TAR
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01421/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00471 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01421/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Caprara e Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Venezia, S.
Marco 63; N. 01421/2024 REG.RIC.
nei confronti
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'ordinanza sindacale n. 47 del 08-11-2024, adottata dal Vice Sindaco del Comune di Verona con cui è stato ordinato a EKARMA di “mantenere l'orario di attività dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ad insegna “CLAB
COCKTAIL LOUNGE BAR” sito in Via San Paolo n. 7 entro la seguente fascia, ovvero: apertura non prima delle ore 7:00; chiusura non oltre le ore 20:00 per tutti i giorni della settimana e per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi”, con decorrenza
“dal 10 novembre 2024”; di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti: dell'ordinanza sindacale n. 47 del 08-11-2024, adottata dal Vice Sindaco del Comune di Verona; nonché, per quanto occorrer possa, del “Protocollo per le fasi del procedimento relativo alla inibizione del disturbo alla quiete pubblica arrecato dai pubblici esercizi (cd. “Protocollo bar fracassoni”)” approvato con d.G.C. del Comune di Verona n. 323 del 10-08-2016; di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; N. 01421/2024 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e della Questura Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. OL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. MA S.r.l.s., gestore del pubblico esercizio denominato "Clab cocktail lounge bar", sito in Verona, ha impugnato l'ordinanza sindacale di cui in epigrafe, con la quale è stato disposto che l'orario di apertura del suddetto esercizio fosse limitato alla fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00 per un periodo di trenta giorni consecutivi,
a partire dal 10 novembre 2024.
La misura è stata motivata dalla necessità di tutelare la sicurezza pubblica e la quiete urbana, in seguito a numerosi episodi di disturbo e degrado verificatisi nei pressi del locale, come evidenziato da esposti dei residenti e da interventi delle forze dell'ordine.
In particolare, la Questura di Verona, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., aveva precedentemente adottato un provvedimento di sospensione dell'attività del locale per dieci giorni, a partire dal 31 ottobre 2024, rilevando una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica causata dalla presenza di gruppi di persone in stato di alterazione psicofisica nelle vicinanze del locale.
2. Attraverso tre distinte censure, la ricorrente ha contestato la misura sostenendo che essa desse illegittimamente luogo ad una revoca parziale della licenza d'esercizio, in violazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S., che prevede, invece, la possibilità di revoca della licenza solo in caso di reiterazione dei fatti che hanno determinato la sospensione
(1° motivo). Ha lamentato, inoltre, la carenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'ordinanza, sostenendo che non vi fosse alcun pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, e che il Comune avesse travisato i fatti, attribuendo al locale responsabilità per episodi di disturbo che non sarebbero stati imputabili né alla N. 01421/2024 REG.RIC.
gestione del locale né al comportamento degli avventori (2° motivo). Viene, infine, censurata la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento diretto all'adozione della misura, in riferimento agli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 (3° motivo).
3. Con i motivi aggiunti, la società, dopo aver esaminato le difese del Comune di
Verona – nel frattempo costituitosi in giudizio -, ha contestato l'applicazione nella fattispecie del c.d. "Protocollo per le fasi del procedimento relativo alla inibizione del disturbo alla quiete pubblica arrecato dai pubblici esercizi", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 323 del 10 agosto 2016.
La società ha sostenuto che il richiamo al Protocollo fosse illegittimo e basato su presupposti errati. In particolare, MA ha argomentato che il Protocollo si applicherebbe esclusivamente a situazioni di disturbo imputabili direttamente alla gestione impropria del titolare o al comportamento degli avventori, mentre, nel caso di specie, i disordini sarebbero stati causati da soggetti esterni al locale, quali vagabondi e persone in stato di alterazione psicofisica, che non sarebbero stati, tuttavia, avventori del bar. La ricorrente ha inoltre evidenziato che la Questura di
Verona, nel precedente provvedimento di sospensione, aveva riconosciuto come non vi fossero responsabilità imputabili alla gestione del locale.
In questa sede, la ricorrente ha altresì contestato la mancata motivazione dell'ordinanza impugnata circa la sussistenza di una situazione di disturbo di notevole rilevanza, che avrebbe giustificato l'adozione del provvedimento senza la comunicazione di avvio del procedimento.
4. Il Comune e la Questura di Verona, costituitisi in giudizio, hanno resistito nel merito, ribadendo la gravità della situazione di degrado e rischio per l'incolumità pubblica nei pressi del locale, e confermando la necessità di interventi volti a tutelare la sicurezza e la quiete pubblica.
5. Chiamata alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, la causa è stata quindi posta in decisione. N. 01421/2024 REG.RIC.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti non sono fondati.
7. Con il primo motivo di ricorso, si sostiene che l'ordinanza impugnata costituisca una revoca parziale della licenza d'esercizio, in violazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S., che prevede la possibilità di revoca della licenza solo in caso di reiterazione dei fatti che hanno determinato la sospensione.
Appare tuttavia evidente che l'ordinanza sindacale non ha disposto la revoca, ancorché parziale, della licenza, bensì una riduzione temporanea dell'orario di apertura del pubblico esercizio, pienamente giustificata alla stregua dei gravi fatti evidenziati dalla
Questura nel provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, e della necessità di interventi volti a tutelare la sicurezza e la quiete pubblica, in considerazione della rilevanza e della frequenza degli episodi verificatisi nei pressi del locale in concomitanza con le aperture notturne dello stesso.
8. Altrettanto infondato è il secondo motivo, attraverso il quale la ricorrente lamenta la carenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'ordinanza, sostenendo che non vi fosse alcun pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità e che il
Comune avesse travisato i fatti.
Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che gli episodi verificatisi nei pressi del locale e negli orari in cui, in concomitanza con il protrarsi dell'attività, si incrementavano l'eccessivo consumo di bevande alcoliche oltreché di sostanza stupefacenti, hanno causato una situazione di grave turbamento della sicurezza e della tranquillità pubblica, che ha reso necessario l'intervento del Comune. In questo quadro, la temporanea riduzione dell'orario di apertura del locale costituisce misura adeguata a proporzionata, perché idonea ad assicurare la prosecuzione della gestione,
e adeguata, nel contempo, all'esigenza di allontanare dall'area quei soggetti controindicati e pericolosi, dediti a frequentare il locale per lo più nelle ore notturne.
In definitiva, nel caso specifico, risulta quindi operato un ragionevole bilanciamento tra gli interessi in gioco, imponendo un orario di chiusura che consentisse, in ogni N. 01421/2024 REG.RIC.
caso, il rispetto, da un lato, delle esigenze dell'attività di impresa esercitata dalla ricorrente e, dall'altro lato, il diritto del vicinato alla sicurezza, alla tranquillità e al riposo notturno (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 3 giugno2025, n. 490).
9. Con il terzo motivo di ricorso, la società lamenta il mancato inoltro della comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente lesione dei propri diritti partecipativi.
Anche tale censura non è fondata. L'ordinanza impugnata è stata adottata in seguito al provvedimento della Questura e in considerazione dell'acclarata esigenza di intervenire con la massima sollecitudine al fine di attenuare e rimuovere la situazione di grave turbamento della sicurezza e della tranquillità pubblica venutasi a creare nell'orario notturno.
Ebbene, il requisito dell'urgenza, che legittima e connota l'adozione della misura con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 5, T.U.E.L., giustifica l'obliterazione dell'obbligo di comunicazione d'avvio del procedimento, data la necessità di fronteggiare l'imminente pericolo che proprio attraverso il potere di ordinanza l'Amministrazione intende prevenire ovvero – come nel caso di specie – arginare
(T.A.R. Campania, Sez. V, 6 dicembre 2024, n. 6823).
10. Mediante i motivi aggiunti, la società ricorrente ha, innanzitutto, contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura alla luce delle indicazioni applicative contenute nel c.d. “Protocollo bar fracassoni”, specie in riferimento al mancato accertamento del grado di disturbo arrecato al vicinato e all'effettiva imputabilità del disagio all'attività del locale.
