Sentenza 16 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00383/2026REG.PROV.COLL.
N. 06001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6001 del 2025, proposto da
Team Project S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CE Giambelluca e IM Ticozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Emme S.r.l., CE FA NE, AL AR, GE AR, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00834/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Moncalieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. IM IN e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Giambelluca e Mirabile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su una istanza di accesso agli atti formulata dalla società appellante che a suo tempo aveva stipulato, in seguito a pubblica gara, un contratto di progettazione diretto alla realizzazione di un impianto sportivo (stadio rugby) nel territorio del Comune di Moncalieri.
Tale contratto era poi stato risolto dall’amministrazione comunale a causa di notevoli ritardi, da parte della società appellante, nella stesura del progetto definitivo e di quello esecutivo (unico progetto tempestivamente prodotto sarebbe stato, infatti, quello di fattibilità preliminare).
Tale risoluzione formava oggetto di duplice contenzioso: dinanzi al giudice civile per la risoluzione stessa; dinanzi al giudice amministrativo per la conseguente annotazione ANAC.
Poiché all’interno di tali giudizi la società appellante aveva bisogno di dimostrare la coerenza e la correttezza del comportamento complessivamente serbato dall’amministrazione comunale, veniva chiesto l’accesso gli atti delle due gare, successive alla predetta risoluzione, dirette a riaffidare tra l’altro proprio il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. Più in particolare: la prima gara (B11CA637BD, d’ora in avanti “gara B11”) non veniva portata a termine mentre la seconda (B210FF70F2, d’ora in avanti “gara B210”) veniva aggiudicata in favore di altra società di progettazione.
2. L’istanza veniva solo in parte accolta dall’amministrazione comunale (ossia con esclusivo riguardo agli atti riguardanti la società appellante tra cui la approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, c.d. PFTE) e dunque la Team Project si rivolgeva al TAR Piemonte che accoglieva solo parzialmente il ricorso, ossia con riguardo alla richiesta di offerta formulata dall’amministrazione ma non anche con riguardo alla successiva documentazione di gara e di quella contrattuale.
3. Veniva così formulato appello dinanzi al Consiglio di Stato per ottenere l’esibizione della documentazione relativa alla prima “gara B11” (non conclusasi) ed anche la documentazione successiva alla conclusione della seconda gara “B210”.
4. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame.
5. Nelle more del giudizio, si è appreso che gran parte di questa anelata documentazione (in particolare: documentazione di gara “B210”, progetto della seconda aggiudicataria e relativo contratto) è stata comunque esibita all’interno del predetto giudizio civile instaurato avverso la risoluzione contrattuale. Di qui la richiesta di parziale cessazione della materia del contendere. Si insisteva invece per la esibizione della restante documentazione riguardante, in particolare, la gara “B11”.
6. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, preso atto delle rispettive richieste delle parti del giudizio, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
7. Tutto ciò premesso, quanto alla richiesta della documentazione prodotta in occasione della seconda gara “B210” (nonché di quella formata successivamente ad essa) va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, e ciò dal momento che tali atti sono stati pacificamente conosciuti all’interno del giudizio civile instaurato avverso la disposta risoluzione contrattuale.
8. Resta a questo punto da decidere l’ostensibilità, o meno, della documentazione riguardante la prima gara “B11” successiva alla risoluzione. Documentazione comunque richiesta con la istanza di accesso originaria e in ordine alla quale l’amministrazione non ha peraltro manifestato alcuna ragione ostativa, finanche legata ad eventuali motivi di riservatezza commerciale (mai effettivamente individuati dalla appellata amministrazione comunale con riguardo alla specifica procedura di gara), alla richiesta ostensione documentale. Ne consegue, da quanto rilevato, che non ci sono ragioni per non accogliere la richiesta di accesso anche alla restante documentazione relativa, in particolare, alla prima gara successiva alla risoluzione contrattuale (“B11”). E ciò proprio alla scopo di garantire alla odierna appellante, in termini di “accesso difensivo” (ossia allorché la conoscenza di taluni documenti sia necessaria per curare e difendere propri interessi giuridici, interessi qui peraltro oggetto di specifica individuazione ad opera della difesa di parte appellante la quale intende indagare sul comportamento complessivamente tenuto dalla appellata amministrazione comunale in occasione delle diverse procedure di gara e dei connessi rapporti contrattuali), di poter tutelare al meglio i propri interessi e i propri diritti dinanzi alle ridette autorità giurisdizionali (Tribunale civile per la risoluzione e tribunale amministrativo regionale per l’annotazione).
9. In conclusione: in parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere (gara “B210”); per il resto (gara “B11”) l’appello va accolto e, per l’effetto, va ordinata l’ostensione di tutta documentazione relativa alla prima gara successiva alla risoluzione contrattuale subita dalla odierna appellante.
10. Le spese seguono la soccombenza, stante anche l’avvenuta ostensione documentale soltanto in seguito alla proposizione del presente giudizio, e sono liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e, per il resto, accoglie il ricorso in appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ordina all’amministrazione di esibire la documentazione non ancora conosciuta dall’appellante, nei sensi e nei termini di cui alla parte motiva (par. 9), nel termine di 15 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione.
Condanna l’amministrazione comunale appellata alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO AN LO LO, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
IM IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM IN | AO AN LO LO |
IL SEGRETARIO