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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 30/01/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
CA GA, TO
IANNONE MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5827/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza - Via Modonesi, 16 29100 Piacenza PC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8327/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36
e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2023 550965 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e la conferma della decisione appellata con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, il Resistente_1L s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava una cartella di pagamento indicata in atti con la quale l'amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento di quanto dovuto a seguito di ravvisate irregolarità riscontrate nel rilascio del visto di conformità da parte del Resistente_1F in relazione alla dichiarazione fiscale di un contribuente. La parte ricorrente lamentava difetto di motivazione della cartella, non corretta applicazione della disciplina di riferimento, violazione della disciplina sulla competenza dell'ufficio procedente.
L'Agenzia delle entrate ribadiva la correttezza dell'atto impositivo impugnato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 24.6.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso.
Con atto depositato innanzi a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado, l'ufficio resistente in primo grado dell'Agenzia delle entrate propone appello avverso la citata sentenza per asserito errore di giudizio nella ricostruzione della disciplina di riferimento, rappresentata dall'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, nella versione applicabile ratione temporis. Riproponeva, poi, le difese già oggetto del giudizio in primo grado come ulteriori deduzioni rispetto alle istanze di parte avversa.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
In grado di appello si è costituita la parte privata che ha contestato le avverse deduzioni e richieste, riproducendo comunque tutte le questioni già dedotte in primo grado, ivi inclusa la ritenuta incompetenza territoriale dell'articolazione dell'amministrazione finanziaria che aveva proceduto e ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione appellata con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e va rigettato.
Con l'impugnazione della decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 24.6.2024, l'ufficio appellante dell'Agenzia delle entrate ha concluso chiedendo una pronuncia di totale riforma della sentenza impugnata. A fondamento di tale istanza la parte appellante ha in particolare lamentato gli asseriti vizi della motivazione della decisione, in sostanza ritenuta non correttamente corrispondente al contesto normativo di riferimento.
Nel caso di specie, in particolare, a fronte della notifica della cartella impugnata in primo grado, la parte privata ha lamentato erroneità ed infondatezza della pretesa erariale.
La fattispecie oggetto del presente procedimento riguarda, in particolare, le conseguenze disposte dall'amministrazione finanziaria in esito a controlli sulle dichiarazioni per le quali era stato rilasciato visto di conformità da parte del Resistente_1 interessato. Rilevate inesattezze nella dichiarazione fiscale predetta, è stata attivata la relativa procedura di applicazione delle conseguenze previste.
In particolare, nel caso di specie, relativamente alle attività espletate in relazione alla presentazione di dichiarazione 730 relative al periodo di imposta 2017, le articolazioni territoriali dell'amministrazione finanziaria individuate in ragione del domicilio fiscale del contribuente titolare della dichiarazione oggetto di verifica hanno provveduto a notificare al responsabile dell'assistenza fiscale nonché del relativo Resistente_1 cartella di pagamento in ragione della ritenuta natura infedele del visto rilasciato. A seguito della impugnazione della cartella, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma si pronunciava con la sentenza in questa sede impugnata accogliendo il ricorso.
Con il presente appello l'ufficio interessato dell'Agenzia delle entrate si duole della decisione. In particolare,
l'appellante deduce che la disciplina applicabile alla fattispecie, come espressa nell'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, non avrebbe natura sanzionatoria, ma solo risarcitoria. Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 6 d.lgs. n. 175 del 21.11.2014, le modifiche apportate al citato art. 39, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 241 del
1997 prevedono infatti, in caso di asseverazione infedele, l'obbligo del pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36 ter D.P.R. n. 600 del 1973 (sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).
Tale disciplina è stata modificata solo nel 2019. Conseguentemente, ad avviso dell'appellante, per l'anno al quale fa riferimento la pretesa oggetto del presente giudizio (2017) la necessità di applicazione della disciplina vigente all'epoca dei fatti contestati imporrebbe di riconoscere fondata la pretesa erariale impugnata.
Al riguardo, tuttavia, deve evidenziarsi che la fattispecie indicata deve correttamente essere ricondotta in una prospettiva di natura sanzionatoria, posto che si tratta delle conseguenze stabilite dall'ordinamento tributario per una condotta irregolare accertata (asseverazione non corretta o visto di conformità infedele).
L'importo oggetto della pretesa di pagamento contro la quale è stato proposto ricorso in primo grado non costituisce debito di imposta di un contribuente, posto che non è certamente questa la veste del soggetto coinvolto;
ne' può essere ad altro titolo qualificata, se non come conseguenza sanzionatoria rispetto alla accertata natura illecita della condotta che la ha originata (rappresentata, come detto, dal rilascio di asseverazione o visto di conformità non corretto o infedele).
