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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 15896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15896 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15896 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca della semilibertà nei confronti di SE TI, il quale, condannato, tra l'altro, per il delitto di omicidio volontario, sta espiando la pena dell'ergastolo. Premesso che TI è stato ammesso alla semilibertà nel dicembre 2018 ed ha, da allora, fruito di tale misura alternativa, comportante prescrizioni cui egli risulta essersi costantemente attenuto, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento, ai fini della revoca, dalla condotta da lui serbata nell'ottobre del 2022, epoca in cui il condannato ha confessato di avere, in tre occasioni, consegnato altrettanti campioni delle proprie urine ad un compagno di detenzione, in regime di lavoro esterno, il quale gli aveva intimato di mantenere il silenzio e lo aveva retribuito versandogli cinquanta euro. Ha aggiunto che TI, timoroso di essere vittima, in conseguenza delle rese dichiarazioni, delle ritorsioni degli altri detenuti ammessi alla semilibertà, è stato trasferito in via d'urgenza e per riconosciute ragioni di incolumità personale e ritenuto, conclusivamente, «di dover procedere alla revoca della misura alternativa della semilibertà sulla scorta del comportamento serbato dal soggetto il quale, anziché denunciare immediatamente alle FF.00. le intimidazioni che egli afferma di aver ricevuto, ha aderito agli inganni dei compagni di detenzione, ricevendone per di più un compenso, dimostrando in buona sintesi un comportamento tuttora permeato da subcultura carceraria, estraneo a qualsivoglia partecipazione o progresso nell'opera di rieducazione». 2. SE TI propone, con l'assistenza dell'avv. Claudio Defilippi, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, che possono essere congiuntamente esposti, con i quali denuncia violazione di legge, anche costituzionale, e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza assegnato rilevanza, in vista dell'adozione del provvedimento impugnato, ad un episodio di non particolare gravità, frutto del condizionamento operato da terzi, che egli è stato costretto a subire, e non avere, per contro, considerato il positivo contegno da lui tenuto nel corso degli anni in cui è stato ammesso alla misura alternativa alla detenzione illegittimamente revocata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto. 2. Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito del ritenuto mutamento delle condizioni che avevano determinato il Tribunale di sorveglianza ad ammettere SE TI alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà, istituto che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante). L'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione sia ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza) che alla possibilità di un graduale reinserimento del condannato nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354. Il relativo giudizio si articola, dunque, attraverso una duplice verifica che attiene, rispettivamente, ai risultati del trattamento penitenziario individualizzato ed alla sussistenza delle condizioni del graduale reinserimento del condannato nella società (Sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622). Particolare rilevanza assume, al riguardo, lo svolgimento di lavoro extramurario, anche per gli effetti di per sé rieducativi ed agevolativi del rientro nell'ambiente familiare e sociale, di cui costituisce concreto avallo (Sez. 1, n. 1004 del 26/02/1991, Murdaca, Rv. 187043). 2.1. L'art. 51, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, poi, che il provvedimento di semilibertà possa essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento» (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez, Rv. 277452; Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357). 3 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento dal coinvolgimento di TI nel fraudolento utilizzo di alcuni campioni di sue urine da parte di altro detenuto, cui egli ha cooperato, ricevendo un compenso, contegno che ha giudicato, di per sé, compiutamente dimostrativo del fallimento dell'azione rieducativa. In tal modo, è pervenuto ad una conclusione che — a prescindere dall'obiettivo disagio della condizione in cui TI, stretto tra il dovere di lealtà nei confronti delle istituzioni e le pressioni dei compagni di detenzione, si è venuto a trovare, tale da imporre, non appena egli ha reso, in argomento, dichiarazioni confessorie, il suo immediato trasferimento per ragioni di sicurezza — soffre dell'omessa considerazione del contegno da lui complessivamente serbato nel corso della lunghissima detenzione, segnata, per quanto si legge nell'ordinanza impugnata, dalla positiva fruizione, a partire dal 2016, di permessi premio, nonché, a far data dalla fine del 2018, dall'ammissione alla misura revocata, che ha avuto esecuzione per quasi quattro anni in assenza di «situazioni di criticità». Il Tribunale di sorveglianza, in altri termini, è venuto meno al compito di verificare se ed in quale misura la condotta contestata a TI, espressiva, quantomeno, di scarsa capacità di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia idonea ad attestare una sopravvenuta regressione nel processo di reinserimento sociale — avanzato al punto che il condannato svolgeva attività di lavoro dipendente, quale operaio magazziniere, presso una impresa di Bergamo — tanto rilevante da imporre, in ragione dell'arrecato vulnus al rapporto fiduciario tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, il ripristino dell'esecuzione della pena in forma intramuraria. 