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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO FR, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3351/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Consortile Per La Gestione Del Cent - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fondi - V 04022 Fondi LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1177/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13797 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SPA, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n.1177/2023 con cui la C.G. T. di primo grado di Latina ha rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso di accertamento per omesso pagamento IMU 2017 del comune di Fondi sulle unità immobiliari distinte in catasto al- Foglio 36,
Particella 1787, Sub 1 e sub 2, e Particella 1690, Sub 1, entrambe di categoria catastale D/8.
L'appellante eccepisce:
a) natura di pubblica utilità del complesso Ricorrente_1 (D.P.G.R. Lazio n. 1474/1993) e conseguente classificabilità E/3 con esenzione IMU “ab origine”;
b) errore di classamento iniziale (D/8) emendabile con efficacia ex tunc;
c) comproprietà con la Regione Lazio delle particelle in contestazione (perizia asseverata), con esenzione soggettiva della quota pubblica;
d) richiesta di CTU per accertare la reale proprietà e la destinazione.
L'appellante conclude come in atti con vittoria di spese e compensi.
Si è costituito il Comune di Fondi chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo:
a) persistenza del classamento D/8;
b) intestazione catastale (anche 2023) in capo a Ricorrente_1 al 1000/1000, con ipoteche e pignoramenti a carico della stessa;
c) onere del contribuente di attivare la variazione catastale e non retroattività degli effetti;
d) inammissibilità/inutilità della CTU.
Deposita memoria che ribadisce quanto in atti con giurisprudenza favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'esenzione ex art. 7, co. 1, lett. b), D.Lgs. 504/1992 e sul significato di “classificati o classificabili” (E/1–
E/9)
L'esenzione invocata richiede che gli immobili siano classificati nelle categorie E/1–E/9 ovvero classificabili in dette categorie se non ancora censiti. La Corte di cassazione ha chiarito che l'aggettivo “classificabili” si riferisce agli immobili non ancora iscritti in catasto, non a quelli già censiti in una diversa categoria per scelta/ errore del contribuente (Cass. n. 24279/2019, conformi nn. 24280/2019 e 24281/2019). L'interpretazione è coerente con il tenore letterale e con i principi di stretta interpretazione delle norme agevolative (art. 14 preleggi;
Cass. n. 13145/2019).
Nel caso in esame gli immobili risultano censiti in D/8 e non è intervenuta alcuna variazione efficace in E/3.
Non ricorre, pertanto, il presupposto oggettivo dell'esenzione.
2. Sulla non retroattività della variazione catastale e sull'onere del contribuente
È principio consolidato che le variazioni catastali producono effetti solo “ex nunc” (dal periodo d'imposta successivo alla variazione), quando l'errore è imputabile al contribuente e non ad un errore materiale dell'Ufficio riconosciuto in autotutela (Cass. n. 20463/2017; Cass. n. 24279/2019 cit.; nonché Cass. n.
3277/2019, n. 1704/2016, n. 15025/2016).
Ne deriva che, fino alla rettifica, l'ente impositore legittimamente si regola sul classamento vigente.
Le Sezioni Unite richiamate dall'appellante in tema di emendabilità delle dichiarazioni fiscali (es. Cass. SS.
UU. n. 15063/2002, n. 13378/2016) non scalfiscono tale principio: esse attengono alla rettificabilità di dichiarazioni del contribuente in senso lato, non possono valere a retrodatare effetti tecnico–estimativi propri del classamento catastale già attribuito su istanza dello stesso contribuente, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità è ferma nel circoscriverne l'efficacia al futuro, salvo gli errori materiali dell'Ufficio espressamente riconosciuti (Cass. n. 20463/2017).
3. Sulla dedotta comproprietà della Regione Lazio e sull'onere probatorio
Le esenzioni (soggettive o oggettive) sono di stretta interpretazione e gravano del relativo onere probatorio la parte che le invoca (art. 2697 c.c.; Cass. n. 13145/2019).
Nel caso concreto:
le certificazioni catastali più recenti in atti indicano Ricorrente_1 quale proprietaria esclusiva delle unità;
risultano ipoteche/pignoramenti iscritti
contro
Ricorrente_1, indici coerenti con la titolarità piena;
la perizia di parte prodotta dall'appellante, sebbene asseverata, costituisce allegazione difensiva priva del valore di prova legale idonea a sovvertire l'intestazione dei pubblici registri.
Pertanto, la dedotta comproprietà con la Regione Lazio non è dimostrata secondo il rigore richiesto. In ogni caso, quand'anche sussistesse una comproprietà, l'accertamento impugnato è stato correttamente ancorato al dato catastale e al classamento vigente;
ed è principio pacifico che l'ente impositore non è tenuto a supplire alla negligenza del contribuente nel promuovere tempestive volture/variazioni (Cass. n. 3277/2019, n.
1704/2016, n. 15025/2016).
Le spese sono compensate data la peculiarità della controversia
P.Q.M.
rigetta l'appello, compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO FR, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3351/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Consortile Per La Gestione Del Cent - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fondi - V 04022 Fondi LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1177/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13797 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SPA, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n.1177/2023 con cui la C.G. T. di primo grado di Latina ha rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso di accertamento per omesso pagamento IMU 2017 del comune di Fondi sulle unità immobiliari distinte in catasto al- Foglio 36,
Particella 1787, Sub 1 e sub 2, e Particella 1690, Sub 1, entrambe di categoria catastale D/8.
L'appellante eccepisce:
a) natura di pubblica utilità del complesso Ricorrente_1 (D.P.G.R. Lazio n. 1474/1993) e conseguente classificabilità E/3 con esenzione IMU “ab origine”;
b) errore di classamento iniziale (D/8) emendabile con efficacia ex tunc;
c) comproprietà con la Regione Lazio delle particelle in contestazione (perizia asseverata), con esenzione soggettiva della quota pubblica;
d) richiesta di CTU per accertare la reale proprietà e la destinazione.
L'appellante conclude come in atti con vittoria di spese e compensi.
Si è costituito il Comune di Fondi chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo:
a) persistenza del classamento D/8;
b) intestazione catastale (anche 2023) in capo a Ricorrente_1 al 1000/1000, con ipoteche e pignoramenti a carico della stessa;
c) onere del contribuente di attivare la variazione catastale e non retroattività degli effetti;
d) inammissibilità/inutilità della CTU.
Deposita memoria che ribadisce quanto in atti con giurisprudenza favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'esenzione ex art. 7, co. 1, lett. b), D.Lgs. 504/1992 e sul significato di “classificati o classificabili” (E/1–
E/9)
L'esenzione invocata richiede che gli immobili siano classificati nelle categorie E/1–E/9 ovvero classificabili in dette categorie se non ancora censiti. La Corte di cassazione ha chiarito che l'aggettivo “classificabili” si riferisce agli immobili non ancora iscritti in catasto, non a quelli già censiti in una diversa categoria per scelta/ errore del contribuente (Cass. n. 24279/2019, conformi nn. 24280/2019 e 24281/2019). L'interpretazione è coerente con il tenore letterale e con i principi di stretta interpretazione delle norme agevolative (art. 14 preleggi;
Cass. n. 13145/2019).
Nel caso in esame gli immobili risultano censiti in D/8 e non è intervenuta alcuna variazione efficace in E/3.
Non ricorre, pertanto, il presupposto oggettivo dell'esenzione.
2. Sulla non retroattività della variazione catastale e sull'onere del contribuente
È principio consolidato che le variazioni catastali producono effetti solo “ex nunc” (dal periodo d'imposta successivo alla variazione), quando l'errore è imputabile al contribuente e non ad un errore materiale dell'Ufficio riconosciuto in autotutela (Cass. n. 20463/2017; Cass. n. 24279/2019 cit.; nonché Cass. n.
3277/2019, n. 1704/2016, n. 15025/2016).
Ne deriva che, fino alla rettifica, l'ente impositore legittimamente si regola sul classamento vigente.
Le Sezioni Unite richiamate dall'appellante in tema di emendabilità delle dichiarazioni fiscali (es. Cass. SS.
UU. n. 15063/2002, n. 13378/2016) non scalfiscono tale principio: esse attengono alla rettificabilità di dichiarazioni del contribuente in senso lato, non possono valere a retrodatare effetti tecnico–estimativi propri del classamento catastale già attribuito su istanza dello stesso contribuente, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità è ferma nel circoscriverne l'efficacia al futuro, salvo gli errori materiali dell'Ufficio espressamente riconosciuti (Cass. n. 20463/2017).
3. Sulla dedotta comproprietà della Regione Lazio e sull'onere probatorio
Le esenzioni (soggettive o oggettive) sono di stretta interpretazione e gravano del relativo onere probatorio la parte che le invoca (art. 2697 c.c.; Cass. n. 13145/2019).
Nel caso concreto:
le certificazioni catastali più recenti in atti indicano Ricorrente_1 quale proprietaria esclusiva delle unità;
risultano ipoteche/pignoramenti iscritti
contro
Ricorrente_1, indici coerenti con la titolarità piena;
la perizia di parte prodotta dall'appellante, sebbene asseverata, costituisce allegazione difensiva priva del valore di prova legale idonea a sovvertire l'intestazione dei pubblici registri.
Pertanto, la dedotta comproprietà con la Regione Lazio non è dimostrata secondo il rigore richiesto. In ogni caso, quand'anche sussistesse una comproprietà, l'accertamento impugnato è stato correttamente ancorato al dato catastale e al classamento vigente;
ed è principio pacifico che l'ente impositore non è tenuto a supplire alla negligenza del contribuente nel promuovere tempestive volture/variazioni (Cass. n. 3277/2019, n.
1704/2016, n. 15025/2016).
Le spese sono compensate data la peculiarità della controversia
P.Q.M.
rigetta l'appello, compensa le spese.