TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2859/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2859/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Parte_1
RO
ricorrente CONTRO
in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona Controparte_2 del Direttore in carica, in persona del Controparte_3
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n°
80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino, funzionario in servizio presso lo stesso Controparte_3 convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha Parte_1 convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale il
[...]
, esponendo di essere un insegnante di Controparte_1 religione cattolica attualmente in servizio in virtù di contratto annuale (dall'1.09.2024 al 31.08.2025) presso l'Istituto comprensivo “Via Gattamelata” di . Ha aggiunto di avere CP_3 lavorato sin dall' anno scolastico 2012/2013 alle dipendenze del in virtù di plurimi contratti annuali senza mai accedere al CP_1 ruolo. Ha quindi richiesto il diritto al risarcimento del danno subito per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato da parte del convenuto. Ha così concluso: CP_1
“accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e
l'Amministrazione Convenuta dall'a.s. 2012/2013 ad oggi in successione e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla suddetta illegittima reiterazione e, per l'effetto condannare
l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno, determinato in conformità ai criteri stabiliti dalla legge, pari ad una indennità omnicomprensiva di almeno 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604, o, comunque, ad un'indennità omnicomprensiva determinata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio
1966, n. 604.
2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori di legge della presente procedura, aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi.”.
2. Si è costituito il con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha eccepito la prescrizione per i contratti a tempo determinato anteriori al 25/03/2015; ha poi rilevato che con Decreto Ministeriale del 19 gennaio 2024 è stato indetto un concorso straordinario riservato all' immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato e che nessuna spiegazione è stata fornita in ricorso relativamente alla presentazione di domanda di partecipazione della ricorrente al concorso volta alla stabilizzazione del proprio rapporto lavorativo. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Sul tema agitato in causa, basta qui richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti resi dal Tribunale di
Milano (v. tra gli altri la sentenza n. 4108 del 01.12.2023 e la sentenza del 19.11.2022 in RGL N. 7385 /2022) in fattispecie sovrapponibili a quella in esame.
Occorre quindi ribadire che la questione oggetto di causa concerne il rapporto tra la disciplina dettata dall'ordinamento giuridico nazionale per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309
D. Lgs. 297/1994 e Legge 186/2003), che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico degli stessi, e i principi e le regole
3 definite dall'ordinamento eurounitario che – come noto – vieta il ricorso reiterato e abusivo ai contratti di lavoro a termine.
Sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio 2022, causa C-282/19. Il Giudice Europeo, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza – ai fini della giustificazione della reiterazione indefinita dei contratti a termine – il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, trattandosi di un presupposto necessario tanto ai docenti a tempo determinato quanto ai docenti di ruolo. In secondo luogo, la Corte ha ammesso che vi siano fattori di oscillazione rispetto al fabbisogno annuale di docenti di religione cattolica e che gli stessi possano senz'altro giustificare il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo, pertanto, legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e il 30% di docenti a termine); tuttavia, ha affermato che l'osservanza della Clausola 5, § 1, lett. a), dell'Accordo Quadro – ai fini della prevenzione e repressione di possibili abusi nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato – esige che si dia luogo a una verifica in concreto circa la ricorrenza di idonee esigenze temporanee.
In materia è, altresì, intervenuta la Corte di Cassazione che ha affermato i seguenti principi di diritto: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della
4 Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”; ancora,
“nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L.
186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; infine, “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti
5 precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 9 giugno 2022, n. 18698).
La Corte di Cassazione, dunque, muovendo dall'affermazione di principio del Giudice Europeo, da un lato, ha individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art. 3, co. 2, Legge
186/2003 (“i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal
[...]
, con possibilità di svolgimento in più Controparte_4 sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il dispone CP_1
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati”): i concorsi triennali per l'assunzione di ruolo, pur non essendo riservati ai precari, agevolerebbero l'inserimento in ruolo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1bis D.L.
126/2019, convertito con modificazioni in Legge 159/2019 (“Il
è autorizzato Controparte_5
6 a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del
30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal
2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449…”). Dall'altro lato, tuttavia, rilevata l'assenza di concorsi successivi al 2004, ha affermato che - con la reiterata inosservanza del suddetto obbligo – ha ostacolato il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo a un abuso meritevole di adeguato ristoro.
