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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/07/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 858 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 13/03/2025 comunicata il 17/03/2025, vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F, , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille is. 101 n. 243, presso lo studio dell'Avv. Antonino Dalmazio pec: tel./fax 090 Email_1
2982335, che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
nata a [...] il [...] (C.F. , nato a C.F._3 Controparte_3
Messina il 28/11/1985 (C.F. n.q. di erede di e C.F._4 Persona_1
nata a [...] il [...] (C.F.. n.q. di erede di CP_4 C.F._5
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Amelia Iannò ed elettivamente Persona_1
domiciliati presso il suo studio in Messina, Viale Principe Umberto n. 29 (pec:
giusta procura in atti Email_2 APPELLATI
Avverso la sentenza n. 888/2021 emessa dal Tribunale di Messina il 29/04/2021 nel procedimento R.G. 464/2015.
OGGETTO: successione.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 20/01/2015 e Controparte_1 Persona_1 CP_2
esponevano che in data 05/02/2013 era deceduto l'Avv. NI MI e che la
[...] figlia dello stesso cugina degli attori, aveva dichiarato di avere accettato Parte_1 la relativa eredità con beneficio di inventario;
rilevavano che non sussistevano i presupposti di detta accettazione beneficiata, essendo rimasta l'erede nel possesso dei beni ereditari e che, dunque, la stessa doveva ritenersi erede pura e semplice.
Rilevavano, altresì, che nel verbale di inventario, erano stati inseriti beni non facenti parte dell'asse ereditario e che creditori del de cuius erano l'attore Persona_1
e l'ing. . Per tali motivi chiedevano che fosse dichiarato che la Testimone_1 convenuta era erede pura e semplice e che nel verbale di inventario erano indicati beni appartenenti ad altri e non al de cuius, come pure che in particolare uno di detti beni e cioè l'appezzamento di terreno identificato al NCEU del Comune di Saponara foglio di mappa 2 part. 605 era di proprietà di essi attori come da atto in Notar del Per_2
10/04/1991.
Nell'instaurato giudizio R.G. 464/2015 si costituiva contestando il Parte_1 contenuto dell'atto di citazione e chiedendone il rigetto;
la convenuta rilevava che gli attori e non potevano ritenersi legittimati all'azione atteso che CP_2 Controparte_1 gli stessi non erano né creditori né legatari del de cuius e contestava la circostanza allegata relativa al possesso dei beni nonché la allegazione relativa al falso nel verbale di inventario, rilevandone, peraltro, la natura di atto pubblico contestabile solo nelle forme della querela di falso.
Concessi i termini di rito, alla udienza del 27/06/2016 l'attrice CP_2 dichiarava di proporre querela di falso avverso il verbale di inventario;
veniva disposto pag. 2/8 interpello al quale la parte convenuta rispondeva positivamente e disposta altresì la trasmissione degli atti al Pm al fine di consentirne la partecipazione al giudizio. Senza svolgimento di attività istruttoria sulla querela, la domanda di falso veniva assunta in decisione e decisa con sentenza del 14/10/2018 con la quale la proposta querela di falso era dichiarata inammissibile.
Nel corso del giudizio principale venivano ammessi ed espletati interrogatorio formale della convenuta e prova per testi ed alla udienza del 23/11/2020 la causa veniva assunta in decisione.
Con sentenza del 29/04/2021 il Tribunale ha così deciso: “1) dichiara che PT
è erede pura e semplice di NI MI, nato a [...] il [...] e
[...] deceduto in Messina il 5.2.2013; 2) dichiara che sono stati erroneamente inseriti nel verbale di inventario relativo alla eredità di NI MI, nato a [...] il
2.1.1921 e deceduto in Messina il 5.2.2013 i seguenti beni: - particelle n. 160 e 1463 del fg di mappa 2 del Comune di Saponara espropriate dal Comune di Saponara con ordinanza sindacale n. 84 del 3.10.1987; - particella n. 605 (ex part. 605/a) del fg di mappa 2 del Comune di Saponara, in quanto di proprietà degli eredi di _2
, giusto atto di divisione in Notar del 10.4.1991; 3) compensa le
[...] Per_2 spese di giudizio”.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la convenuta fosse nel possesso dei beni del de cuius e come tale da ritenere erede pura e semplice, come pure, sulla scorta della documentazione in atti che alcuni beni non dovessero essere inseriti nell'inventario in quanto non già di proprietà del de cuius.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
nell'instaurato Parte_1 giudizio in secondo grado si sono costituiti e Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello, e quindi dopo il decesso di Persona_1
i suoi eredi e Persona_1 Controparte_3 CP_4
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
13/03/2025 comunicata il 17/03/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il proprio atto di appello impugna la sentenza di prime cure ritenendola Parte_1
palesemente viziata in fatto ed in diritto nella parte in cui ha accolto, seppur parzialmente, le pag. 3/8 domande svolte dagli attori ai punti 2 e 3 dell'atto di citazione, dichiarando che sono stati erroneamente inseriti nel verbale di inventario relativo alla eredità di NI MI le particelle n. 160 e 1693 del fg di mappa 2 del Comune di Saponara espropriate dal Comune di
Saponara con ordinanza sindacale n. 84 del 03/10/1987 ed altresì la particella n. 605 (ex part. 605/a) del fg. di mappa 2 del Comune di Saponara, in quanto di proprietà degli eredi di
, giusto atto di divisione in Notar del 10/04/1991; l'appellante Parte_2 Per_2
impugna la decisione anche nella parte in cui ha interamente compensato tra le parti le spese di giudizio.
