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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice Dott.
Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3827 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso, in forza di procura speciale resa su foglio separato e allegata all'atto di citazione in appello, dall'avvocato Francesco Saverio Iacuzio, con il quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via Caprio Maddaloni n. 19;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, in forza di procura apposta in calce al libello CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Andrea Porzio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Catello Fusco n.
39, Piano Terra, Interno 3, Scala A;
APPELLATO
E
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_2 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
APPELLATO CONTUMACE
E
nato SAAN AT (Na) il 06.10.1957 (cod. fisc.: CP_3 C.F._2
)
[...] ed ivi residente a[...];
APPELLATO CONTUMACE
1 R.G.A.C. n. 3727/2023
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 993/2023 resa dal Giudice di Pace di Sorrento
(R.G n. 2371/2020, depositata in data 03/05/2023)
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Sorrento in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., il sig. nonché il sig. al fine di ottenere la condanna al Controparte_2 CP_3 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno
24.07.2013, alle ore 17:00 circa, in Castellammare di Stabia, al Corso Vittorio Emanuele - intersezione con Via Alvino - presso il civico n. 83, ad opera di conducente CP_3 dell'autovettura Mercedes CLK targata BT459AS di proprietà di ed Controparte_2 assicurato con la Parte_1
In particolare, il sig. deduceva che, nelle circostanze di tempo e di luogo CP_1 sopra illustrate, percorreva a piedi la detta strada e nel mentre attraversava le strisce pedonali veniva investito dall'autovettura Mercedes CLK il cui conducente nel ripartire - in retromarcia - dalla posizione di sosta non si avvedeva del pedone, che veniva colpito alla parte sinistra del corpo e rovinava al suolo, sbattendo il volto contro lo spigolo del marciapiede ivi presente;
che a causa dell'investimento si recava con mezzi propri presso il nosocomio “Ospedale riuniti Area Stabiese” dell'Asl NA 3 Sud ove i sanitari gli diagnosticavano: contusione spalla destra, contusione gomito destro, contusione polso destro, frattura parziale incisivo laterale superiore sinistro.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., la quale contestava la fondatezza della spiegata domanda di risarcimento del danno instando per il suo rigetto. I convenuti e invece, rimanevano Controparte_2 CP_3 contumaci.
Con sentenza n. 993/2023, R.G n. 2371/2020, depositata in data 03/05/2023 il Giudice di
Pace di Sorrento, dott.ssa Carmela Ascione, accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno in favore in favore di , CP_1
2 R.G.A.C. n. 3727/2023
liquidato in euro 6.046,00, oltre al pagamento delle spese di lite liquidata nell'importo complessivo di euro 2.840,00.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., denunciando: l'improponibilità della domanda risarcitoria per mancata sottoposizione dell'attore, in fase stragiudiziale, a visita medico-legale; l'erronea quantificazione e liquidazione dei danni alla persona subiti dall'attore e in particolare l'inesistenza di una richiamata c.t.u. medico legale;
l'errato riconoscimento del danno morale ex art. 139 Codice Assicurazioni Private;
l'erronea applicazione del D.M. 55/2014.
Quindi l'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda di risarcimento del danno spiegata da o in subordine, CP_1 ridursi il quantum debeatur, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la CP_1 fondatezza del gravame ed instando per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensiva della sentenza come da ordinanza resa in data 21.01.2024, la causa all'udienza del 10.07.2025 veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello va accolto solo parzialmente e per i motivi che seguono.
Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 1932/2024 ha statuito che l'impugnazione “deve contenere, a pena di inammissibilità̀, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità̀ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nella fattispecie l'appellante ha indicato i motivi di doglianza, ha articolato le ragioni dell'impugnazione sul piano del diritto e del fatto, denunciando l'illogicità della motivazione. Risultano, quindi, delineati i motivi di appello ed individuati i passaggi della sentenza impugnata, parte appellante ha, altresì, affiancato alla parte volitiva, una parte
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argomentativa avente il fine di contrastare le ragioni addotte dal giudice di primo grado.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 37272 del 29-11-2021).
Non può, pertanto, ritenersi inammissibile l'impugnazione proposta.
Ciò premesso, la con il primo motivo di gravame deduceva di Parte_1 aver depositato agli atti una comunicazione, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Codice delle
Assicurazioni Private, attestante la mancata sottoposizione dell'attore a visita medico-legale; tale comunicazione, sfuggita all'attenzione del giudice di prime cure, avrebbe comportato secondo l'appellante la sospensione dei termini di cui all'art. 148, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 209 del 2005, con la conseguente improponibilità della domanda.
