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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop Dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 3292 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo promosso da: nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, rapp.to e difeso dall'Avv. Guglielmo Pacetto
[...]
ricorrente
Contro
: -, Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappto e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato.
La Corte di Cassazione (sent nn 23792/19 e n.29779/17), spiega che, in tema di società di capitali, la conseguenza della congiunzione tra normativa previdenziale e fiscale è
l'espunzione dal prelievo contributivo degli utili derivanti dalla mera partecipazione a società
di capitali (es. Srl o Spa) per i quali, evidentemente, il socio non svolge alcuna attività
lavorativa.
Pagina 1 Tali somme, essendo annoverate tra i redditi di capitale (soggetti ad IRPEG, ora ad
IRES), non possono, pertanto, concorrere a costituire la base imponibile ai fini contributivi
. Si tratta, precisa la Corte, di una soluzione perfettamente coerente con l'impianto CP_1
generale che prevede "che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile".
La Corte spiega, in definitiva, che la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali resta ontologicamente diversa da quelli delle società di persone;
per i primi, infatti, la commisurazione del contributo non può tenere conto dei redditi provenienti dalla partecipazione del socio alla società di capitali in quanto tali redditi, nella disciplina fiscale,
sono considerati redditi da capitale e non d'impresa.
Ciò posto preliminarmente, ne deriva che parte ricorrente per il solo fatto di essere stato solo socio ed anche amministratore della non è tenuto alla iscrizione nella Controparte_2
gestione commercianti.
Nelle opposizioni a cartella di pagamento è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale -
fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti CP_1
per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.
La iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche)
alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l.662/1996.
Pagina 2 Nella fattispecie, al contrario, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione previdenziale in questione, non risultando né specificatamente dedotti né dimostrati i requisiti suddetti.
Non può ritenersi sufficiente a tal fine il fatto che il socio del ricorrente per 156 gg l'anno è
iscritto come coltivatore diretto, né che il medesimo ricorrente esercita attività lavorativa non per tutti i gg dell'anno; trattasi infatti di mere deduzioni e presunzioni che non possono assurgere al rango di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
Per questi motivi
il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'AVA impugnato n. 597 2024 00015605 46000
CP_
- condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in
€. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Ragusa, 12 dicembre 2025
Il Giudice Gop Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop Dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 3292 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo promosso da: nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, rapp.to e difeso dall'Avv. Guglielmo Pacetto
[...]
ricorrente
Contro
: -, Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappto e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato.
La Corte di Cassazione (sent nn 23792/19 e n.29779/17), spiega che, in tema di società di capitali, la conseguenza della congiunzione tra normativa previdenziale e fiscale è
l'espunzione dal prelievo contributivo degli utili derivanti dalla mera partecipazione a società
di capitali (es. Srl o Spa) per i quali, evidentemente, il socio non svolge alcuna attività
lavorativa.
Pagina 1 Tali somme, essendo annoverate tra i redditi di capitale (soggetti ad IRPEG, ora ad
IRES), non possono, pertanto, concorrere a costituire la base imponibile ai fini contributivi
. Si tratta, precisa la Corte, di una soluzione perfettamente coerente con l'impianto CP_1
generale che prevede "che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile".
La Corte spiega, in definitiva, che la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali resta ontologicamente diversa da quelli delle società di persone;
per i primi, infatti, la commisurazione del contributo non può tenere conto dei redditi provenienti dalla partecipazione del socio alla società di capitali in quanto tali redditi, nella disciplina fiscale,
sono considerati redditi da capitale e non d'impresa.
Ciò posto preliminarmente, ne deriva che parte ricorrente per il solo fatto di essere stato solo socio ed anche amministratore della non è tenuto alla iscrizione nella Controparte_2
gestione commercianti.
Nelle opposizioni a cartella di pagamento è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale -
fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti CP_1
per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.
La iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche)
alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l.662/1996.
Pagina 2 Nella fattispecie, al contrario, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione previdenziale in questione, non risultando né specificatamente dedotti né dimostrati i requisiti suddetti.
Non può ritenersi sufficiente a tal fine il fatto che il socio del ricorrente per 156 gg l'anno è
iscritto come coltivatore diretto, né che il medesimo ricorrente esercita attività lavorativa non per tutti i gg dell'anno; trattasi infatti di mere deduzioni e presunzioni che non possono assurgere al rango di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
Per questi motivi
il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'AVA impugnato n. 597 2024 00015605 46000
CP_
- condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in
€. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Ragusa, 12 dicembre 2025
Il Giudice Gop Dott Corrado Celeste
Pagina 3