Anche questo assunto non è suscettibile di favorevole apprezzamento. Il “Protocollo”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 323 del 10 agosto 2016, costituisce, infatti, un atto di indirizzo interno all'ente, volto a disciplinare le fasi del procedimento relativo all'inibizione del disturbo alla quiete pubblica arrecato dai pubblici esercizi, senza, quindi, dare luogo ad una sorta di autolimite, né influire, come N. 01421/2024 REG.RIC.
inclina a ritenere la ricorrente, sui presupposti normativi richiesti per l'adozione della misura, la quale – come testualmente previsto dall'art. 50, comma 5, T.U.E.L. – può sempre essere adottata in tutti quei casi in cui appaia necessario “superare situazioni di […] pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
La ricorrente ha inoltre sostenuto che il Protocollo non fosse applicabile al caso in esame, in quanto i disordini verificatisi nei pressi del locale non sarebbero stati imputabili né alla gestione del locale né al comportamento degli avventori.
Tuttavia, tale argomentazione non trova riscontro nei fatti accertati. La documentazione prodotta dalla Questura e dal Comune consente di evidenziare che i gravi episodi accertati dalle forze dell'ordine sono stati oltremodo favoriti se non addirittura occasionati dal prolungamento notturno dell'attività del locale, capace di captare la presenza di soggetti controindicati dediti al consumo di alcol e di sostanze stupefacenti, così da alimentare la situazione di turbativa per la sicurezza e per la tranquillità pubblica che ha reso necessario l'intervento del Comune.
In questo quadro, la temporanea riduzione dell'orario di apertura del locale costituisce, dunque, misura indiscutibilmente proporzionata, in linea con le disposizioni normative richiamate nell'ordinanza e adeguata all'esigenza di diradare le pericolose frequentazioni notturne che affliggono l'area in cui si svolge l'attività.
11. Per quanto precede, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.
Le spese vanno compensate tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M. N. 01421/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD IS, Presidente
OL IN, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL IN RD IS
IL SEGRETARIO N. 01421/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00471 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01421/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Caprara e Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Venezia, S.
Marco 63; N. 01421/2024 REG.RIC.
nei confronti
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'ordinanza sindacale n. 47 del 08-11-2024, adottata dal Vice Sindaco del Comune di Verona con cui è stato ordinato a EKARMA di “mantenere l'orario di attività dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ad insegna “CLAB
COCKTAIL LOUNGE BAR” sito in Via San Paolo n. 7 entro la seguente fascia, ovvero: apertura non prima delle ore 7:00; chiusura non oltre le ore 20:00 per tutti i giorni della settimana e per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi”, con decorrenza
“dal 10 novembre 2024”; di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti: dell'ordinanza sindacale n. 47 del 08-11-2024, adottata dal Vice Sindaco del Comune di Verona; nonché, per quanto occorrer possa, del “Protocollo per le fasi del procedimento relativo alla inibizione del disturbo alla quiete pubblica arrecato dai pubblici esercizi (cd. “Protocollo bar fracassoni”)” approvato con d.G.C. del Comune di Verona n. 323 del 10-08-2016; di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; N. 01421/2024 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e della Questura Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. OL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. MA S.r.l.s., gestore del pubblico esercizio denominato "Clab cocktail lounge bar", sito in Verona, ha impugnato l'ordinanza sindacale di cui in epigrafe, con la quale è stato disposto che l'orario di apertura del suddetto esercizio fosse limitato alla fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00 per un periodo di trenta giorni consecutivi,
a partire dal 10 novembre 2024.
La misura è stata motivata dalla necessità di tutelare la sicurezza pubblica e la quiete urbana, in seguito a numerosi episodi di disturbo e degrado verificatisi nei pressi del locale, come evidenziato da esposti dei residenti e da interventi delle forze dell'ordine.
In particolare, la Questura di Verona, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., aveva precedentemente adottato un provvedimento di sospensione dell'attività del locale per dieci giorni, a partire dal 31 ottobre 2024, rilevando una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica causata dalla presenza di gruppi di persone in stato di alterazione psicofisica nelle vicinanze del locale.
