta, infatti,
in assenza di quell'antecedente, non sarebbe stata di per sé idonea a determinare l'evento.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui è stata esclusa la corresponsabilità di Controparte_7
Evidenzia che tale istituto bancario non ha provato di avere operato correttamente in quanto si è limitata a dedurre che il soggetto a Per_1
cui l'assegno è stato pagato, era suo cliente dal 18 luglio 2012 mentre il so corretto operato avrebbe dovuto essere vagliato in base all'art. 8 del
Regolamento di Banca d'Italia il quale indica i dati da trasmettere all'emittente per la procedura check truncation, mentre ha effettato una
“presentazione elettronica incompleta degli elementi “minimi” previsti
dall'art. 7 co I lett. b del citato Regolamento…”, mancante, in particolare,
del nome del beneficiario.
Contesta l'affermazione del Tribunale per cui la trasmissione dell'originale non avrebbe fatto emergere segni di alterazione o contraffazione facilmente rilevabili, esponendo che i due titoli recavano nominativi diversi e che quindi la trasmissione dell'originale avrebbe permesso di verificare l'anomalia.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Sin dal primo grado di giudizio, a seguito alla chiamata in causa di
[...]
da parte della convenuta che ha svolto nei suoi confronti CP_7
domanda di manleva, l'appellante ha svolto le proprie difese e formulato le proprie richieste unicamente nei confronti della convenuta stessa (ora CP_1
13 . Controparte_1
chiamando in causa ha chiesto, in via Controparte_2 Controparte_7
subordinata, “al solo fine di preservare la banca da ogni conseguenza di tipo
economico e comunque, nella denegata ipotesi in cui la stessa fosse
condannata a pagare e/o a risarcire alla la somma di € Pt_1 Parte_1
45.000,00 oltre € 14.869,00 …” di “essere manlevata integralmente da
in qualità di soggetto che ha negoziato l'assegno circolare CP_9
non trasferibile clonato”.
Invero, il Tribunale ha esaminato la “domanda formulata da parte convenuta
nei confronti della terza intervenuta”, per come proposta, quale domanda di manleva, implicitamente escludendo ogni effetto automatico di estensione della domanda dell'attore al terzo.
L'appellante non svolge al riguardo adeguata censura in quanto si limita a menzionare alcuni precedenti di legittimità in tema di estensione della domanda al terzo chiamato che, a suo dire, la legittimerebbero a proporre impugnazione avverso il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità nei confronti della banca negoziatrice ma senza alcuna deduzione che attenga al caso di specie e senza confrontarsi, in particolare,
con la domanda formulata dalla controparte nei confronti della terza chiamata.
Attesa la genericità, e quindi, la inammissibilità della censura è precluso il riesame della questione relativa alla esclusione della responsabilità della terza chiamata sulla quale la chiamante Controparte_7 Controparte_10
non ha proposto gravame.
[...]
14 3. Con il terzo motivo l'appellante rappresenta che la propria pretesa ha natura pecuniaria e che la responsabilità gravante su Controparte_1
ha natura contrattuale in base alla Legge Assegni e che quindi la condanna al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.p.c. anziché ai sensi del co. 4 integra una violazione di legge, riguardando il co. 4 le obbligazioni pecuniarie, di fonte contrattuale e di natura risarcitoria, pur se relative ad un debito di valore. Deduce che anche in base all'orientamento della Suprema
Corte l'art. 1284 co. 4 c.p.c. è applicabile a qualunque obbligazione pecuniaria dopo l'avvio del processo, in quanto la clausola di salvezza iniziale priverebbe la norma di carattere imperativo e inderogabile, senza limitarne il campo di applicazione.
3.1. Il motivo è infondato.
L'appellante, sin dall'atto di citazione in primo grado, ha formulato la propria domanda, chiedendo il “risarcimento del danno in favore della Parte_1
pari ad € 45.000,00=, oltre interessi legali”, richiesta che è stata
[...]
ribadita nei medesimi termini sia in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
che in sede di precisazione delle conclusioni e che ha trovato accoglimento nella sentenza del Tribunale con la condanna della banca convenuta al pagamento della somma di <<€ 22.500,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod. civ. dal 19 maggio 2017 al saldo>>.
La domanda avanzata, a seguito della sentenza di prime cure, è stata modificata dall'appellante, che in questa sede ha chiesto la condanna di
[...]
“…al risarcimento del danno in favore della Controparte_1 Parte_1
pari ad € 45.000,00=, od alla minor misura ritenuta di giustizia, oltre
[...]
15 interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla
domanda giudiziale”.
Le Sezioni unite con sentenza n. 12449/2024, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: <
esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali",
senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.,
stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo>>.
Nella parte motiva le Sezioni Unite hanno precisato che <
cui partire, per la risoluzione della questione di diritto, è che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali,
ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal
16 quarto comma dell'art. 1284. La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4. Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale. La necessità della risoluzione di questa specifica controversia, nell'ambito del complessivo rapporto dedotto in giudizio, è la conseguenza, come si è appena detto, della relativa autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. super-interessi rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali, il cui saggio è
previsto dal primo comma dell'art. 1284>>.