Tale motivo di gravame non è meritevole di condivisione.
Come noto, l'art. 145 Cod. Assicurazioni Private prevede che nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
A sua volta l'art. 148 comma 2 dispone che l'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo
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reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo
142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Al comma 3 si prevede che il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa.
Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
Ebbene, come più volte evidenziato nella giurisprudenza di merito, il cui orientamento è condiviso da questo Tribunale (anche sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, oltre che letterale delle disposizioni normative sopra richiamate) il rifiuto del danneggiato a sottoporsi alla visita medica richiesta dalla impresa assicuratrice del danneggiante determina, quale unico effetto, quello di sospendere, nei confronti dell'impresa di assicurazione del danneggiante i termini per la proposizione dell'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi ostativi.
Viceversa, il rifiuto del danneggiato a sottoporsi a visita medica non incide in alcun modo sulla proponibilità della domanda risarcitoria, che resta in ogni caso proponibile anche se il danneggiato senza giustificato motivo abbia rifiutato tale invito.
Invero, la mancata collaborazione del danneggiato, consistente in un immotivato rifiuto del danneggiato a sottoporsi a visita medica richiesta dalla compagnia assicurativa del danneggiante può al più determinare ai fini dell'apprezzamento del giudicante in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso ma non incide sulla proponibilità della domanda in sede giudiziaria. Ne consegue che la domanda proposta dal soggetto che ha subito lesioni personali deve ritenersi comunque proponibile una volta che siano decorsi 90 giorni dall'invio della richiesta di cui all'art. 145 (in tal senso, Trib. Napoli n. 2261/2019;
Trib Torino n. 1717/2013).
Nel senso sopra evidenziato, depongono sia la dizione letterale dell'art. 145 che indica e comporta che una volta decorso il termine di 90 giorni, l'azione divenga ex lege
“proponibile” per il danneggiato, sia la “ratio” della norma in esame, che è proprio quella di consentire al danneggiato di poter esercitare il diritto ad ottenere il risarcimento del danno
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senza dover attendere un “forzato" periodo di tempo ulteriore rispetto a quello dei 90 giorni indicati.
Inoltre, diversamente ragionando si porrebbe un problema di disparità di trattamento con il soggetto che abbia subito solamente danni alle cose, in quanto ai sensi dell'art. 148 co.1 nessuna sospensione è prevista per il rifiuto di mettere le cose danneggiate a disposizione dell'assicurazione.
Alla luce di quanto esposto, deve dunque ritenersi che la sospensione di cui al comma 3 dell'art.148 riguardi unicamente il termine di 90 giorni a carico dell'impresa di assicurazione di cui al comma 2 della medesima disposizione normativa, mentre non riguardi anche il termine per proporre l'azione di risarcimento.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante reputa ingiusta ed iniqua la valutazione,
l'accertamento e determinazione del quantum adoperata dal Giudice di primo grado, in ordine alle lesioni subite da giorno 24.07.2013, alle ore 17:00 circa, in CP_1
Castellammare di Stabia, al Corso Vittorio Emanuele - intersezione con Via Alvino - presso il civico n. 83, ad opera di conducente dell'autovettura Mercedes CLK targata CP_3
BT459AS di proprietà di ed assicurato con la Controparte_2 Parte_1
Quanto alla dedotta contestazione della mancata prova della dinamica del sinistro e della effettiva sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni dette subite da e CP_1
l'evento dedotto, deve ritenersi che essa è stata compiutamente ricostruita dal Giudice di
Pace di prime cure a mezzo della testimonianza, convincente e coerente del teste Tes_1
ed avallata dalle considerazioni tecniche contenute nella relazione medico-legale
[...] ortopedica, redatta dalla dott.ssa e nella relazione medico-legale Persona_1 odontoiatrica, redatta dal dott. che hanno ritenuto pienamente compatibili Persona_2 gli esiti dell'urto diretto tra l'autovettura ed il pedone.
Il riferimento, contenuto in sentenza, al CTU dott. anziché alla dott.ssa Per_3 Per_1 costituisce un mero errore formale che non incide sulla sostanza della motivazione
[...] del giudice di prime cure, la quale risulta comunque corretta e conforme alle risultanze tecniche.
