Ordinanza cautelare 2 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 24 giugno 2025
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
Sentenza 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01461/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2024, proposto dalla società Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Comune di Otranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
- del Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
e con l'intervento di
- società Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
- società Vodafone Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cusumano e Alessandra Alaimo, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento:
- dell’autorizzazione paesaggistica n. 52 del 05.09.2024 resa dall’Ufficio Paesaggio – Settori Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Otranto, avente ad oggetto “PROGETTO: Adeguamento tecnologico degli impianti di telecomunicazioni esistenti dei gestori Wind Tre, Vodafone e installazione di nuovo impianto AD per telefonia mobile e sostituzione dell’infrastruttura esistente di proprietà CELLNEX - Via Porto Santo Stefano n. 1 (Fg. 22 p.lla 938)” , nella parte in cui è stata subordinata alla “condizione che la stessa mantenga invariate le attuali caratteristiche di amovibilità (carrato) e che le nuove antenne non superino l’altezza totale dell’attuale infrastruttura, nel rispetto di quanto originariamente assentito” ;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Comune di Otranto, della società Wind Tre S.p.A. e della società AD Italia S.p.A., nonché l’intervento della società Wind Tre S.p.A. e della società Vodafone Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. SO LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1461 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato il 31.10.2024 e depositato il 12.11.2024, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’autorizzazione paesaggistica n. 52 del 05.09.2024 resa dall’ufficio paesaggio – settori lavori pubblici e patrimonio del Comune di Otranto, avente ad oggetto “progetto: adeguamento tecnologico degli impianti di telecomunicazioni esistenti dei gestori Wind tre, Vodafone e installazione di nuovo impianto AD per telefonia mobile e sostituzione dell'infrastruttura esistente di proprietà cellnex - via porto Santo Stefano n. 1 (fg. 22 p.lla 938)”, nella parte in cui è stata subordinata alla “condizione che la stessa mantenga invariate le attuali caratteristiche di amovibilità (carrato) e che le nuove antenne non superino l’altezza totale dell’attuale infrastruttura, nel rispetto di quanto originariamente assentito”; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti”.
1.1. Il predetto atto introduttivo è assistito da un’unica doglianza: con la predetta censura la società ricorrente si duole – in sintesi – della manifesta inattendibilità della valutazione di discrezionalità tecnica operata dall’Amministrazione resistente ed estrinsecatasi nella prescrizione del mantenimento dell’impianto esistente di tipo “carrato” che, con l’aggiunta di altre antenne (nella specie, l’antenna della società AD Italia s.p.a.) e sostituzione delle preesistenti, risulterebbe – a parere della parte ricorrente – instabile e pregiudicherebbe, le esigenze di sicurezza e stabilità indispensabili per la realizzazione di qualsivoglia struttura.
2. In data 13.11.2024, con atto di mero stile, si è costituito il Ministero della cultura.
3. In data 21.11.2024, con atto di mero stile, si è costituito il Comune di Otranto che, con memoria depositata in data 25.11.2024, in via pregiudiziale, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso stante la mancata impugnazione dell’autorizzazione con prescrizioni rilasciata nel 2022 a cui rimanda per relationem il parere della Commissione per il paesaggio posto alla base dell’autorizzazione con prescrizione ivi impugnata; nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. In data 25.11.2024, si è costituita la società Wind tre s.p.a. la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
5. All’esito dell’udienza camerale del 28.11.2024, il Collegio ha disposto una verificazione e ha fissato l’udienza pubblica in data 21.07.2025.
6. Con atto notificato e depositato in data 09.12.2024, la società Wind tre s.p.a. ha spiegato un intervento, ampliando il thema decidendum con la proposizione di una doglianza volta a far valere la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione in questione.
7. In data 11.12.2024, con atto di mero stile, si è costituita la società per azioni AD Italia.
8. In data 16.06.2025, il verificatore nominato ha chiesto una proroga dei termini per effettuare l’incombente istruttorio.
9. Con atto notificato in data 13.06.2025 e depositato in data 19.06.2025, la società Vodafone Italia s.p.a. ha spiegato anch’essa un intervento.
