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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/12/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: IA SEBASTIANI Presidente RE DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. v.g. n. 1910/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] (con l'avv. Parte_1 C.F._1 Casani) e (c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2 23.06.1966 (con l'avv. Iozzi) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 08.10.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Ortonovo (SP) in data 29.04.2006 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2006, numero 3, parte II, serie A), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (16.07.2006) e (08.05.2008); che con sentenza parziale n. 758/2016 Per_1 Per_2 del 30.09.2016, passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
che sulle condizioni di separazione le parti nell'ambito di quel medesimo giudizio hanno poi trovato un accordo, di cui il Tribunale ha preso atto con la sentenza definitiva n. 56/2021 del 29.01.2021; di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- Il figlio minore rimane affidato con modalità condivisa ai genitori e con collocamento Per_2 prevalente presso il padre. I genitori eserciteranno la responsabilità disgiuntamente solo in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
- La casa coniugale sita in Castelnuovo Magra (SP) via Baccanella n. 71, in esclusiva proprietà del sig. , continuerà ad essere assegnata allo stesso che ivi continuerà ad abitarvi Parte_2 unitamente al figlio minore e alla figlia ormai divenuta maggiorenne, ma non Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente.
- La sig.ra potrà vedere il figlio minore quando lo desidera nel rispetto delle Parte_1 Per_2 esigenze e della volontà di quest'ultimo, attesa l'età dello stesso, previo accordo con esso e notiziando l'altro genitore. E così anche per le festività ed i periodi di vacanza sia estivi che invernali.
- Il sig. provvederà interamente al mantenimento dei figli (anche della figlia Parte_2
oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e al 100% delle spese Per_1 straordinarie.
- Le parti, essendo titolari di adeguati redditi propri, come specificato in premessa, dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, confermando quanto sul punto in separazione.
- Ogni parte provvederà al pagamento delle spese per la propria rappresentanza e assistenza giudiziale e stragiudiziale”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato (19.11.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle solite condizioni. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. Non si è proceduto all'ascolto del figlio minore delle parti in quanto non necessario alla luce dell'accordo tra i genitori. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Pt_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Ortonovo (SP) in
[...] Parte_2 data 29.04.2006 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2006, numero 3, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 20.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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