TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 471
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 100 T.U.L.P.S. (revoca parziale licenza)

    L'ordinanza sindacale non ha disposto la revoca, bensì una riduzione temporanea dell'orario di apertura, pienamente giustificata dalla necessità di tutelare la sicurezza e la quiete pubblica.

  • Rigettato
    Carenza dei presupposti di legge (pericolo irreparabile e imminente)

    Gli episodi verificatisi hanno causato grave turbamento della sicurezza e tranquillità pubblica, rendendo necessario l'intervento del Comune. La riduzione dell'orario è misura adeguata e proporzionata.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Il requisito dell'urgenza, che giustifica l'adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 5, T.U.E.L., legittima l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Illegittimità richiamo al Protocollo e presupposti errati

    Il Protocollo è un atto di indirizzo interno e non limita i presupposti normativi per l'adozione della misura. I disordini sono stati favoriti dal prolungamento notturno dell'attività del locale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 471
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 471
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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