Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 30/01/2026, n. 576
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errore di giudizio nella ricostruzione della disciplina di riferimento (art. 39 d.lgs. n. 241/1997)

    La Corte ritiene che la fattispecie debba essere ricondotta in una prospettiva sanzionatoria, poiché si tratta delle conseguenze stabilite dall'ordinamento tributario per una condotta irregolare accertata (asseverazione non corretta o visto di conformità infedele). L'importo oggetto della pretesa non costituisce debito di imposta di un contribuente, ma una conseguenza sanzionatoria rispetto alla condotta illecita.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale dell'ufficio procedente

    La Corte afferma che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997, le violazioni relative al rilascio di visto di conformità infedele sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. L'ufficio locale può fornire elementi utili, ma la determinazione a procedere spetta all'ufficio individuato in base alla residenza fiscale del professionista.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 30/01/2026, n. 576
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 576
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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