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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 18/01/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 388/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5856/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240050617938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Non è presente nessuno.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 5856/2025, notificato in data 18/9/2025 e depositato in data 17/10/2025, la parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata (asseritamente notificata in data
24/6/2025) avente ad oggetto il mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative all'anno 2021.
Lamenta il difetto di motivazione, la mancanza dell'avviso di accertamento, l'indeterminatezza di sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio confutando il ricorso e producendo documentazione a corredo.
L'Assessorato all'Economia non si è costituito in giudizio.
All'udienza del giorno 16/1/2026, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione per sentenza in forma semplificata, del che è stato dato atto a verbale.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, risulta dalla documentazione prodotta in atti dal Concessionario, che la cartella di pagamento è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale in data 21/5/2025 e successiva raccomandata informativa n. 520007933253, spedita in data 30/5/2025 (con conseguente perfezionamento per compiuta giacenza in data 9/6/2025).
Del tutto irrilevante il fatto che il ricorrente abbia poi ritirato il plico (delegando la madre) in data 24/6/2025
(come documentato da parte ricorrente). Infatti, il meccanismo di cui all'art. 140 c.p.c. crea una presunzione legale di conoscenza: allo scadere del decimo giorno, l'atto si considera legalmente conosciuto dal destinatario, e da quel momento scatta il dies a quo per esercitare il proprio diritto di impugnazione, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8 della legge n. 890 del 1982.
Il ricorso è stato notificato in data 18/9/2025 e quindi decorso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21
d.lgs. n. 546/1992.
Le spese possono eccezionalmente compensarsi tra le parti costituite atteso il rilievo ex officio della questione in rito.
Nulla per le spese dell'Assessorato all'Economia.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. di giudice monocratico definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla per le spese dell'Assessorato regionale all'Economia.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5856/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240050617938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Non è presente nessuno.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 5856/2025, notificato in data 18/9/2025 e depositato in data 17/10/2025, la parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata (asseritamente notificata in data
24/6/2025) avente ad oggetto il mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative all'anno 2021.
Lamenta il difetto di motivazione, la mancanza dell'avviso di accertamento, l'indeterminatezza di sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio confutando il ricorso e producendo documentazione a corredo.
L'Assessorato all'Economia non si è costituito in giudizio.
All'udienza del giorno 16/1/2026, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione per sentenza in forma semplificata, del che è stato dato atto a verbale.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, risulta dalla documentazione prodotta in atti dal Concessionario, che la cartella di pagamento è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale in data 21/5/2025 e successiva raccomandata informativa n. 520007933253, spedita in data 30/5/2025 (con conseguente perfezionamento per compiuta giacenza in data 9/6/2025).
Del tutto irrilevante il fatto che il ricorrente abbia poi ritirato il plico (delegando la madre) in data 24/6/2025
(come documentato da parte ricorrente). Infatti, il meccanismo di cui all'art. 140 c.p.c. crea una presunzione legale di conoscenza: allo scadere del decimo giorno, l'atto si considera legalmente conosciuto dal destinatario, e da quel momento scatta il dies a quo per esercitare il proprio diritto di impugnazione, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8 della legge n. 890 del 1982.
Il ricorso è stato notificato in data 18/9/2025 e quindi decorso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21
d.lgs. n. 546/1992.
Le spese possono eccezionalmente compensarsi tra le parti costituite atteso il rilievo ex officio della questione in rito.
Nulla per le spese dell'Assessorato all'Economia.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. di giudice monocratico definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla per le spese dell'Assessorato regionale all'Economia.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini