Art. 41.
Per realizzare le condizioni piu' idonee al raggiungimento dei fini di cui al punto b) dell'articolo 1 della presente legge, e' istituito altresi' un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinino le terre, di cui sono proprietari, agli scopi precisati nel precedente articolo 37.
Per realizzare le condizioni piu' idonee al raggiungimento dei fini di cui al punto b) dell'articolo 1 della presente legge, e' istituito altresi' un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinino le terre, di cui sono proprietari, agli scopi precisati nel precedente articolo 37.