Anche di recente la Suprema Corte (n. 12449/2024) ha ribadito i principi espressi dalle sezioni Unite e così sintetizzati: << la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere;
ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati.
17 Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario. Per giungere alla conclusione sopra riassunta la sentenza delle Sezioni Unite n. 12449/24 ha articolato un sillogismo così riassumibile:
a) per stabilire se gli interessi “maggiorati” ex art. 1284, comma quarto, c.c.,
siano dovuti anche nel silenzio del dispositivo, bisogna accertare se essi siano un effetto “automatico” della mora, oppure richiedano un accertamento del giudice;
b) gli interessi maggiorati non sono dovuti ope legis per il solo fatto della mora, ma richiedono un accertamento del giudice;
c) ergo, in mancanza di una pronuncia ad hoc nel titolo esecutivo giudiziale quegli interessi non possono essere pretesi.
1.2. L'affermazione secondo cui gli interessi maggiorati ex art. 1284, quarto comma, c.c., non sono un effetto automatico della mora, ma richiedono pur sempre un accertamento del giudice, è desunta dalle SS.UU. da tre rilievi: a) gli interessi maggiorati dipendono dalla natura dell'obbligazione, dal momento che per alcuni tipi di obbligazione la loro spettanza “è controvertibile”; spetta dunque al giudice accertare se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione degli interessi moratori maggiorati;
b) gli interessi maggiorati sono dovuti
“se le parti non ne hanno stabilito la misura”: spetta dunque al giudice, prima di condannare al relativo pagamento, accertare se vi sia o meno inter partes un valido patto di interessi;
c) gli interessi maggiorati sono dovuti “dalla domanda”, ma l'identificazione del momento della domanda può essere anch'essa oggetto d'un accertamento giudiziale, ad esempio nel caso in cui il giudizio di cognizione sia preceduto da una istanza di sequestro o da un
A.T.P.. 1.3. Sulla base di questi rilievi le SS.UU. hanno concluso che gli
18 interessi al saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c., richiedono un accertamento;
se richiedono un accertamento non sono un effetto legale della fattispecie;
se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi,
in quanto il titolo esecutivo contenga una pronuncia ad hoc>>.
Nel caso di specie il Tribunale non ha riconosciuto gli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod.civ. in quanto non è stata formulata la relativa domanda. Sul punto la sentenza non merita censure.
4. Con il quarto motivo l'appellante censura la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del lucro cessante che il Tribunale ha ritenuto non provata.
Espone di aver prodotto sia il bilancio del 2015 che quello del 2016 con le relative note integrative (doc. 15 e 16) e una perizia tecnico contabile basata sui bilanci (doc. 14), e di aver anche proposto istanza di consulenza contabile volta a quantificare il lucro cessante. Lamenta che il Tribunale non abbia considerato tali elementi probatori né si sia espresso in merito all'istanza di ammissione di consulenza tecnica.
4.1. Il motivo è generico e, quindi, inammissibile.
L'appellante deduce genericamente di aver subito un danno da lucro cessante, di cui pretende il risarcimento, limitandosi, in sostanza, a ribadire quanto già affermato in primo grado, senza fornire, come già evidenziato dal
Tribunale, alcun elemento a sostegno della propria domanda.
Invoca documenti insuscettibili di dimostrare l'esistenza di tale danno,
riferendosi i bilanci prodotti a periodi precedenti la negoziazione dell'assegno di cui si discute il cui contenuto, in relazione alla prova del
19 danno in questione, comunque non illustra.
Il Tribunale ha ritenuto che <
cessante deve essere rigettata perché del tutto sprovvista di prova. I calcoli probabilistici elaborati dal perito incaricato dalla società attrice (doc. 14) – a tacere in ordine alle valutazioni di natura probabilistica in cui si risolvono per espressa dichiarazione del perito stesso – non risultano supportati da alcun elemento documentale che consenta di verificare la veridicità dei dati indicati nella perizia>>.
Le difese ora esposte non si confrontano con la statuizione di primo grado che ha posto in luce l'assenza di prove a sostegno della domanda avanzata,
né forniscono argomenti utili al Collegio per riformare sul punto la decisione del Tribunale.
Posto che gli elementi probatori offerti circa l'asserito danno da lucro cessante non consentono, in realtà, di verificarne la esistenza, è evidente la natura esplorativa della chiesta consulenza tecnica.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite pur a fronte dell'accertato concorso di colpa dell'istituto bancario.
Deduce che l'accoglimento della domanda relativa al solo risarcimento del danno emergente non determina soccombenza parziale, anche se la controparte ha proposto domanda di accertamento del concorso di colpa.
Evidenzia, poi la mancata formulazione di un'offerta di pagamento da parte della banca, nonostante sia stato avviato un procedimento di mediazione, cui quest'ultima non ha aderito e la formulazione di una proposta conciliativa da
20 parte del Tribunale, anch'essa rimasta disattesa dalla banca, per il pagamento di una somma inferiore a quella oggetto della statuizione di condanna in primo grado. A fronte dell'atteggiamento stragiudiziale e giudiziale della controparte, l'appellante si sarebbe vista costretta ad agire.
