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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6660/2017 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6660/ 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6660 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
C.F./P.I. ., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. BISOGNO ANGELA, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. DELL'AGLIO SABATO e dall'avv. LENTO FRANCESCO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: pagamento compensi professionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione del 24/11/2017, regolarmente notificato, citava in giudizio la Parte_1
Società per sentirla condannare al pagamento della somma di € 22.000,00, oltre CP_1 interessi maturati, in favore dell'attrice in forza di contratto di collaborazione professionale stipulato il 31/7/2012, ovvero, in via subordinata, della medesima somma o di quella reputata congrua a titolo di indebito arricchimento e, in via subordinata, l'importo di € 6.000,00 per l'attività svolta dall'istante, nonché al versamento delle competenze professionali in favore del procuratore antistatario.
Assumeva parte attrice di avere svolto per circa venti anni l'attività di consulente per ideazione e realizzazione di progetti finanziabili in ambito regionale, nazionale ed europeo;
in tale qualità, nel
2012 veniva contattata dalla società convenuta, tramite indicazione del Rag. già Persona_1 collaboratore esterno della stessa, affinché reperisse progetti finanziabili per l'attività di formazione, nella quale era impegnata la 'accordo prevedeva un'attività professionale svolta Parte_2
a titolo gratuito, ovvero ricerca e creazione progetti, coordinamento tra Enti interessati, mentre in caso di assegnazione dei finanziamenti, l'attrice avrebbe conseguito il riconoscimento economico per la prestazione svolta, mediante incarichi retribuiti. Tale accordo veniva raggiunto, inizialmente, in maniera informale, mentre solo successivamente, in data 31/7/2012, le condizioni definitive della collaborazione venivano riportate nel contratto sottoscritto da entrambe le parti, in cui si subordinava il diritto al compenso all'avvenuto finanziamento del progetto da parte della Regione AM.
Tuttavia, una volta pubblicata sul del 15/9/2014, l'approvazione del progetto della , CP_2 CP_1 avvenuta il 9/9/2014, la Società riscontrava le comunicazioni dell'attrice con CP_3 raccomandata con la quale manifestava la volontà di recedere dal contratto ex art. 2237 cc.
Concludeva, quindi, come da premessa.
Si costituiva la la quale impugnava l'avverso atto introduttivo del giudizio, eccependo Parte_3
l'omesso tentativo di negoziazione assistita e, nel merito, l'infondatezza della domanda, invocando, altresì, la legittimità del recesso, oltre che la mancanza del diritto alla corresponsione del compenso.
Espletata la procedura di negoziazione assistita, venivano concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c. e veniva ammessa la prova orale ritenuta rilevante. Conclusa l'istruttoria, previa declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale del convenuto per mancata produzione delle intimazioni testimoniali, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. L'udienza del 15/02/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
lette le note depositate nell'interesse delle parti, il giudice decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. co 3, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Preliminarmente in rito deve rilevarsi che le parti hanno regolarmente svolto la procedura di negoziazione obbligatoria prevista dalla legge, a seguito di invito del giudice, come da documentazione in atti.
Venendo al merito, deve considerarsi che il contratto intercorso tra le parti è qualificabile come contratto di prestazione d'opera ex artt 2230 c.c. e seguenti, soggetto, pertanto, alla disciplina in questione. In ordine al diritto di recesso delle parti, l'art. 2237 c.c. stabilisce che “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.”
La norma, quindi, nel disciplinare il diritto di recesso, distingue tra la posizione del cliente e quella del prestatore d'opera, richiedendo solo nel caso in cui il recesso sia esercitato da questi, la necessità che venga addotta una giusta causa. Quanto alla posizione del cliente, al contrario, è consentito il recesso ad nutum, previa però corresponsione delle somme dovute, a titolo di spese e compensi, per l'attività svolta.
La giurisprudenza, nell'interpretare la norma, ha chiarito che “La previsione della facoltà di recesso
"ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art.
