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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RG 954/2023
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del Giudice GI MU, all'esito dell'udienza del 7.11.025,tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
c.f. difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LEONE TERESA
RICORRENTE
e c.f. , difeso dall'Avv. MALAVASI MANUELA Controparte_1 P.IVA_1
e BE NE
e
C.F./P. IVA: , difesa dall'avv. VITTORIO Controparte_2 P.IVA_2
COLOMBA
RESISTENTI
Oggetto: Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L675/1996)
Conclusioni: per parte ricorrente “-accerti e dichiari la violazione delle disposizioni in materia di Privacy;
-accerti e dichiari la responsabilità di in qualità di titolare del Controparte_1 trattamento dei dati personali, nonchè di in qualità di responsabile Controparte_2 del trattamento dei dati personali;
1 Per l'effetto
-condanni gli odierni resistenti , ognuno per il loro titolo , come per legge , al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2050 c.c. prodotti ai diritti costituzionalmente tutelati che si qualificano in euro 55.000,00 ( cinquantacinquemila,00) o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta nel giudizio.” per parte resistente “− in via principale, respingere integralmente Controparte_1 le domande avversarie in quanto del tutto infon-date per i motivi illustrati in atti;
− in via subordinata e riconvenzionale, condannare a manlevare e Controparte_2 tenere indenne da tutte le conseguenze economicamente pregiudizievoli alla CP_1 stessa derivanti dalle domande avanzate dal Sig. , con conseguente condanna Pt_2 della medesima a corrispondere a favore di ogni somma che Controparte_2 CP_1 la medesima sarà eventual-mente condannata a corrispondere in favore del Sig.
, anche a titolo di spese di lite;
” Parte_3
Per parte resistente “- accertare e dichiarare che il contegno di Controparte_2
non integra profili di violazione delle norme in materia di protezione dei CP_2 dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. e Regolamento UE n. 679/2016), con conseguente rigetto dell'avversa eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto e smentita per tabulas;
- accertare e dichiarare che il contegno tenuto da non integra alcun Controparte_2 profilo di responsabilità ex art. 2050 c.c., con conseguente rigetto delle relative eccezioni, infondate e smentite per tabulas;
- per l'effetto, respingere la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2050 c.c. nella misura di € 55.000,00, ovvero in qualsiasi misura;
- rigettare le istanze istruttorie tutte formulate da controparte, con speciale riguardo alla richiesta prova per testi, in quanto inammissibili, generiche, inconferenti e meramente esplorative;
- respingere l'azione ex adverso promossa, poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa, con ogni conseguente situazione sulle risultanze di causa”
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso rassegnando le sopra indicate conclusioni Parte_3 allegando di aver sottoscritto con l contratto di mutuo n. 42199070 Controparte_1 con un piano di rimborso di 120 rate mensili, di aver ottenuto nel mese di aprile 2017
“l'accodamento” delle rate 88 e 89 e che, ciononostante, la società finanziatrice aveva incaricato la società . CP_2
2 Quest'ultima, nell'ambito dell'attività di riscossione del credito, nella prospettazione del ricorrente, avrebbe agito “con fare molesto ponendo in essere una attività non rispettosa dei diritti del Consumatore per come previsto dalle Normative vigenti, dalle Circolari Ministeriali e dal codice deontologico al cui rispetto sono obbligati tutti gli iscritti nei registri di qualifica NI (Unione nazionale imprese a tutela del credito)”.
In particolare, avrebbe divulgato le informazioni relative al rapporto CP_2 obbligatorio del a terzi sul luogo di lavoro, attraverso telefonate su recapiti Pt_2 diversi dal numero di cellulare personale, recandosi tramite propri agenti presso l'abitazione di famiglia e diffondendo comunicazioni inerenti a dati personali a soggetti estranei al rapporto contrattuale.