5.1. Il motivo è in parte fondato.
5.2. In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, al pagamento delle stesse.
In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa;
<
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>> (Cass. S.U. 32061/2022).
5.3. Nel caso di specie sussiste reciproca soccombenza in quanto la domanda risarcitoria è stata accolta parzialmente per effetto dell'accertato concorso di
21 colpa ed è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante.
Pur se non può essere valorizzato il rifiuto alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale in quanto l'appellante stessa non ha accettato tale proposta, ritenendo non fondata la eccezione ai sensi dell'art. 1227 cod.civ.,
il Collegio ritiene che la soccombenza di in base al Controparte_10
principio di causalità che regola le spese processuali, sia prevalente in quanto l'azione giudiziale è stata necessaria per la controparte al fine di trovare tutela, sia pure nel limiti dell'accertata corresponsabilità.
Pertanto, sul punto la sentenza impugnata va riformata in quanto la compensazione delle spese va disposta in misura solo parziale.
6. Quanto alla entità della compensazione, occorre considerare che la riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite.
Ribaditi i limiti entro cui le pretese dell'appellante sono state accolte, il gravame è accolto solo in relazione al motivo inerente alle spese, venendo,
per il resto confermata la sentenza impugnata.
Pertanto, tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, ritiene il
Collegio che vada disposta la parziale compensazione delle spese tra l'appellante e nella misura di tre quarti e quest'ultima Controparte_10
va condannata al pagamento del restante quarto di dette spese che si liquidano per l'intero per entrambi i gradi come in dispositivo in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di
22 riferimento ad eccezione della fase istruttoria liquidata in conformità al parametro minimo tenendo conto dell'attività svolta in relazione a tale fase .
Le spese del grado tra l'appellante e ono regolate in base Controparte_7
all'ordinario criterio della soccombenza e liquidate in conformità ai medesimi criteri.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1269/2023 pubblicata il 9 giugno 2023:
1.in parziale accoglimento dell'appello dichiara compensate nella misura di tre quarti tra e le spese del Parte_1 Controparte_10
giudizio di primo grado e condanna quest'ultima al pagamento dei restanti tre quarti di dette spese che si liquidano per l'intero per il primo grado in €
919,00 per la “fase studio”, € 777,00 per la “fase introduttiva”, € 840,00 per la “fase istruttoria” e € 1.701,00 per la “fase decisionale”
2.rigetta nel resto l'appello;
3. dichiara compensate nella misura di tre quarti tra e Parte_1
le spese del grado e condanna quest'ultima al Controparte_10
pagamento dei restanti tre quarti di dette spese che si liquidano in € 1.134,00
per la “fase studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la “fase istruttoria” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”;
4.condanna al pagamento delle spese del grado in favore Parte_1
di che liquida in € 1.701,00 per la “fase studio”, € 921,00 Controparte_11
23 per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la “fase istruttoria” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
OR IE US LI
24
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 700/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. US LI Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. OR IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 700/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 22
ottobre 2025
OGGETTO: d a
Contratti bancari con il patrocinio dell'avv. Maggioni Andrea Parte_1
(deposito bancario, etc) APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 già , con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2
dell'avv. Stringhini Sergio
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Botti Controparte_3
UR
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 9 giugno 2023,
n. 1269/2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…ogni contraria istanza disattesa, accogliere il presente appello per tutti i
motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza
n. 1269/2023 resa dal Tribunale di Bergamo, … così giudicare:
NEL MERITO:
Accertato e dichiarato il grave inadempimento della convenuta
[...]
(già per le causali di cui in Controparte_1 Controparte_4
narrativa, per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in favore della
pari ad € 45.000,00=, od alla minor misura ritenuta di Parte_1
giustizia, oltre interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.
a far data dalla domanda giudiziale, ed oltre € 14.869,00= annui, od alla
minor somma ritenuta di giustizia a titolo di lucro cessante, entrambe le voci
dal 10 aprile 2017 fino al saldo effettivo, al netto delle somme versate in
adempimento della sentenza impugnata.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che era a conoscenza delle modalità di acquisto di veicoli mediante
assegno circolare da parte della 2. Vero che in data 03- Parte_1
04-17, in occasione del ritiro dell'assegno circolare per cui è causa, la
comunicava che la consegna dell'assegno al beneficiario Parte_1
2 sarebbe avvenuta in data 10-04-2017, allorquando si sarebbe dovuta
perfezionare la compravendita?
3. Vero che in data 21-02-17, in occasione del ritiro dell'assegno circolare
n. 60601/720003645009 dell'importo di € 44.500,00= emesso in favore della
di , la comunicava che la CP_5 Controparte_6 Pt_1 Parte_1
consegna dell'assegno al beneficiario sarebbe avvenuta in data 27-02-2017
al momento del perfezionamento della compravendita, come da documento
che mi si rammostra (Doc. 17) Assegno e documenti compravendita
)? CP_5
4. Vero che solo in data 10-04-2017 comunicavo alla che Parte_1
l'assegno circolare per cui è causa era stato incassato in data 05-04-2017?