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 26/01/2024.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15896 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca della semilibertà nei confronti di SE TI, il quale, condannato, tra l'altro, per il delitto di omicidio volontario, sta espiando la pena dell'ergastolo. Premesso che TI è stato ammesso alla semilibertà nel dicembre 2018 ed ha, da allora, fruito di tale misura alternativa, comportante prescrizioni cui egli risulta essersi costantemente attenuto, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento, ai fini della revoca, dalla condotta da lui serbata nell'ottobre del 2022, epoca in cui il condannato ha confessato di avere, in tre occasioni, consegnato altrettanti campioni delle proprie urine ad un compagno di detenzione, in regime di lavoro esterno, il quale gli aveva intimato di mantenere il silenzio e lo aveva retribuito versandogli cinquanta euro. Ha aggiunto che TI, timoroso di essere vittima, in conseguenza delle rese dichiarazioni, delle ritorsioni degli altri detenuti ammessi alla semilibertà, è stato trasferito in via d'urgenza e per riconosciute ragioni di incolumità personale e ritenuto, conclusivamente, «di dover procedere alla revoca della misura alternativa della semilibertà sulla scorta del comportamento serbato dal soggetto il quale, anziché denunciare immediatamente alle FF.00. le intimidazioni che egli afferma di aver ricevuto, ha aderito agli inganni dei compagni di detenzione, ricevendone per di più un compenso, dimostrando in buona sintesi un comportamento tuttora permeato da subcultura carceraria, estraneo a qualsivoglia partecipazione o progresso nell'opera di rieducazione». 2. SE TI propone, con l'assistenza dell'avv. Claudio Defilippi, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, che possono essere congiuntamente esposti, con i quali denuncia violazione di legge, anche costituzionale, e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza assegnato rilevanza, in vista dell'adozione del provvedimento impugnato, ad un episodio di non particolare gravità, frutto del condizionamento operato da terzi, che egli è stato costretto a subire, e non avere, per contro, considerato il positivo contegno da lui tenuto nel corso degli anni in cui è stato ammesso alla misura alternativa alla detenzione illegittimamente revocata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto. 2. Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito del ritenuto mutamento delle condizioni che avevano determinato il Tribunale di sorveglianza ad ammettere SE TI alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà, istituto che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante). L'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione sia ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza) che alla possibilità di un graduale reinserimento del condannato nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354. Il relativo giudizio si articola, dunque, attraverso una duplice verifica che attiene, rispettivamente, ai risultati del trattamento penitenziario individualizzato ed alla sussistenza delle condizioni del graduale reinserimento del condannato nella società (Sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622). Particolare rilevanza assume, al riguardo, lo svolgimento di lavoro extramurario, anche per gli effetti di per sé rieducativi ed agevolativi del rientro nell'ambiente familiare e sociale, di cui costituisce concreto avallo (Sez. 1, n. 1004 del 26/02/1991, Murdaca, Rv. 187043). 2.1. L'art. 51, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, poi, che il provvedimento di semilibertà possa essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento» (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez, Rv. 277452; Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357). 3 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento dal coinvolgimento di TI nel fraudolento utilizzo di alcuni campioni di sue urine da parte di altro detenuto, cui egli ha cooperato, ricevendo un compenso, contegno che ha giudicato, di per sé, compiutamente dimostrativo del fallimento dell'azione rieducativa. In tal modo, è pervenuto ad una conclusione che — a prescindere dall'obiettivo disagio della condizione in cui TI, stretto tra il dovere di lealtà nei confronti delle istituzioni e le pressioni dei compagni di detenzione, si è venuto a trovare, tale da imporre, non appena egli ha reso, in argomento, dichiarazioni confessorie, il suo immediato trasferimento per ragioni di sicurezza — soffre dell'omessa considerazione del contegno da lui complessivamente serbato nel corso della lunghissima detenzione, segnata, per quanto si legge nell'ordinanza impugnata, dalla positiva fruizione, a partire dal 2016, di permessi premio, nonché, a far data dalla fine del 2018, dall'ammissione alla misura revocata, che ha avuto esecuzione per quasi quattro anni in assenza di «situazioni di criticità». Il Tribunale di sorveglianza, in altri termini, è venuto meno al compito di verificare se ed in quale misura la condotta contestata a TI, espressiva, quantomeno, di scarsa capacità di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia idonea ad attestare una sopravvenuta regressione nel processo di reinserimento sociale — avanzato al punto che il condannato svolgeva attività di lavoro dipendente, quale operaio magazziniere, presso una impresa di Bergamo — tanto rilevante da imporre, in ragione dell'arrecato vulnus al rapporto fiduciario tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, il ripristino dell'esecuzione della pena in forma intramuraria. 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 26/01/2024.