TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4069 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4069 / 2024 promossa da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nata in Venezuela il [...] in [...] e quale genitore esercente la potestà
[...] genitoriale sui figli minori: nato negli Stati Uniti d'America il Persona_1
17.10.2013, nato negli Stati Uniti d'America il 5.2.2015, Persona_2 CP_2
nata negli Stati Uniti d'America il 22.9.2016, nata negli Stati
[...] Persona_3
Uniti d'America il 20.2.2020; , nato in [...] il Persona_4
14.10.1952; , nata in Venezuela il [...] in [...] e quale Parte_2
genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori: Persona_5
nata in [...] il [...] e nato in [...] il [...]; Persona_6
, nata in [...] il [...]; Persona_7 Persona_5 Parte_3
, nata in Venezuela il [...] in [...] e quale genitore esercente la potestà
[...]
genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il [...]; Persona_8
, nata in [...] il [...]; Persona_9 Parte_4
, nato in Venezuela il [...] in [...] e quale genitore esercente la potestà
[...]
genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il Persona_10
5.8.2012; , nata in [...] il [...]; Leyla Per_11 Persona_10
1 nata in Venezuela il [...] in [...] e quale genitore esercente Per_12 Persona_4
la potestà genitoriale sul figlio minore nato negli Stati Persona_13
Uniti d'America il 4.10.2013; nato in [...] il [...]; Parte_5
nata in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi Parte_6 dall'Avv. Sergio MAROZZI e dall'Avv. Guido SOLLINI
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_3 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO CONTUMACE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in premessa, riconoscere e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana e ordinare al , e per Controparte_3
esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza degli istanti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e competenze legali”.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
5.3.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_3
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_14
nato a [...] in data [...], come da estratto di nascita (cfr. doc. 1).
[...]
Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino nicaraguense come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “[…] secondo quanto contenuto nei registri dei cittadini naturalizzati in archivio presso la Direzione per la
2 Nazionalità della Direzione Generale per l'Immigrazione, relativi al periodo dal 1931 al
2025, non risulta che il cittadino abbia acquisito la Persona_14
cittadinanza nicaraguense”(cfr. doc. 1 della nota di deposito del 7.5.2025).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 13.3.2024, disponeva ai sensi dell'art. 281-decies
c.p.c. fissava udienza di comparizione al 12.5.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di comparizione, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
ER (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto
3 dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo è nato a ER (TO) in [...] Persona_14
27.4.1819 (cfr. doc. 1) e che ha contratto matrimonio con la sig.ra
[...]
; Controparte_4
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_14 [...]
è nato a [...] in data [...] il sig. Controparte_4 [...]
(cfr. doc. 3); Parte_7
4 - che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Parte_7 [...]
nasceva in Nicaragua in data 23.10.1879 la sig.ra Parte_8 [...]
(cfr. doc. 4); Parte_9
- che dal matrimonio avvenuto in Nicaragua in data 13.11.1898 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 4) nasceva in Nicaragua in Parte_9 Persona_15
data 3.3.1901 il sig. (cfr. doc. 5); Persona_16
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_16 [...]
nasceva in Nicaragua in data 6.4.1930 il sig. Persona_17 Parte_1
(cfr. doc. 6), odierno ricorrente;
[...]
- che dal matrimonio avvenuto in Nicaragua in data 12.7.1951 tra il sig.
[...]
e la sig.ra (cfr. doc. 6) nascevano in Parte_1 Persona_18
Nicaragua: in data 14.10.1952 il sig. (cfr. doc. 7) e Persona_4
in data 24.3.1955 la sig.ra (cfr. doc. 20), odierni Parte_10
ricorrenti;
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_4 Parte_11
nascevano in Venezuela: in data 18.8.1976 la sig.ra
[...] CP_1 CP_1
(cfr. doc. 8), in data 22.10.1979 la sig.ra (cfr. doc.