Pertanto, non avendo apportato in sede di appello la parte appellante alcuna considerazione che necessiti di una rivisitazione del nesso causale tra le lesioni e la condotta del conducente dell'autovettura, tale motivo di appello non merita accoglimento.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno il Giudice di prime cure ha correttamente utilizzato nel calcolo del danno biologico i parametri contenuti nell'art. 139 Cod. Ass. e il
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DM ratione temporis applicabile, relativi alla liquidazione delle cd. lesioni micropermanenti.
Invero, secondo la prima norma “Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti : a) a titolo di danno biologico permanente,
e' liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari a
795,91 euro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta;
in caso di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza
l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrita' psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
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5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT .
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari
a 1,5, per un punto percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3”.
Di qui la quantificazione complessiva del danno biologico secondo l'art. 139 Cod. Ass. e il
DM 09.01.19 in euro 831,78 per danno biologico permanente al 1% su un soggetto diciannovenne all'epoca del sinistro, euro 406,32 per danno biologico temporaneo totale per una durata di 20 giorni, euro 507,90 per danno biologico temporaneo al 50%. Per la lesione dentaria, invece, è stato quantificato l'importo di euro 3.500,00.
Va, invece, accolto il motivo di appello sull'erronea liquidazione del danno morale pari ad euro 800,00, non essendo stato tale pregiudizio adeguatamente provato dall'attore, sul quale incombeva il relativo onere, in applicazione del consolidato dictum della Suprema Corte, che, pur non escludendo l'ammissibilità di un autonomo ristoro della sofferenza morale derivata dall'illecito, di cui il danneggiato sia stato vittima, anche laddove siano state riportate lesioni cosiddette micropermanenti, da liquidare secondo i parametri di cui all'art. 139 Cod. Assicurazioni, ove si verta, come nella specie, in materia di sinistri stradali, esclude, tuttavia, ogni automatismo risarcitorio (Cass. 17209/2015; 7513/2018; 901/2018).
La Suprema Corte ha infatti, a più riprese affermato che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il danno morale dal novero delle conseguenze meritevoli di tutela risarcitoria,
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per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale si deve però tener conto della lesione in concreto subita. È, dunque, onere di chi invochi il diritto al risarcimento di tale componente ulteriore del danno non patrimoniale risentito allegare specificamente quali siano state le peculiari e apprezzabili ripercussioni sulla sfera intima del soggetto della menomazione della integrità psicofisica, sulla cui deduzione possa eventualmente innestarsi un meccanismo probatorio di tipo presuntivo.
Nel caso esaminato, il danneggiato non ha fornito la rigorosa prova dei fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo e, pertanto, non può essere liquidato.
Riformando, pertanto, il conteggio eseguito dal giudice di prime cure, eliminando la personalizzazione del danno morale e basandosi sulle percentuali corrispondenti alla stima peritale (1% di invalidità permanente;
ITT di giorni 8; ITP di giorni 20 al 50%) secondo la tabella ex art. 139 Codice delle assicurazioni private aggiornata all'anno 2022, in relazione all'età della vittima al momento del sinistro (anni 19), si ottiene un importo complessivo di €
5.246,00, comprensivo dei danni relativi alla lesione dentaria.
Infine, occorre esaminare l'ultima censura concerne la ritenuta eccessiva liquidazione delle spese di causa.
Ebbene, la liquidazione delle spese operata con la sentenza n. 993/2023 resa dal Giudice di
Pace di Sorrento, dott.ssa Carmela Ascione risulta conforme ai parametri del Decreto del
Ministero della Giustizia 10.03.2014 n. 55, così come novellato, dal D.M. 147/2022 -
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247/2014, per le cause del valore di cui alla somma riconosciuta, tenuto conto delle attività svolte e dell'integrale soccombenza della società assicurativa.
Al riguardo la Suprema Corte in tema di liquidazione delle spese processuali ha affermato che “il giudice è chiamato a quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021)”.
Pertanto, afferma la Suprema Corte, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.
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In definitiva l'appello va accolto parzialmente non essendo dovuto l'importo di € 800,00 liquidato a titolo di danno morale, con la conseguente riformulazione del relativo capo di condanna, così come in dispositivo.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello, le spese del presente grado di giudizio si compensano.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'APPELLO avverso la sentenza del GdP di
Sorrento n. 993 del 23.4/3.5 2023 così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza :
NN , in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.t., in solido, al risarcimento dei danni in favore dell'attore/appellato CP_1
, liquidando gli stessi nell'importo complessivo di € 5.246,00 oltre ad
[...] interessi e spese di lite come già determinate (ed altresì attribuite) nell'impugnata sentenza.
- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 28.9.2025
IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice Dott.
Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3827 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso, in forza di procura speciale resa su foglio separato e allegata all'atto di citazione in appello, dall'avvocato Francesco Saverio Iacuzio, con il quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via Caprio Maddaloni n. 19;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, in forza di procura apposta in calce al libello CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Andrea Porzio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Catello Fusco n.
39, Piano Terra, Interno 3, Scala A;
APPELLATO
E
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_2 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
APPELLATO CONTUMACE
E
nato SAAN AT (Na) il 06.10.1957 (cod. fisc.: CP_3 C.F._2
)
[...] ed ivi residente a[...];
APPELLATO CONTUMACE
1 R.G.A.C. n. 3727/2023
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 993/2023 resa dal Giudice di Pace di Sorrento
(R.G n. 2371/2020, depositata in data 03/05/2023)
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Sorrento in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., il sig. nonché il sig. al fine di ottenere la condanna al Controparte_2 CP_3 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno
24.07.2013, alle ore 17:00 circa, in Castellammare di Stabia, al Corso Vittorio Emanuele - intersezione con Via Alvino - presso il civico n. 83, ad opera di conducente CP_3 dell'autovettura Mercedes CLK targata BT459AS di proprietà di ed Controparte_2 assicurato con la Parte_1
In particolare, il sig. deduceva che, nelle circostanze di tempo e di luogo CP_1 sopra illustrate, percorreva a piedi la detta strada e nel mentre attraversava le strisce pedonali veniva investito dall'autovettura Mercedes CLK il cui conducente nel ripartire - in retromarcia - dalla posizione di sosta non si avvedeva del pedone, che veniva colpito alla parte sinistra del corpo e rovinava al suolo, sbattendo il volto contro lo spigolo del marciapiede ivi presente;
che a causa dell'investimento si recava con mezzi propri presso il nosocomio “Ospedale riuniti Area Stabiese” dell'Asl NA 3 Sud ove i sanitari gli diagnosticavano: contusione spalla destra, contusione gomito destro, contusione polso destro, frattura parziale incisivo laterale superiore sinistro.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., la quale contestava la fondatezza della spiegata domanda di risarcimento del danno instando per il suo rigetto. I convenuti e invece, rimanevano Controparte_2 CP_3 contumaci.
Con sentenza n. 993/2023, R.G n. 2371/2020, depositata in data 03/05/2023 il Giudice di
Pace di Sorrento, dott.ssa Carmela Ascione, accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno in favore in favore di , CP_1
2 R.G.A.C. n. 3727/2023
liquidato in euro 6.046,00, oltre al pagamento delle spese di lite liquidata nell'importo complessivo di euro 2.840,00.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., denunciando: l'improponibilità della domanda risarcitoria per mancata sottoposizione dell'attore, in fase stragiudiziale, a visita medico-legale; l'erronea quantificazione e liquidazione dei danni alla persona subiti dall'attore e in particolare l'inesistenza di una richiamata c.t.u. medico legale;
l'errato riconoscimento del danno morale ex art. 139 Codice Assicurazioni Private;
l'erronea applicazione del D.M. 55/2014.
Quindi l'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda di risarcimento del danno spiegata da o in subordine, CP_1 ridursi il quantum debeatur, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la CP_1 fondatezza del gravame ed instando per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensiva della sentenza come da ordinanza resa in data 21.01.2024, la causa all'udienza del 10.07.2025 veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello va accolto solo parzialmente e per i motivi che seguono.
Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 1932/2024 ha statuito che l'impugnazione “deve contenere, a pena di inammissibilità̀, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità̀ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nella fattispecie l'appellante ha indicato i motivi di doglianza, ha articolato le ragioni dell'impugnazione sul piano del diritto e del fatto, denunciando l'illogicità della motivazione. Risultano, quindi, delineati i motivi di appello ed individuati i passaggi della sentenza impugnata, parte appellante ha, altresì, affiancato alla parte volitiva, una parte
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argomentativa avente il fine di contrastare le ragioni addotte dal giudice di primo grado.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 37272 del 29-11-2021).
Non può, pertanto, ritenersi inammissibile l'impugnazione proposta.
Ciò premesso, la con il primo motivo di gravame deduceva di Parte_1 aver depositato agli atti una comunicazione, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Codice delle
Assicurazioni Private, attestante la mancata sottoposizione dell'attore a visita medico-legale; tale comunicazione, sfuggita all'attenzione del giudice di prime cure, avrebbe comportato secondo l'appellante la sospensione dei termini di cui all'art. 148, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 209 del 2005, con la conseguente improponibilità della domanda.