2. Attraverso tre distinte censure, la ricorrente ha contestato la misura sostenendo che essa desse illegittimamente luogo ad una revoca parziale della licenza d'esercizio, in violazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S., che prevede, invece, la possibilità di revoca della licenza solo in caso di reiterazione dei fatti che hanno determinato la sospensione
(1° motivo). Ha lamentato, inoltre, la carenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'ordinanza, sostenendo che non vi fosse alcun pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, e che il Comune avesse travisato i fatti, attribuendo al locale responsabilità per episodi di disturbo che non sarebbero stati imputabili né alla N. 01421/2024 REG.RIC.
gestione del locale né al comportamento degli avventori (2° motivo). Viene, infine, censurata la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento diretto all'adozione della misura, in riferimento agli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 (3° motivo).
3. Con i motivi aggiunti, la società, dopo aver esaminato le difese del Comune di
Verona – nel frattempo costituitosi in giudizio -, ha contestato l'applicazione nella fattispecie del c.d. "Protocollo per le fasi del procedimento relativo alla inibizione del disturbo alla quiete pubblica arrecato dai pubblici esercizi", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 323 del 10 agosto 2016.
La società ha sostenuto che il richiamo al Protocollo fosse illegittimo e basato su presupposti errati. In particolare, MA ha argomentato che il Protocollo si applicherebbe esclusivamente a situazioni di disturbo imputabili direttamente alla gestione impropria del titolare o al comportamento degli avventori, mentre, nel caso di specie, i disordini sarebbero stati causati da soggetti esterni al locale, quali vagabondi e persone in stato di alterazione psicofisica, che non sarebbero stati, tuttavia, avventori del bar. La ricorrente ha inoltre evidenziato che la Questura di
Verona, nel precedente provvedimento di sospensione, aveva riconosciuto come non vi fossero responsabilità imputabili alla gestione del locale.
In questa sede, la ricorrente ha altresì contestato la mancata motivazione dell'ordinanza impugnata circa la sussistenza di una situazione di disturbo di notevole rilevanza, che avrebbe giustificato l'adozione del provvedimento senza la comunicazione di avvio del procedimento.
4. Il Comune e la Questura di Verona, costituitisi in giudizio, hanno resistito nel merito, ribadendo la gravità della situazione di degrado e rischio per l'incolumità pubblica nei pressi del locale, e confermando la necessità di interventi volti a tutelare la sicurezza e la quiete pubblica.
5. Chiamata alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, la causa è stata quindi posta in decisione. N. 01421/2024 REG.RIC.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti non sono fondati.
7. Con il primo motivo di ricorso, si sostiene che l'ordinanza impugnata costituisca una revoca parziale della licenza d'esercizio, in violazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S., che prevede la possibilità di revoca della licenza solo in caso di reiterazione dei fatti che hanno determinato la sospensione.
Appare tuttavia evidente che l'ordinanza sindacale non ha disposto la revoca, ancorché parziale, della licenza, bensì una riduzione temporanea dell'orario di apertura del pubblico esercizio, pienamente giustificata alla stregua dei gravi fatti evidenziati dalla
Questura nel provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, e della necessità di interventi volti a tutelare la sicurezza e la quiete pubblica, in considerazione della rilevanza e della frequenza degli episodi verificatisi nei pressi del locale in concomitanza con le aperture notturne dello stesso.
8. Altrettanto infondato è il secondo motivo, attraverso il quale la ricorrente lamenta la carenza dei presupposti di legge per l'adozione dell'ordinanza, sostenendo che non vi fosse alcun pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità e che il
Comune avesse travisato i fatti.
Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che gli episodi verificatisi nei pressi del locale e negli orari in cui, in concomitanza con il protrarsi dell'attività, si incrementavano l'eccessivo consumo di bevande alcoliche oltreché di sostanza stupefacenti, hanno causato una situazione di grave turbamento della sicurezza e della tranquillità pubblica, che ha reso necessario l'intervento del Comune. In questo quadro, la temporanea riduzione dell'orario di apertura del locale costituisce misura adeguata a proporzionata, perché idonea ad assicurare la prosecuzione della gestione,
e adeguata, nel contempo, all'esigenza di allontanare dall'area quei soggetti controindicati e pericolosi, dediti a frequentare il locale per lo più nelle ore notturne.