Va innanzi tutto rilevato che non impugna la decisione di prime cure che l'ha Parte_1 ritenute erede pura e semplice e pertanto su tale statuizione, per come chiesto dagli appellati, deve ritenersi formato il definitivo giudicato.
Osserva la Corte che stante quanto sopra, essendo ormai l'appellante da considerarsi erede pura e semplice, non vi è più ragione di controvertere in ordine all'inventario atteso che la redazione dell'inventario non è più da considerarsi in alcun modo onere a suo carico o adempimento dovuto;
è quindi corretto fare riferimento, semmai, al concetto di asse ereditario quale compendio spettante all'erede da indicare nella dichiarazione di successione ma senza necessità di alcun preventivo inventario.
Con riferimento alla indicazione delle particelle 160 e 1693 (quest'ultima erroneamente riportata come 1463 in dispositivo) l'appellante evidenzia che il Tribunale ha errato nel ritenere di dovere escludere le stesse dall'inventario in quanto oggetto di precedente procedimento di espropriazione da parte del e pertanto non più Parte_3
ricomprese nell'asse ereditario.
Il rilievo è fondato ed in effetti, per come indicato dall'appellante, le suddette particelle, sebbene siano state menzionate nell'ordinanza sindacale n. 84 del 03/10/1987 prodotta dagli originari attori, di fatto poi non sono più state oggetto di esproprio in quanto ricadenti all'esterno dell'area espropriata ed occupata dal a conferma di ciò Parte_3
l'appellante ha prodotto in atti, produzione che la Corte ritiene di potere ammettere, una attestazione del 13/05/2021 con la quale lo stesso Ente ha espressamente dichiarato che "le particelle 1693 e 160 del foglio 2 non risultano espropriate da questo in quanto Pt_3
pag. 4/8 ricadono all'esterno dell'area espropriata ed occupata per la realizzazione del Piano di
Insediamenti Produttivi sito in Contrada Masseria (PIP Indar 1)".
Può quindi ritenersi che le suddette particelle siano sempre rimaste in proprietà del de cuius e che pertanto siano da ricomprendere nell'asse ereditario, a ciò aggiungendosi che le suddette particelle per quanto menzionate nell'ordinanza sindacale di esproprio n. 84 del 03/10/1987 sono state inserite nell'atto pubblico di divisione in Notar del 10/04/1991, stipulato a Per_2
distanza di quattro anni dall'ordinanza, e quindi sono rimaste sempre nel patrimonio che i comparenti hanno diviso.
Per quanto il rilievo dell'appellante sia fondato, è però vero, per come evidenziato dagli appellati, che l'accertamento originariamente chiesto da questi ultimi era finalizzato al solo al fine di invalidare l'accettazione beneficiata, sicché una volta preso atto che la statuizione relativa alla declaratoria della qualità di erede pura e semplice è passata in giudicato, non vi è alcuna ragione giuridica concreta per l'accoglimento delle domande della Sig.ra Parte_1
rivolte avverso capi della sentenza strumentali e subordinati alla determinazione ormai definitiva sulla qualifica di erede. Sostanzialmente, del resto, anche nei confronti degli appellati, la declaratoria di corretto inserimento dei suddetti beni dell'inventario non sarebbe sorretta da alcun concreto interesse dell'appellante atteso che l'inventario di cui sopra non ha più alcuna ragione di essere stante la natura di erede pura e semplice della PT
La domanda va quindi sul punto rigettata.
