Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Muscia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Possidonea, 46/B;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Gaetano, Antonio Manuel Maresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 19/04/2021, recante prot. n. m_dg.DOG.-OMISSIS-, a firma del Direttore dell'Ufficio III – Concorsi e Inquadramenti – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, notificato nella medesima data, a mezzo del quale veniva comunicata al ricorrente l'impossibilità di procedere all'assunzione come ausiliario, area I, fascia economica F1, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria nell'ambito della procedura di selezione per la copertura di novantasette unità di personale disabile nel predetto profilo professionale, attivata con Avviso del 14 agosto 2019, pubblicato in G.U. del 27 agosto 2019, e disposta la esclusione dalla predetta procedura di selezione; e di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NN PU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
La questione, in sostanza, verte sulla legittimità o meno della esclusione dall'assunzione del ricorrente quale ausiliario presso la Corte di appello di Reggio Calabria, nell’ambito della selezione di personale disabile, di cui al provv. del 19/04/2021, recante prot. n. m_dg.dog-OMISSIS-.
In corso di causa è stato concesso provvisoriamente l’accesso al gratuito patrocinio.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio impugnando e contestando le deduzioni ricorsuali e prima ancora eccependo la carenza di giurisdizione.
Nello stesso senso si è costituita e difesa la controinteressata.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che l’eccezione di carenza di giurisdizione sia fondata.
Difatti non si tratta di concorso pubblico ma di selezione regolata ex lege .
Al riguardo, è stato chiarito che spetta alla cognizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro la risoluzione di controversie aventi ad oggetto selezioni di avviamento al lavoro nel pubblico impiego sulla base di graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego in base a criteri vincolati. Infatti, in tali circostanze la richiesta di tutela afferisce ad un diritto soggettivo al lavoro non riconducibile in alcun modo a procedure concorsuali, anche e soprattutto perché le persone assunte vengono sottoposte ad una mera prova di idoneità, come infatti è avvenuto nel caso di specie, e non certo ad un confronto comparativo per la scelta del candidato migliore ( cfr. da ultimo sentenza Tar Lazio, Roma, n. 1849/2021, nello stesso senso, mutatis mutandis , Tar Lazio, Roma, n. 3562/2025 e Tar Sicilia, Catania, n. 3589/2025).
Deve dunque essere dichiarato l’eccepito difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo con declinatoria in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa povrà essere proseguita ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del codice di rito.
In conseguenza della dichiarazione di difetto di giurisdizione, peraltro palese, va revocato il gratuito patrocinio provvisoriamente concesso.
Le spese di lite possono essere compensate vista la soluzione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito nei sensi e nei termini di cui all’articolo 11 del codice di rito.
Revoca il gratuito patrocinio provvisoriamente ammesso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA CR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
NN PU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN PU | NA CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.