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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/11/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6889/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - ezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6889/2025 promossa congiuntamente da nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. STEFANO BIGI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
STEFANO BIGI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Maria Chiara Vedovato.
Avente ad oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 19/09/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 19/09/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 25/11/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso depositato il 19/09/2025, da Controparte_1 intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANGHIARI (AR) di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 26/11/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - ezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6889/2025 promossa congiuntamente da nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. STEFANO BIGI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
STEFANO BIGI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Maria Chiara Vedovato.
Avente ad oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 19/09/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 19/09/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 25/11/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso depositato il 19/09/2025, da Controparte_1 intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANGHIARI (AR) di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 26/11/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino