TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/10/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4139/2021 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione il 15/10/2025, vertente tra (c.f. Parte_1 [...]
), nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Antonio Lecce, e C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Elisa Castellucci, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4/12/2021 il signor premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 5/3/2000 a SO (FR) secondo il rito concordatario e di aver CP_1 avuto dalla donna, durante la convivenza, le figlie (nata l'[...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]), ha riferito che il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in forza del decreto n. 1769, emesso il 24/01/2020. Ha fatto presente, nel contempo, che in seguito si è esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, quindi, la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione degli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo del contenzioso.
***
Costituita con memoria del 26/4/2022, la signora non si è opposta al divorzio. CP_1
Ha invocato, per il resto, statuizioni in parte diverse da quelle richieste dall'istante.
***
Assunti i provvedimenti provvisori, con sentenza non definitiva n. 73/2023, pubblicata il 23/1/2023, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 15/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della lite alle seguenti condizioni: “Limitazione fino ad agosto 2026 compreso del mantenimento spettante alla signora per le esigenze ordinarie della CP_1 figlia , da quantificarsi in € 120,00 al mese rivalutabili;
determinazione in € Per_1
120,00 al mese rivalutabili del mantenimento ordinario dovuto alla signora per CP_1 la figlia;
spese straordinarie al 50% tra i coniugi, con i predetti limiti temporali. Per_2
1 Spese di lite compensate. La signora dichiara di consentire alla cancellazione del CP_1 pignoramento iscritto sul veicolo Panda targato BW 225 CG in relazione ai crediti vantati dalla stessa sul mezzo”
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale reputa che le richieste dei signori e debbano essere accolte. Non vi è motivo Parte_1 CP_1 per non riconoscere gli accordi intervenuti tra le parti, del tutto conformi alla legge.
***
L'accordo sopravvenuto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3929/2021 del
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ riconosce le intese raggiunte da e in Parte_2 CP_1 corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 15/10/2025 il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4139/2021 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione il 15/10/2025, vertente tra (c.f. Parte_1 [...]
), nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Antonio Lecce, e C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Elisa Castellucci, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4/12/2021 il signor premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 5/3/2000 a SO (FR) secondo il rito concordatario e di aver CP_1 avuto dalla donna, durante la convivenza, le figlie (nata l'[...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]), ha riferito che il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in forza del decreto n. 1769, emesso il 24/01/2020. Ha fatto presente, nel contempo, che in seguito si è esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, quindi, la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione degli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo del contenzioso.
***
Costituita con memoria del 26/4/2022, la signora non si è opposta al divorzio. CP_1
Ha invocato, per il resto, statuizioni in parte diverse da quelle richieste dall'istante.
***
Assunti i provvedimenti provvisori, con sentenza non definitiva n. 73/2023, pubblicata il 23/1/2023, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 15/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della lite alle seguenti condizioni: “Limitazione fino ad agosto 2026 compreso del mantenimento spettante alla signora per le esigenze ordinarie della CP_1 figlia , da quantificarsi in € 120,00 al mese rivalutabili;
determinazione in € Per_1
120,00 al mese rivalutabili del mantenimento ordinario dovuto alla signora per CP_1 la figlia;
spese straordinarie al 50% tra i coniugi, con i predetti limiti temporali. Per_2
1 Spese di lite compensate. La signora dichiara di consentire alla cancellazione del CP_1 pignoramento iscritto sul veicolo Panda targato BW 225 CG in relazione ai crediti vantati dalla stessa sul mezzo”
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale reputa che le richieste dei signori e debbano essere accolte. Non vi è motivo Parte_1 CP_1 per non riconoscere gli accordi intervenuti tra le parti, del tutto conformi alla legge.
***
L'accordo sopravvenuto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3929/2021 del
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ riconosce le intese raggiunte da e in Parte_2 CP_1 corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 15/10/2025 il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2