[...] Parte_3 CP_1
13) e in data 22.10.1979 la sig.ra (cfr. doc. 16), odierne Parte_2
ricorrenti;
- che dal matrimonio avvenuto negli Stati Uniti in data 1.6.2013 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 8), nascevano negli Stati Controparte_1 Persona_19
Uniti: in data 17.10.2013 il minore (cfr. doc. 9), in data 5.2.2015 il Persona_1
minore (cfr. doc. 10), in data 22.9.2016 la minore Persona_20 CP_2
e in data 20.2.2020 la minore (cfr. doc. 12), odierni
[...] Persona_3
ricorrenti;
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Parte_3 Per_21
Venezuela in data 10.9.2003 la sig.ra (cfr. doc. 14) e in Persona_9
Messico in data 16.12.2007 la minore (cfr. doc. 15), odierni Persona_8
ricorrenti;
- che la sig.ra ha contratto un secondo matrimonio avvenuto Parte_3
negli Stati Uniti in data 22.5.2020 con il sig. (cfr. doc. 13); Parte_12
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. Parte_2 Persona_22
nasceva in Venezuela in data 14.1.2002 la sig.ra (cfr. doc. 17) Parte_13
5 e in Messico in data 5.2.2011 la minore (cfr. doc. Persona_5
18), odierne ricorrenti;
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. Parte_2 Persona_23
nasceva in Messico in data 25.2.2017 il minore
[...] Persona_6
(cfr. doc. 19), odierno ricorrente;
- che dal matrimonio avvenuto in Venezuela in data 16.4.1972 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 20), nasceva in Venezuela in Parte_10 Parte_4
data 9.11.1973 il sig. (cfr. doc. 21), odierno Parte_4
ricorrente;
- che la sig.ra da una relazione post matrimoniale ha dato Parte_10
alla luce in Venezuela in data 5.5.1980 la sig.ra (cfr. Persona_24 Persona_4
doc. 24), odierna ricorrente;
- che dal matrimonio avvenuto in Ecuador in data 8.10.1998 tra il sig. Parte_4
e la sig.ra (cfr. doc. 21) nascevano in
[...] Parte_14
Ecuador in data 6.4.1999 la sig.ra (cfr. doc. Parte_15
22) e in Venezuela in data 5.8.2012 la minore Persona_10
(cfr. doc. 23), odierne ricorrenti;
[...]
- che dal primo matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_16 [...]
nascevano in Venezuela in data 28.8.1998 il sig. Pt_5 Parte_5
(cfr. doc. 25) e in data 23.9.2002 la sig.ra
[...] Parte_6
(cfr. doc. 26), odierni ricorrenti;
- che dal secondo matrimonio avvenuto in Venezuela in data 26.12.2013 tra la sig.ra e il sig. (cfr. doc. Parte_16 Parte_17
24), nasceva negli Stati Uniti in data 4.10.2013 il minore Persona_13
(cfr. doc. 27), odierno ricorrente.
[...]
4.1 Nel merito, risulta che nato a [...] in Persona_14
data 27.4.1819, come risulta dal Certificato di nascita (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno
Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché́ deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato
6 preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Persona_14
veniva dimostrata dal certificato di nascita del figlio
[...] Parte_7
nato a [...] in data [...] (cfr. doc. 3), dal quale si evince che l'avo
[...]
italiano, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale in data 19.10.1899 (cfr. doc. 1) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
4.2 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché Parte_9
al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto
7 perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la Parte_9
cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio, sig. nato Persona_16
in Nicaragua in data 3.3.1901, il quale a sua volta ha potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere
8 la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
5. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
[...]
, nato in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nata in [...] il [...]; nato negli Stati Uniti
[...] Persona_1
d'America il 17.10.2013; nato negli Stati Uniti d'America il Persona_2
5.2.2015; nata negli Stati Uniti d'America il 22.9.2016; CP_2 CP_2 [...] nata negli Stati Uniti d'America il 20.2.2020; Persona_3 Per_4 Persona_4
nato in [...] il [...]; , nata in
[...] Parte_2 CP_1
Venezuela il 22.10.1979; nata in [...] il Persona_5
5.2.2011; nato in [...] il [...]; Persona_6 [...]
, nata in [...] il [...]; , Parte_18 Parte_3
nata in [...] il [...]; , nata in [...] il Persona_8
16.12.2007; , nata in [...] il [...]; Persona_9 [...]