Detta “condotta invasiva e lesiva della propria reputazione ha determinato una pressione psicologica per il di una portata tale da richiedere un immediato Pt_2 ricovero presso l'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, reparto di cardiologia, per intervenuto infarto del miocardio in data 2.11.2017”.
Si sono costituite le società convenute rassegnando le esposte conclusioni.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente domanda, in sostanza, il risarcimento del danno biologico – e soltanto di questo danno, come si evince chiaramente dal ricorso – conseguente alla dedotta violazione della normativa in materia di privacy a norma dell'art. 82 GDPR, a mente del quale, per quanto qui di interesse, “
1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.”, ponendosi quindi in continuità con l'art. 15 d.lgs 196/2003 che espressamente richiamava l'art. 2050 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di risarcimento dei danni da illecito trattamento dei dati personali, l'art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente "ratione temporis"), nel richiamare il disposto dell'art. 2050 c.c., pone a carico del danneggiato la prova del danno e del nesso di causalità, lasciando al danneggiante la dimostrazione 3 di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare quel danno” Sez. 1 - , Ordinanza n. 14618 del 26/05/2021 (Rv. 661496 - 01).
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che manchi la prova del nesso di causa tra il danno biologico dedotto dal ricorrente e la (genericamente) dedotta violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
I convenuti hanno infatti allegato che l'attività di recupero crediti eseguita da
[...]
sia avvenuta successivamente all'infarto subito dal ricorrente, e precisamente CP_2 tra l'8.6.2018 e l'11.9.2018 (in data 3.9.2018 il si risolveva infatti a rilasciare Pt_2 cambiali per un totale di € 9.975), attività dettagliata nella relazione dell'aprile 2023 della società mandataria prodotta quale doc. 4 dalla convenuta CP_1
A fronte di tale allegazione, il ricorrente ha replicato che “il contratto per la fornitura di un servizio di recupero stragiudiziale dei crediti tramite azioni di esazione domiciliare e contatti telefonici a è del 24.06.2013 per una durata Controparte_2 pari a 12 mesi con espressa previsione di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta scritta.
Ebbene, è' fuor dubbio che l'incarico per il recupero stragiudiziale dei crediti insoluti derivanti dai rapporti di credito di , risale non a 7 mesi dopo le Controparte_1 problematiche di salute del ricorrente, bensì a 4 anni prima dell'insorgere delle stesse.
Consegue, che la relazione datata 12 Aprile 2023 predisposta da , riferita CP_2 al periodo in cui si sarebbero svolte le attività di recupero del credito verso il Pt_2 da parte della Società stessa,nulla prova in riferimento all'estraneità di CP_2 per le contestate condotte avvenute tra l'anno 2017 e il 2018.”, e che quindi la relazione di nulla proverebbe in ordine alla non riconducibilità causale del danno CP_2 biologico del all'attività della mandataria. Pt_2
Il ricorrente non considera però che è suo onere provare il nesso eziologico tra danno e condotta ascritta ai convenuti, sicché avrebbe dovuto provare la sussistenza di condotte in violazione della normativa in materia di privacy quantomeno prossime sotto il profilo temporale all'infarto.
Ciò non è certamente provato dall'esistenza di un contratto risalente al 2013 tra le convenute avente ad oggetto il conferimento dell'attività di recupero crediti, trattandosi semplicemente di un contratto quadro, destinato a regolare i singoli incarichi di recupero credito.
Del resto, neppure laddove fosse stato provato il conferimento di uno specifico incarico relativo al recupero del credito vantato nei confronti del in data prossima al Pt_2 novembre 2017 potrebbe dirsi raggiunta la prova del nesso eziologico, dal momento che il ricorrente avrebbe dovuto comunque provare l'effettivo espletamento
4 dell'incarico e, quindi, lo svolgimento di un' attività di recupero credito concretamente svolta in prossimità di quella data.
Ancora, va osservato che il ricorrente, a fronte della puntuale allegazione di quando e come si era svolta l'attività di recupero del credito, non ha specificamente contestato tale allegazione, limitandosi a replicare quanto sopra riportato.