Si indicano quali testimoni:
- Signor presso filiale di Bulciago, sita in Testimone_1 CP_2
Bulciago, Via Don Davide Canali 33/35;
- Signora presso filiale di Bulciago sita in Testimone_2 CP_2
Bulciago, Via Don Davide Canali 33/35.
B) Ove ritenuto necessario, disporsi CTU contabile volta a quantificare
l'ammontare della perdita o mancato guadagno subita dalla Parte_1
[...]
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di causa del primo grado e del presente
giudizio”.
Dell'appellata Controparte_1
3 “…richiamate espressamente tutte le domande, richieste, deduzioni ed
eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, contestate tutte le domande,
eccezioni e richieste di parte appellante, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- respingere l'appello formulato da nei confronti di Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto per tutti i Controparte_1
motivi esposti in narrativa,
- confermare la sentenza n. 1269/2023 emessa in data 05.06.23 dal Tribunale
di Bergamo, dott.ssa Raffaella Di Matteo, pubblicata il 09.06.2023 e
notificata il 14.06.23;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ci si oppone all'ammissione della prova per testi, essendo i capitoli di prova
così come formulati inammissibili in quanto espressi in modo generico e, in
ogni caso, relativi a circostanze irrilevanti ai fini della decisione;
- ci si oppone all'ammissione della CTU richiesta, che, contrariamente alla
finalità della consulenza tecnica stessa, risulterebbe esplorativa e tendente a
supplire la carenza delle allegazioni probatorie attoree (secondo
l'orientamento giurisprudenziale costante) la consulenza tecnica d'ufficio è
identificabile come esplorativa
- quindi non ammissibile
- nei casi in cui sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o
richiesta ai fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non
4 provati (Cass., sez. I, 05.07.2007, n. 15219).
- con espressa riserva di ogni facoltà di legge;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale interamente rifusi”.
Dell'appellata Controparte_3
“…, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente nel miglior modo l'appello promosso da
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
confermando, quanto alla posizione processuale di Controparte_7
l'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n.1269/23 in data
05.06.2023 pubblicata in data 09.06.2023 con il conseguente rigetto di ogni
domanda nei confronti dello stesso e ciò - posto che Controparte_7
nessuna domanda è stata in realtà assunta nei confronti della deducente
appellata - unicamente nel caso in cui la Corte ritenesse di non dover aderire
all'eccezione pregiudiziale sul punto da questa difesa avanzata.
IN OGNI CASO:
- Spese di lite e competenze professionali interamente rifuse anche per il
presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_2
5 per aver pagato un assegno circolare falso ad un soggetto diverso dal reale beneficiario e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno emergente,
pari ad € 45.000,00, e del lucro cessante, quantificato in € 14.869,00, pari alla reddittività che la somma avrebbe potuto generare mediante impiego nell'attività d'impresa.
1.1. Costituendosi in giudizio chiedeva in via principale il Controparte_2
rigetto delle domande attoree;
in via subordinata la dichiarazione ex art. 1227
c.c. del concorso di colpa dell'attrice e, per l'effetto, la diminuzione del risarcimento del danno del 50%, avendo inviato tramite Parte_1
whatsapp la foto dell'assegno ad uno sconosciuto contattato via internet,
consentendogli così di ricavarne agevolmente la cd. “code line”. Inoltre,
eccepiva che l'assegno era stato presentato all'incasso mediante la procedura
check truncation e che, pertanto, competeva all'istituto bancario che l'ha negoziato ( da essa chiamata in causa), accertare l'identità Controparte_7
e la legittimazione del beneficiario.
2. A seguito della chiamata in causa, si costituiva in giudizio CP_7
chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei propri confronti.
[...]
In qualità di negoziatrice dell'assegno, eccepiva di aver adempiuto all'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. mediante la corretta identificazione del prenditore nella persona di il quale era titolare di un Persona_1
c/c presso la banca dal 2012, e non avendo riscontrato anomalie sul titolo.
3. Con sentenza n. 1269/2023 pubblicata in data 9 giugno 2023, il Tribunale
di Bergamo ha accertato la pari e concorrente responsabilità di CP_8
[...
[...] e (già , in base agli artt. 43 Legge
[...] Controparte_1 CP_2
Assegni, 1218 e 1227 co. 1 c.c., nella causazione del danno derivato dalla negoziazione di un titolo clonato ha condannato la banca al pagamento in favore della società della somma di € 22.500,00 oltre interessi al tasso legale
ex art. 1284 co. 1 c.c. dal 19 maggio 2017 al saldo.
3.1. Il Tribunale ha ritenuto connotata da colpa la condotta di CP_2
poiché la scelta di utilizzare la procedura di check truncation comporta
[...]
l'assunzione di un rischio in termini di sicurezza: accettare di pagare un assegno senza disporne materialmente significa omettere una verifica materiale del titolo stesso.