, nato in [...] il [...]; Parte_4 Persona_10
, nata in [...] il [...]; Persona_10 Parte_15
, nata in [...] il [...]; nata in
[...] Parte_16
Venezuela il 5.5.1980; nato negli Stati Uniti Persona_13
d'America il 4.10.2013; nato in [...] il Parte_5
28.8.1998; nata in [...] il [...], stante la Parte_6
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_3
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 13 maggio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4069 / 2024 promossa da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nata in Venezuela il [...] in [...] e quale genitore esercente la potestà
[...] genitoriale sui figli minori: nato negli Stati Uniti d'America il Persona_1
17.10.2013, nato negli Stati Uniti d'America il 5.2.2015, Persona_2 CP_2
nata negli Stati Uniti d'America il 22.9.2016, nata negli Stati
[...] Persona_3
Uniti d'America il 20.2.2020; , nato in [...] il Persona_4
14.10.1952; , nata in Venezuela il [...] in [...] e quale Parte_2
genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori: Persona_5
nata in [...] il [...] e nato in [...] il [...]; Persona_6
, nata in [...] il [...]; Persona_7 Persona_5 Parte_3
, nata in Venezuela il [...] in [...] e quale genitore esercente la potestà
[...]
genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il [...]; Persona_8
, nata in [...] il [...]; Persona_9 Parte_4
, nato in Venezuela il [...] in [...] e quale genitore esercente la potestà
[...]
genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il Persona_10
5.8.2012; , nata in [...] il [...]; Leyla Per_11 Persona_10
1 nata in Venezuela il [...] in [...] e quale genitore esercente Per_12 Persona_4
la potestà genitoriale sul figlio minore nato negli Stati Persona_13
Uniti d'America il 4.10.2013; nato in [...] il [...]; Parte_5
nata in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi Parte_6 dall'Avv. Sergio MAROZZI e dall'Avv. Guido SOLLINI
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_3 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO CONTUMACE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in premessa, riconoscere e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana e ordinare al , e per Controparte_3
esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza degli istanti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e competenze legali”.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
5.3.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_3
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_14
nato a [...] in data [...], come da estratto di nascita (cfr. doc. 1).
[...]
Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino nicaraguense come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “[…] secondo quanto contenuto nei registri dei cittadini naturalizzati in archivio presso la Direzione per la
2 Nazionalità della Direzione Generale per l'Immigrazione, relativi al periodo dal 1931 al
2025, non risulta che il cittadino abbia acquisito la Persona_14
cittadinanza nicaraguense”(cfr. doc. 1 della nota di deposito del 7.5.2025).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 13.3.2024, disponeva ai sensi dell'art. 281-decies
c.p.c. fissava udienza di comparizione al 12.5.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di comparizione, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
ER (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto
3 dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo è nato a ER (TO) in [...] Persona_14
27.4.1819 (cfr. doc. 1) e che ha contratto matrimonio con la sig.ra
[...]
; Controparte_4
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_14 [...]
è nato a [...] in data [...] il sig. Controparte_4 [...]
(cfr. doc. 3); Parte_7
4 - che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Parte_7 [...]
nasceva in Nicaragua in data 23.10.1879 la sig.ra Parte_8 [...]
(cfr. doc. 4); Parte_9
- che dal matrimonio avvenuto in Nicaragua in data 13.11.1898 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 4) nasceva in Nicaragua in Parte_9 Persona_15
data 3.3.1901 il sig. (cfr. doc. 5); Persona_16
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_16 [...]
nasceva in Nicaragua in data 6.4.1930 il sig. Persona_17 Parte_1
(cfr. doc. 6), odierno ricorrente;
[...]
- che dal matrimonio avvenuto in Nicaragua in data 12.7.1951 tra il sig.
[...]
e la sig.ra (cfr. doc. 6) nascevano in Parte_1 Persona_18
Nicaragua: in data 14.10.1952 il sig. (cfr. doc. 7) e Persona_4
in data 24.3.1955 la sig.ra (cfr. doc. 20), odierni Parte_10
ricorrenti;
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_4 Parte_11
nascevano in Venezuela: in data 18.8.1976 la sig.ra
[...] CP_1 CP_1
(cfr. doc. 8), in data 22.10.1979 la sig.ra (cfr. doc.