Diversa valutazione va fatta invece con riferimento alla particella n. 605 (ex part. 605/a) del fg. di mappa 2 del Comune di Saponara, che il Tribunale ha ritenuto essere stata erroneamente inserita in quanto di proprietà degli eredi di , giusto atto di divisione in Parte_2
Notar del 10/04/1991. Per_2
L'appellante evidenzia che nel verbale di inventario, alla pag. 3 punto r si legge espressamente:
"per la quota pari ad terzo (1/3) indiviso, l'unità immobiliare identificata nel N.C.E.U. del
Comune di Saponara al foglio 2 di mappa, particella 605"; sostiene quindi che, contrariamente a quanto riferito da controparte, è stato inserito, per la quota pari ad terzo indiviso, non già
l'appezzamento di terreno quanto piuttosto l'unità immobiliare identificata nel N.C.E.U. del
Comune di Saponara al foglio 2 di mappa, particella 605. Evidenzia che in forza dell'atto pubblico di divisione in Notar del 10/04/1991 (ed oggi i suoi Per_2 Parte_2 pag. 5/8 eredi, odierni appellati) è divenuto proprietario, per l'intero, del terreno individuato al N.C.T. del Comune di Saponara al foglio di mappa 2 particella n. 605, e non già dell'unità immobiliare individuata al N.C.E.U. del Comune di Saponara al foglio di mappa 2 particella n. 605, che è rimasta in comproprietà per la quota di un terzo ciascuno ai condividenti MI NI ed e, per il restante terzo, complessivamente ai tre germani , e _2 Persona_1 PT
. Per_3
Secondo l'appellante trattasi di due distinte e differenti unità immobiliari entrambe indicate nella divisione Notaio e cioè la particella n. 605 (ex 605a) del foglio 2 di mappa del Per_2 catasto terreni nel N.C.T., corrispondente al terreno assegnato per l'intero a _2
ed oggi di proprietà dei suoi eredi, ovvero gli appellati, e la particella del foglio 2 di
[...]
mappa del catasto urbano corrispondente all'unità immobiliare rimasta in comproprietà per la quota di un terzo anche a MI NI ed ivi individuata come particella n. 2041 (ex
605/b) del N.C.E.U.
L'assunto è errato, sul punto dovendosi invece accogliere quanto ex adverso rilevato dagli appellati i quali evidenziano che originariamente vi erano due particelle attigue e cioè la particella 605/a (oggi 605) e la particella 605/b (oggi 2041) ma già all'atto di cui Per_2
sopra esse risultavano essere rinominate 605 (ex 604/a) e 2041 (ex 605/b); a seguito del suddetto atto l'odierna particella 605 (ex 605a), ossia il terreno adiacente alla chiesa di famiglia, venne assegnato a , de cuius degli appellati , e Parte_2 CP_1 CP_2
mentre la chiesetta di famiglia, contrassegnata dalla particella 2041 (ex Persona_1
605b), rimase di proprietà indivisa di tutti i discendenti e dei loro eredi fra i quali, per un terzo,
MI NI.
Ferme restando le considerazione già ampiamente sopra esposte sull'inventario ereditario, non dovuto dall'erede pura e semplice, deve ritenersi corretta la valutazione del Giudice di prime cure in ordine alla errata indicazione della particella 605 (ex 605a) del catasto terreni fra i beni di proprietà del de cuius.
L'appello va quindi complessivamente rigettato.
L'appellante, infine, si duole infine anche della disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
sul punto evidenzia che gli attori e , in esito a CP_2 Controparte_1 specifica eccezione, sono stati dichiarati legittimati ad agire solo in ordine alla domanda svolta pag. 6/8 al punto 3 dell'atto di citazione, e quindi andava ritenuta la loro totale soccombenza in relazione alle spese.
La Corte ritiene che la determinazione assunta dal Giudice di prime cure sia corretta, avendo infatti evidenziato il decidente come dall'esito del giudizio di prime cure ne sia conseguita una reciproca soccombenza sulle varie domande;
per tale ragione la decisione di compensare interamente le spese di lite del primo grado può considerarsi equa e giusta e va confermata.
Spese e compensi del presente grado, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato, stante la totale soccombenza dell'appellante, vanno invece poste a carico di quest'ultima per intero.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 888/2021 emessa dal Tribunale di Messina il Parte_1
29/04/2021 nel procedimento R.G. 464/2015, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al rimborso in favore degli appellati di spese e compensi del presente grado che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
pag. 7/8 3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 07/07/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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