Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Sentenza 13 maggio 2025
Decreto cautelare 22 maggio 2025
Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
Ordinanza cautelare 30 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 10457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10457 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10457/2025REG.PROV.COLL.
N. 04086/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4086 del 2025, proposto dallaMI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Leone Giacomo Merani e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 800/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. MISS e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. LaMI (d’ora innanzi la Società appellante) è attiva dal 1973 nel settore degli appalti per la costruzione e manutenzione di strade ed opere connesse ed accessorie ed in ogni altre opere di ingegneria civile, di coltivazione cave e miniere e servizi di sgombero neve.
2. Il capitale sociale, con valore nominale di 10.000.000 di euro, è interamente detenuto da MI MIS.r.l. (d’ora innanzi: la Società che detiene l’intero capitale della Società appellante).
Le quote di quest’ultima sono così ripartite:
- 40% a MI, di proprietà del socio unico MI moglie di MI e sorella di MI;
- 60% a MI, la cui proprietà è ripartita in parti uguali tra MI, figli di MIOMISSIS-(dunque nipoti di MI).
Il consiglio di amministrazione della Società appellante era composto da:
- MI, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, il quale è uscito dal consiglio di amministrazione in data 8 ottobre 2024;
- MI, amministratore delegato e legale rappresentante;
- MI, consigliere delegato, responsabile tecnico e legale rappresentante;
- MI, consigliera;
- MI consigliere.
L’attuale Presidente del consiglio di amministrazione è MI, in precedenza Presidente del Collegio sindacale.
MI, fino a marzo 2025, risultava anche amministratore delegato della Società che detiene l’intero capitale della Società appellante.
3. Il 15 ottobre 2024 la Prefettura di Torino – a seguito di richiesta di rinnovo di iscrizione nella c.d. white list - ha adottato un’informativa antimafia ai danni della Società appellante.
Il provvedimento è fondato su plurime argomentazioni (su cui si tornerà nella parte in diritto), che sostanzialmente evidenziano come più membri della famiglia MIe soggetti legati alla Società appellante abbiano avuto, nel corso di molti anni, rapporti con soggetti e realtà imprenditoriali ritenuti contigui alla ‘ndrangheta.
4. La Società appellante ha impugnato l’interdittiva presso il TAR Piemonte.
Il TAR ha rigettato il ricorso con sentenza n. 800 del 2025. Le motivazioni del rigetto si fondano sulla constatazione della sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi che inducono a ritenere sussistente un pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata, secondo un giudizio prognostico altamente discrezionale spettante all’Autorità di pubblica sicurezza. Il TAR ha evidenziato come non sia necessaria la prova di un’infiltrazione mafiosa già avvenuta, ma è sufficiente la presenza di indizi che, valutati unitariamente, non rendano illogico o inattendibile ritenere un condizionamento o un collegamento con associazioni mafiose.
Nello specifico, la sentenza ha evidenziato una serie di rapporti interpersonali e societari di rilievo, sintetizzabili come segue.
MI, che ha avuto un ruolo apicale nella Società appellante e in MI, ha intrattenuto numerosi rapporti con elementi di spicco della criminalità organizzata, arrivando ad essere indagato per concorso esterno. Tra i suoi legami vi sono quelli con la famiglia MI (ritenuta intranea alla ‘ndrangheta) e con MI(condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso). MIMIavrebbe favorito l’impresa MI (controllata dai MI), accettando anche sovrafatturazioni e assicurando l’assunzione di conoscenti di personaggi controindicati. MIMIavrebbe inoltre propiziato i rapporti tra MI (contiguo agli ambienti criminali) e il sig. MI(su cui si tornerà) per assicurare una commessa allaMI
MIi, padre degli attuali detentori del 60% della Società appellante, ha accettato le sovrafatturazioni di MI e ha avuto rapporti con MI (apicale in MI e condannato per estorsione, peculato e corruzione elettorale) assieme a MI. Attraverso la sua compagna, ha intrattenuto rapporti con MI, le cui società sono state colpite da interdittive antimafia.
MI (marito di MI ed ex amministratore delegato della Società appellante), intrattiene rapporti con MI, il quale si sarebbe vantato di sfruttare la dipendenza da cocaina di MIper influenzare le decisioni della Società appellante. MIavrebbe anche incontrato MI MIper discutere del futuro della Società appellante e fornito aiuti all’impresa di MI.
Inoltre le società riconducibili ai MIintrattengono rapporti con imprese contigue alla criminalità organizzata, tra cui MI e MI.
Il TAR ha ritenuto che le misure di self cleaning poste in essere dalla Società appellante non fossero idonee a scongiurare il rischio di infiltrazione mafiosa. La famiglia MI, infatti, continua a detenere l’intero capitale sociale e mantiene la capacità di influenzare le scelte.
Infine, il TAR ha ritenuto che il modello previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 è inidoneo a incidere sui descritti rapporti personali e che non era possibile applicare le misure alternative di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159 del 2011, poiché il pericolo di infiltrazione nel caso di specie è stato ritenuto di tipo strutturale e non episodico.
5. Tale sentenza è impugnata dalla Società appellante.
Con il I motivo si evidenziano alcune imprecisioni contenute nella sentenza impugnata e si deduce che i meri rapporti familiari non potrebbero giustificare l’interdittiva. Si evidenzia, tra l’altro, che MI e MIMInon sono stati condannati per estorsione, peculato e corruzione elettorale, ma solo rinviati a giudizio e il processo deve ancora essere celebrato.
Con il II motivo si lamenta che il giudizio della Prefettura non si fonderebbe su elementi sintomatici-presuntivi dal cui insieme unitario possa desumersi un pericolo di ingerenza della criminalità, bensì su singoli elementi da cui scaturisce ciò che potrebbe definirsi solo come “mero sospetto”. Nel provvedimento impugnato non sarebbero riportati casi nei quali i soggetti attenzionati siano stati in grado di influire su particolari scelte o indirizzi di gestione della Società appellante, non potendosi dire che, senza il loro condizionamento, la Società appellante si sarebbe comportata diversamente.
I soggetti ritenuti controindicati sono usciti dalla Società appellante da molti anni (MIMIè deceduto nel 2006; MIOMISSIS-è uscito nel 2012; MIMInel 2014; MInon ha più ruoli manageriali da 9 anni).
Inoltre le grandi dimensioni della Società appellante avrebbero reso impossibile un condizionamento da parte di soggetti di ridotta rilevanza. Le imprese indicate come controindicate (MI e Consorzio MI) erano regolarmente iscritte nelle white list al momento in cui hanno lavorato per la Società appellante.
Ad ogni modo non sarebbe sufficiente la mera possibilità di un condizionamento che, invece, dovrebbe risultare quantomeno probabile.
Il pericolo non sarebbe neppure attuale, visto che, al più, i contatti più problematici potrebbero essere ricondotti alla sola “prima generazione” (quella del fondatore MIMI). Lo stesso MIMInon avrebbe più alcun ruolo nella Società appellante , né alcun socio o dirigente della stessa sarebbe coinvolto nelle vicende penali che lo vedono protagonista.
In seguito la Società appellante avrebbe anche adottato misure di self cleaning efficaci, proprio per garantire la continuità operativa.
Con il III motivo si ribadisce l’illegittimità del provvedimento impugnato anche per non aver fatto applicazione delle misure di collaborazione preventiva ex art. 94-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.
Sono inoltre state chieste misure cautelari, anche monocratiche.
6. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.
7. Con decreto cautelare monocratico n. 1869 del 22 maggio 2025, l’interdittiva è stata sospesa “ al solo fine di consentire la prosecuzione dei rapporti contrattuali già in corso alla data odierna e delle eventuali gare per le quali alla data odierna sia già stata presentata domanda di partecipazione ”.
8. Con successiva ordinanza cautelare n. 2136 del 13 giugno 2025, la sospensione non è stata confermata per carenza di fumus boni iuris , ma si è proceduto comunque a fissare la discussione di merito all’udienza del 18 dicembre 2025.
9. Successivamente la Società appellante ha nuovamente chiesto l’adozione di misure cautelari, salvo poi rinunciarvi a seguito dell’adozione della misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 da parte del Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione (decreto depositato il 14 luglio 2025).
10. All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
L’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia) riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “ eventuali tentativi ” di infiltrazione mafiosa “ tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate ”.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale ha statuito che quelle di cui alla citata disposizione sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (Cons. Stato, Sez. III, Sent. 7/07/2025, n. 5836; id. 31/10/2024, n. 8675; id. 10/06/2024, n. 5180).
2. Come già evidenziato nell’ordinanza cautelare n. 2136/2025, l’interdittiva non riposa su meri rapporti di parentela, ma sul rischio significativo che le attività della Società appellante possano essere influenzate dalla vicinanza a soggetti appartenenti o contigui alla ‘ndrangheta.
3. I principali elementi messi in luce dalla Prefettura, che valgono a far ritenere infondati i primi due motivi di appello, sono i seguenti.
3.1 Innanzitutto MIMIè indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, per aver favorito soggetti ritenuti appartenenti o contigui a famiglie ‘ndranghetiste (in particolare MIMI, che ha anche precedenti per omicidio, MI MI e MIMI). Con riferimento a tali condotte MIMIagiva come amministratore delegato di MI S.p.a. ma anche, più in generale, di “ imprenditore attivo nelle società controllate dalla famiglia MI, che operano nel campo della manutenzione autostradale, infrastrutture ed edilizia ” (così un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 29 febbraio 2024, nell’ambito dell’indagine “ MI ”).
Il ruolo che MIMIha avuto in passato (fino al 2014) nella Società appellante era ricordato persino nella storia aziendale pubblicata sul sito della Società appellante.
Peraltro, almeno fino al 2022, la Società appellante ha avuto importanti rapporti economici con la MI, che è la società controllante della MI S.p.a.
Secondo quanto emerso dall’istruttoria prefettizia, la figura di MIMIappare quale costante punto di congiunzione tra la Società appellante e il gruppo Sitaf, con la funzione di garantire e incanalare gli interessi dei soggetti controindicati anche nel contesto degli appalti relativi all’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, una delle più importanti infrastrutture del territorio piemontese.
3.2 Nel provvedimento si dà conto del fatto che non è il solo MIMIma una pluralità di membri della famiglia MIad aver avuto contatti con soggetti controindicati a fini antimafia.
3.2.1 Ad esempio, MIOMISSIS-(uscito dalla compagine sociale nel 2012) ha avuto rapporti con i MI e con MI, altro soggetto con rilevanti precedenti penali. Società a lui riconducibili sono state colpite da interdittive antimafia.
Anche MI, compagna di MIi, ha rapporti con soggetti controindicati.
3.2.2 MI (marito di MI cioè la persona che detiene le partecipazioni più significative nella Società appellante) ha rapporti con MI (soggetto che le inchieste giudiziarie hanno dimostrato essere contiguo ad organizzazioni criminali), MIMI e MIMI.
Lo stesso MIricopriva il ruolo di Responsabile del monitoraggio tecnico ed economico sull’andamento delle commesse (con una retribuzione di 148.298 euro nel 2023) ed ha continuato ad avere incarichi nella Società appellante fino a novembre 2024.
Dagli atti emerge che MI intendeva sfruttare la dipendenza da cocaina di MIper condizionare le scelte della Società appellante (pagg. 36-39 del provvedimento).
C’è un episodio in cui MIMI minaccia telefonicamente un dipendente della Società appellante che doveva conteggiare le prestazioni lavorative effettuate dalla MI (società riconducibile ai MI, colpita da interdittiva antimafia, poi ammessa al controllo giudiziario e tuttora presente nell’albo fornitori della Società appellante), facendo riferimento a pregressi accordi con MI.
3.2.3 Lo stesso MI, legale rappresentante della Società appellante fino all’ 8 ottobre 2024, ha avuto rapporti, ancorché sporadici, con MIMI. Vi sono conversazioni intercettate (sia di MI che della MI) che vertono sul reperimento di maestranze e sulla realizzazione di lavori.
