Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2025 REG.RIC.
N. 00660/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avvocato Luigi Maria Misasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio eletto presso lo studio -OMISSIS- in Cosenza, via Costantino Mortati 23;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Niccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 659 del 2025 e al ricorso n. 660 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. -OMISSIS-;
che ha condannato “ l’Azienda Sanitaria provinciale di Cosenza, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del difensore distrattario dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge ”, limitatamente ai compensi e alle spese per come ivi indicate.
quanto al ricorso n. 660 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. -OMISSIS- che ha accolto il ricorso dei sig.ri -OMISSIS- e, per l’effetto, ha condannato l’Azienda Sanitaria resistente “i . a prendere effettivamente in carico il minore somministrandogli il trattamento riabilitativo A.B.A. in forma diretta o indiretta (ossia mediante rimborso spese); ii. a rimborsare le spese documentate già sostenute dai ricorrenti, pari ad euro 12.767 ”.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. TO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, del -OMISSIS-, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è stata condannata:
- alla presa in carico del minore -OMISSIS- per l’erogazione del trattamento ABA e al rimborso delle spese già sostenute, pari a euro 12.767,00;
- al pagamento, in favore dell’avv. Salerno (difensore distrattario dei ricorrenti), delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori;
Osservato che la sentenza è passata in giudicato e il titolo è stato regolarmente notificato all’ASP di Cosenza;
Osservato che:
- con il ricorso n. 659 del 2025, si chiede:
i) il pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore distrattario dalla sentenza n. -OMISSIS-di questo TAR, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ii) la nomina di un Commissario ad acta, affinché provveda a dare esecuzione al giudicato, in caso di ulteriore ritardo dell’amministrazione;
- con il ricorso n. 660 del 2025, si chiede:
i) la presa in carico del minore -OMISSIS- per l’erogazione del trattamento ABA e il rimborso delle spese già sostenute dai genitori, sig. -OMISSIS-, per tale prestazione terapeutica, oltre interessi legali;
ii) la nomina di un Commissario ad acta, affinché provveda a dare esecuzione al giudicato, in caso di ulteriore ritardo dell’amministrazione;
Osservato che l’amministrazione non si è costituita nel giudizio NRG 659 del 2025, mentre si è costituita con memoria solo formale nel giudizio NRG 660 del 2025;
Considerato che:
- in via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi n. 659/2025 e n. 660/2025, stante la loro evidente connessione oggettiva e, in parte, soggettiva, in quanto rivolti all’ottemperanza del medesimo titolo giurisdizionale;
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente le pretese creditorie e assistenziali delle parti ricorrenti, basate sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova di avere dato esecuzione al provvedimento;
- sussistono, pertanto, i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Considerato, inoltre, quanto al ricorso n. 659/2025, che:
- in ordine agli interessi sulle spese di lite liquidate, devono dirsi dovuti gli interessi corrispettivi computati al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa (cfr. TAR Abruzzo - Pescara, sez. I, 5 settembre 2023, n. 288, secondo il quale “[l]a somma, dovuta a titolo di spese giudiziali deve essere maggiorata dagli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa e fino al soddisfo ”);
- non può, invece, darsi seguito alla domanda di rivalutazione, trattandosi di credito di valuta;
Considerato, quanto al ricorso n. 660/2025, che:
- in ordine agli interessi sul rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti, posto che nulla ha previsto il titolo, devono dirsi dovuti gli interessi corrispettivi da computarsi al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza (cfr. Cassazione Civile, sez. I, 21 aprile 1999, n. 3944);
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento dei ricorsi riuniti, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il responsabile del Dipartimento Salute e servizi sanitari della Regione Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Dipartimento, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) disposta la riunione dei ricorsi n. 659 del 2025 e n. 660 del 2025, li accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. -OMISSIS-mediante la presa in carico del minore per l’erogazione del trattamento ABA e il pagamento delle somme in essa indicate, maggiorate di interessi come indicato in parte motiva;
b) nomina Commissario ad acta il responsabile del Dipartimento Salute e servizi sanitari della Regione Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio che liquida: in euro 828,00, in favore dell'avv. Salerno, per il ricorso n. 659/2025; in euro 1.500,00, in favore dei ricorrenti -OMISSIS-, per il ricorso n. 660/2025; entrambi gli importi sono da intendersi oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre CPA e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del minore o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TO CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO CA | IV LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.