[...] Parte_3 CP_1
13) e in data 22.10.1979 la sig.ra (cfr. doc. 16), odierne Parte_2
ricorrenti;
- che dal matrimonio avvenuto negli Stati Uniti in data 1.6.2013 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 8), nascevano negli Stati Controparte_1 Persona_19
Uniti: in data 17.10.2013 il minore (cfr. doc. 9), in data 5.2.2015 il Persona_1
minore (cfr. doc. 10), in data 22.9.2016 la minore Persona_20 CP_2
e in data 20.2.2020 la minore (cfr. doc. 12), odierni
[...] Persona_3
ricorrenti;
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Parte_3 Per_21
Venezuela in data 10.9.2003 la sig.ra (cfr. doc. 14) e in Persona_9
Messico in data 16.12.2007 la minore (cfr. doc. 15), odierni Persona_8
ricorrenti;
- che la sig.ra ha contratto un secondo matrimonio avvenuto Parte_3
negli Stati Uniti in data 22.5.2020 con il sig. (cfr. doc. 13); Parte_12
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. Parte_2 Persona_22
nasceva in Venezuela in data 14.1.2002 la sig.ra (cfr. doc. 17) Parte_13
5 e in Messico in data 5.2.2011 la minore (cfr. doc. Persona_5
18), odierne ricorrenti;
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. Parte_2 Persona_23
nasceva in Messico in data 25.2.2017 il minore
[...] Persona_6
(cfr. doc. 19), odierno ricorrente;
- che dal matrimonio avvenuto in Venezuela in data 16.4.1972 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 20), nasceva in Venezuela in Parte_10 Parte_4
data 9.11.1973 il sig. (cfr. doc. 21), odierno Parte_4
ricorrente;
- che la sig.ra da una relazione post matrimoniale ha dato Parte_10
alla luce in Venezuela in data 5.5.1980 la sig.ra (cfr. Persona_24 Persona_4
doc. 24), odierna ricorrente;
- che dal matrimonio avvenuto in Ecuador in data 8.10.1998 tra il sig. Parte_4
e la sig.ra (cfr. doc. 21) nascevano in
[...] Parte_14
Ecuador in data 6.4.1999 la sig.ra (cfr. doc. Parte_15
22) e in Venezuela in data 5.8.2012 la minore Persona_10
(cfr. doc. 23), odierne ricorrenti;
[...]
- che dal primo matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_16 [...]
nascevano in Venezuela in data 28.8.1998 il sig. Pt_5 Parte_5
(cfr. doc. 25) e in data 23.9.2002 la sig.ra
[...] Parte_6
(cfr. doc. 26), odierni ricorrenti;
- che dal secondo matrimonio avvenuto in Venezuela in data 26.12.2013 tra la sig.ra e il sig. (cfr. doc. Parte_16 Parte_17
24), nasceva negli Stati Uniti in data 4.10.2013 il minore Persona_13
(cfr. doc. 27), odierno ricorrente.
[...]
4.1 Nel merito, risulta che nato a [...] in Persona_14
data 27.4.1819, come risulta dal Certificato di nascita (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno
Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché́ deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato
6 preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Persona_14
veniva dimostrata dal certificato di nascita del figlio
[...] Parte_7
nato a [...] in data [...] (cfr. doc. 3), dal quale si evince che l'avo
[...]
italiano, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale in data 19.10.1899 (cfr. doc. 1) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
4.2 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché Parte_9
al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto
7 perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la Parte_9
cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio, sig. nato Persona_16
in Nicaragua in data 3.3.1901, il quale a sua volta ha potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere
8 la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
5. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
[...]
, nato in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nata in [...] il [...]; nato negli Stati Uniti
[...] Persona_1
d'America il 17.10.2013; nato negli Stati Uniti d'America il Persona_2
5.2.2015; nata negli Stati Uniti d'America il 22.9.2016; CP_2 CP_2 [...] nata negli Stati Uniti d'America il 20.2.2020; Persona_3 Per_4 Persona_4
nato in [...] il [...]; , nata in
[...] Parte_2 CP_1
Venezuela il 22.10.1979; nata in [...] il Persona_5
5.2.2011; nato in [...] il [...]; Persona_6 [...]
, nata in [...] il [...]; , Parte_18 Parte_3
nata in [...] il [...]; , nata in [...] il Persona_8
16.12.2007; , nata in [...] il [...]; Persona_9 [...]
, nato in [...] il [...]; Parte_4 Persona_10
, nata in [...] il [...]; Persona_10 Parte_15
, nata in [...] il [...]; nata in
[...] Parte_16
Venezuela il 5.5.1980; nato negli Stati Uniti Persona_13
d'America il 4.10.2013; nato in [...] il Parte_5
28.8.1998; nata in [...] il [...], stante la Parte_6
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_3
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 13 maggio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
9