10. All’esito dell’udienza camerale del 23.06.2025, il Collegio ha accolto l’istanza di proroga depositata dal verificatore in data 16.06.2025 e ha differito l’udienza pubblica del 21.07.2025 al 09.02.2026 per la trattazione del ricorso nel merito.
11. In data 30.10.2025, il verificatore ha depositato la relazione tecnica e con nota depositata in data 31.10.2025 ha chiesto la liquidazione del relativo compenso.
12. All’udienza pubblica del 09.02.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Con l’ordinanza n. 212, pubblicata il 13.02.2026, il Collegio ha rilevato possibili profili di inammissibilità con riguardo all’atto di intervento della società Vodafone italia s.p.a e ha assegnato alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, onde dedurre sulla suddetta questione rilevata d’ufficio. In data 03.03.2026, solo la società interveniente Vodafone italia s.p.a. ha depositato una memoria con cui ha insistito sulle conclusioni già rassegnate nell’atto di intervento, ritenendolo in sostanza ammissibile.
14. Così sinteticamente ricostruito il quadro fattuale e processuale di riferimento, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), ritiene prioritariamente ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover anzitutto vagliare, sul piano dei presupposti del processo, la questione rilevata d’ufficio dell’ammissibilità degli interventi ad adiuvandum spiccati dalla società Wind tre s.p.a. (con atto notificato e depositato in data 09.12.2024) e dalla società Vodafone Italia s.p.a. (con atto notificato in data 13.06.2025 e depositato in data 19.06.2025) nonché, sul piano delle condizioni dell’azione, di dover scrutinare l’eccezione di rito sollevata dall’Amministrazione resistente di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della precedente autorizzazione rilasciata in data 25.02.2022 (stante l’identità dell’intervento posto alla base della stessa rispetto a quello oggetto dell’autorizzazione odiernamente impugnata).
14.1. Anzitutto, sul piano del contraddittorio, il Collegio ritiene che l’intervento – in realtà, come si vedrà meglio nel prosieguo di natura litisconsortile – spiccato dalla società Wind tre s.p.a. sia ammissibile, mentre quello esperito dalla società Vodafone italia s.p.a – anch’esso di natura litisconsortile – sia tardivo e, pertanto, inammissibile.
14.2. Com’è noto, infatti, l’intervento nel processo amministrativo può essere qualificato come adesivo autonomo (o c.d. litisconsortile) o adesivo dipendente (c.d. ad adiuvandum, ossia volto a sostenere le ragioni della parte ricorrente o c.d ad opponendum, rectius volto a paralizzare la pretesa della parte ricorrente facendo proprie le ragioni della parte resistente o controinteressata).
14.3. La prima forma di intervento postula che l’interveniente, in quanto cointeressato che condivide con la parte ricorrente la medesima posizione giuridica soggettiva (dalla cui lesione promana l’azione processuale di quest’ultima), al momento dell’intervento sia ancora nei termini per proporre il ricorso principale.
14.4. In coerenza con quanto previsto dall’art. 28, comma 2, c.p.a. (secondo cui “ chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova ”) la giurisprudenza amministrativa osserva infatti che “ il codice subordina l’ammissibilità dell’intervento litisconsortile alla condizione che il cointeressato non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, affinché tale intervento non si risolva in un’elusione del termine per impugnare ” (cfr. ex multis , Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 29 ottobre 2024, sentenza n. 15; Consiglio di Stato, sez. II, 22 settembre 2025, sentenza n. 2963).
14.5. Tale tipo di intervento, traducendosi nella proposizione di un vero e proprio ricorso, deve essere spiegato, pertanto, entro il termine di decadenza o di prescrizione previsto per far valere la propria pretesa processuale in via autonoma.
14.6. Di contro, l’intervento adesivo dipendente, invece, viene spiegato da chi vanti una posizione di fatto, dipendente o collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale. Tale intervento, pertanto, non consentendo la proposizione di autonomi motivi, può avvenire anche quando il termine per proporre ricorso in via principale è già decorso (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. II, 22 settembre 2025, n. 2963, già citata; Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 2011, n. 1843).