Del pari, il Tribunale ha ritenuto sussistere la concorrente colpa del legale rappresentante della società attrice in quanto ha inviato attraverso whatsapp
la foto dell'assegno ad un soggetto sconosciuto, contattato su internet,
permettendogli di ricavare i dati per clonarlo, in assenza di diligenza e di rispetto delle elementari regole di prudenza e cautela, ed ha, così, agevolato la commissione della truffa.
Ha, perciò, riconosciuto ex art. 1227 c.c. in pari misura il concorso colposo di attrice e convenuta e condannato la prima al pagamento della metà
dell'importo recato dall'assegno circolari, pari ad € 22.500,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 primo comma cod.civ. dal 19 maggio 2017 al saldo..
Ha, invece, respinto la domanda di risarcimento del lucro cessante per mancanza di prova, essendo i calcoli svolti dal perito di parte attrice privi di
7 riscontri documentali per poter verificare i dati utilizzati.
3.2. Ha rigettato anche la domanda formulata da nei Controparte_2
confronti della terza chiamata in quanto ha ritenuto che la banca negoziatrice abbia provato di aver adempiuto agli obblighi su di sé gravanti.
Ha rilevato che il portatore dell'assegno era cliente della banca dal 18 luglio
2012 e il rapporto contrattuale era intrattenuto in modo regolare;
sicché è
stato correttamente adempiuto l'obbligo di identificare il beneficiario dell'assegno. Inoltre, il Giudice non ha riscontrato profili di negligenza in capo alla negoziatrice, in quanto, qualora questa avesse chiesto la trasmissione materiale del titolo, dal suo esame non sarebbero emersi evidenti segni di contraffazione o alterazione, come affermato dalla stessa
Controparte_2
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di cinque motivi.
3. Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 Controparte_7
chiedendo entrambe il rigetto del gravame.
4. All'udienza del 21 gennaio 2024, il Consigliere Istruttore ha concesso i termini per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. fino al 21 ottobre
2025 e all'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta che l'invio della foto del titolo
8 tramite whatsapp abbia fornito un apporto causale al verificarsi dell'evento dannoso, considerato che, nel caso di specie, il pagamento dell'assegno falso
è imputabile unicamente all'“omessa indicazione del beneficiario nel flusso
informativo”.
Ribadisce che l'assegno falso in questione non era identico all'originale,
recando il nome di un beneficiario diverso e che l'invio della foto del titolo non ha permesso la riproduzione di un assegno identico a quello clonato,
indicando l'originale quale nome del beneficiario , mentre Persona_2
quello falsificato Persona_1
Evidenzia che il regolamento di Banca d'Italia del 22 marzo 2016 prevede che la banca negoziatrice trasmetta al trattario o all'emittente il nome del beneficiario del titolo, diversamente da quanto avvenuto in specie, ove tale controllo avrebbe fatto emergere l'anomalia. Da ciò deriverebbe l'integrale o prevalente responsabilità della banca.
1.1. Il motivo è infondato.
Le questioni oggetto di gravame, ossia la negoziazione di assegni bancari di traenza non trasferibili passibili di contraffazione da parte di soggetti terzi diversi dai reali beneficiari e gli eventuali profili di responsabilità ravvisabili in capo alla banca trattaria, sono stati più volte sottoposti all'attenzione della
Corte di Cassazione, la quale si è espressa sul punto (Cass. civ., Sez. 1, ord.
n. 38119/2022), richiamando i principi di diritto oggetto della sentenza a
Sezioni Unite n. 12478/2018: <
volte, ribadito che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione dell'art. 43 della c.d. legge assegni, l'incasso di un
9 assegno munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (Cass., S.U., n. 14712/2007; Cass.,
S.U., n. 12477/2018). Ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2,
(c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2,
(ex multis Cass., n. 12477/2018; Cass., n. 13969/2022). È, pertanto, erronea l'affermazione, da parte del giudice del merito, che la banca è in ogni caso responsabile ex art. 43, comma 2, l.a., e ciò a prescindere dall'elemento della colpa nella identificazione del prenditore che ha incassato abusivamente il titolo (Cass., n. 3649/2021)…>>.
1.2. Il Tribunale ha correttamente riconosciuto il concorso di colpa in egual misura tra e la banca emittente l'assegno sulla base delle Parte_1
seguenti considerazioni: <
condotta tenuta dal legale rappresentante della società attrice che, in modo del tutto imprudente, ha inviato tramite Whatsapp la fotografia dell'assegno
10 ad una persona sconosciuta e con cui erano intercorsi meri contatti via
Internet in vista dell'acquisto di un'automobile. Deve ormai ritenersi di conoscenza diffusa e comune, soprattutto per un soggetto che, come l'odierna attrice, svolge attività di impresa, la prevedibilità dei rischi connessi all'invio a soggetti sconosciuti di una foto da cui poter estrarre tutti i dati per poter clonare un assegno. La evidente mancanza di ordinaria cautela da parte dell'odierna attrice, il cui legale rappresentante ha agito con contegno incauto perché poco accorto e non conforme ad elementari regole di prudenza e cautela nella fase delle trattative, ha dunque agevolato la truffa commessa a suo danno>>.
