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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2372/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2372/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 15.05 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. POULI KA Parte_1
Per contumace. CP_1
Viene introdotto il sig. , padre della ricorrente, letta la formula di rito si qualifica per tale nato Tes_1
a Verona il 18.08.1966 ed ivi residente.
Risponde sui capitoli di cui al ricorso.
Cap.1) confermo, ero presente alle telefonate;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo, preciso che mia figlia parlava in viva voce;
cap.4) confermo, mi ha riferito la circostanza mia moglie e mia figlia.
Adr: il mutuo era stato concesso per l'acquisto di una vettura che poi doveva rivendere per un guadagno e dopo di ciò, avrebbe restituito la somma mutuata a mia figlia.
Il Giudice dichiara chiusa la prova orale.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Pouli si riporta a quanto dedotto in atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
.
pagina 1 di 5 Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio, deposita la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Erika Pouli CodiceFiscale_1
del Foro di Verona. Ricorrente
contro
:
residente a [...], CP_1
c.f. . Resistente CodiceFiscale_2
iscritta al n. 2372/25 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 3 di 5 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso ex art. 281 decies c.p.c..
All'udienza del 15 ottobre 2025 il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Rilevato che la ricorrente richiedeva di condannare il sig. al pagamento a favore della CP_1
sig.ra della somma complessiva di euro 11.100,00 a titolo di rimborso del mutuo Parte_1
intercorso tra le stesse parti, oltre interessi legali decorrenti dal 24.7.2024 al saldo, in via subordinata,
nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda principale, chiedeva di condannare, in via subordinata, il resistente sig. al pagamento a favore della sig.ra della CP_1 Parte_1
somma di € 11.100,00 ai sensi dell'art. 2033 e 2041 c.c. oltre interessi di legge dalla domanda al saldo,
nel merito in via di ulteriore subordine, accertata la posizione creditoria della sig.ra nei Parte_1
confronti del sig. per l'importo di € 11.100,00, concedere ex art. 1183 cod. civ. e 1817 CP_1
cod. civ. termine per l'adempimento al resistente nel minimo di legge o di giustizia atteso il tempo trascorso dalla nascita dell'obbligazione, la condotta mantenuta dallo stesso resistente e l'importo del credito e conseguentemente, chiedeva di condannare il resistente al pagamento a favore CP_1
della sig.ra della somma di € 11.100,00 nell'ipotesi di mancata spontanea esecuzione Parte_1
nel termine assegnato dal Giudice nel presente giudizio per le ragioni dedotte in atti, con vittoria di compensi ed accessori come per legge.
All'udienza del 9 dicembre 2025 veniva escusso il teste , padre della ricorrente, che Tes_1
rispondeva sui capitoli di cui al ricorso.
Cap.1) confermo, ero presente alle telefonate;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo, preciso che mia figlia parlava in viva voce;
cap.4) confermo, mi ha riferito la circostanza mia moglie e mia figlia. pagina 4 di 5 Adr: il mutuo era stato concesso per l'acquisto di una vettura che poi doveva rivendere per un guadagno e dopo di ciò, avrebbe restituito la somma mutuata a mia figlia.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di rimborso del mutuo concesso dalla sig.ra al sig. Pt_1 CP_1
con diversi pagamenti avvenuti a mezzo bonifici che indicavano la causale del mutuo, va accolta e il resistente contumace va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate come in dispositivo.
Ritenuta, in definitiva, la fondatezza della domanda della ricorrente, da ciò, il resistente viene condannato al pagamento di euro 11.100,00 oltre interessi legali, dal 24.07.2024 al saldo effettivo, in favore della ricorrente ed alla rifusione alla stessa delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, condanna il sig. al pagamento di euro 11.100,00, oltre interessi CP_1
legali dal 24 luglio 2024, al saldo effettivo, in favore della sig.ra ; Parte_1
condanna il sig. alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite liquidate in € 5.100,00 CP_1
oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2372/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 15.05 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. POULI KA Parte_1
Per contumace. CP_1
Viene introdotto il sig. , padre della ricorrente, letta la formula di rito si qualifica per tale nato Tes_1
a Verona il 18.08.1966 ed ivi residente.
