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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 2241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale;
in persona dei magistrati
MA UL Presidente relatore PONTARA Benedetta giudice RAUZI Ivan giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2241/2025, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LUCCHESINI KATIA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VESENTINI BARBARA CP_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Il Tribunale pagina 1 di 5 rilevato che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della FI comune, ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c. sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1.) ognuno dei genitori condividerà la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri;
2.) viene disposto l'affidamento della FI nata il [...] Persona_1 ad entrambi genitori in affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita a Ora (BZ) località Palain n.6/B di proprietà esclusiva della IG identificata tavolarmente sub p.m.14 Parte_1 della p.ed. 1163 in P.T. 2110/II C.C. Ora, dove la minore continuerà a vivere e a mantenere la residenza;
3.) viene disposto ampio diritto di visita del padre in favore della CP_1 FI minore , che frequenterà con la massima opportuna frequenza, Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima, in giorni ed orari da concordare con la IG;
Parte_1
4.) in mancanza di miglior accordo tra le parti, che il padre CP_1 trascorrerà con la FI:
pagina 2 di 5 a) i fine settimana alternati: ogni secondo fine settimana, da venerdì all'uscita da scuola fino a domenica sera dopo cena (e comunque entro le 21:00 in periodo scolastico ed entro le 22:00 in periodo di vacanza) dove il padre accompagnerà la minore presso l'abitazione della madre;
b) pomeriggio infrasettimanale: nella settimana in cui la FI trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre vedrà la FI per un pomeriggio infrasettimanale, sin d'ora individuato nel mercoledì dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena (e comunque entro le 21:00 in periodo scolastico) mentre durante le vacanze estive il mercoledì dall'uscita del corso estivo o, in caso non ne frequentasse alcuno, dalla casa della madre alle ore 12:00 sino alla sera dopo cena (e comunque entro le 22:00) in entrambi i casi il padre accompagnerà la minore presso l'abitazione della madre, con possibilità per il padre, previo preavviso da comunicare entro la domenica sera precedente e salvo impegni già presi dalla madre e dalla FI, di spostare non più di una volta a bimestre il giorno ad un altro pomeriggio feriale;
c) le festività scolastiche di Ognissanti, Pasqua e Carnevale saranno suddivise a metà tra i genitori;
d) le festività natalizia saranno suddivise come segue:
• la vigilia di Natale (24 dicembre) la FI sarà sempre con la madre
• il 25 dicembre la FI sarà sempre con il padre, con consegna della FI la mattina del 25 dicembre a metà strada tra Ora e Verona;
• dal 26 dicembre in poi la FI starà sempre con il padre, ad anni alterni un anno fino al 30 dicembre e l'altro anno fino al 1° gennaio sera;
dove il padre accompagnerà la minore presso l'abitazione della madre e) le vacanze estive saranno regolate come segue: tre settimane, di cui almeno due consecutive, la FI le trascorrerà con ciascun genitore: la FI trascorrerà con il padre la prima delle tre settimane di ferie scolastiche estive a lui spettanti subito dopo la fine della scuola, ovvero, a partire dal giorno successivo l'ultimo giorno di scuola;
entro il 20 gennaio di ogni anno, il padre si impegna a comunicare le restanti due settimane consecutive in cui intende trascorrere le vacanze estive con la FI e la madre, da parte sua, si impegna a comunicare al padre le settimane in cui intende trascorrere le vacanze estive con la FI;
i genitori si impegnano a comunicarsi rispettivamente l'indirizzo del luogo di villeggiatura dove porteranno;
5.) i genitori si alterneranno nel trascorrere con la FI il giorno del compleanno salvo che la stessa non manifesti la volontà di festeggiare in altro modo la giornata del proprio compleanno;
pagina 3 di 5 6.) a carico del padre viene posto l'obbligo di versare a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della FI minore fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, l'importo di € 400,00 mensili con decorrenza da gennaio 2026 incluso (da luglio 2027 in poi: Euro 450,00 mensili); entrambi gli importi sono indicizzati al 1° gennaio 2026 (con prima rivalutazione – secondo indice ASTAT – di entrambi gli importi al 1° gennaio 2027) e dovrà essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla IG;
