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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO RD ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 2920 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA in persona del legale rappresentante , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma via Properzio n. 27, presso lo studio del procuratore Avv. Marco
Ranni, che la rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede della propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Sebastiano Cubeddu
NONCHE'
, con sede in Roma, in persona del Direttore Regionale pro-tempore, elettivamente CP_2 domiciliato in Velletri viale Marconi n. 34, presso la sede della propria Avvocatura Regionale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Pierfrancesco Damasco
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30 maggio 2022, ha rappresentato di aver Parte_1 ricevuto il 2 marzo 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229004007740000, relativa a diversi avvisi di addebito e a diverse cartelle esattoriali emesse per premi assicurativi
CP_2
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, affermando la omissione o la nullità della notifica degli atti presupposti e la prescrizione del debito. CP_ La società ha quindi convenuto in giudizio e chiedendo che il giudice annulli CP_2
l'intimazione di pagamento e degli atti presupposti. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio che ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Si è altresì costituito in giudizio che ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso. CP_2
2. La causa è stata assegnata al presente giudice il 10 maggio 2024.
2.1. Con ordinanza dell'8 agosto 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.2. Parte ricorrente e hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, CP_2 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti da ciascuno.
2.3. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. Parte ricorrente affermato da un lato la prescrizione del debito e dall'altro la mancata notifica degli avvisi di addebito nn. 39720112000885946000, 39720112001933412000,
39720112002528814000, 39720112004226666000, 39720112005377442000,
39720120001818274000, 39720120013016989000, 39720120017862491000,
39720130007757523000, 39720130024031412000, 39720140012872506000,
39720150017499033000, 39720150017577069000, 39720160016029111000,
39720160024940632000, 39720160029364192000, 39720170001966476000,
39720180000642223000 e 39720190001780644000 e delle cartelle di pagamento nn.
09720110250278320, 09720120323051611, 09720140109008534, 09720160018559932,
09720160145246754, 09720170129898505, 09720170266563823, 09720180075227424,
09720190029240624, 097201901819554308 e 09720220011094649, emesse per premi assicurativi, tutti richiamati nell'intimazione impugnata.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito previdenziale, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_3
2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397).
Anche i contributi si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del CP_2
1995, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio (Cass. 26 aprile 2024,
n. 11218).
Infine, occorre inoltre ricordare che la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass. 6 febbraio 2024, n.
3414).
3.2. Nel caso di specie, la società ricorrente, con nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 23 marzo 2023, ha prodotto un documento, che deve essere acquisito ex art. 421 c.p.c., contenente il provvedimento di Agenzia delle Entrate – Riscossione di “Accoglimento parziale dell'istanza di rateizzazione protocollo n. 4434796 del 02/08/2018” presentata dalla stessa parte opponente, in relazione, tra l'altro, ai seguenti titoli oggetto di giudizio:
avviso di addebito n. 39720112000885946;
avviso di addebito n. 39720112001933412;
avviso di addebito n. 39720112002528814;
avviso di addebito n. 39720112004226666;
avviso di addebito n. 39720112005377442;
avviso di addebito n. 39720120017862491;
avviso di addebito n. 39720120001818274; avviso di addebito n. 39720120013016989;
avviso di addebito n. 39720130007757523;
avviso di addebito n. 39720130024031412;
avviso di addebito n. 39720140012872506;
avviso di addebito n. 39720150017499033;
avviso di addebito n. 39720150017577069;
avviso di addebito n. 39720160016029111;
avviso di addebito n. 39720160024940632;
avviso di addebito n. 39720160029364192;
avviso di addebito n. 39720170001966476;
avviso di addebito n. 39720180000642223;
cartella di pagamento n. 09720110250278320;
cartella di pagamento n. 09720120323051611;
cartella di pagamento n. 09720140109008534;
cartella di pagamento n. 09720160018559932;
cartella di pagamento n. 09720160145246754;
cartella di pagamento n. 09720170129898505;
cartella di pagamento n. 09720170266563823.