In ogni caso, il Supremo Collegio ha ritenuto abusivo il ricorso a plurime assunzioni a tempo determinato, ove effettuate in via discontinua a seguito delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno: anche in questo caso, difatti, l'abuso è conseguenza del perdurante inadempimento all'obbligo concorsuale triennale.
In questo panorama normativo e giurisprudenziale, dunque, la
Corte di Cassazione ha ritenuto di escludere dai casi di abuso i soli contratti di durata infra-annuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze di natura temporanea, con onere in capo al di dimostrare Controparte_1
l'effettività della causale addotta.
4. Ciò posto, sul profilo rimediale, si osserva quanto segue.
Come noto, vige nel nostro ordinamento il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, in virtù dell'obbligo del concorso pubblico di cui
7 all'art. 97 Costituzione che, peraltro, la Corte di Giustizia ha ritenuto in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici.
Dunque, può farsi esclusivamente riferimento alla declinazione indennitaria della tutela riconosciuta dall'art. 28, co. 2, D. Lgs.
81/2015 (prima, art. 32, co. 5, Legge 183/2010) il quale prevede che, “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Alla suddetta previsione deve darsi attuazione in prospettiva del cosiddetto danno eurounitario: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE
(ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010,
8 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,
l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (così, Cass.
Civ., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072): danno da determinarsi, dunque, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità che è già stato ritenuto adeguato dalla Corte di Giustizia, con sentenza 7 marzo 2018, causa C-494/2016 (“la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe
9 superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”).
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, il danno eurounitario si verifica e consolida nel procrastinare lo status del docente precario che, a differenza del docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso”.
5. Con riguardo alla proposta eccezione di prescrizione, basta qui richiamare l'arresto della Corte di Cassazione n.
34741 del 12/12/2023, così massimato: “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”.
6. Tanto premesso, risulta dallo stato matricolare che il ricorrente abbia prestato servizio senza soluzione di continuità con contratti a tempo determinato a far data dall.a.s. 2014/2015 per l'intera durata delle attività scolastiche, con decorrenza dal 1° settembre al 31 agosto di ciascun anno scolastico.
10 7. Quanto al concorso bandito con D.p.c.m. del 22/02/2024, cui il ricorrente ha partecipato, come risulta dalla domanda di partecipazione prodotta, esso può incidere soltanto per il futuro, e quindi per il periodo che parte dall'a.s. 2025/2026, considerato che la già richiamata Cass. 18698 del 2022 ha chiarito che l'indizione del concorso non incide su quanto maturato anteriormente e per il periodo di oltre i tre anni dalla stessa, in quanto l'ordinamento interno prevede quale misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà dei docenti l'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
8. Il ricorrente ha stipulato quindi diversi contratti a tempo determinato, tutti di durata annuale, in un arco temporale di 11 anni, nel corso del quale l'amministrazione convenuta non ha mai provveduto a indire il concorso per l'assunzione di docenti di religione cattolica di ruolo.
Può quindi configurarsi nel caso un grave e reiterato abuso meritevole, in quanto tale, di idoneo ristoro. Né l'amministrazione convenuta nulla ha dedotto in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine e alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
11 9. Sulla quantificazione del danno, tenuto conto che prima delle tre annualità scolastiche non può configurarsi alcun illecito e quindi alcun danno, il pregiudizio può apprezzarsi a partire dal quarto contratto, per il quale si ritiene di determinare in 2,5 mensilità il risarcimento. Per quelli successivi, si ritiene poi di considerare il criterio di mezza mensilità per ogni successivo contratto giungendo così all'importo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
10. Sulla somma come individuata dovranno essere calcolati e corrisposti la rivalutazione monetaria o, se superiori, gli interessi legali, dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l' art. 22 comma 36 della L.
23/12/1994, n. 724, che richiama l'art. 16 comma 6 della l., n.
412 del 1991, a mente del quale ”L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
11. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal
D.M. n. 55/14, aggiornati dal DM n. 37 del 8/3/2018, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore ex art. 93
c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione Convenuta e per l'effetto condanna quest'ultima al risarcimento del danno, che liquida nella misura di SEI mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , in persona Controparte_1 del tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che CP_6 liquida in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore Avv. Damiano RO.