La prova di un'attività di recupero credito causalmente rilevante rispetto alla dedotta lesione del diritto alla salute non può desumersi dal doc. 6 di parte ricorrente, che non risulta prodotto telematicamente, nonostante l'espresso invito del Giudice (cfr. decreto del 6.9.2023.
Va, infine, osservato che, anche ammettendo che il ricorrente avesse provato lo svolgimento dell'attività di recupero credito in modo illecito in prossimità temporale con la dedotta lesione del diritto alla salute, appare difficilmente predicabile la sussistenza del nesso di causa.
Posto che il nesso eziologico va accertato secondo il criterio del più probabile che non, nel caso di specie è evidente che – senza considerare ovviamente eventuali ulteriori fattori causali che quasi certamente hanno avuto rilievo nella causazione dell'infarto ignoti al giudicante (dato che, secondo l'id quod plerumque accidit, difficilmente un'attività di recupero credito, anche se svolta in modo illecito, produce un infarto in un soggetto sano e non anziano) – vi è almeno un fattore causale che può aver determinato una pressione psicologica tale da produrre il danno;
e, cioè, l'attività di recupero di un rilevante credito in sé, al netto degli eventuali profili di illiceità.
In altri termini, l'accertamento del nesso di causa nel caso di specie appare, già in astratto, sostanzialmente impossibile perché non sarebbe possibile accertare che l'infarto fosse da ascrivere, sotto il profilo causale, alla violazione della normativa in materia di privacy e non all'attività di recupero credito in sé (cioè al fatto di essere destinatario della richiesta di pagamento di un rilevante credito).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (scaglione di valore 52.001 – 260.000, valori prossimi ai minimi in ragione della scarsa complessità della controversia).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalle resistenti, liquidate in € 4.300 per ciascuna parte oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
5 Si comunichi
11/11/2025
Il Giudice
GI MU
6
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del Giudice GI MU, all'esito dell'udienza del 7.11.025,tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
c.f. difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LEONE TERESA
RICORRENTE
e c.f. , difeso dall'Avv. MALAVASI MANUELA Controparte_1 P.IVA_1
e BE NE
e
C.F./P. IVA: , difesa dall'avv. VITTORIO Controparte_2 P.IVA_2
COLOMBA
RESISTENTI
Oggetto: Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L675/1996)
Conclusioni: per parte ricorrente “-accerti e dichiari la violazione delle disposizioni in materia di Privacy;
-accerti e dichiari la responsabilità di in qualità di titolare del Controparte_1 trattamento dei dati personali, nonchè di in qualità di responsabile Controparte_2 del trattamento dei dati personali;
1 Per l'effetto
-condanni gli odierni resistenti , ognuno per il loro titolo , come per legge , al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2050 c.c. prodotti ai diritti costituzionalmente tutelati che si qualificano in euro 55.000,00 ( cinquantacinquemila,00) o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta nel giudizio.” per parte resistente “− in via principale, respingere integralmente Controparte_1 le domande avversarie in quanto del tutto infon-date per i motivi illustrati in atti;
− in via subordinata e riconvenzionale, condannare a manlevare e Controparte_2 tenere indenne da tutte le conseguenze economicamente pregiudizievoli alla CP_1 stessa derivanti dalle domande avanzate dal Sig. , con conseguente condanna Pt_2 della medesima a corrispondere a favore di ogni somma che Controparte_2 CP_1 la medesima sarà eventual-mente condannata a corrispondere in favore del Sig.
