Art. 1.
In deroga all' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ed alla legge 20 luglio 1977, n. 407 , sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 11 marzo 1972, n. 54 , quanto a lire 420 milioni, 27 febbraio 1973, n. 18, quanto a lire 500 milioni, 23 febbraio 1974, n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n. 132, quanto a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 330 milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , per la concessione di contributi in annualita', semestralita' o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.
In deroga all' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ed alla legge 20 luglio 1977, n. 407 , sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 11 marzo 1972, n. 54 , quanto a lire 420 milioni, 27 febbraio 1973, n. 18, quanto a lire 500 milioni, 23 febbraio 1974, n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n. 132, quanto a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 330 milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , per la concessione di contributi in annualita', semestralita' o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.