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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4833 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. NA UD OR Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 13388/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MASCIAGA STEFANIA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SERGI Controparte_1 FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte contenenti conclusioni congiunte depositate il 31/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 23/07/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
Le parti ritualmente depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 06/05/2025 i difensori chiedevano un rinvio essendo pendenti trattative tra le parti.
Pertanto, il Giudice rinviava a successiva udienza disponendo che la stessa si svolgesse in forma scritta.
Le parti, invero, davano conto, con note scritte, di non essere addivenute a un accordo. Quindi, il
Giudice, con decreto, fissava udienza innanzi al GOP delegato.
Nelle more del procedimento, tuttavia, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Il Giudice, quindi, revocava l'udienza innanzi al GOP e fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Le parti depositavano note scritte contenenti conclusioni congiunti e la causa, con ordinanza, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e manterrà la residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
DISPONE che, per quanto concerne le modalità di visita del minore , nel suo esclusivo Per_1 interesse, i genitori adottino il seguente calendario:
Nei periodi ordinari: a. Il padre potrà tenere con sé il minore a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da Per_1 scuola sino alla domenica alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
b. Nella settimana in cui il weekend è di spettanza del salvo diverso accordo tra le parti, il Pt_2 padre potrà tenere con sé il figlio minore il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
c. Nella settimana in cui il weekend è di spettanza della salvo diverso accordo tra le parti, Pt_3 il padre potrà tenere con sé il minore il martedì e il giovedì, senza pernottamento, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
d. Il signor si impegna a richiedere ausilio ai propri genitori, compatibilmente con le CP_1 loro disponibilità personali e fisiche, ad occuparsi del minore in caso di malattia del minore Per_1
o di chiusura scolastica qualora la madre non sia in Smart working ovvero non venga concesso il relativo permesso ovvero ferie dal datore di lavoro.
Festività natalizie.
I principali giorni di festa verranno sempre suddivisi fra i genitori onde consentire al minore di festeggiare le festività natalizie con entrambi: la cena di Vigilia con un genitore e il pranzo di Natale con l'altro genitore. Per i restanti giorni del periodo natalizio il minore trascorrerà ad anni alterni dal
25 dicembre al 1° gennaio al mattino ore 10.00 con un genitore e il 24 dicembre e dal 1° gennaio al
6 gennaio con l'altro genitore.
Per l'anno 2025 Vigilia con la madre e con il padre. Per_3
Il signor si impegna a richiedere ausilio ai propri genitori, compatibilmente con le CP_1 loro disponibilità personali e fisiche, ad occuparsi del minore nella giornata del 23.12, in Per_1 caso di chiusura scolastica.
Festività Pasquali.
Durante le festività pasquali, seguendo il principio delle festività natalizie, previo accordo tra le parti, la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno suddivisi fra i genitori. Contestualmente il genitore che trascorrerà la domenica di Pasqua terrà con sé il minore il Venerdì precedente mentre il genitore che trascorrerà il Lunedì dell'Angelo trascorrerà con il martedì successivo. Per l'anno 2026 il signor terrà con sé il minore il giorno 2.04.2026 mentre la signora terrà con sé il CP_1 Pt_1 minore il 07.04.2026.
Festività, ponti et similia:
Le festività infrannuali, i cosiddetti ponti e i compleanni dei genitori e del minore , verranno Per_1 suddivisi in modo equo e alternato tra i genitori. Nel caso in cui il giorno di festa dovesse cadere a ridosso del weekend di spettanza (ovvero il giovedì o il lunedì) trascorrerà la relativa Per_1 festività con il genitore a cui spetta il weekend a prescindere dall'alternanza in merito alle festività ponti et similia.
Vacanze estive:
In ordine alle vacanze estive il figlio minore , previo accordo tra i coniugi, trascorrerà con Per_1 ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nel periodo da luglio a settembre, compatibilmente con l'inizio dell'anno scolastico. Nel periodo di vacanza estiva con il padre, questi dovrà trascorrere una settimana sulle due previste nel periodo di chiusura aziendale della signora indicativamente le settimane centrali di agosto, così da permettere alla madre di trascorre Pt_1 una settimana di vacanza senza il figlio minore . Le parti si dovranno accordare entro e non Per_1 oltre il 31 marzo di ogni anno.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore nella misura Per_1 complessiva di € 170,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate o necessarie. Sul punto, al fine di prevenire eventuali future contestazioni e/o controversie, le parti dichiarano concordemente di volersi uniformare a quanto prescritto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati” del Tribunale di Torino che dichiarano di conoscere.