, anche a titolo di spese di lite;
” Parte_3
Per parte resistente “- accertare e dichiarare che il contegno di Controparte_2
non integra profili di violazione delle norme in materia di protezione dei CP_2 dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. e Regolamento UE n. 679/2016), con conseguente rigetto dell'avversa eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto e smentita per tabulas;
- accertare e dichiarare che il contegno tenuto da non integra alcun Controparte_2 profilo di responsabilità ex art. 2050 c.c., con conseguente rigetto delle relative eccezioni, infondate e smentite per tabulas;
- per l'effetto, respingere la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2050 c.c. nella misura di € 55.000,00, ovvero in qualsiasi misura;
- rigettare le istanze istruttorie tutte formulate da controparte, con speciale riguardo alla richiesta prova per testi, in quanto inammissibili, generiche, inconferenti e meramente esplorative;
- respingere l'azione ex adverso promossa, poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa, con ogni conseguente situazione sulle risultanze di causa”
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso rassegnando le sopra indicate conclusioni Parte_3 allegando di aver sottoscritto con l contratto di mutuo n. 42199070 Controparte_1 con un piano di rimborso di 120 rate mensili, di aver ottenuto nel mese di aprile 2017
“l'accodamento” delle rate 88 e 89 e che, ciononostante, la società finanziatrice aveva incaricato la società . CP_2
2 Quest'ultima, nell'ambito dell'attività di riscossione del credito, nella prospettazione del ricorrente, avrebbe agito “con fare molesto ponendo in essere una attività non rispettosa dei diritti del Consumatore per come previsto dalle Normative vigenti, dalle Circolari Ministeriali e dal codice deontologico al cui rispetto sono obbligati tutti gli iscritti nei registri di qualifica NI (Unione nazionale imprese a tutela del credito)”.
In particolare, avrebbe divulgato le informazioni relative al rapporto CP_2 obbligatorio del a terzi sul luogo di lavoro, attraverso telefonate su recapiti Pt_2 diversi dal numero di cellulare personale, recandosi tramite propri agenti presso l'abitazione di famiglia e diffondendo comunicazioni inerenti a dati personali a soggetti estranei al rapporto contrattuale.
Detta “condotta invasiva e lesiva della propria reputazione ha determinato una pressione psicologica per il di una portata tale da richiedere un immediato Pt_2 ricovero presso l'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, reparto di cardiologia, per intervenuto infarto del miocardio in data 2.11.2017”.
Si sono costituite le società convenute rassegnando le esposte conclusioni.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente domanda, in sostanza, il risarcimento del danno biologico – e soltanto di questo danno, come si evince chiaramente dal ricorso – conseguente alla dedotta violazione della normativa in materia di privacy a norma dell'art. 82 GDPR, a mente del quale, per quanto qui di interesse, “
1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.”, ponendosi quindi in continuità con l'art. 15 d.lgs 196/2003 che espressamente richiamava l'art. 2050 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di risarcimento dei danni da illecito trattamento dei dati personali, l'art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente "ratione temporis"), nel richiamare il disposto dell'art. 2050 c.c., pone a carico del danneggiato la prova del danno e del nesso di causalità, lasciando al danneggiante la dimostrazione 3 di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare quel danno” Sez. 1 - , Ordinanza n. 14618 del 26/05/2021 (Rv. 661496 - 01).
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che manchi la prova del nesso di causa tra il danno biologico dedotto dal ricorrente e la (genericamente) dedotta violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
I convenuti hanno infatti allegato che l'attività di recupero crediti eseguita da
[...]
sia avvenuta successivamente all'infarto subito dal ricorrente, e precisamente CP_2 tra l'8.6.2018 e l'11.9.2018 (in data 3.9.2018 il si risolveva infatti a rilasciare Pt_2 cambiali per un totale di € 9.975), attività dettagliata nella relazione dell'aprile 2023 della società mandataria prodotta quale doc. 4 dalla convenuta CP_1
A fronte di tale allegazione, il ricorrente ha replicato che “il contratto per la fornitura di un servizio di recupero stragiudiziale dei crediti tramite azioni di esazione domiciliare e contatti telefonici a è del 24.06.2013 per una durata Controparte_2 pari a 12 mesi con espressa previsione di tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta scritta.