2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche
l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso.” (così, Cass. sez. lav. Ordinanza n. 21904 del 07/09/2018). Ebbene nel caso in esame alcuna deroga, nemmeno indiretta, è stata pattuita, nel contratto versato in atti, così come alcun termine è stato previsto per la conclusione dell'attività.
Deve, pertanto, considerarsi legittimo il recesso operato dalla pur se non supportato Controparte_1 da giusta causa, con conseguente rigetto delle relative doglianze avanzate dalla parte attrice sul punto. Venendo alle ulteriori domande, deve rilevarsi come il medesimo art 2237 c.c stabilisce che nel caso di recesso ad nutum da parte del cliente lo stesso sia tenuto sia al rimborso delle spese, che al pagamento del compenso per l'opera fino a quel momento svolta: e tanto, proprio in ragione del fatto che il recesso ad nutum è esercitabile in qualunque momento e senza giustificazione causale, per cui all'ampia facoltà concessa in favore del cliente, fa da necessario contraltare il relativo diritto al compenso del prestatore. Ed infatti, “in materia di prestazioni professionali, il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta”; ne discende che “in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso.”
(così Cass. civ. ordinanza n. 29745 del 29/12/2020). Ne discende che il diritto del professionista alla corresponsione del compenso rimane inalterato, anche dopo il recesso ad nutum del cliente, ferma la proporzionalità tra il compenso dovuto e la prestazione effettivamente svolta.
Rapportando tali conclusioni di diritto al caso in esame, va rilevato che dall'istruttoria orale compiuta emerge la prova dell'attività svolta da parte dell'attrice con riferimento alle prime tre voci del contratto (“gestione dell'istruttoria formale e raccolta documentale per la stesura del progetto”;
“caricamento del progetto sulla piattaforma regionale”; “analisi dei fabbisogni formativi e progettazione”).
Entrambi i testi di parte attrice hanno confermato che nel 2012 la su mandato della Pt_1 ha elaborato un progetto di formazione - in materia di gestione dei rifiuti solidi - da Parte_3 realizzarsi con finanziamenti messi a disposizione dalla Regione AM (capo 1 memoria ex art
183 co 6 c.p.c. II termine attrice) e che la stessa ha seguito l'intero progetto, sia per la fase di studio che per quella di fattibilità sul piano organizzativo (capo 2 memoria ex art 183 co 6 c.p.c. II termine attrice.)
Il teste sentito all'udienza del 09/11/2023, ha in particolare dichiarato di essere a conoscenza Per_1 delle suddette circostanze in quanto “abbiamo avuto delle interlocuzioni sul punto perché io curavo la predisposizione del piano finanziario di quel progetto, verifica e fattibilità dei costi” e anche che la “ha individuato i partner del progetto e ha svolto tutte le attività propedeutiche;
tanto so Pt_1 perché noi parlavamo perché per ogni punto del progetto io dovevo compiere la verifica dei costi, della fattibilità e della loro pertinenza”.
Della attendibilità del teste non si ha motivo di dubitare;
ed infatti sicuramente non ricorre alcuna delle ipotesi ex art 246 c.p.c., poiché l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare ai sensi della predetta norma è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio (così, Cass. civ. sentenza n. 5232 del
15/03/2004) e nel caso in esame l' non ha alcun interesse economico diretto nel rapporto tra la Per_1
e la Né, tantomeno, si ritiene che il teste possa essere considerato Pt_1 Controparte_1 inattendibile per il sol fatto di aver altra vertenza con la società convenuta, riguardando, la stessa, un diverso rapporto giuridico e non essendo stata dedotta in concreto alcuna ragione per ritenere non veritiera la ricostruzione in fatto compiuta nel corso dell'istruttoria.
La teste sentita all'udienza del 16/10/2024, ha parimenti, confermando le circostanze di cui Tes_1 ai capi sopra citati, dichiarato “sono ingegnere chimico e mi sono sempre interessata alle questioni di cui al progetto e pertanto la dott.ssa mi ha coinvolto, perché ci siamo sentite perché la dott.ssa voleva dei suggerimenti per la formazione degli operatori coinvolti, che erano operatori per la gestione dei rifiuti solidi urbani;
specifico che sono a conoscenza del fatto che il progetto fosse finanziato dalla
Regione AM perché tanto ero riportato nel bando che io ho letto insieme alla anche Pt_1 per verificare il contenuto del progetto e le varie fasi che erano richieste;
(…) io sono stata coinvolti nella fase di attività di formazione degli operatori però non siamo arrivate alla fase di esecuzione;
però abbiamo fatto sia lo studio che la fattibilità”.
Si ritiene quindi provata l'attività della con riferimento alle prime tre voci del contratto in Pt_1 atti;
al contrario, deve essere esclusa qualunque prova dell'attività di cui al quarto e al quinto punto del contratto. In particolare, deve rilevarsi che il progetto di fattibilità, cui i testi si riferiscono, rientra,
a parere della scrivente, in una fase parimenti embrionale dell'attività svolta, e deve quindi tenersi ben distinto dal “progetto esecutivo” di cui al quarto punto, di cui non vi è, al contrario, prova.
Nemmeno può ritenersi che il diritto al corrispettivo per le fasi successive sorga per il semplice fatto che la prestatrice abbia espresso la sua volontà di proseguire l'attività: la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “il recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale non richiede una specifica manifestazione di volontà in tal senso, essendo sufficiente un comportamento chiaramente indicativo della determinazione che l'opera del professionista non venga condotta a termine” (così
Cass. civ. sentenza n. 4459 del 07/03/2016) per cui lo stesso può dirsi operante già prima dell'inoltro della dichiarazione formale da parte della Parte_3
Per altro va rilevato che nemmeno la parte convenuta aveva specificamente contestato, ai sensi dell'art 115 c.p.c., l'attività effettivamente svolta, né l'effettiva ammissione ai fondi da parte della
Regione AM, limitandosi ad eccepire la mancata realizzazione della condizione di cui all'art 3 del contratto – e cioè presentazione di apposita documentazione giustificativa della spesa.
Tale eccezione non coglie nel segno. Ed infatti, la clausola negoziale suddetta deve essere necessariamente interpretata nel senso che il pagamento del compenso debba essere condizionato alla prova dell'effettivo svolgimento dell'attività; qualunque interpretazione avversa sarebbe inammissibile in quanto, la natura della prestazione – opera intellettuale – non prevede alcuna spesa eventualmente a farsi e a giustificarsi da parte del prestatore. Né tantomeno il contratto fa riferimento all'emissione della fattura anticipata
(che, in linea generale, non è dovuta prima del pagamento), come invece dedotto dalla , CP_4 dovendosi tenere il concetto di “idonea documentazione giustificativa della spesa” ben distinto da quella di fattura, che rappresenta, al contrario, un documento di natura fiscale e contabile.
Deve invece ritenersi, e tanto proprio sulla scorta delle difese da ultimo operate dalla parte convenuta, che la suddetta clausola si riferisca non tanto alle condizioni per il pagamento del compenso da parte della società nei confronti della quanto più a quelle per il rimborso del relativo pagamento Pt_1 da parte dell'ente finanziatore.
Questa interpretazione è confortata, come anticipato, dal dato letterale del manuale citato dalla nelle note di discussione, in cui la produzione di fattura quietanzata (e quindi di idonea CP_3 documentazione giustificativa della spesa) viene posta a fondamento del diritto del beneficiario (dei fondi regionali e cioè, in questo caso, della convenuta) al rimborso delle spese sostenute, ma non anche del pagamento delle suddette spese nei confronti del terzo collaboratore. Il rapporto tra beneficiario e terzi è, infatti, regolato dalle norme di diritto privato, e a tali solo può sottostare.
Proprio in esecuzione dell'art 2337 c.c., si ritiene che il diritto al corrispettivo della sia a Pt_1 maggior ragione dovuto, pur in assenza di prova del rimborso da parte della Regione AM nei confronti della , in quanto altrimenti si frustrerebbe in modo eccessivo la posizione del CP_1 prestatore, consentendo al cliente, tramite l'esercizio del recesso ad nutum prima dell'avveramento della condizione contrattuale, di eludere il disposto della seconda parte del I comma del medesimo art 2337 c.c. (che prevede in ogni caso il diritto al compenso).
Tanto premesso, venendo alla quantificazione del compenso deve rilevarsi che per le tre voci accertate era stato pattuito il compenso di € 1.000,00 ciascuna, per un totale di € 3.000,00.
Vanno escluse le altre voci, per le quali non risulta provata l'attività, così come la corresponsione dell'indennità per mancato guadagno. Sul punto deve infatti rilevarsi che il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme seguenti, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale.
Ebbene “la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno”: ne discende che, sulla base della clausola di sussidiarietà sopra citata, “vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.” (Cass. civ. ordinanza n. 185 del 09/01/2020) per cui alcuna indennità per mancato guadagno può essere prevista.
Sul compenso dovuto vanno calcolati altresì gli interessi, dalla data di ricezione della messa in mora in atti.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate ex art 92 co 2 c.p.c., tenuto conto del rigetto della domanda di accertamento della illegittimità del recesso, così come proposta, e dell'accoglimento, al contrario, benchè solo in parte qua, della domanda di pagamento del compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda di accertamento della illegittimità del recesso formalizzato dalla
Parte_3
b) In parziale accoglimento della domanda di pagamento dei compensi professionali, condanna la al pagamento, nei confronti di della somma pari ad € 3.000,00, Parte_3 Parte_1 oltre interessi dalla data di messa in mora al soddisfo;
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Depositato telematicamente in data 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6660/ 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6660 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
C.F./P.I. ., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. BISOGNO ANGELA, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. DELL'AGLIO SABATO e dall'avv. LENTO FRANCESCO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: pagamento compensi professionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione del 24/11/2017, regolarmente notificato, citava in giudizio la Parte_1
Società per sentirla condannare al pagamento della somma di € 22.000,00, oltre CP_1 interessi maturati, in favore dell'attrice in forza di contratto di collaborazione professionale stipulato il 31/7/2012, ovvero, in via subordinata, della medesima somma o di quella reputata congrua a titolo di indebito arricchimento e, in via subordinata, l'importo di € 6.000,00 per l'attività svolta dall'istante, nonché al versamento delle competenze professionali in favore del procuratore antistatario.
Assumeva parte attrice di avere svolto per circa venti anni l'attività di consulente per ideazione e realizzazione di progetti finanziabili in ambito regionale, nazionale ed europeo;
in tale qualità, nel
2012 veniva contattata dalla società convenuta, tramite indicazione del Rag. già Persona_1 collaboratore esterno della stessa, affinché reperisse progetti finanziabili per l'attività di formazione, nella quale era impegnata la 'accordo prevedeva un'attività professionale svolta Parte_2
a titolo gratuito, ovvero ricerca e creazione progetti, coordinamento tra Enti interessati, mentre in caso di assegnazione dei finanziamenti, l'attrice avrebbe conseguito il riconoscimento economico per la prestazione svolta, mediante incarichi retribuiti. Tale accordo veniva raggiunto, inizialmente, in maniera informale, mentre solo successivamente, in data 31/7/2012, le condizioni definitive della collaborazione venivano riportate nel contratto sottoscritto da entrambe le parti, in cui si subordinava il diritto al compenso all'avvenuto finanziamento del progetto da parte della Regione AM.
Tuttavia, una volta pubblicata sul del 15/9/2014, l'approvazione del progetto della , CP_2 CP_1 avvenuta il 9/9/2014, la Società riscontrava le comunicazioni dell'attrice con CP_3 raccomandata con la quale manifestava la volontà di recedere dal contratto ex art. 2237 cc.
Concludeva, quindi, come da premessa.
Si costituiva la la quale impugnava l'avverso atto introduttivo del giudizio, eccependo Parte_3
l'omesso tentativo di negoziazione assistita e, nel merito, l'infondatezza della domanda, invocando, altresì, la legittimità del recesso, oltre che la mancanza del diritto alla corresponsione del compenso.
Espletata la procedura di negoziazione assistita, venivano concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c. e veniva ammessa la prova orale ritenuta rilevante. Conclusa l'istruttoria, previa declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale del convenuto per mancata produzione delle intimazioni testimoniali, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. L'udienza del 15/02/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
lette le note depositate nell'interesse delle parti, il giudice decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. co 3, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Preliminarmente in rito deve rilevarsi che le parti hanno regolarmente svolto la procedura di negoziazione obbligatoria prevista dalla legge, a seguito di invito del giudice, come da documentazione in atti.
Venendo al merito, deve considerarsi che il contratto intercorso tra le parti è qualificabile come contratto di prestazione d'opera ex artt 2230 c.c. e seguenti, soggetto, pertanto, alla disciplina in questione. In ordine al diritto di recesso delle parti, l'art. 2237 c.c. stabilisce che “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.”
La norma, quindi, nel disciplinare il diritto di recesso, distingue tra la posizione del cliente e quella del prestatore d'opera, richiedendo solo nel caso in cui il recesso sia esercitato da questi, la necessità che venga addotta una giusta causa. Quanto alla posizione del cliente, al contrario, è consentito il recesso ad nutum, previa però corresponsione delle somme dovute, a titolo di spese e compensi, per l'attività svolta.
La giurisprudenza, nell'interpretare la norma, ha chiarito che “La previsione della facoltà di recesso
"ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art.
2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche
l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso.” (così, Cass. sez. lav. Ordinanza n. 21904 del 07/09/2018). Ebbene nel caso in esame alcuna deroga, nemmeno indiretta, è stata pattuita, nel contratto versato in atti, così come alcun termine è stato previsto per la conclusione dell'attività.
Deve, pertanto, considerarsi legittimo il recesso operato dalla pur se non supportato Controparte_1 da giusta causa, con conseguente rigetto delle relative doglianze avanzate dalla parte attrice sul punto. Venendo alle ulteriori domande, deve rilevarsi come il medesimo art 2237 c.c stabilisce che nel caso di recesso ad nutum da parte del cliente lo stesso sia tenuto sia al rimborso delle spese, che al pagamento del compenso per l'opera fino a quel momento svolta: e tanto, proprio in ragione del fatto che il recesso ad nutum è esercitabile in qualunque momento e senza giustificazione causale, per cui all'ampia facoltà concessa in favore del cliente, fa da necessario contraltare il relativo diritto al compenso del prestatore. Ed infatti, “in materia di prestazioni professionali, il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta”; ne discende che “in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso.”
(così Cass. civ. ordinanza n. 29745 del 29/12/2020). Ne discende che il diritto del professionista alla corresponsione del compenso rimane inalterato, anche dopo il recesso ad nutum del cliente, ferma la proporzionalità tra il compenso dovuto e la prestazione effettivamente svolta.
Rapportando tali conclusioni di diritto al caso in esame, va rilevato che dall'istruttoria orale compiuta emerge la prova dell'attività svolta da parte dell'attrice con riferimento alle prime tre voci del contratto (“gestione dell'istruttoria formale e raccolta documentale per la stesura del progetto”;
“caricamento del progetto sulla piattaforma regionale”; “analisi dei fabbisogni formativi e progettazione”).
