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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2657/2020 R.G., vertente
tra
rappresentato e difeso dall'avv Giovanni Sarnataro ed elettivamente Parte_1
domto presso il suo studio in virtù di procura in atti;
-ricorrente
e
Sig. , nato a [...], il [...] (CF: Parte_2
), res.te in Torre del Greco (NA), alla Via Circumvallazione 20, rapp.to C.F._1
e difeso dall'Avv. Giovanna Curatoli e Avv Antonio Massimo Malasomma che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-resisteni
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia,
sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sintesi l'attore chiede il pagamento della somma relativa all'indennità di occupazione relativa alla sua quota di proprietà dell'immobile indicato in atto introduttivo. Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione , la carenza di legittimazione passiva e spiegando domanda riconvenzionale
Nel nostro ordinamento esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 .c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. ( Cass.civ. 1112/03; Cass. 13068/00; Cass. 5126/00; Cass.
7201/95; Cass. 6956/95; Cass. 5643/95).
La Suprema Corte di Cassazione concepisce la detta indennità come un'eventuale forma di risarcimento, nel contempo non riconoscendo che dall'illecita occupazione di un immobile possa derivare automaticamente un danno a svantaggio del proprietario.
Tecnicamente, in un caso come questo si dice che il danno non è in re ipsa, cioè non è
implicitamente presente in questi casi, ma deve essere provato dal proprietario, affinché
lo stesso si veda corrisposto la dovuta indennità di occupazione. ( cass 13071/2018)
Secondo una tesi giurisprudenziale l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari non è di per sé idonea a produrre pregiudizio in danno degli altri.
Per arrecare pregiudizio sarebbe necessario un ulteriore requisito, ossia che i comproprietari esclusi abbiano manifestato il loro dissenso. L'indennità di occupazione dovrebbe essere pertanto corrisposta soltanto nell'ipotesi in cui i contitolari esclusi dal possesso richiedano appositamente l'uso della cosa e questa richiesta fosse negata dal coerede che abita nell'appartamento (Cass. n. 2423/2015, Cass. civ., sez. II, ordinanza 23 novembre 2018,
n. 30451). Tali pronunzie devono prendersi come parametro per la decisione con la considerazione con si tratta di una illecita occupazione ma una detenzione qualificata quale coerede e , da tanto, ne scaturisce il diritto a vedersi percepito la relativa indennità.
Ciò premesso in diritto devono esaminarsi le eccezioni preliminari
La carenza di legittimazione passiva deve essere rigettata.
Risulta agli atti che , a mezzo ordinanza di questo Tribunale del 22.11.2021, l'immobile di cui è causa è stato assegnato al e, pertanto all'atto Parte_3
dell'instaurazione del giudizio vi era la legittimazione del germano quantomeno Pt_2
fino alla indicata data. L'eccezione di prescrizione deve essere accolta in quanto , applicandosi l'art 2948 c.c. in ordine alla prescrizione breve, deve ritenersi ammissibile l'azione in questi termini.
L'azione di divisione risulta proposta nel 2014 e pertanto, applicando l'orientamento giurisprudenziale sopra indicato, da questa data è chiaro 'intento dei coeredi di non voler consentire l'occupazione esclusiva e questo è il dato temporale di partenza del diritto dell'attore a percepire la quota parte di indennità fino alla data di assegnazione al fallimento nuovo proprietario.
I testi hanno confermato che il convenuto occupa l'immobile indicato in atto introduttivo.
“Preciso che , abita l'immobile de quo dal 2001 se non erro Parte_4 Persona_1
anno in cui si è sposato, il 25.04.2001; ADR: sul capo 2 della memoria istruttoria di parte attrice regolarmente depositata risponde SI E' VERO, ADR: sul capo 3 della memoria istruttoria di parte attrice regolarmente depositata risponde SI E' VERO, le chiavi dell'immobile sono solo nella disponibilità di mio zio .” e Per_2 Parte_5
, confermano tale ricostruzione dei fatti. Parte_6 Parte_7
Deve essere accolta, pertanto, la richiesta per i cinque anni precedenti la domanda, con notifica avvenuta in data 01.06.2020, e successivamente per il periodo fino al novembre 2021
di assegnazione della proprietà al fallimento.
La quantificazione della indennità di locazione, in assenza di altri elementi, è valutata in base alla rendita catastale che è di euro 587,00 ed applicando i parametri minimi di cui all'art
41 ter DPR600/73 , il canone di locazione non può essere inferiore ad euro 645,70 mensili che per esperienza ed in base alla situazione di mercato e la località può essere agevolmente stabilito in euro 800,00 mensili. Di Tanto può dirsi che nella misura di 250/1000 spetta all'attore e, pertanto la somma spettante in base alle mensilità sopra indicate è pari ad euro
15.400,00 ovvero il 25 % della soma totale ei 77 mesi in cui vi è stata l'occupazione ritento prescritti i periodi precedenti il 01.06.2015.
La domanda riconvenzionale deve essere accolta in quanto i testi confermano che l'attore abita ed occupa l'immobile sito parco IU ( cfr teste indifferente e confermato Pt_6
dalla deposizione di ) Parte_7
Manca agli atti un criterio per la sua valutazione e , pertanto, può in tale situazione processuale rendersi una sentenza di mero accertamento sul punto né una ctu è ammissibile in quanto esplorativa e di tanto non si può disporre in ossequio al criterio indicato dalla suprema corte
Rilevata la reciproca soccombenza tra le parti, lo scrivente ritiene di disporre la compensazione delle spese, evidenziando che “in tema di spese giudiziali civili, la nozione di
soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali,
sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte
o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti” (Cass. Civ.
4195/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 15.400,00 a titolo di indennità
di occupazione come in motivazione oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo
- Accoglie parzialmente l'eccezione di prescrizione per le mensilità precedenti il
01.06.2015
- Rigetta la eccezione di carenza di legittimazione passiva
- Accoglie la domanda riconvenzionale ed accerta il diritto del convenuto a ricevere l'indennità di occupazione per l'immobile detenuto dall'attore nella misura del 25%
e per i periodi fino alla assegnazione
- spese compensate
Così deciso, in Torre Annunziata
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti