Articolo 19 bis della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 25Articolo 19 ter
Versione
21 giugno 1964
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Versione
13 gennaio 1974
Art. 19-bis. ((Con provvedimento delle rispettive regioni, sentiti i comuni interessati, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione, che possono essere costituite da piu' sedi di agglomerazione, anche in deroga alle indicazioni dei piani urbanistici comprensoriali. Sono fatte salve le competenze dei comuni per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il 30 per cento della superficie dei nuclei dovra' essere localizzata nel territorio dei comuni di Longarone e di Castellavazzo))
Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, e' approvato lo statuto del consorzio dei nuclei di industrializzazione.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974
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