Articolo 41 della Legge 9 maggio 1975, n. 153
Articolo 40Articolo 42
Versione
10 giugno 1975
Art. 41.
Per realizzare le condizioni piu' idonee al raggiungimento dei fini di cui al punto b) dell'articolo 1 della presente legge, e' istituito altresi' un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinino le terre, di cui sono proprietari, agli scopi precisati nel precedente articolo 37.
Entrata in vigore il 10 giugno 1975