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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa AO LD, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G 4202/23
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
Domenico Carotenuto, come in atti
- ricorrente -
E Controparte_1
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Concetta Petrillo, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.7.23 il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato sin dal 1983 e di lavorare all'attualità come bracciante agricolo, svolgendo mansioni di coltivazione (lavori di coltivazione delle piante da semina e da frutto in campo e in ambiente protetto, sia manualmente che attraverso l'utilizzo di
1 macchinari), provvedendo anche alla manutenzione, alla messa a punto e a piccole riparazioni di macchinari agricoli, affiancando tali attività con l'allevamento di animali di bassa corte e/o di bestiame di grande taglia;
che, per tanto, a causa del tipo di lavoro svolto negli anni ed a causa delle movimentazioni manuali di carichi, nonché per le posture incongrue assunte durante tutto l'iter lavorativo, presentava una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare.; che era affetta da “ERNIA DISCALE LOMBARE, CON DISTURBI NEUROTROFICI CRONICI AGLI ARTI INFERIORI”¸ come da documentazione in atti;
la Sig.ra presentava domanda amministrativa all sede di Pt_1 CP_1
Castellammare di Stabia, al fine di vedersi riconoscere l'indennizzo del danno biologico;
l , identificava la con il n° CP_1 Pt_2
518207095 del 18/11/2022, ed in seguito all'espletamento di visita medico-legale, con provvedimento del 04/03/2023, accertava una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari allo 06%. La sig.ra , avverso il predetto proponeva formale Parte_1 opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65 L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
La presente controversia ha ad oggetto, dunque, la domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento di un indennizzo in capitale per un danno biologico superiore al 6%, già riconosciuto dall;
invero la Sig.ra ritenuta l'origine CP_1 Pt_1 professionale della malattia, ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la signora Parte_1 relativamente alla domanda di M.P. inerente l'ernia lombare ha riportato postumi invalidanti in misura quantomeno superiore allo 06%, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento delle somme dovute a titolo di differenza del danno biologico, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) condannare l' , in persona del CP_1
2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”
Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni che seguono. Preliminarmente, deve rilevarsi che la fattispecie è disciplinata dalla normativa introdotta dal D.L.vo n. 38/00 che ha modificato la precedente disciplina di cui al D.P.R. 1124/65. In particolare, le menomazioni che comportano un'invalidità permanente inferiore al 6% non danno diritto ad alcuna prestazione. Quelle che comportano un'invalidità permanente pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16% danno diritto solo ad un indennizzo in capitale “una tantum”. Quelle, infine, che comportano un'invalidità permanente pari o superiori al 16% danno diritto ad una rendita.
Calando tali premesse al caso di specie si osserva che la Sig.ra ha costantemente svolto mansioni di coltivatore, come Pt_1 dedotto in ricorso e provato dalla documentazione in atti. Ciò posto, indiscussa la natura della patologia denunciata sull'integrità psicofisica del lavoratore ed il nesso causale tra vla malattia e l'attività lavorativa svolta come accertato in via amministrativa, il CTU, accertato che :
“La Sig. è affetta da: “LIMITAZIONE Parte_1
LOMBOSCIATALGICA CON SOFFERENZA NEUROGENA LIEVE DA ERNIA DISCALE CON DISTURBI SENSITIVI PERSISTENTI E DISTURBI MOTORI INTERMITTENTI”. Né sono documentate misure di prevenzione, né presidi protettivi adottati dal datore di lavoro, che possono ritenersi conformi alla normativa vigente e alle regole di normale prudenza, contestualizzate;
Dall'esame clinico e dalla documentazione allegata, tali patologie sono causalmente ricollegabili all'attività lavorativa svolta dal
3 ricorrente nei periodi indicati in ricorso e nelle certificazioni
agli atti e determinano un danno biologico valutabile ai CP_1 sensi del D. Leg.vo 38/2000 nella misura del 15%, a far data dall'epoca della domanda amministrativa (18.11.2022)”. Alla luce delle argomentazioni e degli accertamenti medico legali svolti, condotti in modo logico e coerente che questo Giudice condivide, deve determinarsi il grado di menomazione nella misura del 15 %, con decorrenza dal 18 novembre 2022. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A carico di tale istituto, infine, vengono poste, altresì, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente è quantificabile nella misura del 15% a far data dal 18.11.22 e per l'effetto, condanna l'istituto convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo in capitale per il danno biologico in misura pari al 15%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto;
- condanna l a pagare al ricorrente le spese di lite liquidate CP_1 in complessivi € 1800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate CP_1 con separato decreto. Si comunichi. In OR NN , il 30 ottobre 2025
ILGIUDICE AO LD