In definitiva, nel caso specifico, risulta quindi operato un ragionevole bilanciamento tra gli interessi in gioco, imponendo un orario di chiusura che consentisse, in ogni N. 01421/2024 REG.RIC.
caso, il rispetto, da un lato, delle esigenze dell'attività di impresa esercitata dalla ricorrente e, dall'altro lato, il diritto del vicinato alla sicurezza, alla tranquillità e al riposo notturno (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 3 giugno2025, n. 490).
9. Con il terzo motivo di ricorso, la società lamenta il mancato inoltro della comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente lesione dei propri diritti partecipativi.
Anche tale censura non è fondata. L'ordinanza impugnata è stata adottata in seguito al provvedimento della Questura e in considerazione dell'acclarata esigenza di intervenire con la massima sollecitudine al fine di attenuare e rimuovere la situazione di grave turbamento della sicurezza e della tranquillità pubblica venutasi a creare nell'orario notturno.
Ebbene, il requisito dell'urgenza, che legittima e connota l'adozione della misura con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 5, T.U.E.L., giustifica l'obliterazione dell'obbligo di comunicazione d'avvio del procedimento, data la necessità di fronteggiare l'imminente pericolo che proprio attraverso il potere di ordinanza l'Amministrazione intende prevenire ovvero – come nel caso di specie – arginare
(T.A.R. Campania, Sez. V, 6 dicembre 2024, n. 6823).
10. Mediante i motivi aggiunti, la società ricorrente ha, innanzitutto, contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura alla luce delle indicazioni applicative contenute nel c.d. “Protocollo bar fracassoni”, specie in riferimento al mancato accertamento del grado di disturbo arrecato al vicinato e all'effettiva imputabilità del disagio all'attività del locale.
Anche questo assunto non è suscettibile di favorevole apprezzamento. Il “Protocollo”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 323 del 10 agosto 2016, costituisce, infatti, un atto di indirizzo interno all'ente, volto a disciplinare le fasi del procedimento relativo all'inibizione del disturbo alla quiete pubblica arrecato dai pubblici esercizi, senza, quindi, dare luogo ad una sorta di autolimite, né influire, come N. 01421/2024 REG.RIC.
inclina a ritenere la ricorrente, sui presupposti normativi richiesti per l'adozione della misura, la quale – come testualmente previsto dall'art. 50, comma 5, T.U.E.L. – può sempre essere adottata in tutti quei casi in cui appaia necessario “superare situazioni di […] pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
La ricorrente ha inoltre sostenuto che il Protocollo non fosse applicabile al caso in esame, in quanto i disordini verificatisi nei pressi del locale non sarebbero stati imputabili né alla gestione del locale né al comportamento degli avventori.
Tuttavia, tale argomentazione non trova riscontro nei fatti accertati. La documentazione prodotta dalla Questura e dal Comune consente di evidenziare che i gravi episodi accertati dalle forze dell'ordine sono stati oltremodo favoriti se non addirittura occasionati dal prolungamento notturno dell'attività del locale, capace di captare la presenza di soggetti controindicati dediti al consumo di alcol e di sostanze stupefacenti, così da alimentare la situazione di turbativa per la sicurezza e per la tranquillità pubblica che ha reso necessario l'intervento del Comune.
In questo quadro, la temporanea riduzione dell'orario di apertura del locale costituisce, dunque, misura indiscutibilmente proporzionata, in linea con le disposizioni normative richiamate nell'ordinanza e adeguata all'esigenza di diradare le pericolose frequentazioni notturne che affliggono l'area in cui si svolge l'attività.
11. Per quanto precede, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.
Le spese vanno compensate tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M. N. 01421/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD IS, Presidente
OL IN, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL IN RD IS
IL SEGRETARIO N. 01421/2024 REG.RIC.