14.7. Orbene, nel caso di specie, sia la società Wind Tre s.p.a. che la società Vodafone Italia s.p.a. sono soggetti direttamente interessati al provvedimento impugnato, avendo presentato assieme alla società Cellnex Italia s.p.a. l’istanza di autorizzazione (cfr. doc. 3 di parte ricorrente) accolta con prescrizioni dall’Amministrazione comunale con il provvedimento impugnato e avendo tutte richiesto l’annullamento parziale del predetto atto amministrativo.
14.8. La posizione giuridica di dette comparenti è quindi propriamente qualificabile come posizione di soggetti “cointeressati” , essendo le stesse titolari di un interesse legittimo tutelabile – pur sempre nel rispetto dei termini decadenziali – con la proposizione di un ricorso autonomo, e non essendo quindi configurabile in capo ad esse una mera posizione di fatto collegata o dipendente da quella della parte ricorrente in via principale. Trattasi, in definitiva, di interventi ad adiuvandum svolti da soggetti che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento degli atti di cui al gravame e che, pertanto, avrebbero potuto e dovuto proporre ricorso avverso i medesimi nei termini di decadenza previsti dall’art. 29 del codice del processo amministrativo.
14.9. Ne consegue che, da quanto emerge ex actis , mentre l’atto di intervento della società Wind tre s.p.a. (notificato e depositato in data 09.12.2024) deve ritenersi ammissibile in quanto l’ente locale non ha contestato l’omessa notifica del provvedimento di autorizzazione con prescrizioni alla predetta società la quale, come affermato dalla stessa, avrebbe avuto piena conoscenza dello stesso ex art. 41, comma 2, c.p.a. solo con la notifica del presente atto introduttivo intervenuta in data 31.10.2024 (fatto non specificamente contestato dall’ente locale costituito e, pertanto, da ritenersi provato ex art. 64, comma 2, c.p.a.); di contro, l’atto di intervento della società Vodafone italia s.p.a (notificato solo in data 13.06.2025 e depositato in 19.06.2025) deve ritenersi tardivo e, pertanto, inammissibile.
14.10. Alla luce di tali considerazioni, va dunque disposta l’estromissione dal presente giudizio della sola società Vodafone italia s.p.a., con conseguente inutilizzabilità processuale sia degli scritti difensivi che della produzione documentale versata in atti dalla medesima.
15. Ciò posto, occorre ora passare all’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’ente locale resistente.
15.1. L’eccezione è infondata.
15.2. Com’è noto, la giurisprudenza amministrativa ravvisa la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l’atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l’Amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 12/11/2025, sentenza n. 8853; Consiglio di Stato sez. IV, 13/10/2025, sentenza n. 8007; Consiglio di Stato sez. V, 27/07/2023, sentenza n. 7343).
15.3. Nel caso di specie, l’autorizzazione con prescrizioni impugnata non può essere qualificata come atto meramente confermativo della precedente autorizzazione, essendo stata adottata in relazione ad un progetto diverso dal precedente (cfr. doc. 2 depositato dalla società Wind tre s.p.a. in data 27.11.2025), a fronte di una diversa istanza presentata in data 28.03.2023, ed avendo implicato lo svolgimento di una rinnovata attività istruttoria con nuovo parere di ARPA Puglia del 24.05.2023 e della Commissione locale per il paesaggio. Ebbene, come precisato dallo stesso Consiglio di Stato in un caso similare, a nulla rileva il fatto che il parere reso dall’Ufficio comunale in ordine a tale seconda istanza richiami per relationem il proprio precedente parere riguardante la prima domanda di autorizzazione, in quanto lo stesso si inserisce all’interno di una serie procedimentale differente il cui provvedimento finale può ben essere oggetto di autonoma impugnazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4292 del 14.05.2024).