4
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa AO LD, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G 4202/23
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
Domenico Carotenuto, come in atti
- ricorrente -
E Controparte_1
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Concetta Petrillo, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.7.23 il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato sin dal 1983 e di lavorare all'attualità come bracciante agricolo, svolgendo mansioni di coltivazione (lavori di coltivazione delle piante da semina e da frutto in campo e in ambiente protetto, sia manualmente che attraverso l'utilizzo di
1 macchinari), provvedendo anche alla manutenzione, alla messa a punto e a piccole riparazioni di macchinari agricoli, affiancando tali attività con l'allevamento di animali di bassa corte e/o di bestiame di grande taglia;
che, per tanto, a causa del tipo di lavoro svolto negli anni ed a causa delle movimentazioni manuali di carichi, nonché per le posture incongrue assunte durante tutto l'iter lavorativo, presentava una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare.; che era affetta da “ERNIA DISCALE LOMBARE, CON DISTURBI NEUROTROFICI CRONICI AGLI ARTI INFERIORI”¸ come da documentazione in atti;
la Sig.ra presentava domanda amministrativa all sede di Pt_1 CP_1
Castellammare di Stabia, al fine di vedersi riconoscere l'indennizzo del danno biologico;
l , identificava la con il n° CP_1 Pt_2
518207095 del 18/11/2022, ed in seguito all'espletamento di visita medico-legale, con provvedimento del 04/03/2023, accertava una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari allo 06%. La sig.ra , avverso il predetto proponeva formale Parte_1 opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65 L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
La presente controversia ha ad oggetto, dunque, la domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento di un indennizzo in capitale per un danno biologico superiore al 6%, già riconosciuto dall;
invero la Sig.ra ritenuta l'origine CP_1 Pt_1 professionale della malattia, ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la signora Parte_1 relativamente alla domanda di M.P. inerente l'ernia lombare ha riportato postumi invalidanti in misura quantomeno superiore allo 06%, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento delle somme dovute a titolo di differenza del danno biologico, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) condannare l' , in persona del CP_1
2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”
Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni che seguono. Preliminarmente, deve rilevarsi che la fattispecie è disciplinata dalla normativa introdotta dal D.L.vo n. 38/00 che ha modificato la precedente disciplina di cui al D.P.R. 1124/65. In particolare, le menomazioni che comportano un'invalidità permanente inferiore al 6% non danno diritto ad alcuna prestazione. Quelle che comportano un'invalidità permanente pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16% danno diritto solo ad un indennizzo in capitale “una tantum”. Quelle, infine, che comportano un'invalidità permanente pari o superiori al 16% danno diritto ad una rendita.
Calando tali premesse al caso di specie si osserva che la Sig.ra ha costantemente svolto mansioni di coltivatore, come Pt_1 dedotto in ricorso e provato dalla documentazione in atti. Ciò posto, indiscussa la natura della patologia denunciata sull'integrità psicofisica del lavoratore ed il nesso causale tra vla malattia e l'attività lavorativa svolta come accertato in via amministrativa, il CTU, accertato che :
“La Sig. è affetta da: “LIMITAZIONE Parte_1
LOMBOSCIATALGICA CON SOFFERENZA NEUROGENA LIEVE DA ERNIA DISCALE CON DISTURBI SENSITIVI PERSISTENTI E DISTURBI MOTORI INTERMITTENTI”. Né sono documentate misure di prevenzione, né presidi protettivi adottati dal datore di lavoro, che possono ritenersi conformi alla normativa vigente e alle regole di normale prudenza, contestualizzate;
Dall'esame clinico e dalla documentazione allegata, tali patologie sono causalmente ricollegabili all'attività lavorativa svolta dal
3 ricorrente nei periodi indicati in ricorso e nelle certificazioni
agli atti e determinano un danno biologico valutabile ai CP_1 sensi del D. Leg.vo 38/2000 nella misura del 15%, a far data dall'epoca della domanda amministrativa (18.11.2022)”. Alla luce delle argomentazioni e degli accertamenti medico legali svolti, condotti in modo logico e coerente che questo Giudice condivide, deve determinarsi il grado di menomazione nella misura del 15 %, con decorrenza dal 18 novembre 2022. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A carico di tale istituto, infine, vengono poste, altresì, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente è quantificabile nella misura del 15% a far data dal 18.11.22 e per l'effetto, condanna l'istituto convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo in capitale per il danno biologico in misura pari al 15%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto;
- condanna l a pagare al ricorrente le spese di lite liquidate CP_1 in complessivi € 1800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate CP_1 con separato decreto. Si comunichi. In OR NN , il 30 ottobre 2025
ILGIUDICE AO LD
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