Entrambi i testi di parte attrice hanno confermato che nel 2012 la su mandato della Pt_1 ha elaborato un progetto di formazione - in materia di gestione dei rifiuti solidi - da Parte_3 realizzarsi con finanziamenti messi a disposizione dalla Regione AM (capo 1 memoria ex art
183 co 6 c.p.c. II termine attrice) e che la stessa ha seguito l'intero progetto, sia per la fase di studio che per quella di fattibilità sul piano organizzativo (capo 2 memoria ex art 183 co 6 c.p.c. II termine attrice.)
Il teste sentito all'udienza del 09/11/2023, ha in particolare dichiarato di essere a conoscenza Per_1 delle suddette circostanze in quanto “abbiamo avuto delle interlocuzioni sul punto perché io curavo la predisposizione del piano finanziario di quel progetto, verifica e fattibilità dei costi” e anche che la “ha individuato i partner del progetto e ha svolto tutte le attività propedeutiche;
tanto so Pt_1 perché noi parlavamo perché per ogni punto del progetto io dovevo compiere la verifica dei costi, della fattibilità e della loro pertinenza”.
Della attendibilità del teste non si ha motivo di dubitare;
ed infatti sicuramente non ricorre alcuna delle ipotesi ex art 246 c.p.c., poiché l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare ai sensi della predetta norma è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio (così, Cass. civ. sentenza n. 5232 del
15/03/2004) e nel caso in esame l' non ha alcun interesse economico diretto nel rapporto tra la Per_1
e la Né, tantomeno, si ritiene che il teste possa essere considerato Pt_1 Controparte_1 inattendibile per il sol fatto di aver altra vertenza con la società convenuta, riguardando, la stessa, un diverso rapporto giuridico e non essendo stata dedotta in concreto alcuna ragione per ritenere non veritiera la ricostruzione in fatto compiuta nel corso dell'istruttoria.
La teste sentita all'udienza del 16/10/2024, ha parimenti, confermando le circostanze di cui Tes_1 ai capi sopra citati, dichiarato “sono ingegnere chimico e mi sono sempre interessata alle questioni di cui al progetto e pertanto la dott.ssa mi ha coinvolto, perché ci siamo sentite perché la dott.ssa voleva dei suggerimenti per la formazione degli operatori coinvolti, che erano operatori per la gestione dei rifiuti solidi urbani;
specifico che sono a conoscenza del fatto che il progetto fosse finanziato dalla
Regione AM perché tanto ero riportato nel bando che io ho letto insieme alla anche Pt_1 per verificare il contenuto del progetto e le varie fasi che erano richieste;
(…) io sono stata coinvolti nella fase di attività di formazione degli operatori però non siamo arrivate alla fase di esecuzione;
però abbiamo fatto sia lo studio che la fattibilità”.
Si ritiene quindi provata l'attività della con riferimento alle prime tre voci del contratto in Pt_1 atti;
al contrario, deve essere esclusa qualunque prova dell'attività di cui al quarto e al quinto punto del contratto. In particolare, deve rilevarsi che il progetto di fattibilità, cui i testi si riferiscono, rientra,
a parere della scrivente, in una fase parimenti embrionale dell'attività svolta, e deve quindi tenersi ben distinto dal “progetto esecutivo” di cui al quarto punto, di cui non vi è, al contrario, prova.
Nemmeno può ritenersi che il diritto al corrispettivo per le fasi successive sorga per il semplice fatto che la prestatrice abbia espresso la sua volontà di proseguire l'attività: la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “il recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale non richiede una specifica manifestazione di volontà in tal senso, essendo sufficiente un comportamento chiaramente indicativo della determinazione che l'opera del professionista non venga condotta a termine” (così
Cass. civ. sentenza n. 4459 del 07/03/2016) per cui lo stesso può dirsi operante già prima dell'inoltro della dichiarazione formale da parte della Parte_3
Per altro va rilevato che nemmeno la parte convenuta aveva specificamente contestato, ai sensi dell'art 115 c.p.c., l'attività effettivamente svolta, né l'effettiva ammissione ai fondi da parte della
Regione AM, limitandosi ad eccepire la mancata realizzazione della condizione di cui all'art 3 del contratto – e cioè presentazione di apposita documentazione giustificativa della spesa.