3.2.1. Rilevata l'efficacia interruttiva della prescrizione della domanda di rateazione del debito del 2 agosto 2018, che implica la conoscenza (la notifica dei titoli), applicata la prescrizione quinquennale e considerata la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, in data 2 marzo
2022, si deve allora affermare che non è maturata la prescrizione dei crediti portati nei seguenti titoli, tutti notificati nell'arco temporale di cinque anni precedenti l'istanza stessa:
avviso di addebito n. 39720130024031412;
avviso di addebito n. 39720140012872506;
avviso di addebito n. 39720150017499033;
avviso di addebito n. 39720150017577069;
avviso di addebito n. 39720160016029111;
avviso di addebito n. 39720160024940632;
avviso di addebito n. 39720160029364192;
avviso di addebito n. 39720170001966476;
avviso di addebito n. 39720180000642223; cartella di pagamento n. 09720140109008534; cartella di pagamento n. 09720160018559932; cartella di pagamento n. 09720160145246754; cartella di pagamento n. 09720170129898505; cartella di pagamento n. 09720170266563823.
3.2.2. Quanto agli ulteriori titoli oggetto di istanza di rateazione, in assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione, valutata la natura indisponibile dei crediti (anche ai fini della rinuncia alla prescrizione, laddove maturata, ex art. 2115 c.c.), considerato che dalle date di notifica indicate CP_ dall' e dall' (anche se valide) alla intimazione del 2 marzo 2022 è trascorso un periodo CP_2 superiore a cinque anni, si deve affermare la maturata prescrizione dei crediti portati nei seguenti titoli:
avviso di addebito n. 39720112000885946;
avviso di addebito n. 39720112001933412;
avviso di addebito n. 39720112002528814;
avviso di addebito n. 39720112004226666;
avviso di addebito n. 39720112005377442;
avviso di addebito n. 39720120017862491;
avviso di addebito n. 39720120001818274;
avviso di addebito n. 39720120013016989;
avviso di addebito n. 39720130007757523; cartella di pagamento n. 09720110250278320; cartella di pagamento n. 09720120323051611.
3.3. In relazione poi agli ulteriori titoli oggetto di causa, occorre verificare la validità della notifica eseguita per ciascun titolo. CP_
3.3.1. Quanto all'avviso di addebito n. 39720190001780644000, l' ha depositato prova della notifica, eseguita via pec il 12 aprile 2019 (docc. 19 e 19bis della memoria), mentre parte resistente non ha contestato tale produzione, all'udienza del 23 marzo 2023.
3.3.2. Non risultano depositate invece le notifiche delle cartelle, emesse per crediti nella titolarità dell' n. 09720180075227424, n. 09720190029240624, n. 097201901819554308 e n. CP_2
09720220011094649, ma, anche in difetto di notifica, stante la costituzione di in data 4 marzo CP_2
2023, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione (si veda: Cass. 20 luglio 2018, n. 19469, in cui si chiarisce come il giudizio di opposizione a cartella dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sulla sussistenza del debito), relativa a crediti maturati nel quinquennio precedente, considerata anche la sospensione disposta dall'art. 83 comma 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 36 comma 1
d.l. 23/2020. 3.3.3. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta anche con riferimento all'avviso di addebito n. 39720190001780644000 e alle cartelle n. 09720180075227424, n.
09720190029240624, n. 097201901819554308 e n. 09720220011094649.
4. Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento n.
09720229004007740000, notificata alla società opponente in data 2 marzo 2022, deve essere annullata limitatamente agli avvisi di addebito n. 39720112000885946, n. 39720112001933412, n.
39720112002528814, n. 39720112004226666, n. 39720112005377442, n. 39720120017862491, n.
39720120001818274, n. 39720120013016989, n. 39720130007757523 e alle cartelle di pagamento n. 09720110250278320 e n. 09720120323051611 e devono essere annullati anche i titoli richiamati. CP_
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, e soccombenti, devono CP_2 essere condannati al relativo pagamento in favore di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione al valore dei crediti annullati di ciascuna parte, con distrazione in favore del procuratore costituito dell'ente di riscossione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.
09720229004007740000, notificata alla società opponente in data 2 marzo 2022, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39720112000885946, n. 39720112001933412, n. 39720112002528814, n.
39720112004226666, n. 39720112005377442, n. 39720120017862491, n. 39720120001818274, n.
39720120013016989, n. 39720130007757523 e alle cartelle di pagamento n. 09720110250278320
e n. 09720120323051611, e i titoli richiamati;
rigetta nel resto il ricorso;
CP_
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 4.201,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da
[...] distrarsi;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_2 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da
[...] distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 20 novembre 2025
Il giudice
RO RD ZZ