Articolo 15 della Legge 13 giugno 1962, n. 855
Articolo 14Articolo 16
Versione
7 agosto 1962
Art. 15.
Per i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale nonche' di riscatto per alloggi di cooperative edilizie finanziate dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, ricevuti ai sensi dell'articolo 151 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , dall'impiegato all'uopo delegato dalla anzidetta Direzione generale, il diritto proporzionale, previsto dal secondo comma del menzionato articolo 151, e' versato dagli interessati alla Cassa pensioni mutuante.
I fondi costituiti con i versamenti del diritto proporzionale di cui sopra sono amministrati con le norme da stabilirsi mediante decreto del Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 7 agosto 1962