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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. LV La LE, all'esito dell'udienza del 03 ottobre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1085/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Locri, via Parte_1 C.F._1
Steonida n. 8, presso lo studio dell'avv.to Meri PIZZATA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande;
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H È C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_2
alla via Largo Chigi n. 5
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 17.04.2024, ha esposto che, negli anni dal 2015 Parte_1 al 2020, ha prestato attività lavorativa presso l'azienda agricola che la ditta dispone CP_3
Pag. 1 a 5 di terreni che in parte insistono nel comune di Siderno e in parte nel comune di Mammola;
che ha svolto l'attività lavorativa dal lunedì al sabato per circa 7 ore lavorative giornaliere;
che per l'attività lavorativa svolta ha percepito una retribuzione di circa €43,00 giornalieri;
che ha prestato attività lavorativa seguendo le indicazioni del datore di lavoro;
che in data
12.07.2022 ha ricevuto la notifica di 7 provvedimenti di disconoscimento di rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni dal 2015 al 2020; che avverso i predetti ha promosso ricorso CISOA che non ha avuto esito favorevole;
che pertanto ha promosso ricorso giurisdizionale iscritto al RGL n. 936/2023; che in data 08.03.2024 ha ricevuto la notifica di 23 provvedimenti di avviso di addebito per intervenuta revoca dell'indennità di malattia, ed ovvero: avviso di addebito n. 39420240000260288000 per un importo pari ad €373,29, avviso di addebito n.
39420240000260389000 di €685,11,avviso di addebito n. 39420240000260490000 di €
502,54, avviso di addebito n. 39420240000260591000 di €727,64, avviso di addebito n.
39420240000260692000 di €582,93,avviso di addebito n. 39420240000260700000 di €
569,29,avviso di addebito n. 39420240000260801000 di €348,13, avviso di addebito n.39420240000260902000 di €1297,95, avviso di addebito n. 39420240000261003000 di
€643,09, avviso di addebito n. 39420240000261104000 di €961,81, avviso di addebito n.
39420240000261205000 di €274,46,avviso di addebito n. 39420240000261306000 per
€362,76, avviso di addebito n. 39420240000261407000 di €737,79, avviso di addebito n.
39420240000261508000 di € 635,92, avviso di addebito n. 39420240000261609000 di €
285,86,avviso di addebito n. 39420240000261710000 di €106,56, avviso di addebito n.39420240000261811000 di €1921,54, avviso di addebito n. 39420240000261912000 di
€916,03, avviso di addebito n. 39420240000262013000 di € 677,93, avviso di addebito n.
39420240000262114000 di € 263,38, avviso di addebito n. 39420240000262215000 di €
1152,70, avviso di addebito n. 39420240000262316000 di € 1152,70 ed avviso di addebito n.
39420240000262417000 di € 159,38; che i provvedimenti sono stati emessi in violazione del divieto di cui all'art. 24 c. 3 del d.lgs.. n. 46/1999; che ha regolarmente prestato attività lavorativa in agricoltura e ha diritto alla percezione delle indennità ad essa connesse, quale l'indennità di malattia. Ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni:”
1. In via preliminare
A. a fronte della minaccia di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D.
Lgs. N. 46/1999 disporre la sospensione anche inaudita altera parte della efficacia esecutiva degli impugnati avvisi di addebito, concorrendo il grave motivo del danno rilevante che
Pag. 2 a 5 subirebbe la SI.ra , lavoratrice stagionale, a seguito dell'esecuzione per una somma Pt_2
cospicua;
2. nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli avvisi di addebito in oggetto, poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria, e per tutti i motivi indicati;
3. Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'avviso di addebito in oggetto ed oggetto di impugnativa;
4. in ogni caso condannare l' , in Persona del Legale Rappresentante CP_1 pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con notifiche perfezionatesi in data
10.12.2024, non si sono costituite le parti convenute che, pertanto, vanno dichiarate contumaci.
Presupposto per la percezione dell'indennità di malattia nel rapporto di lavoro in agricoltura è l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
Occorre ricordare il contenuto dell'art. 1 legge 457 del 1972 prevede che: “L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta percento delle rispettive retribuzioni giornaliere. Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliere è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.
L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria.”
Inoltre, occorre ribadire che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti sui cui
l'eccezione si fonda”.
Quanto all'onere della prova in materia di rapporto di lavoro esso è riconducibile al disposto di cui all'art. 2094 c.c. che stabilisce che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pag. 3 a 5 Pertanto, presupposti della subordinazione sono la prestazione di lavoro in favore del datore di lavoro, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e l'obbligo di retribuzione gravante sul datore di lavoro.
Anche la Suprema Corte ha più volte precisato che è onere del lavoratore provare l'esistenza del rapporto di lavoro a fronte dell'avvenuto disconoscimento nonché fornire prova dei presupposti legittimanti la prestazione oggetto di indebito (Cass. S.U. 18046/2010).
Nel caso di specie la ricorrente ha provato l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce presupposto logico-giuridico per poter beneficiare dell'indennità di malattia.
Consta agli atti sentenza n. 1159/2024, emessa dal Tribunale di Locri, depositata il
18.10.2024, allegata dalla parte ricorrente con note sostitutive di prima udienza, con la quale
è stato dichiarato il diritto della stessa ad essere iscritta negli elenchi agricoli del comune di residenza per l'anno 2015 per 78 giornate lavorative, e per gli anni dal 2016 al 2020 per 102 giornate lavorative. Nella predetta sentenza si legge: “(…) Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova dell'espletamento da parte ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricolo svolta per il numero di giornate e per gli anni indicati in ricorso, con conseguente dichiarazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l' anno 2015 per 78 giornate lavorative e per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020 per 102 giornate lavorative annue, con ogni conseguenza di legge, anche di natura previdenziale, ed obbligo per l' di provvedere ai relativi adempimenti.” CP_1
Parte ricorrente ha dunque provato la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare dell'indennità di malattia per gli anni dal 2015 al 2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerata la natura previdenziale della materia trattata, secondo lo scaglione di riferimento nei parametri minimi, attese le limitate difese in ragione della contumacia delle parti convenute, esse vengono liquidate in complessivi €3.101,55 di cui €2.697,00 per compensi ed €404,55 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 4 a 5 1. - dichiara la contumacia dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore e della in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
2. - accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito n.
39420240000260288000 n. 39420240000260389000, n. 39420240000260490000, n.
39420240000260591000, n. 39420240000260692000, n. 39420240000260700000, n.
39420240000260801000, n. 39420240000260902000, n. 39420240000261003000, n.
39420240000261104000, n. 39420240000261205000, n. 39420240000261306000, n.
39420240000261407000, n. 39420240000261508000, n. 39420240000261609000, n.
39420240000261710000, n.39420240000261811000, n. 39420240000261912000, n.
39420240000262013000, n. 39420240000262114000, n. 39420240000262215000, n.
39420240000262316000 e n. 39420240000262417000, formati dall' e dichiara che la CP_1 parte ricorrente non è tenuta al pagamento in favore dell'Istituto degli importi ivi indicati;
3. - condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite che liquida complessivamente in €3.101,55 di cui €2.697,00 per compensi ed €404,55 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 19 novembre 2025
Il Giudice
LV La LE
Pag. 5 a 5