Conseguentemente, per la fattispecie trovano applicazione i principi comuni in materia sanzionatoria in ambito tributario.
Tanto premesso, va precisato che erra la parte appellante allorchè si duole della decisione dei primi giudici che hanno ritenuto non competente l'articolazione territoriale dell'Agenzia delle entrate che ha proceduto, individuata in ragione del domicilio fiscale del contribuente la cui dichiarazione presentava il visto di conformità contestato al Resistente_1 di cui al presente procedimento. Senonchè, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 le violazioni di cui allo stesso articolo nonché all'art.
7-bis, rappresentate dal rilascio di visto di conformità infedele, sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
A nulla rileva che tale contestazione avvenga anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Anzi, proprio tale ultima previsione concorre a precisare come la determinazione a procedere nei confronti del responsabile dell'assistenza fiscale che abbia rilasciato il visto non corretto o infedele spetta all'articolazione dell'amministrazione finanziaria individuata in ragione del luogo di residenza del suddetto professionista, sebbene l'esigenza di intervento possa essere dettata dagli accertamenti sviluppati in ragione della verifica condotta sul contribuente la cui dichiarazione sia stata interessata dalla asseverazione non corretta. Altrimenti non si comprenderebbe per quale ragione la legge abbia avuto cura di precisare che il diverso ufficio individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente possa concorrere a fornire elementi utili per la contestazione che però avrebbe dovuto essere elevata da un distinto ufficio, individuato, per come precisato, in ragione della residenza fiscale del professionista interessato dal procedimento sanzionatorio nella specie attivato.
Conclusivamente, la sentenza appellata va confermata, con il rigetto dell'appello proposto, restando assorbita ogni ulteriore e diversa dedizione e richiesta.
La decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass.,
Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ.,
Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Peraltro, va altresì chiarito che a integrare gli estremi di un ipotetico vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l' impostazione logico giuridica della pronuncia (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 1.6.2020, n. 3422;
Con. Stato sez. V, 25.3.2024, n. 2821; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 14.1.2026, n. 303). Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non si ha omissione di pronuncia ma, al più, un rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia (tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 31.1.2025, n. 2387, Cass. civ., Sez.
V, Ord., 16.7.2020, n. 15193).
Quanto alle spese del presente grado del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione della natura meramente processuale delle ragioni della pronuncia.
P.Q.M.
respinge l'appello dell'Ufficio. spese compensate
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
CA GA, TO
IANNONE MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5827/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza - Via Modonesi, 16 29100 Piacenza PC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8327/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36
e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2023 550965 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e la conferma della decisione appellata con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, il Resistente_1L s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava una cartella di pagamento indicata in atti con la quale l'amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento di quanto dovuto a seguito di ravvisate irregolarità riscontrate nel rilascio del visto di conformità da parte del Resistente_1F in relazione alla dichiarazione fiscale di un contribuente. La parte ricorrente lamentava difetto di motivazione della cartella, non corretta applicazione della disciplina di riferimento, violazione della disciplina sulla competenza dell'ufficio procedente.
L'Agenzia delle entrate ribadiva la correttezza dell'atto impositivo impugnato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 24.6.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso.
Con atto depositato innanzi a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado, l'ufficio resistente in primo grado dell'Agenzia delle entrate propone appello avverso la citata sentenza per asserito errore di giudizio nella ricostruzione della disciplina di riferimento, rappresentata dall'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, nella versione applicabile ratione temporis. Riproponeva, poi, le difese già oggetto del giudizio in primo grado come ulteriori deduzioni rispetto alle istanze di parte avversa.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
In grado di appello si è costituita la parte privata che ha contestato le avverse deduzioni e richieste, riproducendo comunque tutte le questioni già dedotte in primo grado, ivi inclusa la ritenuta incompetenza territoriale dell'articolazione dell'amministrazione finanziaria che aveva proceduto e ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione appellata con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e va rigettato.
Con l'impugnazione della decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 24.6.2024, l'ufficio appellante dell'Agenzia delle entrate ha concluso chiedendo una pronuncia di totale riforma della sentenza impugnata. A fondamento di tale istanza la parte appellante ha in particolare lamentato gli asseriti vizi della motivazione della decisione, in sostanza ritenuta non correttamente corrispondente al contesto normativo di riferimento.
Nel caso di specie, in particolare, a fronte della notifica della cartella impugnata in primo grado, la parte privata ha lamentato erroneità ed infondatezza della pretesa erariale.
La fattispecie oggetto del presente procedimento riguarda, in particolare, le conseguenze disposte dall'amministrazione finanziaria in esito a controlli sulle dichiarazioni per le quali era stato rilasciato visto di conformità da parte del Resistente_1 interessato. Rilevate inesattezze nella dichiarazione fiscale predetta, è stata attivata la relativa procedura di applicazione delle conseguenze previste.