Tale motivo di gravame non è meritevole di condivisione.
Come noto, l'art. 145 Cod. Assicurazioni Private prevede che nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
A sua volta l'art. 148 comma 2 dispone che l'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo
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reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo
142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Al comma 3 si prevede che il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa.
Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
Ebbene, come più volte evidenziato nella giurisprudenza di merito, il cui orientamento è condiviso da questo Tribunale (anche sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, oltre che letterale delle disposizioni normative sopra richiamate) il rifiuto del danneggiato a sottoporsi alla visita medica richiesta dalla impresa assicuratrice del danneggiante determina, quale unico effetto, quello di sospendere, nei confronti dell'impresa di assicurazione del danneggiante i termini per la proposizione dell'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi ostativi.
Viceversa, il rifiuto del danneggiato a sottoporsi a visita medica non incide in alcun modo sulla proponibilità della domanda risarcitoria, che resta in ogni caso proponibile anche se il danneggiato senza giustificato motivo abbia rifiutato tale invito.
Invero, la mancata collaborazione del danneggiato, consistente in un immotivato rifiuto del danneggiato a sottoporsi a visita medica richiesta dalla compagnia assicurativa del danneggiante può al più determinare ai fini dell'apprezzamento del giudicante in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso ma non incide sulla proponibilità della domanda in sede giudiziaria. Ne consegue che la domanda proposta dal soggetto che ha subito lesioni personali deve ritenersi comunque proponibile una volta che siano decorsi 90 giorni dall'invio della richiesta di cui all'art. 145 (in tal senso, Trib. Napoli n. 2261/2019;
Trib Torino n. 1717/2013).
Nel senso sopra evidenziato, depongono sia la dizione letterale dell'art. 145 che indica e comporta che una volta decorso il termine di 90 giorni, l'azione divenga ex lege
“proponibile” per il danneggiato, sia la “ratio” della norma in esame, che è proprio quella di consentire al danneggiato di poter esercitare il diritto ad ottenere il risarcimento del danno
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senza dover attendere un “forzato" periodo di tempo ulteriore rispetto a quello dei 90 giorni indicati.
Inoltre, diversamente ragionando si porrebbe un problema di disparità di trattamento con il soggetto che abbia subito solamente danni alle cose, in quanto ai sensi dell'art. 148 co.1 nessuna sospensione è prevista per il rifiuto di mettere le cose danneggiate a disposizione dell'assicurazione.
Alla luce di quanto esposto, deve dunque ritenersi che la sospensione di cui al comma 3 dell'art.148 riguardi unicamente il termine di 90 giorni a carico dell'impresa di assicurazione di cui al comma 2 della medesima disposizione normativa, mentre non riguardi anche il termine per proporre l'azione di risarcimento.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante reputa ingiusta ed iniqua la valutazione,
l'accertamento e determinazione del quantum adoperata dal Giudice di primo grado, in ordine alle lesioni subite da giorno 24.07.2013, alle ore 17:00 circa, in CP_1
Castellammare di Stabia, al Corso Vittorio Emanuele - intersezione con Via Alvino - presso il civico n. 83, ad opera di conducente dell'autovettura Mercedes CLK targata CP_3
BT459AS di proprietà di ed assicurato con la Controparte_2 Parte_1
Quanto alla dedotta contestazione della mancata prova della dinamica del sinistro e della effettiva sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni dette subite da e CP_1
l'evento dedotto, deve ritenersi che essa è stata compiutamente ricostruita dal Giudice di
Pace di prime cure a mezzo della testimonianza, convincente e coerente del teste Tes_1
ed avallata dalle considerazioni tecniche contenute nella relazione medico-legale
[...] ortopedica, redatta dalla dott.ssa e nella relazione medico-legale Persona_1 odontoiatrica, redatta dal dott. che hanno ritenuto pienamente compatibili Persona_2 gli esiti dell'urto diretto tra l'autovettura ed il pedone.
Il riferimento, contenuto in sentenza, al CTU dott. anziché alla dott.ssa Per_3 Per_1 costituisce un mero errore formale che non incide sulla sostanza della motivazione
[...] del giudice di prime cure, la quale risulta comunque corretta e conforme alle risultanze tecniche.
