Art. 11.
Sono devolute alla competenza dei provveditori alle opere pubbliche l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni finora riservate all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le assegnazioni dei fondi agli uffici decentrati si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908 .
Sono devolute alla competenza dei provveditori alle opere pubbliche l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni finora riservate all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le assegnazioni dei fondi agli uffici decentrati si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908 .