PRENDE ATTO, a tal proposito, che il signor ha già iniziato dal momento Controparte_1 della separazione a versare il contributo al mantenimento nonché a corrispondere il 50% delle spese straordinarie.
PRENDE ATTO che gli sgravi e le detrazioni fiscali relative alle spese del figlio verranno suddivise tra le parti nella misura del 50%.
PRENDE ATTO che le parti convengono che l'assegno unico erogato dall'INPS a sostegno della prole, che a far data dal mese di giugno 2025 è già stato percepito e trattenuto integralmente dalla madre, continuerà ad essere versato alla sig.ra e verrà dallo stesso trattenuto nella misura del Pt_1
100%, con rinuncia a qualsiasi pretesa da parte del sig. CP_1
PRENDE ATTO che, in punto assegno unico, il signor è creditore nei Controparte_1 confronti della signora della somma di € 1160,00 quale importo pro quota percepito Parte_1 dalla stessa senza accordo dal mese di agosto 2024 al mese di maggio 2025. Contestualmente la signora è creditrice nei confronti del signor della somma di € Parte_1 Controparte_1
140,05 quale importo pro quota delle spese straordinarie sostenute per il minore e non Per_1 rimborsate. Le parti concordemente sono addivenute al seguente accordo bonario: il signor
[...]
è creditore della minor somma di € 900,00 a titolo di AU, che verrà versata dalla signora CP_1 mediante la rinuncia alla somma complessiva di € 310,05 (= € 140,05 a titolo di spese Pt_1 straordinarie sostenute dalla madre per il minore e non rimborsate dal padre oltre al contributo al mantenimento del mese di ottobre 2025 pari ad € 170,00), ed il residuo mediante 2 rate dell'importo di € 294,97 = ciascuna.
PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra esposto, le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e di aver definito ogni pendenza economica o reciproca pretesa connessa o nascente dalla convivenza more uxorio, salvo gli accordi di cui al presente atto.
COMPENSA tra le parti le spese legali del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. NA UD OR Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. NA UD OR Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 13388/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MASCIAGA STEFANIA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SERGI Controparte_1 FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte contenenti conclusioni congiunte depositate il 31/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 23/07/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
Le parti ritualmente depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 06/05/2025 i difensori chiedevano un rinvio essendo pendenti trattative tra le parti.
Pertanto, il Giudice rinviava a successiva udienza disponendo che la stessa si svolgesse in forma scritta.
Le parti, invero, davano conto, con note scritte, di non essere addivenute a un accordo. Quindi, il
Giudice, con decreto, fissava udienza innanzi al GOP delegato.
Nelle more del procedimento, tuttavia, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Il Giudice, quindi, revocava l'udienza innanzi al GOP e fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Le parti depositavano note scritte contenenti conclusioni congiunti e la causa, con ordinanza, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e manterrà la residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
DISPONE che, per quanto concerne le modalità di visita del minore , nel suo esclusivo Per_1 interesse, i genitori adottino il seguente calendario:
Nei periodi ordinari: a. Il padre potrà tenere con sé il minore a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da Per_1 scuola sino alla domenica alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
b. Nella settimana in cui il weekend è di spettanza del salvo diverso accordo tra le parti, il Pt_2 padre potrà tenere con sé il figlio minore il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
c. Nella settimana in cui il weekend è di spettanza della salvo diverso accordo tra le parti, Pt_3 il padre potrà tenere con sé il minore il martedì e il giovedì, senza pernottamento, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre.
d. Il signor si impegna a richiedere ausilio ai propri genitori, compatibilmente con le CP_1 loro disponibilità personali e fisiche, ad occuparsi del minore in caso di malattia del minore Per_1
o di chiusura scolastica qualora la madre non sia in Smart working ovvero non venga concesso il relativo permesso ovvero ferie dal datore di lavoro.
Festività natalizie.
I principali giorni di festa verranno sempre suddivisi fra i genitori onde consentire al minore di festeggiare le festività natalizie con entrambi: la cena di Vigilia con un genitore e il pranzo di Natale con l'altro genitore. Per i restanti giorni del periodo natalizio il minore trascorrerà ad anni alterni dal
25 dicembre al 1° gennaio al mattino ore 10.00 con un genitore e il 24 dicembre e dal 1° gennaio al
6 gennaio con l'altro genitore.