In effetti, ferma la concretizzazione del rischio derivante dalla tipologia di procedura intrapresa che ha determinato il riconoscimento della colpa in capo alla banca convenuta, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la trasmissione della foto dell'assegno a soggetto sconosciuto tramite whatsapp,
in base all'accertamento svolto dal Tribunale non attinto dal motivo di gravame, costituisce la condicio sine qua non dell'evento dannoso.
L'invio della fotografia ha permesso di ricavare gli elementi identificativi del titolo, la cd. “code line”, consentendone così la clonazione.
Si tratta, con evidenza, dell'antecedente fattuale indispensabile nella serie causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso, ossia la clonazione dell'assegno e poi il suo incasso da parte di un soggetto diverso dall'originario beneficiario.
Va ricordato che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
11 - anche officiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, tanto più ove la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele,
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
Infatti, la citata norma trova applicazione <
attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo>> (Cass. S.U. n. 9769/2020).
Il fatto colposo cui fa riferimento la norma comprende qualsiasi condotta negligente o imprudente che abbia costituito causa concorrente dell'evento e cioè abbia avuto efficacia causale concorrente nella determinazione del danno.
Nel caso di specie va confermata la valutazione operata dal Tribunale di contrarietà della condotta ai canoni di diligenza e prudenza tanto più sulla base della considerazione che essa è stata compiuta da parte di società di capitali, dedita all'attività imprenditoriale di compravendita di auto.
Pertanto, va confermato l'accertamento del concorso colposo, ai sensi dell'art. 1227 co. 1, dell'appellante; la circostanza della negoziazione dell'assegno circolare falsificato da parte di soggetto diverso dal beneficiario non elide la rilevanza concausale del comportamento colposo del traente che ne costituisce, anzi, l'antecedente necessario non neutralizzato dalla 12 condotta colposa dell'istituto bancario (già accertata dal Tribunale con statuizione su cui si è formato il giudicato c.d. interno); tale condotta, infatti,
in assenza di quell'antecedente, non sarebbe stata di per sé idonea a determinare l'evento.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui è stata esclusa la corresponsabilità di Controparte_7
Evidenzia che tale istituto bancario non ha provato di avere operato correttamente in quanto si è limitata a dedurre che il soggetto a Per_1
cui l'assegno è stato pagato, era suo cliente dal 18 luglio 2012 mentre il so corretto operato avrebbe dovuto essere vagliato in base all'art. 8 del
Regolamento di Banca d'Italia il quale indica i dati da trasmettere all'emittente per la procedura check truncation, mentre ha effettato una
“presentazione elettronica incompleta degli elementi “minimi” previsti
dall'art. 7 co I lett. b del citato Regolamento…”, mancante, in particolare,
del nome del beneficiario.
Contesta l'affermazione del Tribunale per cui la trasmissione dell'originale non avrebbe fatto emergere segni di alterazione o contraffazione facilmente rilevabili, esponendo che i due titoli recavano nominativi diversi e che quindi la trasmissione dell'originale avrebbe permesso di verificare l'anomalia.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Sin dal primo grado di giudizio, a seguito alla chiamata in causa di
[...]
da parte della convenuta che ha svolto nei suoi confronti CP_7
domanda di manleva, l'appellante ha svolto le proprie difese e formulato le proprie richieste unicamente nei confronti della convenuta stessa (ora CP_1
13 . Controparte_1
chiamando in causa ha chiesto, in via Controparte_2 Controparte_7
subordinata, “al solo fine di preservare la banca da ogni conseguenza di tipo
economico e comunque, nella denegata ipotesi in cui la stessa fosse
condannata a pagare e/o a risarcire alla la somma di € Pt_1 Parte_1
45.000,00 oltre € 14.869,00 …” di “essere manlevata integralmente da
in qualità di soggetto che ha negoziato l'assegno circolare CP_9
non trasferibile clonato”.
Invero, il Tribunale ha esaminato la “domanda formulata da parte convenuta
nei confronti della terza intervenuta”, per come proposta, quale domanda di manleva, implicitamente escludendo ogni effetto automatico di estensione della domanda dell'attore al terzo.
L'appellante non svolge al riguardo adeguata censura in quanto si limita a menzionare alcuni precedenti di legittimità in tema di estensione della domanda al terzo chiamato che, a suo dire, la legittimerebbero a proporre impugnazione avverso il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità nei confronti della banca negoziatrice ma senza alcuna deduzione che attenga al caso di specie e senza confrontarsi, in particolare,
con la domanda formulata dalla controparte nei confronti della terza chiamata.
Attesa la genericità, e quindi, la inammissibilità della censura è precluso il riesame della questione relativa alla esclusione della responsabilità della terza chiamata sulla quale la chiamante Controparte_7 Controparte_10
non ha proposto gravame.
[...]