Tale eccezione non coglie nel segno. Ed infatti, la clausola negoziale suddetta deve essere necessariamente interpretata nel senso che il pagamento del compenso debba essere condizionato alla prova dell'effettivo svolgimento dell'attività; qualunque interpretazione avversa sarebbe inammissibile in quanto, la natura della prestazione – opera intellettuale – non prevede alcuna spesa eventualmente a farsi e a giustificarsi da parte del prestatore. Né tantomeno il contratto fa riferimento all'emissione della fattura anticipata
(che, in linea generale, non è dovuta prima del pagamento), come invece dedotto dalla , CP_4 dovendosi tenere il concetto di “idonea documentazione giustificativa della spesa” ben distinto da quella di fattura, che rappresenta, al contrario, un documento di natura fiscale e contabile.
Deve invece ritenersi, e tanto proprio sulla scorta delle difese da ultimo operate dalla parte convenuta, che la suddetta clausola si riferisca non tanto alle condizioni per il pagamento del compenso da parte della società nei confronti della quanto più a quelle per il rimborso del relativo pagamento Pt_1 da parte dell'ente finanziatore.
Questa interpretazione è confortata, come anticipato, dal dato letterale del manuale citato dalla nelle note di discussione, in cui la produzione di fattura quietanzata (e quindi di idonea CP_3 documentazione giustificativa della spesa) viene posta a fondamento del diritto del beneficiario (dei fondi regionali e cioè, in questo caso, della convenuta) al rimborso delle spese sostenute, ma non anche del pagamento delle suddette spese nei confronti del terzo collaboratore. Il rapporto tra beneficiario e terzi è, infatti, regolato dalle norme di diritto privato, e a tali solo può sottostare.
Proprio in esecuzione dell'art 2337 c.c., si ritiene che il diritto al corrispettivo della sia a Pt_1 maggior ragione dovuto, pur in assenza di prova del rimborso da parte della Regione AM nei confronti della , in quanto altrimenti si frustrerebbe in modo eccessivo la posizione del CP_1 prestatore, consentendo al cliente, tramite l'esercizio del recesso ad nutum prima dell'avveramento della condizione contrattuale, di eludere il disposto della seconda parte del I comma del medesimo art 2337 c.c. (che prevede in ogni caso il diritto al compenso).
Tanto premesso, venendo alla quantificazione del compenso deve rilevarsi che per le tre voci accertate era stato pattuito il compenso di € 1.000,00 ciascuna, per un totale di € 3.000,00.
Vanno escluse le altre voci, per le quali non risulta provata l'attività, così come la corresponsione dell'indennità per mancato guadagno. Sul punto deve infatti rilevarsi che il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme seguenti, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale.
Ebbene “la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno”: ne discende che, sulla base della clausola di sussidiarietà sopra citata, “vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.” (Cass. civ. ordinanza n. 185 del 09/01/2020) per cui alcuna indennità per mancato guadagno può essere prevista.
Sul compenso dovuto vanno calcolati altresì gli interessi, dalla data di ricezione della messa in mora in atti.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate ex art 92 co 2 c.p.c., tenuto conto del rigetto della domanda di accertamento della illegittimità del recesso, così come proposta, e dell'accoglimento, al contrario, benchè solo in parte qua, della domanda di pagamento del compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda di accertamento della illegittimità del recesso formalizzato dalla
Parte_3
b) In parziale accoglimento della domanda di pagamento dei compensi professionali, condanna la al pagamento, nei confronti di della somma pari ad € 3.000,00, Parte_3 Parte_1 oltre interessi dalla data di messa in mora al soddisfo;
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Depositato telematicamente in data 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco