(Dichiarazione dello stato di guerra).
Con il provvedimento, con il quale e' ordinata l'applicazione delle disposizioni di questa legge, o con altro separato, puo' essere dichiarato in stato di guerra, ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra e a ogni altro effetto di legge, tutto il territorio, al quale si estende l'applicazione delle disposizioni suddette, o una o piu' parti di esso.