In particolare, nel caso di specie, relativamente alle attività espletate in relazione alla presentazione di dichiarazione 730 relative al periodo di imposta 2017, le articolazioni territoriali dell'amministrazione finanziaria individuate in ragione del domicilio fiscale del contribuente titolare della dichiarazione oggetto di verifica hanno provveduto a notificare al responsabile dell'assistenza fiscale nonché del relativo Resistente_1 cartella di pagamento in ragione della ritenuta natura infedele del visto rilasciato. A seguito della impugnazione della cartella, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma si pronunciava con la sentenza in questa sede impugnata accogliendo il ricorso.
Con il presente appello l'ufficio interessato dell'Agenzia delle entrate si duole della decisione. In particolare,
l'appellante deduce che la disciplina applicabile alla fattispecie, come espressa nell'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, non avrebbe natura sanzionatoria, ma solo risarcitoria. Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 6 d.lgs. n. 175 del 21.11.2014, le modifiche apportate al citato art. 39, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 241 del
1997 prevedono infatti, in caso di asseverazione infedele, l'obbligo del pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36 ter D.P.R. n. 600 del 1973 (sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).
Tale disciplina è stata modificata solo nel 2019. Conseguentemente, ad avviso dell'appellante, per l'anno al quale fa riferimento la pretesa oggetto del presente giudizio (2017) la necessità di applicazione della disciplina vigente all'epoca dei fatti contestati imporrebbe di riconoscere fondata la pretesa erariale impugnata.
Al riguardo, tuttavia, deve evidenziarsi che la fattispecie indicata deve correttamente essere ricondotta in una prospettiva di natura sanzionatoria, posto che si tratta delle conseguenze stabilite dall'ordinamento tributario per una condotta irregolare accertata (asseverazione non corretta o visto di conformità infedele).
L'importo oggetto della pretesa di pagamento contro la quale è stato proposto ricorso in primo grado non costituisce debito di imposta di un contribuente, posto che non è certamente questa la veste del soggetto coinvolto;
ne' può essere ad altro titolo qualificata, se non come conseguenza sanzionatoria rispetto alla accertata natura illecita della condotta che la ha originata (rappresentata, come detto, dal rilascio di asseverazione o visto di conformità non corretto o infedele).
Conseguentemente, per la fattispecie trovano applicazione i principi comuni in materia sanzionatoria in ambito tributario.
Tanto premesso, va precisato che erra la parte appellante allorchè si duole della decisione dei primi giudici che hanno ritenuto non competente l'articolazione territoriale dell'Agenzia delle entrate che ha proceduto, individuata in ragione del domicilio fiscale del contribuente la cui dichiarazione presentava il visto di conformità contestato al Resistente_1 di cui al presente procedimento. Senonchè, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 le violazioni di cui allo stesso articolo nonché all'art.
7-bis, rappresentate dal rilascio di visto di conformità infedele, sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
A nulla rileva che tale contestazione avvenga anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Anzi, proprio tale ultima previsione concorre a precisare come la determinazione a procedere nei confronti del responsabile dell'assistenza fiscale che abbia rilasciato il visto non corretto o infedele spetta all'articolazione dell'amministrazione finanziaria individuata in ragione del luogo di residenza del suddetto professionista, sebbene l'esigenza di intervento possa essere dettata dagli accertamenti sviluppati in ragione della verifica condotta sul contribuente la cui dichiarazione sia stata interessata dalla asseverazione non corretta. Altrimenti non si comprenderebbe per quale ragione la legge abbia avuto cura di precisare che il diverso ufficio individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente possa concorrere a fornire elementi utili per la contestazione che però avrebbe dovuto essere elevata da un distinto ufficio, individuato, per come precisato, in ragione della residenza fiscale del professionista interessato dal procedimento sanzionatorio nella specie attivato.
Conclusivamente, la sentenza appellata va confermata, con il rigetto dell'appello proposto, restando assorbita ogni ulteriore e diversa dedizione e richiesta.
La decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass.,
Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ.,
Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Peraltro, va altresì chiarito che a integrare gli estremi di un ipotetico vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l' impostazione logico giuridica della pronuncia (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 1.6.2020, n. 3422;
Con. Stato sez. V, 25.3.2024, n. 2821; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 14.1.2026, n. 303). Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non si ha omissione di pronuncia ma, al più, un rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia (tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 31.1.2025, n. 2387, Cass. civ., Sez.
V, Ord., 16.7.2020, n. 15193).
Quanto alle spese del presente grado del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione della natura meramente processuale delle ragioni della pronuncia.
P.Q.M.
respinge l'appello dell'Ufficio. spese compensate