Fissa il termine di 30 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
13
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2859/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Parte_1
RO
ricorrente CONTRO
in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona Controparte_2 del Direttore in carica, in persona del Controparte_3
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n°
80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino, funzionario in servizio presso lo stesso Controparte_3 convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha Parte_1 convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale il
[...]
, esponendo di essere un insegnante di Controparte_1 religione cattolica attualmente in servizio in virtù di contratto annuale (dall'1.09.2024 al 31.08.2025) presso l'Istituto comprensivo “Via Gattamelata” di . Ha aggiunto di avere CP_3 lavorato sin dall' anno scolastico 2012/2013 alle dipendenze del in virtù di plurimi contratti annuali senza mai accedere al CP_1 ruolo. Ha quindi richiesto il diritto al risarcimento del danno subito per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato da parte del convenuto. Ha così concluso: CP_1
“accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e
l'Amministrazione Convenuta dall'a.s. 2012/2013 ad oggi in successione e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla suddetta illegittima reiterazione e, per l'effetto condannare
l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno, determinato in conformità ai criteri stabiliti dalla legge, pari ad una indennità omnicomprensiva di almeno 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604, o, comunque, ad un'indennità omnicomprensiva determinata tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio
1966, n. 604.
2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori di legge della presente procedura, aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi.”.
2. Si è costituito il con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha eccepito la prescrizione per i contratti a tempo determinato anteriori al 25/03/2015; ha poi rilevato che con Decreto Ministeriale del 19 gennaio 2024 è stato indetto un concorso straordinario riservato all' immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato e che nessuna spiegazione è stata fornita in ricorso relativamente alla presentazione di domanda di partecipazione della ricorrente al concorso volta alla stabilizzazione del proprio rapporto lavorativo. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Sul tema agitato in causa, basta qui richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti resi dal Tribunale di
Milano (v. tra gli altri la sentenza n. 4108 del 01.12.2023 e la sentenza del 19.11.2022 in RGL N. 7385 /2022) in fattispecie sovrapponibili a quella in esame.
Occorre quindi ribadire che la questione oggetto di causa concerne il rapporto tra la disciplina dettata dall'ordinamento giuridico nazionale per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309
D. Lgs. 297/1994 e Legge 186/2003), che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico degli stessi, e i principi e le regole
3 definite dall'ordinamento eurounitario che – come noto – vieta il ricorso reiterato e abusivo ai contratti di lavoro a termine.
Sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio 2022, causa C-282/19. Il Giudice Europeo, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza – ai fini della giustificazione della reiterazione indefinita dei contratti a termine – il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, trattandosi di un presupposto necessario tanto ai docenti a tempo determinato quanto ai docenti di ruolo. In secondo luogo, la Corte ha ammesso che vi siano fattori di oscillazione rispetto al fabbisogno annuale di docenti di religione cattolica e che gli stessi possano senz'altro giustificare il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo, pertanto, legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e il 30% di docenti a termine); tuttavia, ha affermato che l'osservanza della Clausola 5, § 1, lett. a), dell'Accordo Quadro – ai fini della prevenzione e repressione di possibili abusi nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato – esige che si dia luogo a una verifica in concreto circa la ricorrenza di idonee esigenze temporanee.
In materia è, altresì, intervenuta la Corte di Cassazione che ha affermato i seguenti principi di diritto: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della
4 Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”; ancora,
“nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L.
186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; infine, “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti
5 precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 9 giugno 2022, n. 18698).
La Corte di Cassazione, dunque, muovendo dall'affermazione di principio del Giudice Europeo, da un lato, ha individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art. 3, co. 2, Legge
186/2003 (“i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal
[...]
, con possibilità di svolgimento in più Controparte_4 sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il dispone CP_1
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati”): i concorsi triennali per l'assunzione di ruolo, pur non essendo riservati ai precari, agevolerebbero l'inserimento in ruolo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1bis D.L.
126/2019, convertito con modificazioni in Legge 159/2019 (“Il
è autorizzato Controparte_5
6 a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del
30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal
2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449…”). Dall'altro lato, tuttavia, rilevata l'assenza di concorsi successivi al 2004, ha affermato che - con la reiterata inosservanza del suddetto obbligo – ha ostacolato il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo a un abuso meritevole di adeguato ristoro.