15.4. Di qui l’infondatezza della predetta eccezione.
16. Così delineate le questioni pregiudiziali, occorre ora passare ad esaminare il merito del ricorso e, in particolare, è necessario scrutinare l’unica doglianza formulata con il ricorso introduttivo con cui la parte ricorrente si duole – in sintesi – della manifesta inattendibilità della valutazione di discrezionalità tecnica operata dall’Amministrazione resistente ed estrinsecatasi nella prescrizione del mantenimento dell’impianto esistente di tipo “carrato” che, con l’aggiunta di altre antenne (nella specie, l’antenna della società AD Italia s.p.a.) e sostituzione delle preesistenti, risulterebbe instabile e pregiudicherebbe, le esigenze di sicurezza e stabilità indispensabili per la realizzazione di qualsivoglia struttura. In sostanza, a parere della parte ricorrente, la predetta prescrizione renderebbe irrealizzabili le modifiche proposte con riguardo all’impianto esistente.
16.1. La censura, anche alla luce delle risultanze della verificazione depositata in data 31.10.2025, è fondata.
16.2. Com’è noto, “il giudizio di compatibilità paesaggistica è connotato da un’ampia discrezionalità tecnica, poiché implica l’applicazione di cognizioni specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte, dell’architettura, caratterizzati da lati margini di opinabilità, oltre che di profili relativi all’antropizzazione del paesaggio naturale. Ne consegue che i pareri delle autorità preposte alla tutela del paesaggio possono essere censurati soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di un errore tecnico e fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, non potendo il sindacato giudiziale sostituirsi all’apprezzamento dell’amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile” ( cfr. ex multis , T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 22/04/2021, sentenza n. 361).
16.3. Ebbene, come è emerso dalla verificazione, la prescrizione posta dall’Amministrazione all’autorizzazione che l’infrastruttura esistente – a seguito dell’intervento di implementazione tecnologica autorizzato – mantenga invariate le attuali caratteristiche di amovibilità (carrato), è inattendibile.
16.4. Tale soluzione tecnica, infatti, risulta manifestamente irragionevole e frutto di un errore tecnico posto che – come osservato dal verificatore – “le nuove apparecchiature trasmissive, comprensive di antenne multibanda e moduli 5G, comportano un incremento significativo delle superfici esposte al vento e dei carichi agenti sul palo” e che “ le modifiche in tal senso comporterebbero un incremento delle sollecitazioni sul palo sia per l’aumento dei carichi verticali sia per l’aumento delle forze dovute al vento” ; dunque, “ tale nuova condizione di carico risulterebbe inammissibile per la struttura esistente che, verosimilmente, è stata concepita sulla base di vecchie norme di calcolo strutturale ad oggi non più applicabili” .
16.5. Peraltro, precisa il verificatore, che “ le piattaforme carrate (nel caso specifico il fabbricante è la Bertoja S.p.A.) sono nate come strutture rimovibili; l’intero sistema è concepito per essere trasportabile su strada e installabile senza fondazioni permanenti. Il fabbricante è tenuto a fornire omologazioni e schede tecniche dei rimorchi/strutture, spesso con il carico massimo ammissibile, le classi di vento e le configurazioni tipiche. Qualsiasi tipo di modifica e implementazione di apparecchiature sull’impianto esistente comporterebbe la non validità dei requisiti di omologazione esclusivi e preesistenti per la configurazione attuale” .
16.6. Infine, conclude il verificatore, le condizioni di degrado dell’impianto confermano “l’inidoneità dell’infrastruttura carrata ad ospitare le nuove tecnologie in quanto tale condizione rappresenterebbe un rischio strutturale rilevante”.
16.7. Di qui la fondatezza della predetta censura.
17. In conclusione, il ricorso introduttivo va accolto, stante la fondatezza dell’unica doglianza proposta e con assorbimento dell’ulteriore doglianza formulata dalla società interveniente Wind tre s.p.a., con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione e fatto salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione resistente.
18. Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti tenuto conto della complessità della vicenda e della parziale novità delle questioni affrontate.
19. Le spese di verificazione sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara inammissibile l’intervento della società Vodafone italia s.p.a.;
2) lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione resistente.
3) compensa le spese di lite.
4) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di verificazione che liquida, come richiesto dal verificatore, nella somma di € 845,92 (ottocentoquarantacinque/92), come indicato nella nota depositata in data 31.10.2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 09 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
RE CA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
SO LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO LG | RE CA |
IL SEGRETARIO