Pertanto, non avendo apportato in sede di appello la parte appellante alcuna considerazione che necessiti di una rivisitazione del nesso causale tra le lesioni e la condotta del conducente dell'autovettura, tale motivo di appello non merita accoglimento.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno il Giudice di prime cure ha correttamente utilizzato nel calcolo del danno biologico i parametri contenuti nell'art. 139 Cod. Ass. e il
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DM ratione temporis applicabile, relativi alla liquidazione delle cd. lesioni micropermanenti.
Invero, secondo la prima norma “Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti : a) a titolo di danno biologico permanente,
e' liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari a
795,91 euro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta;
in caso di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza
l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrita' psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
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5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT .
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari
a 1,5, per un punto percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3”.
Di qui la quantificazione complessiva del danno biologico secondo l'art. 139 Cod. Ass. e il
DM 09.01.19 in euro 831,78 per danno biologico permanente al 1% su un soggetto diciannovenne all'epoca del sinistro, euro 406,32 per danno biologico temporaneo totale per una durata di 20 giorni, euro 507,90 per danno biologico temporaneo al 50%. Per la lesione dentaria, invece, è stato quantificato l'importo di euro 3.500,00.
Va, invece, accolto il motivo di appello sull'erronea liquidazione del danno morale pari ad euro 800,00, non essendo stato tale pregiudizio adeguatamente provato dall'attore, sul quale incombeva il relativo onere, in applicazione del consolidato dictum della Suprema Corte, che, pur non escludendo l'ammissibilità di un autonomo ristoro della sofferenza morale derivata dall'illecito, di cui il danneggiato sia stato vittima, anche laddove siano state riportate lesioni cosiddette micropermanenti, da liquidare secondo i parametri di cui all'art. 139 Cod. Assicurazioni, ove si verta, come nella specie, in materia di sinistri stradali, esclude, tuttavia, ogni automatismo risarcitorio (Cass. 17209/2015; 7513/2018; 901/2018).
La Suprema Corte ha infatti, a più riprese affermato che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il danno morale dal novero delle conseguenze meritevoli di tutela risarcitoria,
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per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale si deve però tener conto della lesione in concreto subita. È, dunque, onere di chi invochi il diritto al risarcimento di tale componente ulteriore del danno non patrimoniale risentito allegare specificamente quali siano state le peculiari e apprezzabili ripercussioni sulla sfera intima del soggetto della menomazione della integrità psicofisica, sulla cui deduzione possa eventualmente innestarsi un meccanismo probatorio di tipo presuntivo.
Nel caso esaminato, il danneggiato non ha fornito la rigorosa prova dei fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo e, pertanto, non può essere liquidato.
Riformando, pertanto, il conteggio eseguito dal giudice di prime cure, eliminando la personalizzazione del danno morale e basandosi sulle percentuali corrispondenti alla stima peritale (1% di invalidità permanente;
ITT di giorni 8; ITP di giorni 20 al 50%) secondo la tabella ex art. 139 Codice delle assicurazioni private aggiornata all'anno 2022, in relazione all'età della vittima al momento del sinistro (anni 19), si ottiene un importo complessivo di €
5.246,00, comprensivo dei danni relativi alla lesione dentaria.
Infine, occorre esaminare l'ultima censura concerne la ritenuta eccessiva liquidazione delle spese di causa.
Ebbene, la liquidazione delle spese operata con la sentenza n. 993/2023 resa dal Giudice di
Pace di Sorrento, dott.ssa Carmela Ascione risulta conforme ai parametri del Decreto del
Ministero della Giustizia 10.03.2014 n. 55, così come novellato, dal D.M. 147/2022 -
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247/2014, per le cause del valore di cui alla somma riconosciuta, tenuto conto delle attività svolte e dell'integrale soccombenza della società assicurativa.
Al riguardo la Suprema Corte in tema di liquidazione delle spese processuali ha affermato che “il giudice è chiamato a quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021)”.
Pertanto, afferma la Suprema Corte, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.
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In definitiva l'appello va accolto parzialmente non essendo dovuto l'importo di € 800,00 liquidato a titolo di danno morale, con la conseguente riformulazione del relativo capo di condanna, così come in dispositivo.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello, le spese del presente grado di giudizio si compensano.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'APPELLO avverso la sentenza del GdP di
Sorrento n. 993 del 23.4/3.5 2023 così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza :
NN , in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.t., in solido, al risarcimento dei danni in favore dell'attore/appellato CP_1
, liquidando gli stessi nell'importo complessivo di € 5.246,00 oltre ad
[...] interessi e spese di lite come già determinate (ed altresì attribuite) nell'impugnata sentenza.
- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 28.9.2025
IL GIUDICE
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