14 3. Con il terzo motivo l'appellante rappresenta che la propria pretesa ha natura pecuniaria e che la responsabilità gravante su Controparte_1
ha natura contrattuale in base alla Legge Assegni e che quindi la condanna al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.p.c. anziché ai sensi del co. 4 integra una violazione di legge, riguardando il co. 4 le obbligazioni pecuniarie, di fonte contrattuale e di natura risarcitoria, pur se relative ad un debito di valore. Deduce che anche in base all'orientamento della Suprema
Corte l'art. 1284 co. 4 c.p.c. è applicabile a qualunque obbligazione pecuniaria dopo l'avvio del processo, in quanto la clausola di salvezza iniziale priverebbe la norma di carattere imperativo e inderogabile, senza limitarne il campo di applicazione.
3.1. Il motivo è infondato.
L'appellante, sin dall'atto di citazione in primo grado, ha formulato la propria domanda, chiedendo il “risarcimento del danno in favore della Parte_1
pari ad € 45.000,00=, oltre interessi legali”, richiesta che è stata
[...]
ribadita nei medesimi termini sia in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
che in sede di precisazione delle conclusioni e che ha trovato accoglimento nella sentenza del Tribunale con la condanna della banca convenuta al pagamento della somma di <<€ 22.500,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod. civ. dal 19 maggio 2017 al saldo>>.
La domanda avanzata, a seguito della sentenza di prime cure, è stata modificata dall'appellante, che in questa sede ha chiesto la condanna di
[...]
“…al risarcimento del danno in favore della Controparte_1 Parte_1
pari ad € 45.000,00=, od alla minor misura ritenuta di giustizia, oltre
[...]
15 interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla
domanda giudiziale”.
Le Sezioni unite con sentenza n. 12449/2024, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: <
esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali",
senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.,
stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo>>.
Nella parte motiva le Sezioni Unite hanno precisato che <
cui partire, per la risoluzione della questione di diritto, è che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali,
ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal
16 quarto comma dell'art. 1284. La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4. Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale. La necessità della risoluzione di questa specifica controversia, nell'ambito del complessivo rapporto dedotto in giudizio, è la conseguenza, come si è appena detto, della relativa autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. super-interessi rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali, il cui saggio è
previsto dal primo comma dell'art. 1284>>.
Anche di recente la Suprema Corte (n. 12449/2024) ha ribadito i principi espressi dalle sezioni Unite e così sintetizzati: << la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere;
ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati.
17 Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario. Per giungere alla conclusione sopra riassunta la sentenza delle Sezioni Unite n. 12449/24 ha articolato un sillogismo così riassumibile:
a) per stabilire se gli interessi “maggiorati” ex art. 1284, comma quarto, c.c.,
siano dovuti anche nel silenzio del dispositivo, bisogna accertare se essi siano un effetto “automatico” della mora, oppure richiedano un accertamento del giudice;
b) gli interessi maggiorati non sono dovuti ope legis per il solo fatto della mora, ma richiedono un accertamento del giudice;
c) ergo, in mancanza di una pronuncia ad hoc nel titolo esecutivo giudiziale quegli interessi non possono essere pretesi.
1.2. L'affermazione secondo cui gli interessi maggiorati ex art. 1284, quarto comma, c.c., non sono un effetto automatico della mora, ma richiedono pur sempre un accertamento del giudice, è desunta dalle SS.UU. da tre rilievi: a) gli interessi maggiorati dipendono dalla natura dell'obbligazione, dal momento che per alcuni tipi di obbligazione la loro spettanza “è controvertibile”; spetta dunque al giudice accertare se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione degli interessi moratori maggiorati;
b) gli interessi maggiorati sono dovuti
“se le parti non ne hanno stabilito la misura”: spetta dunque al giudice, prima di condannare al relativo pagamento, accertare se vi sia o meno inter partes un valido patto di interessi;
c) gli interessi maggiorati sono dovuti “dalla domanda”, ma l'identificazione del momento della domanda può essere anch'essa oggetto d'un accertamento giudiziale, ad esempio nel caso in cui il giudizio di cognizione sia preceduto da una istanza di sequestro o da un
A.T.P.. 1.3. Sulla base di questi rilievi le SS.UU. hanno concluso che gli
18 interessi al saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c., richiedono un accertamento;
se richiedono un accertamento non sono un effetto legale della fattispecie;
se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi,
in quanto il titolo esecutivo contenga una pronuncia ad hoc>>.
Nel caso di specie il Tribunale non ha riconosciuto gli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod.civ. in quanto non è stata formulata la relativa domanda. Sul punto la sentenza non merita censure.
4. Con il quarto motivo l'appellante censura la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del lucro cessante che il Tribunale ha ritenuto non provata.
Espone di aver prodotto sia il bilancio del 2015 che quello del 2016 con le relative note integrative (doc. 15 e 16) e una perizia tecnico contabile basata sui bilanci (doc. 14), e di aver anche proposto istanza di consulenza contabile volta a quantificare il lucro cessante. Lamenta che il Tribunale non abbia considerato tali elementi probatori né si sia espresso in merito all'istanza di ammissione di consulenza tecnica.