Per l'anno 2025 Vigilia con la madre e con il padre. Per_3
Il signor si impegna a richiedere ausilio ai propri genitori, compatibilmente con le CP_1 loro disponibilità personali e fisiche, ad occuparsi del minore nella giornata del 23.12, in Per_1 caso di chiusura scolastica.
Festività Pasquali.
Durante le festività pasquali, seguendo il principio delle festività natalizie, previo accordo tra le parti, la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno suddivisi fra i genitori. Contestualmente il genitore che trascorrerà la domenica di Pasqua terrà con sé il minore il Venerdì precedente mentre il genitore che trascorrerà il Lunedì dell'Angelo trascorrerà con il martedì successivo. Per l'anno 2026 il signor terrà con sé il minore il giorno 2.04.2026 mentre la signora terrà con sé il CP_1 Pt_1 minore il 07.04.2026.
Festività, ponti et similia:
Le festività infrannuali, i cosiddetti ponti e i compleanni dei genitori e del minore , verranno Per_1 suddivisi in modo equo e alternato tra i genitori. Nel caso in cui il giorno di festa dovesse cadere a ridosso del weekend di spettanza (ovvero il giovedì o il lunedì) trascorrerà la relativa Per_1 festività con il genitore a cui spetta il weekend a prescindere dall'alternanza in merito alle festività ponti et similia.
Vacanze estive:
In ordine alle vacanze estive il figlio minore , previo accordo tra i coniugi, trascorrerà con Per_1 ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nel periodo da luglio a settembre, compatibilmente con l'inizio dell'anno scolastico. Nel periodo di vacanza estiva con il padre, questi dovrà trascorrere una settimana sulle due previste nel periodo di chiusura aziendale della signora indicativamente le settimane centrali di agosto, così da permettere alla madre di trascorre Pt_1 una settimana di vacanza senza il figlio minore . Le parti si dovranno accordare entro e non Per_1 oltre il 31 marzo di ogni anno.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore nella misura Per_1 complessiva di € 170,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate o necessarie. Sul punto, al fine di prevenire eventuali future contestazioni e/o controversie, le parti dichiarano concordemente di volersi uniformare a quanto prescritto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati” del Tribunale di Torino che dichiarano di conoscere.
PRENDE ATTO, a tal proposito, che il signor ha già iniziato dal momento Controparte_1 della separazione a versare il contributo al mantenimento nonché a corrispondere il 50% delle spese straordinarie.
PRENDE ATTO che gli sgravi e le detrazioni fiscali relative alle spese del figlio verranno suddivise tra le parti nella misura del 50%.
PRENDE ATTO che le parti convengono che l'assegno unico erogato dall'INPS a sostegno della prole, che a far data dal mese di giugno 2025 è già stato percepito e trattenuto integralmente dalla madre, continuerà ad essere versato alla sig.ra e verrà dallo stesso trattenuto nella misura del Pt_1
100%, con rinuncia a qualsiasi pretesa da parte del sig. CP_1
PRENDE ATTO che, in punto assegno unico, il signor è creditore nei Controparte_1 confronti della signora della somma di € 1160,00 quale importo pro quota percepito Parte_1 dalla stessa senza accordo dal mese di agosto 2024 al mese di maggio 2025. Contestualmente la signora è creditrice nei confronti del signor della somma di € Parte_1 Controparte_1
140,05 quale importo pro quota delle spese straordinarie sostenute per il minore e non Per_1 rimborsate. Le parti concordemente sono addivenute al seguente accordo bonario: il signor
[...]
è creditore della minor somma di € 900,00 a titolo di AU, che verrà versata dalla signora CP_1 mediante la rinuncia alla somma complessiva di € 310,05 (= € 140,05 a titolo di spese Pt_1 straordinarie sostenute dalla madre per il minore e non rimborsate dal padre oltre al contributo al mantenimento del mese di ottobre 2025 pari ad € 170,00), ed il residuo mediante 2 rate dell'importo di € 294,97 = ciascuna.
PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra esposto, le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e di aver definito ogni pendenza economica o reciproca pretesa connessa o nascente dalla convivenza more uxorio, salvo gli accordi di cui al presente atto.
COMPENSA tra le parti le spese legali del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. NA UD OR Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.