Risponde sui capitoli di cui al ricorso.
Cap.1) confermo, ero presente alle telefonate;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo, preciso che mia figlia parlava in viva voce;
cap.4) confermo, mi ha riferito la circostanza mia moglie e mia figlia.
Adr: il mutuo era stato concesso per l'acquisto di una vettura che poi doveva rivendere per un guadagno e dopo di ciò, avrebbe restituito la somma mutuata a mia figlia.
Il Giudice dichiara chiusa la prova orale.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Pouli si riporta a quanto dedotto in atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
.
pagina 1 di 5 Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio, deposita la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Erika Pouli CodiceFiscale_1
del Foro di Verona. Ricorrente
contro
:
residente a [...], CP_1
c.f. . Resistente CodiceFiscale_2
iscritta al n. 2372/25 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 3 di 5 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso ex art. 281 decies c.p.c..
All'udienza del 15 ottobre 2025 il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Rilevato che la ricorrente richiedeva di condannare il sig. al pagamento a favore della CP_1
sig.ra della somma complessiva di euro 11.100,00 a titolo di rimborso del mutuo Parte_1
intercorso tra le stesse parti, oltre interessi legali decorrenti dal 24.7.2024 al saldo, in via subordinata,
nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda principale, chiedeva di condannare, in via subordinata, il resistente sig. al pagamento a favore della sig.ra della CP_1 Parte_1
somma di € 11.100,00 ai sensi dell'art. 2033 e 2041 c.c. oltre interessi di legge dalla domanda al saldo,
nel merito in via di ulteriore subordine, accertata la posizione creditoria della sig.ra nei Parte_1
confronti del sig. per l'importo di € 11.100,00, concedere ex art. 1183 cod. civ. e 1817 CP_1
cod. civ. termine per l'adempimento al resistente nel minimo di legge o di giustizia atteso il tempo trascorso dalla nascita dell'obbligazione, la condotta mantenuta dallo stesso resistente e l'importo del credito e conseguentemente, chiedeva di condannare il resistente al pagamento a favore CP_1
della sig.ra della somma di € 11.100,00 nell'ipotesi di mancata spontanea esecuzione Parte_1
nel termine assegnato dal Giudice nel presente giudizio per le ragioni dedotte in atti, con vittoria di compensi ed accessori come per legge.
All'udienza del 9 dicembre 2025 veniva escusso il teste , padre della ricorrente, che Tes_1
rispondeva sui capitoli di cui al ricorso.
Cap.1) confermo, ero presente alle telefonate;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo, preciso che mia figlia parlava in viva voce;
cap.4) confermo, mi ha riferito la circostanza mia moglie e mia figlia. pagina 4 di 5 Adr: il mutuo era stato concesso per l'acquisto di una vettura che poi doveva rivendere per un guadagno e dopo di ciò, avrebbe restituito la somma mutuata a mia figlia.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di rimborso del mutuo concesso dalla sig.ra al sig. Pt_1 CP_1
con diversi pagamenti avvenuti a mezzo bonifici che indicavano la causale del mutuo, va accolta e il resistente contumace va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate come in dispositivo.
Ritenuta, in definitiva, la fondatezza della domanda della ricorrente, da ciò, il resistente viene condannato al pagamento di euro 11.100,00 oltre interessi legali, dal 24.07.2024 al saldo effettivo, in favore della ricorrente ed alla rifusione alla stessa delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, condanna il sig. al pagamento di euro 11.100,00, oltre interessi CP_1
legali dal 24 luglio 2024, al saldo effettivo, in favore della sig.ra ; Parte_1
condanna il sig. alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite liquidate in € 5.100,00 CP_1
oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5