Parte_1
7.) i genitori concorreranno nella misura del 55% il signor e nella CP_1 misura del 45% la IG alle spese straordinarie necessarie Parte_1 alla FI , comprese le spese mediche non mutuabili, spese Persona_1 scolastiche e di formazione e per corsi sportivi e ricreativi;
i genitori di comune accordo dovranno assumere le decisioni di maggior interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, ecc.) tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Tutte le predette spese straordinarie dovranno essere documentate dal genitore che le ha anticipate ed andranno rimborsate dall'altro genitore dietro semplice presentazione della relativa documentazione di spesa, entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta documentata;
disporre che tutte le spese dovranno essere sempre preventivamente concordate, ad eccezione di quelle mediche urgenti. In ogni caso, in punto spese, per quanto eventualmente non espressamente previsto, le parti fanno espresso riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense nonché al Protocollo di intesa intervenuto tra la Sezione bolzanina dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia ed i Giudici competenti, del Tribunale di Bolzano, nella versione in vigore nel momento in cui la spesa dovrà essere affrontata;
8.) i contributi pubblici per la FI ivi incluso l'assegno Persona_1 familiare, potranno essere fatti valere interamente dalla madre, con impegno del padre a fornire alla madre tutte le informazioni ed i documenti necessari per ottenere i contributi nella misura massima;
9.) le detrazioni fiscali potranno essere fatte valere nella misura in cui i genitori avranno contribuito ai relativi costi, ossia nella misura del 55% in favore del padre e del 45% in favore della madre;
10.) le parti prestano il proprio consenso al rilascio di documenti di qualsiasi tipo validi per l'espatrio quali carta d'identità e/o passaporto individuale a favore della FI;
Persona_1
11.) competenze e spese di lite, nonché successive occorrende, sono integralmente compensate tra le parti. pagina 4 di 5 Così deciso in Bolzano il 19/12/2025
Il Presidente estensore
UL NN
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale;
in persona dei magistrati
MA UL Presidente relatore PONTARA Benedetta giudice RAUZI Ivan giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2241/2025, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LUCCHESINI KATIA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VESENTINI BARBARA CP_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Il Tribunale pagina 1 di 5 rilevato che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della FI comune, ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c. sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1.) ognuno dei genitori condividerà la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri;
2.) viene disposto l'affidamento della FI nata il [...] Persona_1 ad entrambi genitori in affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita a Ora (BZ) località Palain n.6/B di proprietà esclusiva della IG identificata tavolarmente sub p.m.14 Parte_1 della p.ed. 1163 in P.T. 2110/II C.C. Ora, dove la minore continuerà a vivere e a mantenere la residenza;
3.) viene disposto ampio diritto di visita del padre in favore della CP_1 FI minore , che frequenterà con la massima opportuna frequenza, Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima, in giorni ed orari da concordare con la IG;
Parte_1
4.) in mancanza di miglior accordo tra le parti, che il padre CP_1 trascorrerà con la FI:
pagina 2 di 5 a) i fine settimana alternati: ogni secondo fine settimana, da venerdì all'uscita da scuola fino a domenica sera dopo cena (e comunque entro le 21:00 in periodo scolastico ed entro le 22:00 in periodo di vacanza) dove il padre accompagnerà la minore presso l'abitazione della madre;
b) pomeriggio infrasettimanale: nella settimana in cui la FI trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre vedrà la FI per un pomeriggio infrasettimanale, sin d'ora individuato nel mercoledì dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena (e comunque entro le 21:00 in periodo scolastico) mentre durante le vacanze estive il mercoledì dall'uscita del corso estivo o, in caso non ne frequentasse alcuno, dalla casa della madre alle ore 12:00 sino alla sera dopo cena (e comunque entro le 22:00) in entrambi i casi il padre accompagnerà la minore presso l'abitazione della madre, con possibilità per il padre, previo preavviso da comunicare entro la domenica sera precedente e salvo impegni già presi dalla madre e dalla FI, di spostare non più di una volta a bimestre il giorno ad un altro pomeriggio feriale;
c) le festività scolastiche di Ognissanti, Pasqua e Carnevale saranno suddivise a metà tra i genitori;
d) le festività natalizia saranno suddivise come segue:
• la vigilia di Natale (24 dicembre) la FI sarà sempre con la madre
• il 25 dicembre la FI sarà sempre con il padre, con consegna della FI la mattina del 25 dicembre a metà strada tra Ora e Verona;
• dal 26 dicembre in poi la FI starà sempre con il padre, ad anni alterni un anno fino al 30 dicembre e l'altro anno fino al 1° gennaio sera;
dove il padre accompagnerà la minore presso l'abitazione della madre e) le vacanze estive saranno regolate come segue: tre settimane, di cui almeno due consecutive, la FI le trascorrerà con ciascun genitore: la FI trascorrerà con il padre la prima delle tre settimane di ferie scolastiche estive a lui spettanti subito dopo la fine della scuola, ovvero, a partire dal giorno successivo l'ultimo giorno di scuola;
entro il 20 gennaio di ogni anno, il padre si impegna a comunicare le restanti due settimane consecutive in cui intende trascorrere le vacanze estive con la FI e la madre, da parte sua, si impegna a comunicare al padre le settimane in cui intende trascorrere le vacanze estive con la FI;
i genitori si impegnano a comunicarsi rispettivamente l'indirizzo del luogo di villeggiatura dove porteranno;
5.) i genitori si alterneranno nel trascorrere con la FI il giorno del compleanno salvo che la stessa non manifesti la volontà di festeggiare in altro modo la giornata del proprio compleanno;
pagina 3 di 5 6.) a carico del padre viene posto l'obbligo di versare a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della FI minore fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, l'importo di € 400,00 mensili con decorrenza da gennaio 2026 incluso (da luglio 2027 in poi: Euro 450,00 mensili); entrambi gli importi sono indicizzati al 1° gennaio 2026 (con prima rivalutazione – secondo indice ASTAT – di entrambi gli importi al 1° gennaio 2027) e dovrà essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla IG;
Parte_1
7.) i genitori concorreranno nella misura del 55% il signor e nella CP_1 misura del 45% la IG alle spese straordinarie necessarie Parte_1 alla FI , comprese le spese mediche non mutuabili, spese Persona_1 scolastiche e di formazione e per corsi sportivi e ricreativi;
i genitori di comune accordo dovranno assumere le decisioni di maggior interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, ecc.) tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Tutte le predette spese straordinarie dovranno essere documentate dal genitore che le ha anticipate ed andranno rimborsate dall'altro genitore dietro semplice presentazione della relativa documentazione di spesa, entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta documentata;
disporre che tutte le spese dovranno essere sempre preventivamente concordate, ad eccezione di quelle mediche urgenti. In ogni caso, in punto spese, per quanto eventualmente non espressamente previsto, le parti fanno espresso riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense nonché al Protocollo di intesa intervenuto tra la Sezione bolzanina dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia ed i Giudici competenti, del Tribunale di Bolzano, nella versione in vigore nel momento in cui la spesa dovrà essere affrontata;
8.) i contributi pubblici per la FI ivi incluso l'assegno Persona_1 familiare, potranno essere fatti valere interamente dalla madre, con impegno del padre a fornire alla madre tutte le informazioni ed i documenti necessari per ottenere i contributi nella misura massima;
9.) le detrazioni fiscali potranno essere fatte valere nella misura in cui i genitori avranno contribuito ai relativi costi, ossia nella misura del 55% in favore del padre e del 45% in favore della madre;
10.) le parti prestano il proprio consenso al rilascio di documenti di qualsiasi tipo validi per l'espatrio quali carta d'identità e/o passaporto individuale a favore della FI;
Persona_1
11.) competenze e spese di lite, nonché successive occorrende, sono integralmente compensate tra le parti. pagina 4 di 5 Così deciso in Bolzano il 19/12/2025
Il Presidente estensore
UL NN
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