Ebbene, è' fuor dubbio che l'incarico per il recupero stragiudiziale dei crediti insoluti derivanti dai rapporti di credito di , risale non a 7 mesi dopo le Controparte_1 problematiche di salute del ricorrente, bensì a 4 anni prima dell'insorgere delle stesse.
Consegue, che la relazione datata 12 Aprile 2023 predisposta da , riferita CP_2 al periodo in cui si sarebbero svolte le attività di recupero del credito verso il Pt_2 da parte della Società stessa,nulla prova in riferimento all'estraneità di CP_2 per le contestate condotte avvenute tra l'anno 2017 e il 2018.”, e che quindi la relazione di nulla proverebbe in ordine alla non riconducibilità causale del danno CP_2 biologico del all'attività della mandataria. Pt_2
Il ricorrente non considera però che è suo onere provare il nesso eziologico tra danno e condotta ascritta ai convenuti, sicché avrebbe dovuto provare la sussistenza di condotte in violazione della normativa in materia di privacy quantomeno prossime sotto il profilo temporale all'infarto.
Ciò non è certamente provato dall'esistenza di un contratto risalente al 2013 tra le convenute avente ad oggetto il conferimento dell'attività di recupero crediti, trattandosi semplicemente di un contratto quadro, destinato a regolare i singoli incarichi di recupero credito.
Del resto, neppure laddove fosse stato provato il conferimento di uno specifico incarico relativo al recupero del credito vantato nei confronti del in data prossima al Pt_2 novembre 2017 potrebbe dirsi raggiunta la prova del nesso eziologico, dal momento che il ricorrente avrebbe dovuto comunque provare l'effettivo espletamento
4 dell'incarico e, quindi, lo svolgimento di un' attività di recupero credito concretamente svolta in prossimità di quella data.
Ancora, va osservato che il ricorrente, a fronte della puntuale allegazione di quando e come si era svolta l'attività di recupero del credito, non ha specificamente contestato tale allegazione, limitandosi a replicare quanto sopra riportato.
La prova di un'attività di recupero credito causalmente rilevante rispetto alla dedotta lesione del diritto alla salute non può desumersi dal doc. 6 di parte ricorrente, che non risulta prodotto telematicamente, nonostante l'espresso invito del Giudice (cfr. decreto del 6.9.2023.
Va, infine, osservato che, anche ammettendo che il ricorrente avesse provato lo svolgimento dell'attività di recupero credito in modo illecito in prossimità temporale con la dedotta lesione del diritto alla salute, appare difficilmente predicabile la sussistenza del nesso di causa.
Posto che il nesso eziologico va accertato secondo il criterio del più probabile che non, nel caso di specie è evidente che – senza considerare ovviamente eventuali ulteriori fattori causali che quasi certamente hanno avuto rilievo nella causazione dell'infarto ignoti al giudicante (dato che, secondo l'id quod plerumque accidit, difficilmente un'attività di recupero credito, anche se svolta in modo illecito, produce un infarto in un soggetto sano e non anziano) – vi è almeno un fattore causale che può aver determinato una pressione psicologica tale da produrre il danno;
e, cioè, l'attività di recupero di un rilevante credito in sé, al netto degli eventuali profili di illiceità.
In altri termini, l'accertamento del nesso di causa nel caso di specie appare, già in astratto, sostanzialmente impossibile perché non sarebbe possibile accertare che l'infarto fosse da ascrivere, sotto il profilo causale, alla violazione della normativa in materia di privacy e non all'attività di recupero credito in sé (cioè al fatto di essere destinatario della richiesta di pagamento di un rilevante credito).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (scaglione di valore 52.001 – 260.000, valori prossimi ai minimi in ragione della scarsa complessità della controversia).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalle resistenti, liquidate in € 4.300 per ciascuna parte oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
5 Si comunichi
11/11/2025
Il Giudice
GI MU
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