In ogni caso, il Supremo Collegio ha ritenuto abusivo il ricorso a plurime assunzioni a tempo determinato, ove effettuate in via discontinua a seguito delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno: anche in questo caso, difatti, l'abuso è conseguenza del perdurante inadempimento all'obbligo concorsuale triennale.
In questo panorama normativo e giurisprudenziale, dunque, la
Corte di Cassazione ha ritenuto di escludere dai casi di abuso i soli contratti di durata infra-annuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze di natura temporanea, con onere in capo al di dimostrare Controparte_1
l'effettività della causale addotta.
4. Ciò posto, sul profilo rimediale, si osserva quanto segue.
Come noto, vige nel nostro ordinamento il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, in virtù dell'obbligo del concorso pubblico di cui
7 all'art. 97 Costituzione che, peraltro, la Corte di Giustizia ha ritenuto in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici.
Dunque, può farsi esclusivamente riferimento alla declinazione indennitaria della tutela riconosciuta dall'art. 28, co. 2, D. Lgs.
81/2015 (prima, art. 32, co. 5, Legge 183/2010) il quale prevede che, “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Alla suddetta previsione deve darsi attuazione in prospettiva del cosiddetto danno eurounitario: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE
(ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010,
8 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,
l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (così, Cass.
Civ., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072): danno da determinarsi, dunque, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità che è già stato ritenuto adeguato dalla Corte di Giustizia, con sentenza 7 marzo 2018, causa C-494/2016 (“la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe
9 superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”).
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, il danno eurounitario si verifica e consolida nel procrastinare lo status del docente precario che, a differenza del docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso”.
5. Con riguardo alla proposta eccezione di prescrizione, basta qui richiamare l'arresto della Corte di Cassazione n.
34741 del 12/12/2023, così massimato: “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”.
6. Tanto premesso, risulta dallo stato matricolare che il ricorrente abbia prestato servizio senza soluzione di continuità con contratti a tempo determinato a far data dall.a.s. 2014/2015 per l'intera durata delle attività scolastiche, con decorrenza dal 1° settembre al 31 agosto di ciascun anno scolastico.
10 7. Quanto al concorso bandito con D.p.c.m. del 22/02/2024, cui il ricorrente ha partecipato, come risulta dalla domanda di partecipazione prodotta, esso può incidere soltanto per il futuro, e quindi per il periodo che parte dall'a.s. 2025/2026, considerato che la già richiamata Cass. 18698 del 2022 ha chiarito che l'indizione del concorso non incide su quanto maturato anteriormente e per il periodo di oltre i tre anni dalla stessa, in quanto l'ordinamento interno prevede quale misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà dei docenti l'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
8. Il ricorrente ha stipulato quindi diversi contratti a tempo determinato, tutti di durata annuale, in un arco temporale di 11 anni, nel corso del quale l'amministrazione convenuta non ha mai provveduto a indire il concorso per l'assunzione di docenti di religione cattolica di ruolo.
Può quindi configurarsi nel caso un grave e reiterato abuso meritevole, in quanto tale, di idoneo ristoro. Né l'amministrazione convenuta nulla ha dedotto in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine e alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
11 9. Sulla quantificazione del danno, tenuto conto che prima delle tre annualità scolastiche non può configurarsi alcun illecito e quindi alcun danno, il pregiudizio può apprezzarsi a partire dal quarto contratto, per il quale si ritiene di determinare in 2,5 mensilità il risarcimento. Per quelli successivi, si ritiene poi di considerare il criterio di mezza mensilità per ogni successivo contratto giungendo così all'importo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
10. Sulla somma come individuata dovranno essere calcolati e corrisposti la rivalutazione monetaria o, se superiori, gli interessi legali, dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l' art. 22 comma 36 della L.
23/12/1994, n. 724, che richiama l'art. 16 comma 6 della l., n.
412 del 1991, a mente del quale ”L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
11. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal
D.M. n. 55/14, aggiornati dal DM n. 37 del 8/3/2018, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore ex art. 93
c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione Convenuta e per l'effetto condanna quest'ultima al risarcimento del danno, che liquida nella misura di SEI mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , in persona Controparte_1 del tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che CP_6 liquida in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore Avv. Damiano RO.
Fissa il termine di 30 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
13