4.1. Il motivo è generico e, quindi, inammissibile.
L'appellante deduce genericamente di aver subito un danno da lucro cessante, di cui pretende il risarcimento, limitandosi, in sostanza, a ribadire quanto già affermato in primo grado, senza fornire, come già evidenziato dal
Tribunale, alcun elemento a sostegno della propria domanda.
Invoca documenti insuscettibili di dimostrare l'esistenza di tale danno,
riferendosi i bilanci prodotti a periodi precedenti la negoziazione dell'assegno di cui si discute il cui contenuto, in relazione alla prova del
19 danno in questione, comunque non illustra.
Il Tribunale ha ritenuto che <
cessante deve essere rigettata perché del tutto sprovvista di prova. I calcoli probabilistici elaborati dal perito incaricato dalla società attrice (doc. 14) – a tacere in ordine alle valutazioni di natura probabilistica in cui si risolvono per espressa dichiarazione del perito stesso – non risultano supportati da alcun elemento documentale che consenta di verificare la veridicità dei dati indicati nella perizia>>.
Le difese ora esposte non si confrontano con la statuizione di primo grado che ha posto in luce l'assenza di prove a sostegno della domanda avanzata,
né forniscono argomenti utili al Collegio per riformare sul punto la decisione del Tribunale.
Posto che gli elementi probatori offerti circa l'asserito danno da lucro cessante non consentono, in realtà, di verificarne la esistenza, è evidente la natura esplorativa della chiesta consulenza tecnica.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite pur a fronte dell'accertato concorso di colpa dell'istituto bancario.
Deduce che l'accoglimento della domanda relativa al solo risarcimento del danno emergente non determina soccombenza parziale, anche se la controparte ha proposto domanda di accertamento del concorso di colpa.
Evidenzia, poi la mancata formulazione di un'offerta di pagamento da parte della banca, nonostante sia stato avviato un procedimento di mediazione, cui quest'ultima non ha aderito e la formulazione di una proposta conciliativa da
20 parte del Tribunale, anch'essa rimasta disattesa dalla banca, per il pagamento di una somma inferiore a quella oggetto della statuizione di condanna in primo grado. A fronte dell'atteggiamento stragiudiziale e giudiziale della controparte, l'appellante si sarebbe vista costretta ad agire.
5.1. Il motivo è in parte fondato.
5.2. In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, al pagamento delle stesse.
In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa;
<
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>> (Cass. S.U. 32061/2022).
5.3. Nel caso di specie sussiste reciproca soccombenza in quanto la domanda risarcitoria è stata accolta parzialmente per effetto dell'accertato concorso di
21 colpa ed è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante.
Pur se non può essere valorizzato il rifiuto alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale in quanto l'appellante stessa non ha accettato tale proposta, ritenendo non fondata la eccezione ai sensi dell'art. 1227 cod.civ.,
il Collegio ritiene che la soccombenza di in base al Controparte_10
principio di causalità che regola le spese processuali, sia prevalente in quanto l'azione giudiziale è stata necessaria per la controparte al fine di trovare tutela, sia pure nel limiti dell'accertata corresponsabilità.
Pertanto, sul punto la sentenza impugnata va riformata in quanto la compensazione delle spese va disposta in misura solo parziale.
6. Quanto alla entità della compensazione, occorre considerare che la riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite.
Ribaditi i limiti entro cui le pretese dell'appellante sono state accolte, il gravame è accolto solo in relazione al motivo inerente alle spese, venendo,
per il resto confermata la sentenza impugnata.
Pertanto, tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, ritiene il
Collegio che vada disposta la parziale compensazione delle spese tra l'appellante e nella misura di tre quarti e quest'ultima Controparte_10
va condannata al pagamento del restante quarto di dette spese che si liquidano per l'intero per entrambi i gradi come in dispositivo in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di
22 riferimento ad eccezione della fase istruttoria liquidata in conformità al parametro minimo tenendo conto dell'attività svolta in relazione a tale fase .
Le spese del grado tra l'appellante e ono regolate in base Controparte_7
all'ordinario criterio della soccombenza e liquidate in conformità ai medesimi criteri.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1269/2023 pubblicata il 9 giugno 2023:
1.in parziale accoglimento dell'appello dichiara compensate nella misura di tre quarti tra e le spese del Parte_1 Controparte_10
giudizio di primo grado e condanna quest'ultima al pagamento dei restanti tre quarti di dette spese che si liquidano per l'intero per il primo grado in €
919,00 per la “fase studio”, € 777,00 per la “fase introduttiva”, € 840,00 per la “fase istruttoria” e € 1.701,00 per la “fase decisionale”
2.rigetta nel resto l'appello;
3. dichiara compensate nella misura di tre quarti tra e Parte_1
le spese del grado e condanna quest'ultima al Controparte_10
pagamento dei restanti tre quarti di dette spese che si liquidano in € 1.134,00
per la “fase studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la “fase istruttoria” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”;
4.condanna al pagamento delle spese del grado in favore Parte_1
di che liquida in € 1.701,00 per la “fase studio”, € 921,00 Controparte_11
23 per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la “fase istruttoria” ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
OR IE US LI
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