Peraltro, come già detto, MI, fino a marzo 2025, risultava anche amministratore delegato della Società che detiene l’intero capitale della Società appellante).
3.3 In generale si dà conto, anche riportando numerosi stralci di atti giudiziari, che diversi componenti della famiglia MIhanno avuto rapporti con soggetti contigui o appartenenti alla ‘ndrangheta e che tali rapporti si caratterizzano per avere perlopiù natura affaristica. Come detto sono stati intercettati dialoghi relativi a commesse di lavori in materia di edilizia o al reperimento di maestranze e, al riguardo, la Prefettura ha valorizzato che l’inserimento nei lavori di edilizia e il reperimento delle relative maestranze rappresenta una strategia tipica delle mafie, per l’infiltrazione nell’ambito dell’economia legale.
3.4 L’Amministrazione ha anche dato conto del fatto che alcune figure di controindicati sono ricorrenti (in particolare i MI e MI) e le loro relazioni con la famiglia MIsi trasmettono nelle generazioni. Ciò ha contribuito a far considerare strutturale il rischio infiltrativo.
3.5 Il provvedimento, inoltre, dà atto del fatto che la Società appellante, come altre società della famiglia MI, ha avuto rapporti commerciali con diverse imprese controindicate ai fini antimafia (pag. 42 ss.).
Il fatto che la Società appellante avesse dimensioni ben superiori a quelle delle società controindicate non vale a escludere un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata, anche per la pluralità dei contatti e il ripetersi nel tempo dei rapporti economici con tali operatori. Peraltro, come sostenuto dal Ministero appellato, ciò che rileva non è la significatività economica delle imprese controindicate per la Società appellante, ma la significatività della Società appellante per le imprese contigue alla ‘ndrangheta, che si sono inserite nel sistema degli appalti pubblici anche grazie ai rapporti coltivati con la famiglia MI.
Né le misure di self cleaning , adottate dopo l’interdittiva o immediatamente prima dell’adozione della stessa, possono valere a mettere in discussione la legittimità del provvedimento prefettizio, rilevando semmai ai fini di un giudizio prognostico sul risanamento societario.
4. Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
Il quadro delineato, per il protrarsi negli anni di episodi sintomatici che hanno visto il coinvolgimento di diverse persone appartenenti alla cerchia familiare dei MI, non consente di ritenere irragionevole la valutazione prefettizia, per quanto riguarda il carattere strutturale del rischio infiltrativo.
Né, considerata l’autonomia dei diversi procedimenti, a diverse conclusioni induce il fatto che il giudice della prevenzione abbia disposto l’adozione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.
Al riguardo deve anche considerarsi che il sindacato giurisdizionale esercitabile sull’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto nell’adozione dell'interdittiva antimafia, pur pieno e profondo, non può spingersi fino a sostituire alle non illogiche deduzioni e valutazioni della competente Autorità amministrativa quelle dell’organo giudicante. Il giudice amministrativo è chiamato a valutare l’ampiezza e la rilevanza del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da tale quadro indiziario, secondo un criterio che è probabilistico per la natura preventiva e non sanzionatoria della misura in esame; ma nell’esercizio di tale sindacato il giudice non può e non deve sostituirsi alla competente Autorità di pubblica sicurezza nel giudizio discrezionale sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’adozione dell’informativa sfavorevole (Cons. Stato, Sez. III, 27/06/2024, n. 5686).
Del resto, lo stesso decreto del Tribunale di Torino ha riconosciuto che gli elementi a base dell’interdittiva “ suffragano per certo l’esistenza nel tempo di rapporti e di plurime convergenze di interessi economici tra soci [della Società appellante] e appartenenti alla famiglia MI[…] e soggetti controindicati ai fini antimafia […] contatti questi cui non può negarsi una potenziale contagiosità estesa a tutte le realtà imprenditoriali possedute e gestite dalla famiglia ” (pag. 7).
5. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere respinto. La particolarità della controversia giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della Società appellante e degli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA De IS, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo BE Cerroni, Consigliere
BE SS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE SS | NA De IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.